Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2781/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2781/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione, all'esito di trattazione scritta, all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.07.1974, titolare dell'omonima azienda floricola, con sede in Angri, alla Via
Avagliana, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Leone, c.f. , presso il CodiceFiscale_2
quale è elettivamente dom.to in Nocera Inferiore (SA), alla Via G. Matteotti
n. 30, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC:
.salerno.it, ovvero al numero di fax Email_1 CP_1
0815171101.
RICORRENTE
E
, c.f. in persona del Presidente della Controparte_2 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale ad
lites per notar di AN d'HI del 14/3/2018 rep. N. 33646, Persona_1
dall' Avv. Paola Parente, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c.
al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di PEC
. egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note depositate in data 4.3.2024, e quindi:
“Voglia l'On. Giudice adito:
a) accertare e dichiarare la resistente responsabile Controparte_2
dell'evento di danno di che trattasi;
b) per l'effetto condannare, la al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti a seguito dell'evento di che trattasi, in favore del ricorrente Parte_1
nella misura di euro 31.200,00 (trentunomiladuecento/00), così come accertata e
stimata nella perizia giurata depositata a corredo degli atti di causa, ovvero quel 3
diverso importo che l'On. Giudicante riterrà di determinare secondo giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e fino al soddisfo;
c) condannare, infine, la al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze professionali del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di
legge, da attribuirsi all'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo”.
Per la resistente , come da comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del 10.10.2022 e note depositate il 28.2.2024, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e la
carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri enti;
Controparte_2
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della
domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e
dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt 1227 commi 1 e 2 cc.
Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e
competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto notificato in data 26.5.2021, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni e al fondo, del quale risultava conduttore - stante il contratto di affitto di fondo rustico dell'1.5.2005 - registrato in data 10.2.2005
presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Pagani (SA) al n. 900, serie 3N - della 4
totale estensione di mq 7.000, e riportato nel Catasto Terreni del comune di
Angri al foglio 1, Particelle nn. 76, 77, 346 e 1502 (a seguito di frazionamento delle particelle riportate nel contratto di affitto).
Detto fondo, ove risultavano presenti impianti serricoli per la produzione di orticole e floricole, in data 27.9.2020, era stato infatti sommerso da notevole quantità d'acqua mista a sedimenti melmosi in sospensione provenienti dallo straripamento del Rio Sguazzatorio, il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessime condizioni manutentive e strutturali riducendone sensibilmente la portata e la recettività.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25.1.2022, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_2
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza dell'8.11.2022.
In data 10.10.2022 si costituiva la , in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro - tempore eccependo, in via del tutto preliminare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno, dell'Autorità di Bacino e del Comune territorialmente competente.
Nel merito, la resistente contestava la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli articoli 2043 e 2051 c.c., oltre che la quantificazione dei danni, rilevando, peraltro, il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_2
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria 5
di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dal ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera
Inferiore, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del
5.2.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 20.1.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note depositate dalle parti, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.2.2025 riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente, la quale risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e contratto di affitto di fondo rustico allegati alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 15.11.2023, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi
[...]
e hanno confermato che il ricorrente coltivava il Tes_1 Testimone_2
fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi e ). Testimone_1 Testimone_2
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di CP_2 6
legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva,
attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
27.9.2020 il Rio Sguazzatorio esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e 7
Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_2
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti,
nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della CP_2
nella parte in cui assume che il ricorrente, quale proprietario del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata 8
disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità
amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità
dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere 9
l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr. - oltre che dalla deposizione dei testi escussi. Persona_2
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può
essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, coltivava in fitto un fondo rustico ubicato Parte_1
nel comune di Angri (SA), della totale estensione di mq 7.000, e riportato in catasto del Comune di Angri al foglio 1, Particelle nn. 76, 77, 346 e 1502 (a seguito di frazionamento delle particelle riportate nel contratto di affitto)
Il perito di parte, dott. agronomo ha calcolato un danno Persona_2
complessivo pari ad € 39.000,00, quantificato sulla base del reddito lordo derivante dalle rese delle diverse colture danneggiate, come segue: 10
(1.500 mq, 50.000 steli a 0,5€/stelo): € 25.000,00 CP_4
(1.600 mq, 50 quintali a 80€/Q): € 6.400,00 Pt_2
(500 mq, 1.500 plateau a 2€/plateau): € 3.000,00 Pt_3
(500 mq, 1.200 plateau a 2€/plateau): € 2.400,00 Pt_4
(1.500 mq, 40 quintali a 80€/Q): €3.200,00. Parte_5
Tuttavia, poiché alcune spese necessarie per la coltivazione non erano ancora state sostenute a causa dell'evento dannoso, il perito ha applicato una detrazione del 20% sul totale del danno lordo (€ 39.000,00), in quanto tali spese si riferivano a operazioni che non erano state effettuate a causa del danno subito.
Dopo aver applicato questa detrazione, il danno economico complessivo ammonterebbe quindi ad € 31.200,00, che rappresenta il mancato reddito netto derivante dalle colture danneggiate. In dettaglio, il danno per ciascuna coltura è stato determinato come segue:
Lisianthus: Il danno lordo ammonta a € 25.000,00. Sono stati detratte spese non sostenute pari al 20% (cioè € 5.000,00), arrivando a un mancato reddito netto di€ 20.000,00.
: Il danno lordo ammonta a € 5.400,00. Le spese non sostenute, Pt_2
pari al 20% (cioè € 1.080,00), portano il mancato reddito netto a € 4.320,00.
Basilico: Il danno lordo ammonta a € 3.000,00. Dopo aver detratto il
20% per i costi non sostenuti (cioè € 600,00), il mancato reddito netto risulta essere € 2.400,00.
Spinacio: Il danno lordo ammonta a € 2.400,00. Le spese non sostenute, pari al 20% (cioè € 480,00), portano il mancato reddito netto a €
1.920,00. 11
Melanzana: Il danno lordo ammonta a € 3.200,00. Detraendo il 20%
per le spese non sostenute (cioè € 540,00), il mancato reddito netto è pari a €
2.660,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture, nonostante la detrazione delle spese non sostenute, non possono essere riconosciute in
toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del reale quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò
fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. risulta Per_2
effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato 12
rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava il fondo per cui è causa a lisianthus, cetriolo, basilico, spinacio e melanzane,
e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla 13
produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 40% (in quanto la riduzione iniziale del 20% è stata già applicata sui costi non sostenuti), riconoscendo a
l'importo di € 18.720,00. Parte_1
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 18.720,00 (€ 12.000,00. + 2.592,00 +
1.440,00 + 1.152,00 + 1.536,00).
Delle citate somme devono rispondere la . Controparte_2
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto CP_2
alla custodia del Rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 27.9.2020 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e da ultimo sentenza 93/2024).
Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti di questo
Tribunale (di cui uno che vede come parte la medesima ricorrente cfr.
Sentenza n. 93/2024 pubbl. l'11.01.2024), poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d. n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933, alla compete la esecuzione degli interventi di natura CP_2 14
strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue che la è comunque chiamata a rispondere dei CP_2
danni occorsi per omesso controllo dell'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72,
89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche,
con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f)
della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_2
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 15
impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (27.9.2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna spettante al ricorrente,
calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad € 24.009,02.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_2
tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247",
aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis,
considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio
Leone, dichiaratosi antistatario. 16
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 26.5.2021 - da nei confronti della Parte_1 CP_2
in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni
[...]
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente , dell'importo di € 24.009,02, oltre interessi Parte_1
al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
, in complessivi € 2.772,50, di cui € 272,50 per spese Parte_1
vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione all'avvocato Antonio Leone, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo