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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7303 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 posta in decisione con provvedimento depositato in data 20/12/2024.
TRA
,C.F. ,elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Dardanelli 46 Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto d'appello;
Appellante principale
E
elettivamente domiciliata in Roma, Via Alcide de Gasperi 21 presso lo studio dell'avv. Cedric
[...]
Samarughi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore nonché dall'avv. CE Monaco che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta e appello incidentale;
Appellata - Appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 14/11/2019 l ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n. 8398/2019, pubblicata in data 17.04.2019, non notificata, resa nel giudizio promosso, in primo grado, nei suoi confronti dalla CP_1 [...]
Parte_2
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
<< Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del CP_1 Parte_2 legale rappresentante, ha convenuto in giudizio la in persona del legale Parte_1 rappresentante, per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per la ristrutturazione del locale denominato Green Bar in Roma via della Stazione di San Pietro n. 15/17b, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'acconto versato per € 12.200,00 oltre interessi dal 16 settembre 2015, alla refusione dei canoni di locazione di € 3.300,00 versati dal 1
^settembre al 30 novembre 2015 per un totale di € 9.900,00; al risarcimento dei danni per mancato guadagno per il blocco totale dell'attività dal 1 ^settembre al 30 novembre 2015 per un totale di € 35.634,00 o in quella somma ritenuta di giustizia. Deduce parte attrice di aver deciso di procedere alla ristrutturazione del locale in Roma via della Stazione di San Pietro n. 15/17b nella quale svolge l'attività di bar;
di essersi rivolta alla società convenuta in quanto specializzata nell'arredo e ristrutturazione di locali commerciali, effettuati i dovuti rilievi di aver incaricato, e per essa l'arch. , la Persona_1 [...]
di stilare un progetto per la ristrutturazione del locale per un compenso globale di € Parte_1
34.000,00; in data 3 luglio 2015 di aver ricevuto ed accettato il progetto e versato l'acconto di € 12.200,00 Iva inclusa;
in data 31 agosto 2015 consegnava e metteva in opera “arredi Parte_1 assolutamente non conformi al progetto ed all'ordine per forma, dimensioni ed ingombro”; in data 2 settembre 2015 di aver contestato la non conformità al progetto ed all'ordine e sollecitato un sopralluogo per la risoluzione degli innumerevoli problemi;
in data 3 settembre durante un incontro tra il legale rappresentante della ed incaricato della veniva accertata Parte_1
l'inutilizzabilità degli arredi forniti e la loro non conformità al progetto ed all'ordine di fornitura.
[...]
si rendeva disponibile a formulare un nuovo progetto che veniva puntualmente contestato Parte_1 con missiva del 7 settembre 2015; dopo diversi incontri dedicati alla realizzazione di nuovi disegni atti a realizzare la disposizione degli arredi, in data 15 settembre 2015 veniva ancora contestato che la realizzazione dei disegni determinava l'ostruzione di una delle entrate. Nell'impossibilità di risolvere le problematiche evidenziate la ra costretta ad affidare ad altra ditta (Linea Art) la realizzazione della ristrutturazione del locale terminata in data 20 novembre 2015. Di aver comunicato in data 5 ottobre 2015 la risoluzione del contratto e richiesto la restituzione dell'acconto versato, nonché la refusione dei danni per il pagamento del canone di affitto e per il blocco dell'attività. Si costituiva la convenuta con deposito in cancelleria della comparsa di costituzione risposta contestando la ricostruzione dell'attrice e chiedendo la reiezione della domanda. Istruita la causa, tentata la conciliazione, proposte un ventaglio di proposte conciliative, disposto interpello, ammesse le prove testimoniali, la causa era rinviata all'udienza del 18 gennaio 2019 per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche al 8 aprile 2019.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accoglie la domanda attrice;
dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra in persona del legale rappresentante, e , in persona del legale Parte_1 rappresentante;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante, a pagare alla Parte_1 in persona del legale rappresentante, la somma complessiva di € 36.634,00. 3) Condanna altresì
, in persona del legale rappresentante, a rimborsare alla in persona del legale Parte_1 rappresentante, le spese di lite, che si liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, € 759,00 per esborsi, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali.>>
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< La domanda va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente va puntualizzato che la convenuta ha svolto le proprie difese in termini generici e privi di riscontri probatori, in particolare documentali;
la notevole quantità di documenti depositati a supporto delle deduzioni di parte attrice non è stata debitamente contrastata dalla produzione documentale della convenuta. La perizia di parte attrice, a firma arch. orredata da fotografie, ha confermato le deduzioni della a fronte di detta Per_2 produzione documentale la convenuta si è limitata a ribadire di aver ottemperato con dovizia ai
“desiderata” della società attrice, ma sempre senza produrre alcuna documentazione a supporto delle proprie ragioni. Rilevato che il doc. 5, depositato dall'attrice, conferma la presenza di vizi dei quali la
si rende prontamente disponibile a porre rimedio, conferma la esistenza e la puntuale Parte_1 contestazione dei vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere. Considerato, il letterale tenore della missiva, (doc. 5) i vizi riconosciuti esistenti non certo possono essere considerati di poco conto o di trascurabile entità, come parte convenuta tenta di evidenziare, pur senza provarne la relativa trascurabile entità. Rilevata la palmare evidenza della gravità della chiusura di parte della vetrina di ingresso e la mancata utilizzabilità delle cassettiere per ingombro non idoneo al loro uso. Riscontrato che i testi escussi hanno confermato tutte le doglianze di parte attrice, mentre quelli escussi per parte convenuta riferiscono di “non sapere se vi sia differenza tra le misure ordinate e consegnate” (teste arch.
). Da quanto esposto ne consegue che la domanda attorea va accolta anche sotto il profilo di Per_1 risarcimento dei danni subiti, perché parte convenuta non ha contestato né la circostanza, né la sua quantificazione. Per quanto sopra esposto la domanda va accolta, accertato il grave inadempimento della convenuta e accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti per fatto e colpa della convenuta , e quest'ultima condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 36.634,00. Infine non va sottaciuto che la stata disposta a proporre una linea conciliativa, che questo giudicante ha formulato più proposte e linee conciliative, purtroppo tutte respinte dalla convenuta senza una giustificazione congrua. Le spese seguono Parte_1 la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.>>. §.
5. Con l'atto di appello l'appellante principale ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.'mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecutiva della sentenza impugnata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 8398/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma dal Giudice Dott. Simone Antonio Castelnuovo: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, previa rinnovazione dell'esame testimoniale, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: respingere le domande tutte proposte dall'attrice con condanna alle spese di lite del I e II grado da distrarre a favore del difensore antistatario. Si richiede altresì la rinnovazione dell'esame testimoniale. Si chiede alla cancelleria competente la trasmissione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio (R.G. n.1644372016) ex art. 347, comma 3°, c.p.c. Si dichiara che ai sensi e per gli effetti del DPR n° 115/2002, che il valore della causa è indicato € 5000”.
§.
6. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in CP_1 Parte_2 data 28/1/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, a) in via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla vverso la sentenza n. 8398/2019 emessa dal Tribunale di Roma Parte_1
e depositata il 17.4.2019 – NRG 16443/2016 e conseguentemente confermare la sentenza di 1° grado;
b) nel merito respingere integralmente l'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 8398/2019 resa intrer partes dal Tribunale di Roma, condannare la medesima Parte_1 oltre al risarcimento del danno costituito dal mancato guadagno imputabile alla Parte_1 per un totale di € 36.634,00 già riconosciuto dalla sentenza di primo grado – al pagamento delle seguenti ulteriori somme in favore della • alla restituzione dell'acconto versato Parte_2 in data 3.7.2015 dalla pari a complessivi € 12.200,00 oltre interessi CP_1 Parte_2 dal 16.9.2015; • alla refusione dei canoni di locazione versati dalla CP_1 Parte_2 Parte_2 Pt_2 sulla base di € 3.310,00 mensili dal 1° settembre 2015 al 30 novembre 2015, per un totale di € 9.930,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA – Si allega fascicolo di parte del primo grado di giudizio;
- Ci si oppone alla rinnovazione ex adverso richiesta della prova testimoniale del tutto ultronea ed inammissibile, in quanto già esaurientemente esperita in primo grado con l'escussione di quattro testimoni. *** Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro 58.764,00 e, pertanto, ai fini dell'appello incidentale svolto si versa un contributo unificato del valore di Euro 1.138,50.”
§.
7. Con decreto presidenziale depositato in data 27/11/2024 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
8. Con provvedimento depositato in data 20/12/2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.
9. L'appello principale è infondato.
§.10. Con il primo motivo l'appellante principale deduce la nullità della sentenza impugnata giacché, in violazione dell'art.132 c.p.c. e degli artt. 111 della Costituzione e 6 CEDU, non conterrebbe non conterrebbe la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda.
L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili i testi di parte convenuta nonostante siano stati precisi, concordanti e univoci nel descrivere la progettazione accettata e voluta dal committente.
§.11. Con il secondo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che la convenuta abbia svolto le proprie difese in termini generici e privi di riscontri probatori, in particolare documentali.
L'appellante, considerando che l'omessa valutazione della prova testimoniale determina altresì la violazione degli artt. 1321, 2233 e 2237 cod. civ. e non consente di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, lamenta che il giudice non ha tenuto conto del contenuto del supporto meccanico prodotto dalla ricorrente né che il teste arch. abbia Per_1 affermato la rispondenza tra quanto richiesto dalla in fase di progettazione e l'arredo Pt_3 consegnato e montato all'interno del negozio.
§.12. Dette censure, che in quanto strettamente correlate vanno esaminate congiuntamente, sono infondate.
La Suprema Corte ha affermato che: l'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'"iter" seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. S. n. 12912 /2004); il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (Cass. 15677/2009); in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (Cass. 936/2010).
Nel caso in concreto il giudice di primo grado, nel dichiarare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per grave inadempimento della convenuta ha indicato i fatti Parte_1 rilevanti della causa, i motivi e gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, inoltre, ha già accertato che:
‧ il doc. 5 e la perizia di parte attrice, a firma arch. corredata da fotografie, prodotti da parte Per_2 attrice confermano l'esistenza dei vizi delle opere e la contestazione degli stessi da parte della committente urante l'esecuzione;
‧ i vizi lamentati (in particolare la chiusura di parte della vetrina di ingresso e la mancata utilizzabilità delle cassettiere) non possono essere considerati di poco conto o di trascurabile entità;
‧ la convenuta si è resa prontamente disponibile a porvi rimedio. Parte_1
Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che i testi escussi per parte convenuta hanno riferito di non sapere se vi fosse differenza tra le misure ordinate e consegnate.
Orbene, procedendo a una verifica delle deposizioni rese dai testi indicati da parte convenuta
[...]
e , si osserva che entrambi hanno risposto, tra l'altro, affermativamente ai CP_2 Persona_1 seguenti quesiti:
b) Vero che l ha inviato per un incontro preliminare, il sig. LI CE, collaboratore esterno Pt_1 della società, unitamente all'arch. , professionista esperto in ristrutturazione di bar e Persona_1 ristorante;
c) Vero che fu il rappresentante legale della redigere unitamente ai due predetti professionisti un progetto di riqualificazione/ristrutturazione della attività Bar sita in Roma Via della Stazione di San Pietro 15/17;
d) Vero è che in data 3 Luglio 2015, dopo aver discusso gli ultimi particolari, la nella persona Pt_2 del sig. rmò per accettazione il progetto per la fornitura dei nuovi arredi. Parte_2
Il teste nel rispondere sul capo d) ha, altresì, dichiarato quanto segue: Si è vero ma non posso CP_2 confermare la data, preciso che la esattezza delle misurazioni dell'arredo consegnato rispetto al progetto può essere confermato dagli esecutivi della fabbrica.
Il teste arch. nel rispondere sul capo d) ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: Persona_1
si è vero, preciso prima di far firmare il progetto sul posto con nastro adesivo lo spiccato del progetto per la verifica delle effettive misure e spazi.
Inoltre, mostrata la consulenza di parte della il teste ha risposto quanto segue: non so se vi sia differenza tra misure ordinate e consegnate.
Considerato, inoltre, che: le interlocuzioni avvenute tra il legale rappresentante della e gli incaricati Parte_4 dell'appaltatrice durante la fase progettuale sono indicative di partecipazione volte a rappresentare esigenze di parte appaltante;
le attività di rilevamento delle misure e di redazione della planimetria sono state svolte su incarico dell'appaltatrice; dalle suindicate deposizioni non emerge la prova della corrispondenza dell'arredo consegnato al progetto;
l'appaltante non è tenuto ad accettare un'opera diversa da quella inizialmente convenuta;
di conseguenza, l non ha fornito la prova di aver esattamente adempiuto la Parte_1 propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte né ha fornito la prova dell'imputabilità del mancato adempimento al comportamento, colposo o negligente, della controparte.
Ciò stante, le censure mosse con i motivi sono infondate e l'appello principale non può essere accolto.
Appello incidentale
§.13. Con un unico motivo la propone appello incidentale CP_1 Parte_2 lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dell'acconto di € 12.200,00 versato all n data 3.7.2015 nonché sulla domanda di rimborso dei canoni di locazione Parte_1 versati dalla nella misura di € 9.930,00 per l'affitto del locale oggetto di causa nel CP_1 Parte_2 periodo dal 1° settembre 2015 al 30 novembre 2015, durante il quale altra ditta ha effettuato l'opera.
§.14. Va considerato che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.).
Nel caso in concreto non è in contestazione che la abbia versato la CP_1 Parte_2 somma di € 12.200,00 quale anticipo sul corrispettivo pattuito, per cui, in virtù della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell e in applicazione dei suindicati Parte_1 principi, non vi è dubbio che quest'ultima sia tenuta a restituire alla CP_1 Parte_2
l'acconto ricevuto.
Invece, considerato che il Tribunale ha già condannato la convenuta a risarcire la del CP_1 Pt_2 danno per mancato guadagno in ragione del blocco totale dell'attività del locale per il periodo dal 1° settembre 2015 fino alla ripresa avvenuta in data 30.11.2015, nella misura di € 36.634,00 (sul presupposto implicito che la richiedente avesse antecedentemente allo svolgimento dei fatti di causa la disponibilità dell'immobile per svolgervi ivi l'attività), di conseguenza il versamento del canone locativo da parte dell'appellante relativamente a tale periodo costituisce un costo ordinario di gestione, ma non si configura quale perdita patrimoniale risarcibile conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) del dedotto inadempimento. §.15. In conclusione: l'appello principale proposto dall va rigettato, l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla va accolto parzialmente;
in ulteriore CP_1 Parte_2 accoglimento della domanda proposta 2015 dalla l CP_1 Parte_2 [...] va condannata a restituire a quest'ultima l'acconto ricevuto nella misura di € Parte_1
12.200,00, oltre interessi legali dal 16.9.2015 sino al soddisfo;
la sentenza di primo grado, per il resto, va confermata con diversa motivazione.
Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante principale e liquidate in favore della CP_1 Parte_2
per il primo grado, nella misura già determinata dal giudice di primo grado, giacché in virtù dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale il valore della domanda rientra comunque nello stesso scaglione di valore;
per il secondo grado come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da euro 52.001 a euro 260.000, compensi medi, tranne che per la fase istruttoria da liquidarsi secondo i valori minimi stante la relativa limitata attività svolta.
§.16. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza CP_1 Parte_2 definitiva del Tribunale civile di Roma n. 8398/2019, pubblicata in data 17.04.2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna l Parte_1 altresì, a restituire alla l'acconto ricevuto dalla stessa di € 12.200,00, CP_1 Parte_2 oltre interessi legali dal 16.9.2015;
c) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
d) condanna l al pagamento delle spese di lite anche di questo grado, in Parte_1 favore della che liquida, in complessivi € 13.292,50, di cui € CP_1 Parte_2
1.138,50 per spese, € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
e) dichiara l'appellante principale tenuta a versare un ulteriore importo, Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Roma il 13.3.2025.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo