Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2677 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...] sc. C.F._1
C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico
Restuccia, sito a IN in Via Marco Polo n. 202, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax: 090-
6512386 o tramite e-mail: al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): tudiorestuccia.info; RICORRENTE Email_1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente a [...]
pal. 8 sc. C, attualmente domiciliato c/o Controparte_2
sita in Via Giuseppe Sciva, n. 31, IN (ME), elettivamente
[...]
domiciliato in IN, Via della Zecca, n. 85, presso lo studio dell'Avv.
Felice Gemelli del Foro di IN, (C.F.: Pec: C.F._3
1
difende per procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03.06.2022, Parte_1
nata a [...] il [...] chiedeva la separazione
[...]
giudiziale dal coniuge nato a [...] Controparte_1
(RC) il 22/08/1946, evidenziando che le parti avevano contratto in data
26/04/2000, nel Comune di IN, matrimonio civile (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 67, parte 1, anno
2000); che dall'unione erano nati due figli: , nato il Persona_1
11.08.2000 e , nato il [...], oggi entrambi Persona_2
maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando e che la convivenza era divenuta ormai intollerabile, ed ella era addivenuta alla decisione di formalizzare la separazione.
Esponeva che dal 7 ottobre 2021 il marito, pur mantenendo la residenza anagrafica nella casa coniugale, aveva deciso di trasferirsi e domiciliarsi presso una struttura residenziale per anziani presso la quale, peraltro, lo stesso aveva lavorato prima di andare in pensione;
che ella stessa aveva provato, inutilmente, a raggiungere un accordo al fine di giungere ad una separazione consensuale;
evidenziava, infine, che ella lavorava presso la “IN Social City” con la qualifica di assistente domiciliare, con uno stipendio mensile medio di € 1.100,00 e che il coniuge resistente, pensionato, percepiva una pensione con importi mensili analoghi
2 a quelli della moglie;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, sita in
IN (ME), Via dei Bottai CEP, pal. 8 sc. C, insieme ai mobili e agli arredi, anche in virtù della collocazione prevalente presso la stessa dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, con l'onere della stessa di pagare tutte le utenze e le spese ordinarie (gas, acqua, condominio ordinario, luce, telefono fisso, Tari), con esclusione delle spese straordinarie, a carico del marito intestatario dell'immobile presso l'istituto
I.AC.P. di IN;
chiedeva anche che tutte le utenze, tasse e oneri riguardanti la casa, maturate fino alla data del 7 ottobre 2021 (data di trasferimento del marito) ed eventualmente ancora da saldare, fossero da lui interamente sostenute;
chiedeva, inoltre, che il sig. , Controparte_1
provvedesse a ritirare dalla casa coniugale i beni personali e quanto eventualmente concordato;
che si procedesse ad aprire insieme la cassaforte presente nella casa coniugale, le cui chiavi risultavano ancora in possesso esclusivo del sig. , e che si ripartisse in maniera concorde il CP_1
relativo contenuto;
che nessun assegno di mantenimento fosse riconosciuto al coniuge, avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali;
che il Sig.
, per il mantenimento dei figli, collocati presso la Controparte_1
madre, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, contribuisse con un assegno/bonifico mensile complessivo di € 400,00 da versare alla deducente entro il cinque di ogni mese e da aggiornare in base agli indici
ISTAT; che tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti i figli, e documentate, venissero ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva infine, premesso che le due autovetture (Fiat Panda e Fiat Punto) risultavano intestate alla moglie, che l'autovettura Fiat Punto fosse
3 assegnata al marito, con l'impegno reciproco di procedere tempestivamente con il passaggio di proprietà, ivi compreso il rinnovo della copertura assicurativa da intestare al marito stesso;
A seguito del deposito del ricorso il Presidente fissava l'udienza del
19.12.2022 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
28.06.2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.12.2022, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1
separazione ma evidenziava che egli non aveva mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
tuttavia, essendo irrimediabilmente venuto meno l'affectio coniugalis, aveva preso la decisione, nell'Ottobre del 2021, scelta condivisa anche dalla ricorrente, di allontanarsi dalla casa familiare per porre fine alle tensioni coniugali che avevano reso insostenibile il clima in famiglia, e di collocarsi presso la
Casa di accoglienza “ ; evidenziava, poi, che la propria CP_2
situazione economica era ben diversa e molto più precaria rispetto a quella prospettata dalla moglie poichè la pensione da lui percepita era modesta e ammontava ad € 850,00 mensili circa, e che peraltro, la scelta di allontanarsi dalla casa familiare per porre fine alle tensioni coniugali che avevano reso insostenibile il clima in famiglia, lo avevano gravato degli ulteriori costi di alloggio e sopravvivenza;
specificava, inoltre, che la struttura “ presso la quale egli era ospite richiedeva per il CP_2
soggiorno ed il vitto l'importo mensile di € 550,00 circa;
che a queste spese andavano ad aggiungersi i costi sostenuti mensilmente per visite mediche e farmaci in considerazione della sua non più giovanissima età e del suo non ottimale stato di salute;
che egli mensilmente pagava la somma di € 160,00 circa, quale canone di assegnazione dell'immobile adibito ad abitazione
4 familiare sito in IN (ME), Via dei Bottai CEP pal. 8 sc. C, di proprietà oggi del Comune di IN e di cui egli era assegnatario;
a tal proposito specificava che avendo sospeso il pagamento del canone da circa due anni a causa di un contenzioso con l'ente proprietario dell'immobile per le condizioni precarie dello stesso, risultava essere debitore nei confronti del Comune di IN dell'importo di € 3.085,21 + 13,15 di interessi legali, che dovevano essere corrisposti entro una predeterminata data, pena l'avvio da parte del Comune delle procedure di recupero del credito e dell'alloggio; esponeva, inoltre, che all'interno della cassaforte erano custoditi oltre ai gioielli di famiglia anche i risparmi accantonati unicamente da lui soprattutto per far fronte al debito sopra menzionato;
tutto ciò premesso, chiedeva che la casa coniugale, i mobili e gli arredi venissero assegnati alla moglie in ragione della collocazione prevalente presso la stessa dei figli, economicamente non ancora autonomi, con l'onere della stessa di pagare tutte le utenze e le spese ordinarie (gas, acqua, condominio ordinario, luce, telefono fisso, Tari), nonché il canone mensile per l'assegnazione dell'immobile pari ad € 160,00 circa, con esclusione, però, delle spese straordinarie che rimanevano a carico del deducente, assegnatario dell'immobile oggi di proprietà del Comune di IN (ex
I.A.C.P.); che tutte le utenze, tasse e oneri riguardanti la casa, maturate fino alla data del 7 ottobre 2021 (data di trasferimento del marito) ed eventualmente ancora da saldare, venissero interamente sostenute da lui;
che, per ciò che concerneva il contenuto della cassaforte, lo stesso poteva essere ripartito in parti uguali fra i coniugi;
tuttavia, specificava che il denaro contante ivi contenuto, costituito dai risparmi da lui accantonati, sarebbero stati utilizzati per saldare tutti i debiti con il Comune di IN
(ex I.A.C.P.) per i canoni di assegnazione dell'immobile non pagati negli ultimi due anni a seguito delle contestazioni sullo stato dell'immobile,
5 nonché per far fronte a tutte le utenze, tasse e oneri riguardanti la casa, maturate fino alla data del 7 ottobre 2021 (data di trasferimento del marito) ed eventualmente ancora da saldare, nonché per sostenere i costi per il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat Punto e dunque solo dopo, nel caso di un eventuale saldo, questo sarebbe stato ripartito in ugual misura tra i coniugi;
chiedeva, poi, che per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non ancora autonomi e collocati presso la madre, il contributo mensile complessivo fosse pari ad € 200,00 da versare alla
[...]
entro il cinque di ogni mese, da aggiornare in base agli indici Pt_1
ISTAT, il tutto a decorrere dalla pronuncia del provvedimento presidenziale di separazione.
All'udienza presidenziale del 19.12.2022 comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi difensori, i quali chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo di separazione;
l'udienza veniva quindi rinviata al
13 febbraio 2023.
Con memoria integrativa depositata dal difensore del il CP_1
09.02.2023, veniva premesso che in data 13.01.2023, le parti in presenza dei rispettivi difensori, avevano provveduto all'apertura della cassaforte ubicata all'interno della casa coniugale, di cui soltanto il era CP_1
in possesso delle chiavi, all'interno della quale erano stati rinvenuti diversi oggetti d'oro, nonché la somma in contanti di € 10.300,00 (diecimila/300) costituita dai risparmi accantonati dal , anche dopo CP_1
l'allontanamento dalla casa coniugale, per far fronte ai debiti relativi all'immobile, soprattutto in relazione ai canoni arretrati di assegnazione maturati nei confronti dell'ente proprietario;
tuttavia, i coniugi
- non avevano raggiunto un accordo sulla CP_1 Pt_1
ripartizione dei beni e, pertanto, gli stessi erano stati ricollocati all'interno della cassaforte;
che nelle more la situazione del era mutata CP_1
6 atteso che la struttura “ , ove lo stesso si era collocato dopo CP_2
l'allontanamento dalla coniugale, era stata chiusa per una ristrutturazione totale e conseguentemente gli ospiti erano stati trasferiti presso altro ricovero, nello specifico la “Casa di riposo Collereale” con condizioni di soggiorno diverse rispetto a quelle di “ ; che tale situazione CP_2
aveva ingenerato un profondo turbamento per il , il quale CP_1
dopo il trauma di essersi dovuto allontanare dalla casa coniugale si era ritrovato a vivere in condizioni ambientali ancor più disagiate e ritenute dallo stesso inaccettabili dopo una vita di duro lavoro e tenuto conto delle proprie precarie condizioni di salute;
che a causa della modesta pensione percepita (circa € 850,00 mensili), egli non era nelle condizioni di cercare un'alternativa economicamente sostenibile che gli potesse garantire vitto e alloggio rispetto a quella fornita dal Comune di IN presso la “Casa di riposo Collereale”; e pertanto il chiedeva che gli venisse CP_1
assegnata la casa coniugale sita in IN (ME), Via dei Bottai CEP pal. 8 sc. C di cui lo stesso era il titolare del contratto di assegnazione con il
Comune di IN (ex IACP) e prima di lui i suoi ascendenti;
che egli gradiva che con lui convivessero nella casa coniugale i figli maggiorenni e non autosufficienti, lasciando, tuttavia, a questi ultimi ogni decisione sul punto;
specificava, dunque, che nell'ipotesi in cui i figli avessero scelto di seguire la madre, egli avrebbe provveduto per il loro mantenimento con un assegno/bonifico mensile complessivo di € 200,00 (€ 100,00 per figlio) da versare alla entro il cinque di ogni mese, mentre se gli stessi Pt_1
avessero scelto di vivere con lui sarebbe stata la a dovergli Pt_1
corrispondere la somma di € 200,00 mensili. Infine, evidenziava che essendo stati rinvenuti all'interno della cassaforte svariati oggetti in oro e la somma in contanti di € 10.300,00 costituita dai risparmi da lui accantonati per far fronte ai debiti relativi all'immobile, i suddetti beni avrebbero
7 dovuto essere ripartiti attribuendo tutti gli oggetti in oro a
[...]
ed ai figli, mentre per quanto concerneva il denaro in contanti, Parte_1
la somma di € 4.000,00 avrebbe dovuto essere assegnata a lui, anche per far fronte al pagamento dei debiti con il Comune di IN (ex I.A.C.P.) nonché per sostenere i costi per il passaggio di proprietà dell'autovettura
Fiat Punto, mentre la restante somma di € 6.300,00 avrebbe potuto essere assegnata alla ed ai figli. Pt_1
All'udienza del 13.02.2023 le parti chiedevano un ulteriore rinvio nel tentativo di formalizzare un accordo di separazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 3 aprile 2023, da celebrare con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 05.04.2023, il Presidente visto che i coniugi non avevano raggiunto un accordo di separazione rimetteva le parti all'udienza presidenziale del 25 settembre 2023.
All'udienza del 25.09.2023 il Presidente sentiva i coniugi separatamente e tentava la conciliazione disponendo l'ascolto dei figli maggiorenni per l'udienza del 27 novembre 2023 per acquisirne le determinazioni in punto di convivenza con uno dei genitori nella casa coniugale, riservando all'esito ogni altra determinazione. Alla suddetta udienza venivano ascoltati i figli maggiorenni, i quali manifestavano la volontà di continuare a vivere con la madre presso la casa coniugale, visto anche che il padre, allontanatosi dal nucleo familiare, aveva mostrato comunque disinteresse verso loro figli, tanto sul piano materiale che morale.
Il Presidente del Tribunale dava, quindi, con ordinanza depositata il
28.11.2023 gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, nominando il giudice istruttore e fissando l'udienza di comparizione e trattazione;
nello specifico assegnava
8 la casa coniugale con le relative pertinenze ed il relativo arredamento a
[...]
e ordinava a di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Parte_1
provvisorio mensile di € 260,00 per contributo al mantenimento dei figli (in ragione di € 130,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata il 22/05/2024 Controparte_1
contestava integralmente gli assunti di controparte e chiedeva, tra l'altro, la riforma del provvedimento presidenziale emesso in data 28.11.2023 poiché dallo stesso non sostenibile economicamente.
All'esito dell'udienza del 20.06.2024 il Giudice concedeva alle parti il chiesto termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando la causa per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del
05.11.2024. Le parti depositavano nei termini le rispettive memorie formulando anche richieste istruttorie.
Il Giudice all'esito della fissata udienza del 05.11.2024, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto ritenute inconducenti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
09.01.2025.
A tale ultima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni ed il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
Nelle rispettive comparse conclusionali, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo del procedimento;
parte resistente, invece, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale;
che l'assegno di mantenimento da versare alla Pt_1
9 per i figli maggiorenni che avevano scelto di restare a vivere con lei, fosse complessivamente pari ad euro 200,00 mensili (€ 100,00 per figlio); che tutti i beni contenuti nella cassaforte (sia gli oggetti preziosi che il denaro contante) presente nella casa coniugale venissero ripartiti al 50% tra i coniugi.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta da entrambe le parti, diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi Parte_1
e meriti accoglimento. Invero, ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge
(Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Orbene, non vi è dubbio che, nel caso de quo, la fattispecie normativa sia rimasta pienamente integrata, atteso che già al momento di presentazione del ricorso i coniugi vivevano da tempo separati ed entrambi hanno sostenuto che la convivenza era ormai intollerabile. Tali affermazioni rendono evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale e, comunque, non coercibile, quale quella coniugale.
La giurisprudenza ha, d'altronde, chiarito, nella pronuncia sopra citata, che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche da una condizione di disaffezione e di distacco spirituale purché rilevabile con
10 requisiti di effettività e gravità. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, posto che è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, avendo entrambi rassegnato sul punto conclusioni conformi e non avendo manifestato alcuna intenzione di riconciliarsi.
Si può, pertanto, concludere che i coniugi hanno chiaramente manifestato con il loro comportamento che è cessata da tempo quella comunione materiale e spirituale che sta a fondamento dell'istituto matrimoniale, cosicché la convivenza sarebbe oggi per entrambi insopportabile, mentre del tutto irrilevanti sono le richieste istruttorie aventi ad oggetto le ragioni della disgregazione della unità familiare, atteso che nessuna della parti ha formulato domanda di addebito della separazione.
Quanto alla domanda avanzata da entrambe le parti, volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della
11 separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione. L'attribuzione del godimento della casa coniugale, inoltre, non può essere condizionata neppure dalla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, non potendo avere esclusivamente una finalità di riequilibrio economico ed una funzione assistenziale per il coniuge economicamente più debole (Cass. civ. 01.08.2013 n. 18440). Nel caso in esame, peraltro, entrambi i figli hanno espressamente manifestato l'intenzione e la volontà di continuare a vivere con la madre presso la casa coniugale. Pertanto, si ritiene che la stessa vada assegnata alla che vi continuerà a Pt_1
vivere unitamente ai figli.
Per ciò che concerne, invece, l'assegno a titolo di mantenimento per i due figli e , maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti, va premesso che gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di
12 “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del
“principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952), tenendo presente che, qualora il figlio maggiorenne non abbia trovato una occupazione stabile o un posto di
13 lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, pur avendo concluso il percorso formativo ed avendo raggiunto da tempo la maggiore età, “non è
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito” (Cass. civ. 03.12.2021 n. 38366).
Va comunque osservato che nella fattispecie in esame non è contestata la circostanza che i figli maggiorenni, conviventi con la madre non abbiano ancora acquisito l'autonomia economica, mentre il contrasto verte esclusivamente sulla misura dell'assegno.
Nel caso che ci occupa, appare congruo porre a carico del sig.
, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno complessivo CP_1
mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse dei due figli in misura pari al 50 %, sia in considerazione del fatto che il basso reddito del padre non sembra consentirgli di versare una somma superiore, sia in considerazione del fatto che, avendo ormai gli stessi l'età dui 24 e di 21 anni occorre circoscrivere il contenuto dell'obbligo di mantenimento, in relazione alla necessità che i figli si attivino concretamente per inserirsi nel mondo del lavoro.
Infine, in merito alla questione relativa alla suddivisione dei beni contenuti nella cassaforte presente nella casa coniugale, è opportuno precisare che l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario,
14 salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario, quale quella di scioglimento della comunione o di restituzione di beni che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di separazione personale (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre
2005 n. 19886).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del fatto che non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2677/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio civile, in data 26.04.2000, nel Comune di IN,
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 67, parte 1, anno 2000);
2) assegna alla sig.ra la casa coniugale, sita Parte_1
in IN (ME), Via dei Bottai CEP, pal. 8 sc. C, insieme ai mobili e agli arredi ivi presenti;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo pari ad €
200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre
15 al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di IN.
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