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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 376/22 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Casaburo Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.1.22, il ricorrente, dipendente di sin dal 1978, addetto alle Controparte_2 mansioni indicate in ricorso e dimessosi in data 1.7.21 a causa di reiterate condotte mobbizzanti asseritamente poste in essere ai suoi danni dal datore di lavoro, ha esposto di aver contratto malattia professionale, segnatamente un grave stato ansioso depressivo da disadattamento lavorativo, diabete mellito e discopatia, in ragione dell'ambiente lavorativo stressogeno. Presentate in data 22.9.21 tre domande all' per l'erogazione delle prestazioni all'uopo previste, l' le respingeva CP_1 CP_3 sicchè, esaurito il procedimento amministrativo anche a seguito di opposizione, ha chiesto a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei relativi postumi con la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione in suo favore della relativa prestazione. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo altresì l'intervenuta CP_1 prescrizione. All'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro CP_1 trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
Tanto premesso, nel caso di specie, questo giudicante ha reputato di non accogliere le istanze istruttorie formulate in ricorso attesa l'estrema genericità delle deduzioni ed allegazioni contenute nell'atto introduttivo, anzi difettando qualsivoglia deduzione in merito alla effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia diabetica e la discopatia rispetto alle specifiche mansioni assolte dal ricorrente e l'eventuale natura patogena o nociva dell'ambiente lavorativo.
Quanto invece alla patologia psichica, sulla quale è massimamente incentrato il ricorso e sostanzialmente ricondotta al subito demansionamento già a far data dal 1994 e alla condotta mobbizzante asseritamente posta in essere ai suoi danni, deve- a parere di questo giudicante- ritenersi maturata l'eccepita prescrizione. In ordine al dies a quo, vedasi Cass. 2285/2013 secondo cui “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.” Orbene, nel caso di specie già nella certificazione specialistica del 11.6.2018, come più volte rimarcato anche in ricorso, veniva diagnosticato un disturbo ansioso depressivo con espressa indicazione dell'eziologia professionale della patologia. Si legge infatti in diagnosi: “Disturbo ansioso-depressivo da disadattamento lavorativo di grado medio”. La derivazione professionale della patologia veniva poi confermata nelle successive certificazioni. Deve pertanto ritenersi che già a quella data l'istante avesse piena contezza della riconducibilità all'ambiente lavorativo morbigeno della patologia psichica diagnosticata, sicchè l'11.6.18 assurge a
“dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione che, nel caso di specie, deve ritenersi abbondantemente spirato posto che già la denuncia amministrativa di malattia professionale inoltrata all' è intervenuta in data 22.9.21, ovvero oltre il triennio. CP_1
La domanda va, pertanto, complessivamente respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza previa compensazione per metà tenuto conto della natura della pronuncia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte istante al rimborso delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 complessivi €. 1.645,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 20.2.2024
Il Giudice del lavoro
Dr. Fabrizia Di Palma