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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8852/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
NPS
Resistente
È presente l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO,
per l' CP_1
Alle ore 10:30 nessuno è presente per parte ricorrente.
L'Avv. Violante chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
8852 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CASCIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv.
______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni Bonanno 73
______________________ per ___________________ e al suo indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_1
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 5/07/2023 e il 4/10/2023, Pt_1
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza
[...] CP_1
di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (23/03/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
10/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Poliartrosi a Media Incidenza Funzionale, Cardiopatia Ipertensiva e Deficit
del Visus Bilaterale”, precisando che la valutazione di media incidenza funzionale è legata a quanto accertato all'esame obiettivo, che ha evidenziato autonomia nei passaggi posturali,
negli atti di vestizione e svestizione, nel salire e scendere sul/dal lettino, deambulazione
anserina ma autonoma e che trattasi di un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella
propria abitazione ed al di fuori, di nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le
farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere validi contatti telefonici e dunque di chiedere
eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro, ecc, né sono presenti agli atti
certificazioni che attestino il contrario.
La c.t.u., dunque, concludeva la sua relazione, dichiarando che la ricorrente è da considerare, per le menomazioni che l'affliggono, invalida ultrasessantacinquenne con
difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari al 100%, ma
non meritevole di indennità di accompagnamento in quanto in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua da parte di terzi a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025. IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 8852/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
NPS
Resistente
È presente l'Avv. Elisabetta VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO,
per l' CP_1
Alle ore 10:30 nessuno è presente per parte ricorrente.
L'Avv. Violante chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
8852 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CASCIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv.
______________________ presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni Bonanno 73
______________________ per ___________________ e al suo indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_1
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 5/07/2023 e il 4/10/2023, Pt_1
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza
[...] CP_1
di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (23/03/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
10/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Poliartrosi a Media Incidenza Funzionale, Cardiopatia Ipertensiva e Deficit
del Visus Bilaterale”, precisando che la valutazione di media incidenza funzionale è legata a quanto accertato all'esame obiettivo, che ha evidenziato autonomia nei passaggi posturali,
negli atti di vestizione e svestizione, nel salire e scendere sul/dal lettino, deambulazione
anserina ma autonoma e che trattasi di un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella
propria abitazione ed al di fuori, di nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le
farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere validi contatti telefonici e dunque di chiedere
eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro, ecc, né sono presenti agli atti
certificazioni che attestino il contrario.
La c.t.u., dunque, concludeva la sua relazione, dichiarando che la ricorrente è da considerare, per le menomazioni che l'affliggono, invalida ultrasessantacinquenne con
difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari al 100%, ma
non meritevole di indennità di accompagnamento in quanto in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua da parte di terzi a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025. IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)