TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2277 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Scerbo;
C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Mario Siniscalco;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e – premesso che dopo il decesso di Parte_1 Parte_2 Persona_1
(rispettivamente coniuge e padre delle attrici), accettavano tacitamente l'eredità del de cuius in data 31.05.2001, immettendosi nel possesso dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario;
che in data 14.07.2016, gli eredi presentavano dichiarazione di successione integrativa in relazione al terreno sito in Località “Lenze” del Comune di San Mauro
Marchesato (KR), identificato al foglio n. 22, particella n. 227; che tale terreno veniva da tempo arbitrariamente ed illegittimamente occupato ed utilizzato da che a CP_1 seguito di diversi inviti a rilasciare l'immobile, inoltrati anche a mezzo di procuratore legale, restituiva il terreno ai proprietari in data 28.04.2017 – hanno citato in CP_1 giudizio chiedendo: “- accertare e dichiarare che il sig. CP_1 CP_1
1 a decorrere dal mese di settembre anno 1997 al mese di gennaio anno 2001 ha occupato abusivamente e illegittimamente il terreno sito in Località “Lenze” del Comune di San
Mauro Marchesato (KR), identificato al foglio n. 22, particella n. 227 – superficie ettari
04.72.00 – rendita 96,72, di proprietà di successivamente deceduto e dal Persona_1
mese di febbraio anno 2001 al mese di aprile anno 2017 di proprietà esclusiva degli eredi di
- per l'effetto, condannare il convenuto, sig. al Persona_1 CP_1
pagamento in favore degli eredi e a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni per la detenzione e l'occupazione “sine titulo” dell'immobile, della somma pari ad Euro 21.386,60, maturata fino al momento del rilascio effettuato a seguito della diffida datata 28/04/2017, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi, ovvero in quella somma che il Giudice adito riterrà più equa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% per spese forfettarie e cpa come per legge”. ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo in via preliminare CP_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. e deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda.
La domanda deve essere rigettata, dovendo ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Nella specie deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, comma primo, c.c., per il quale “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Invero, il credito maturato dal proprietario in forza dell'occupazione illegittima del proprio immobile, da parte di terzi, ha natura risarcitoria, in quanto deriva da un illecito aquiliano
(oltretutto permanente), sanzionabile ex art. 2043 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 20823/2015;
n. 9043/2012; n. 7137/2015; Sezioni Unite n. 735/2015). Ne deriva che il credito è soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., maturata e decorsa permanentemente, tempo per tempo, fintanto che perdura l'occupazione senza titolo del proprio cespite. Difatti, il danno da occupazione illegittima si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento
2 dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile"; in termini Cass. n. 5381/2011; cfr. anche Cass. SS. UU. n.
23763/2011).
Nella specie è pacifico tra le parti che l'immobile è stato rilasciato in data 28.04.2017 e che sino alla data di notificazione dell'atto di citazione (07.12.2022) nessuna richiesta di risarcimento è stata inoltrata al convenuto, con la conseguenza che risulta irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione (spirato in data 28.04.2022).
Le attrici hanno invocato l'applicazione del terzo comma dell'art. 2947 c.c., per il quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Hanno dedotto in particolare che la condotta del convenuto integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), con la conseguenza che anche all'azione civile spiegata nella presente sede dovrebbe applicarsi il termine di prescrizione di sei anni previsto per l'estinzione del reato dall'art. 157, comma primo, c.p..
Al riguardo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. SS. UU. n.
27337/2008; n. 24988/2014; n. 17142/2012).
Orbene il reato di cui all'art. 633 c.p. si configura da parte di “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”.
In tema di reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), la Suprema Corte ha precisato che: 1) l'elemento materiale non è l'occupazione (che è una delle finalità illecite
3 dell'invasione), ma l'invasione, ossia l'accesso dell'esterno nell'altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito;
2) l'introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l'approvazione dell'avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente "aliunde" (da una norma, da un'autorizzazione dei pubblici poteri ecc.); 3) il dolo specifico, richiesto come elemento soggettivo, deve avere la finalità dell'occupazione (che implica il concetto di durevolezza), oppure di trarre comunque un diverso profitto, che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all'invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità (Cass. n. 23800/2001).
Nel caso di specie, le attrici non hanno provato gli estremi del reato, nei termini sopra indicati, difettando la prova della invasione del terreno (la quale, come si è detto, costituisce condotta diversa rispetto alla occupazione) nonché del dolo specifico in capo al convenuto.
Ne deriva che non può trovare applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato di cui all'art. 633 c.p..
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50% considerata la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna le attrici al rimborso delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, li 07.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
4