Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3146/2021 R.G., a cui è stata riunita la causa iscritta al n.
R.G. 3475/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 27.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
costituita dalla Parte_1 CP_1
da e dalla nonché dei predetti soci (C.F.
[...] Parte_2 Parte_3
in persona dei Curatori pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
speciale rilasciata in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pasquale Tarricone (C.F.
RG nn°3146/2021, a cui è riunito R.G. 3475/21- Sentenza
- 1 -
) presso il cui studio in Benevento, al viale degli Atlantici n° 4, CodiceFiscale_1
è elettivamente domiciliata
-Appellante nel giudizio recante RG n. 3146/2021
-Appellata nel giudizio recante RG n. 3475/2021
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di apposita
[...] C.F._3
procura alle liti, dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. presso il cui C.F._4
studio in Benevento, alla via Ennio Goduti, sono elettivamente domiciliati
-Appellanti nel giudizio recante RG n. 3475/2021
-Appellati nel giudizio recante RG n. 3146/2021
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
(C.F. /P.I. in persona del l.r.p.t., Sig.ra (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_4
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Giuliano (C.F.
), presso il cui studio in Benevento, alla via Colonnette, sono C.F._7
elettivamente domiciliati
-Appellati
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1107/2021, pubblicata il 27.05.2021 e notificata in data 18.06.2021,
a definizione della causa R.G. n. 5057/2017, il Tribunale di Benevento, provvedendo
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sull'azione revocatoria proposta da e dalla Controparte_4 Controparte_5
nei confronti di , e
[...] Parte_2 Controparte_3
la accoglieva dichiarando, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia Controparte_2
nei confronti degli attori, dei seguenti atti di donazione: atto per NO del Per_1
18.10.2012, rep. 59221/18865, trascritto presso i pubblici registri di Benevento in data
13.11.2012, reg. gen. 12020, reg. part. 9764; atto per NO del 31.10.2012, Per_1
rep. 59243/18880, trascritto presso i pubblici registri di Avellino in data 13.11.2012, reg. gen. 19362, reg. part. 16379; ordinando alla Conservatoria dei R.R.I.I. competente l'annotazione della sentenza. Rigettava, altresì, l'istanza di sostituzione avanzata dalla
Curatela e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 12.500,00 oltre accessori di legge.
1.1 Gli attori, in qualità di creditori di della somma Parte_5 di € 449.022,00, e la della somma di € 629.362,76 - avevano dedotto CP_5 CP_5
che, con due differenti atti per NO , il OT aveva Per_1 Parte_2
donato svariati immobili ai figli e spogliandosi CP_3 Controparte_2
così di tutti i suddetti beni.
1.2 Si era costituito in giudizio solo chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda, mentre erano rimasti contumaci i figli e CP_3 Controparte_2
1.3 Nelle more, intervenuto il fallimento di , il giudizio veniva Parte_2
dichiarato interrotto e successivamente riassunto.
1.4 A seguito della riassunzione si costituiva in giudizio la Controparte_6
che, ritenendo sussistente la propria legittimazione alla
[...]
prosecuzione del giudizio in sostituzione degli attori, aderiva alla domanda.
1.5 Si costituiva, altresì, la quale contestava la domanda Controparte_2
chiedendone il rigetto.
1.6 La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.02.2021 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1.7 Il Tribunale, con la sentenza oggetto di impugnazione nel presente giudizio, preliminarmente rigettava, ritenendola infondata, l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione, formulata dalla convenuta Controparte_2
essendo stato rispettato il termine di tre mesi tra l'ordinanza di interruzione
[...]
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del giudizio, adottata in data 4 settembre 2018 e comunicata il 05.09.2018, e la data del deposito del ricorso in riassunzione avvenuto il 03.12.2018.
Relativamente alla questione inerente la legittimazione del Curatore a proseguire l'azione revocatoria ordinaria, il Tribunale, nell'evidenziare come la questione fosse alquanto dibattuta, in dichiarata adesione all'orientamento espresso in materia dalla
Suprema Corte (Cass n. 29421/08), affermava che “il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio”. Evidenziava, inoltre, il giudice di prime cure come, con riferimento alla par condicio creditorum, la Curatela del Fallimento fosse decaduta dalla possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F., in relazione agli atti di disposizione patrimoniale impugnati, essendo decorso il termine previsto dall'art. 2901 c.c., con la conseguenza che non poteva ravvisarsi una possibilità di concorrenza tra l'azione individuale e quella collettiva.
Affermava, ancora, il Tribunale - nel disattendere l'istanza di sostituzione proposta dalla curatela – che la stessa non poteva giovarsi dell'interruzione del termine di prescrizione a cui avevano provveduto gli attori, atteso che il credito a tutela del quale questi ultimi avevano agito in revocatoria non era stato ammesso al passivo della procedura fallimentare, per cui trattavasi di un'azione non presente nella massa.
Nel merito, il Tribunale riteneva fondata la domanda poiché gli attori avevano pienamente assolto all'onere della prova con riferimento all'esistenza del credito, in virtù del principio secondo cui anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c; dell'eventus damni, cioè del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e della scientia damni.
In particolare, il giudice di prime cure evidenziava come gli attori avessero dimostrato di vantare un credito, nei confronti del convenuto, derivante da prestiti concessi dal
2004 al 2011, accertato con sentenza n° 1223/2018.
L'eventus damni, veniva ritenuto sussistente poiché gli atti di disposizione patrimoniale, avendo ad oggetto la donazione del diritto di proprietà di innumerevoli cespiti, rendevano certamente difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie.
Con riferimento, infine, all'elemento soggettivo il Tribunale evidenziava come in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di
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disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie de qua, fosse necessaria e sufficiente la c.d. scientia damni ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore ( e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Sulla base di tali premesse il Tribunale riteneva che il donante fosse certamente a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie;
così come appariva presumibile la consapevolezza dei donatari considerato lo stretto rapporto con il donante. Alla luce di ciò veniva dichiarava l'inefficacia nei confronti degli attori, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti oggetto di revocatoria con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la della Parte_1
società di fatto irregolare costituita dalla da e Controparte_1 Parte_2
dalla deducendo a sostegno due motivi e chiedendo l'accoglimento delle Parte_3 seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello proposto dalla Curatela del Fallimento
n. 42/2018 del Tribunale di Benevento e pertanto dichiarare inefficaci e non opponibili alla massa fallimentare i due distinti atti di donazione di immobili per OT disposti dal Sig. rispettivamente il Persona_2 Parte_2
18.10.2012 in favore del figlio rep. 59221/18865, trascritto il CP_3
13.11.2012, ed il 31.10.2012 in favore della figlia rep. Controparte_2
59243/18880, trascritto il 13.11.2012; b) per l'effetto ordinare ai competenti
Conservatori dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero da ogni loro responsabilità; c) condannare infine gli appellati, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla rifusione di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
2.1 L'atto di appello veniva notificato in data 07.07.2021 a ed alla Controparte_4 all'indirizzo di posta elettronica certificata del Controparte_5
loro difensore Avv. Luigi Giuliano nonché a Controparte_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv. Pellegrino Cavuoto oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Controparte_3
.
[...]
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2.2 Gli appellati erano convenuti per il giorno 13.12.2021 dinanzi a questa Corte.
2.3 Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 12.07.2021.
3. Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.11.2021 si costituivano in giudizio e la invocando in via Controparte_4 Controparte_5 principale il rigetto dell'appello in quanto infondato ed in subordine, in caso di accoglimento del gravame, la conferma del capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alla refusione delle spese di lite, poste in favore di e Controparte_4
della e a carico dei convenuti in revocatoria;
con Controparte_5
ulteriore condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.
4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 23.11.2021, si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_2 Controparte_3
precisavano di aver proposto autonomo appello, con atto notificato il 19.07.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1107/2021, iscritto al n. 3475/2021
R.G. della Corte di Appello di Napoli. Alla luce di ciò, chiedevano, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni in un unico processo, riportandosi al proprio atto di appello.
5. Con provvedimento del 19.01.2022 veniva riunito al giudizio recante R.G.
n.3146/2021 il procedimento n°3475/2021, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.
5.1 Con il più recente gravame, iscritto a ruolo in data 29.07.2021,
[...]
, hanno anch'essi impugnato la sentenza n° Parte_6
1107/2021 affidando il gravame a quattro motivi e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della impugnata sentenza, per i motivi innanzi indicati. Per mero scrupolo difensivo, essendo evidente la natura dichiarativa della sentenza, si chiede la sospensione della stessa, anche nella statuizione che ha dichiarato l'inefficacia degli atti, nella sola e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere sussistere un'immediata efficacia esecutiva della stessa. 2) Dichiarare estinto il giudizio de quo essendo tardiva la riassunzione degli attori originari;
3) In via subordinata, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc previa o meno rimessione della causa al primo giudice;
4) In via ancora più gradata, dichiarare nulla, anche ai sensi dell'art. 354 cpc, la impugnata sentenza per aver estromesso dalla causa la curatela, unica legittimata ad
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agire, e per l'effetto rimettere la stessa dinanzi al Tribunale di Benevento;
5) In via ancora più gradata, rigettare la proposta domanda in quanto infondata e inammissibile.
6. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto dalla Parte_1
costituita dalla da e dalla
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
nonché dai predetti soci, con atto di citazione notificato in data 07.07.2021 agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 18.06.2021, previsto dall'art. 325 c.p.c.
7. Del pari tempestivo è l'appello proposto da e Controparte_2 [...]
introducendo il giudizio recante r.g. n. 3475/2021. Controparte_3
Mette conto evidenziare, al riguardo, che, come ripetutamente precisato dalla
Suprema Corte, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti cosicché, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale;
tuttavia, purché sia rispettato il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale, previsto dall'art. 343 cod. proc. civ., opera la conversione dell'impugnazione autonomamente proposta. (Cass. sez. L, Sentenza n. 19340 del
18/09/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2026 del 13/02/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3830 del 14/02/2020). Evenienza, appunto, verificatasi nella fattispecie in esame, essendo stato l'appello proposto da e Controparte_2 Controparte_3
notificato lunedì 19.07.2021, e cioè non solo nel rispetto del termine di trenta
[...]
giorni dalla notifica della sentenza impugnata, prorogato ai sensi dell'art. 155, 4° comma, c.p.c., ma anche nel rispetto del termine, di cui all'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 13 dicembre 2021, fissata nella citazione del giudizio previamente introdotto.
Il provvedimento di riunione, poi, è stato adottato in applicazione dell'art. 335 c.p.c., norma alla cui stregua “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”.
8. Tanto debitamente premesso, il gravame previamente introdotto, proposto dalla curatela del fallimento indicato in intestazione- formulando censure parzialmente coincidenti con i rilievi svolti dagli appellanti con il terzo motivo del Parte_2
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gravame dagli stessi proposto, intitolato “Sulla istanza di prosecuzione della Curatela.
Sulla ritenuta estromissione dal giudizio della Curatela”- è evidentemente fondato.
Con il primo motivo di gravame - intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.
66 l.f. – errata valutazione della procedibilità dell'azione revocatoria promossa da un singolo creditore in caso di fallimento del debitore” – la curatela appellante ha infatti denunciato l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, il quale ha ritenuto procedibile, nel caso di specie, l'azione revocatoria promossa dagli originari attori in danno del debitore successivamente dichiarato fallito. Il principio della non esclusività della legittimazione del curatore fallimentare a proseguire l'azione revocatoria sarebbe stato sancito, a dire degli appellanti, sulla base di una errata interpretazione della sentenza della Corte nomofilattica n. 29421/2008, che per converso aveva affermato un principio di diritto esattamente contrario a quello ritenuto dal giudice di prime cure, riconoscendo l'esclusiva legittimazione del curatore fallimentare a proseguire l'azione revocatoria promossa in danno del debitore fallito, ai sensi dell'art. 66 l.f., permanendo la legittimazione dell'originario creditore solo “quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione altra analoga azione a norma della
L.F., articolo 66”. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 66 l.f., gli appellanti hanno protestato l'erroneità della conclusione raggiunta dal Tribunale, nel ritenere decaduta la Curatela del Fallimento dalla possibilità di esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. in relazione agli atti di disposizione patrimoniale impugnati, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 2901 c.c.; in argomento, il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di considerare l'orientamento della Suprema Corte alla cui stregua: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova. Di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato,
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dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare” (Cass. n. 12513/2009).
La curatela appellante, pertanto, alla luce dell'erronea interpretazione dell'art. 66 l.f., chiedono la riforma della sentenza impugnata, mediante il riconoscimento della fondatezza della domanda revocatoria proposta dalla Curatela.
Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “violazione e falsa applicazione dell'art. 183 e 153 c.p.c. – assunzione di un fatto mai allegato o provato da controparte” - la curatela impugnante ha poi rimarcato la tardività della produzione, ad opera degli odierni appellati e Controparte_4 Controparte_5
della copia informale dello stato passivo fallimentare, documento che era stata
[...]
appunto depositato solo in sede di replica conclusionale, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze.
Ha dedotto al riguardo che l'allegazione documentale effettuata dalla controparte - tesa a dimostrare che i crediti facenti capo a e alla Man- ind Manifatture Controparte_4
Industriali s.r.l. non erano stati ammessi al passivo fallimentare- era irrituale ed inammissibile, non essendo consentita la produzione di documenti nuovi unitamente al deposito della replica conclusionale.
Ha inoltre rappresentato che innanzi al Tribunale di Benevento erano stati promossi da e dalla due giudizi, nn. 1541/2019 R.G. e 1546/2019 Controparte_4 CP_7
R.G., di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'ammissione dei loro crediti allo stato passivo del fallimento n. 42/2018; ciò a riprova della lesione del diritto di difesa della curatela, avendo gli originari attori rappresentato al giudice di prime cure una situazione giuridica e di fatto non corrispondente al vero.
I rilievi svolti nel primo motivo del gravame più antico colgono indubitabilmente nel segno.
Difformemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure - evidentemente incorso in un travisamento dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in subiecta materia, con la nota pronuncia n. 29420 del 17/12/2008, pur richiamata nel testo della sentenza impugnata - deve senz'altro ritenersi che nel caso di specie ricorra la legittimazione esclusiva della curatela appellante a proseguire nell'azione revocatoria originariamente promossa da e dalla Controparte_4 [...]
con conseguente improcedibilità della domanda proposta Controparte_8
dagli originari attori.
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A confutare la motivazione spesa sul punto dal Tribunale, è sufficiente richiamare gli argomenti spesi dalla precitata pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 29420 del 17.12.2008), a cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità ( Cass.
Sez. 1, n. 12513-09; Cass. Sez. 3 n. 5586-15; Cass. Sez.
6-3 n. 17544-18; Cass sez. 1,
n. 6795 del 07/03/2023; Cass. sez. 3, n. 13862 del 06/07/2020).
Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria, contemplata dall'art. 2901 c.c. e segg., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui. Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma -in presenza delle condizioni soggettive richieste a tal fine dalla legge- ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pur non essendo quindi, in senso proprio, un'azione esecutiva, può ben dirsi che essa
è naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art. 2902 c.c.. Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso.
Si spiega, quindi, come mai la L. Fall., art. 66 – secondo la formulazione applicabile ratione temporis- in tal caso, attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, quale prevista dal citato art. 2901 c.c. e segg., in aggiunta all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dal successivo art. 67 della stessa Legge.
L' art. 66, comma 1, L. Fall., nell'attribuire al curatore del fallimento la legittimazione anche all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, non contempla però l'eventualità del concorso di tale azione con quella esercitata dal singolo creditore a norma dell'art. 2091 c.c., ne' disciplina l'ipotesi di fallimento del debitore quando l'azione del singolo creditore sia stata già esercitata ma sia ancora pendente.
Che il curatore, in quest'ultima ipotesi, abbia la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale non vi è alcun contrasto nella
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giurisprudenza della Suprema Corte ( ctrl, per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008); è bensì vero che tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
Neppure, d'altronde, entra in gioco l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, ne' sotto quello del thema decidendum); mutamento che - è opportuno sottolineare - sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta di subentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare così come la trova.
Conviene soltanto aggiungere che, subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo;
il quale, viceversa, non subentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest'ultimo fosse anch'egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento.
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte, nell' esercizio della funzione nomofilattica, ha avuto modo di affermare il principio, pienamente conferente alla fattispecie in esame, secondo cui “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio,
a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore
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originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”. (
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008 ).
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità delle domande originariamente proposte da e dalla dovendo le Controparte_4 Controparte_8
statuizioni relative all'azione revocatoria, ex artt.2901 c.c. e 66 della legge fallimentare, degli atti di disposizione sopra individuati, essere pronunciate nei confronti della curatela fallimentare.
Né, ad inficiare le conclusioni che precedono, rileva l'ammissione o meno al passivo fallimentare del credito degli originari attori in revocatoria.
A dirimere infatti tale ultima questione, è di recente intervenuta la Suprema Corte (
Cass. sez. 1, ordinanza n. 6795 del 07/03/2023), che ha appunto affermato il principio secondo cui “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario”.
Chiamata infatti a rispondere all'interrogativo se, in caso di subentro della curatela fallimentare nell'esercizio di un'azione revocatoria ordinaria avanzata da uno dei creditori, si imponga, oltre alla prova della preesistenza delle ragioni creditorie anche la prova dell'ammissione dei crediti al passivo, e quindi se il Fallimento del debitore, che subentra nell'azione promossa dal singolo creditore, sia tenuto a fornire la prova dell'avvenuta ammissione al passivo del credito preesistente all'atto impugnato, rimasto insoddisfatto – secondo la tesi propugnata dalla difesa degli originari attori- la Suprema Corte ha infatti offerto una risposta negativa.
Ha al riguardo - dopo aver richiamato il principio secondo cui nel giudizio introdotto con l'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, qualora sopravvenga il fallimento, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall. - ribadito che in tal caso egli accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa
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fallimentare; non quindi un'azione nuova, ma un'azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (v. in proposito Cass. Sez. U n.
29420-08, cui adde Cass. Sez. 1, n. 12513-09, Cass. Sez. 3 n. 5586- 15, Cass. Sez. 6-3
n. 17544-18).
La conclusione è sorretta dal rilievo che, in caso di azione ex art. 2901 cod. civ. proseguita dal curatore del fallimento del debitore, viene altresì meno, come già chiarito, la legittimazione (come pure l'interesse) ad agire dell'attore originario (v.
Cass. Sez. U n. 29420-08), sicché la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.
Invero, solo in un senso il subentro comporta un mutamento dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha promosso l'azione, viene a essere automaticamente estesa a beneficio della intera massa dei creditori concorrenti. Tale mutamento non basta, cioè, a far ritenere che l'azione intrapresa dal curatore subentrante sia nuova rispetto a quella del singolo creditore originario, proprio perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non viene meno ma resta assorbita in quella della massa che la ricomprende.
Pertanto il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore, in quanto l'azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell'art. 66 legge fall., non nasce col fallimento: ciò che d'altronde giustifica l'affermazione – assolutamente consolidata, a dispetto di quanto erroneamente affermato dal primo Giudice – per cui la prescrizione
(quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., sempre dalla data dell'atto impugnato;
e l'interruzione della prescrizione, a opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato, giova all'intera massa.
Se dunque si è dinanzi alla stessa azione attribuita fuori del fallimento ai creditori, e se, come s'è visto, la costituzione della curatela non ne condiziona né la nascita né la possibilità di esercitarla (poiché tale possibilità spetta, anteriormente, al singolo creditore interessato), ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione a proseguirla, ne deriva come logica conseguenza, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte ( Cass. sez. 1 - , ordinanza n. 6795 del 07/03/2023 ) -
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dal cui autorevole orientamento non si ravvisano ragioni per discostarsi - che sul piano probatorio non è necessario dimostrare altro che il pregiudizio discendente dall'anteriorità del credito all'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione di esso al passivo fallimentare.
Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, appaiono evidentemente irrilevanti le questioni dedotte dalla curatela appellante con il secondo motivo, teso a protestare l'inutilizzabilità dei documenti relativi alla mancata ammissione al passivo dei crediti in questione, come pure le contestazioni svolte al riguardo, anche nel presente grado di giudizio, dagli originari attori.
Va solo precisato che, non ricorrendo, per effetto della declaratoria di improcedibilità delle domande proposte dagli originari attori, una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice previste dall'art. 354 c.p.c., non potrà accogliersi l'istanza in tal senso formulata dai , dovendo le relative statuizioni di merito essere Parte_2 senz'altro emesse, nel presente grado, nei confronti della curatela appellante.
9. Volgendo dunque all'esame delle ulteriori censure oggetto del gravame riunito, proposto da e è in primo Controparte_2 Controparte_3
luogo infondato il primo motivo di appello intitolato: “Sulla estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.”. Con tale motivo, gli appellanti hanno denunciato l'errore Parte_2
in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, nel ritenere tempestiva la riassunzione nonostante l'eccepita tardività della stessa. Hanno dedotto che il procuratore di
, con le memorie ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. del Parte_2
02.07.2018, aveva depositato richiesta di interruzione del giudizio alla luce dell'intervenuto fallimento, dichiarato con sentenza n.42/2018 pubblicata in data
21.06.2018, del convenuto.
L'istanza di riassunzione, invece, veniva depositata in data 03.12.2018 per cui la stessa, secondo la tesi sostenuta, doveva reputarsi tardiva poiché proposta oltre il termine di tre mesi stabilito dalla norma, con conseguente estinzione del giudizio.
La censura in questione non può essere accolta, avendo il Giudice di prime cure, nel disattendere l'eccezione di estinzione, fatto corretta applicazione della disciplina applicabile, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Come infatti in più occasioni affermato dalla Suprema Corte ( cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, sentenza n. 322 del 05/01/2024, relativa al regime applicabile ratione temporis
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alla presente fattispecie, antecedente all'innovazione normativa di cui all'art. 143, comma 3, del Dlgs n. 14/2019), in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento interruttivo (e di questo ignare) oppure siano la parte fallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli).
Appare allora evidente che a far decorrere il termine per la riassunzione non sia sufficiente, come preteso dagli impugnanti, la dichiarazione che dell'evento abbia fatto il difensore di;
pertanto, essendo stata l'ordinanza di Parte_2
interruzione pronunciata in data 4 settembre 2018, il deposito del ricorso in riassunzione in data 3 dicembre 2018 deve considerarsi senz'altro tempestivo, risultando rispettato il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.
10. Né merita miglior sorte il secondo motivo del gravame più recente - intitolato
“sulla violazione dell'art. 183 sesto comma c.p.c.”- con cui gli appellanti Parte_2
lamentano che, a seguito della richiesta di interruzione del giudizio, avvenuta in pendenza dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., gli stessi non avevano potuto fruirne, tanto che, con le note di udienza depositate telematicamente in data 4.9.2020,
aveva provveduto nuovamente a richiederli. La mancata Controparte_2
concessione di tali termini determinava violazione del loro diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza impugnata .
La censura non appare meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, infatti, la parte impugnante, nel prospettare genericamente un pregiudizio per le proprie facoltà difensive, non ha in alcun modo indicato quali mezzi di prova, in una causa eminentemente documentale con onere probatorio a carico delle controparti, avrebbe potuto indicare in ipotesi di assegnazione di nuovi termini, successivamente alla riassunzione del procedimento;
per altro verso, neppure può
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sottacersi che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2021, la difesa di lungi dall'instare per la revoca dell'ordinanza con cui tali Controparte_2
ulteriori termini non erano stati concessi, si limitava ad eccepire l'estinzione del giudizio, instando per la decisione della causa, con ciò inequivocabilmente rinunciando all'articolazione di ulteriori mezzi di prova.
11. Evidentemente infondato, infine, è il quinto motivo del gravame proposto da e intitolato “sul merito Controparte_2 Controparte_3 dell'azione revocatoria. Sull'inammissibilità della revocatoria e sulla mancanza dell'animus nocendi” con cui gli appellanti assumono che, diversamente da quanto reputato dal giudice di prime cure, gli attori non avrebbero provato che il donante abbia posto in essere atti di disposizione del patrimonio al fine di pregiudicare le ragioni creditorie.
Gli impugnanti hanno dedotto che alla data della stipula degli atti notarili gli originari creditori non avevano formalizzato alcuna richiesta di pagamento nei confronti del
OT , risalendo la prima richiesta al 14.04.2014, mentre gli atti notarili Parte_2
erano stati stipulati nell'anno 2012 e quindi circa due anni prima.
A dire degli impugnanti, nel 2012 collaborava con il OT Controparte_4 Pt_5
nella società Gestione Immobiliare s.r.l.; solo a seguito del fallimento della suddetta società, i rapporti tra i due si interrompevano ed il agiva per recuperare le CP_4
somme oggetto di prestito.
Secondo la tesi degli appellanti, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il credito anteriore rispetto agli atti impugnati.
Inoltre, secondo la prospettazione degli impugnanti, le somme presuntivamente vantate, che non erano certe e liquide, e i rapporti tra il e il erano Parte_2 CP_4
oggetto di un giudizio di accertamento, pendente in grado di appello, per cui sarebbe stato opportuno sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione del giudizio presupposto.
I rilievi che precedono non possono essere in alcun modo condivisi.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, come sul punto osservato dal Giudice di prime cure, il credito vantato dagli originari attori in revocatoria aveva trovato espresso riconoscimento della sentenza del Tribunale di Benevento n- 1223/2018, che aveva riconosciuto in favore di l'importo di €449.022,00, oltre interessi dalla Controparte_4
domanda, ed in favore della Man Ind Manifatture Industriali s.r.l. l'importo di €
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629.362,76, oltre interessi dalla domanda, ravvisando la ricorrenza di contratti di mutuo, e cioè di prestiti concessi dagli originari attori al dal 2004 al 2011, Parte_2
in epoca evidentemente anteriore agli atti dispositivi oggetto di causa, come detto risalenti al 2012.
Quanto poi alla dedotta incertezza dei predetti crediti, per essere ancora sub iudice il loro definitivo accertamento, corre mente osservare che la norma di cui all'art. 2901
c.c., come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti, ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis, Cassazione Civile, sentenze nn. 3981/2003,
14166/2001, 12672/2001, 12144/99; Cass. sez. 3, sentenza n. 24757 del 07/10/2008;
Cass. sez. 3, sentenza n. 5359 del 05/03/2009).
Come infatti ripetutamente affermato, anche in tempi recenti, dal Giudice di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. ( cfr., anche in motivazione,
Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
La Corte di Cassazione, pertanto, nell'affermare che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/16 e 1084/11) ha ritenuto sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass.
11755/18); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce infatti "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima - e difformemente da quanto opinato dal Tribunale - un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale
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in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Sembra opportuno osservare, al riguardo, che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la precitata pronuncia n.9440/2004, si sono appunto espresse in merito all'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria.
In quella occasione, del tutto coerentemente con i rilievi finora esposti, è stato enunciato il principio secondo cui il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., annullando l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria.
Pertanto, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
- sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
In ragione della sufficienza, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., di un credito di natura eventuale o "litigiosa", e anche di una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., n. 20002/2008; n.
1893/12; n. 5619/2016; 23208/2016), la Suprema Corte ha altresì negato che una tale azione risulti preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto. ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023).
Parimenti appare condivisibile, poi, è la motivazione spesa dal Giudice di prime cure nel ravvisare la cosiddetta scientia damni, osservando che trattandosi di un atto dispositivo a titolo gratuito, il donante era certamente a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie;
del resto, in caso di atto a titolo gratuito, ai sensi
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dell'art. 2901 c.c. occorre unicamente verificare il grado di consapevolezza del disponente circa l'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni di credito dell'attrice, consapevolezza sicuramente ricorrente nel caso di specie. Infatti, sotto il profilo della prova, che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, si osserva che il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato si desume pacificamente dalla indubbia variazione peggiorativa del patrimonio del debitore - nella fattispecie realizzatosi con il trasferimento contestuale e a titolo di liberalità di una pluralità di beni - con la ovvia conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere maggiormente difficile l'attivazione coattiva del credito.
Da ciò, l'infondatezza delle censure di cui al quarto motivo del gravame proposto dai fratelli . Pt_5
12. Per l'effetto, in accoglimento del gravame proposto dalla curatela appellante e del terzo motivo del gravame proposto da e Controparte_2 [...]
in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata CP_3
l'improcedibilità delle domande proposte da e dalla Controparte_4 [...]
e deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Controparte_8
Curatela del Fallimento della Società di fatto irregolare costituita dalla Controparte_1
da e dalla nonché dei predetti soci, dei seguenti atti: Parte_2 Parte_3
atto per OT del 18.10.2012, rep. 59221/18865, trascritto presso Persona_2
i pubblici registri di Benevento in data 13.11.2012, reg. gen. 12020, reg. part. 9764; atto per OT del 31.10.2012, rep. 59243/18880, trascritto presso Persona_2
i pubblici registri di Avellino in data 13.11.2012, reg. gen. 19362, reg. part. 16379, autorizzando il conservatore dei RR.II. di Napoli a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni senza alcuna sua responsabilità al riguardo.
13. Essendo stato accolto l'appello proposto dalla curatela, si impone una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado di giudizio che, mentre nei rapporti tra gli originari attori e le altre parti ben possono essere compensate - essendo il fallimento determinativo dell'improcedibilità della domanda intervenuto in corso di causa - nei rapporti tra la curatela appellante e e Controparte_2 Controparte_3
seguono la soccombenza di questi ultimi e si liquidano come da dispositivo
[...]
che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2024, come modificati dal DM n. 147/2022 e tenuto conto dell'entità dei crediti e delle fasi in cui l'attività
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processuale è stata effettivamente svolta dalla curatela appellante nei due gradi di giudizio .
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1107/2021, così provvede:
1) Accoglie l'impugnazione proposta dalla curatela appellante e il terzo motivo del gravame proposto da e e per Controparte_2 Controparte_3
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da e dalla Controparte_4 [...]
Controparte_8
b) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela del Fallimento della Società di fatto irregolare costituita dalla da e dalla Controparte_1 Parte_2 Pt_3
nonché dei predetti soci, dei seguenti atti di donazione: atto per OT
[...] Per_2
del 18.10.2012, rep. 59221/18865, trascritto presso i pubblici registri di
[...]
Benevento in data 13.11.2012, reg. gen. 12020, reg. part. 9764; atto per OT
del 31.10.2012, rep. 59243/18880, trascritto presso i pubblici Persona_2
registri di Avellino in data 13.11.2012, reg. gen. 19362, reg. part. 16379;
2) autorizza il conservatore dei RR.II. a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni senza alcuna sua responsabilità al riguardo;
3) rigetta nel resto l'impugnazione proposta da e Controparte_2
Controparte_3
4) condanna e alla refusione Controparte_2 Controparte_3
in favore della appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, Pt_1
quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 11.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 18.511,00 a titolo di compenso professionale ed € 2.556,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Compensa integralmente tra le altre parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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