Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 660/2025 promossa con ricorso depositato il 17/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], l'[...]
cittadino: polacco, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Barbara Pizzi
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...]
cittadina: ucraina, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maria Stassi
i quali hanno contratto matrimonio in Zari (Polonia), in data 10 maggio 2008;
pagina 1 di 5
nato a [...], il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/02/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Cessazione convivenza: i coniugi vivranno separati, e si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro anche al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio;
2) Affidamento del figlio minore: il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i Per_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e collocato presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Assegnazione casa coniugale: la casa coniugale, unitamente ai beni ed agli arredi ivi contenuti, verrà assegnata in godimento alla moglie;
il marito, che alla data odierna, ha già rilasciato l'immobile, potrà asportane i suoi effetti personali;
4) Regime frequentazione figlio: il SI. potrà tenere con sé il figlio , alla luce dell'età Pt_1
dello stesso, liberamente e comunque per almeno due week end al mese, dal sabato mattina sino alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali il martedì ed il giovedì, compatibilmente con gli impegni del minore. Per quanto concerne le festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni le giornate del 24 e 25 dicembre (sino alle ore 11,00) con un genitore, mentre la giornata del 25 (a partire dalle 11,00) ed il 26 dicembre con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni, trascorrerà il 31 dicembre con un genitore ed il 01 Per_1 gennaio con l'altro genitore. La festività del 6 gennaio verrà trascorsa alternativamente un anno per ciascuno dei genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, le giornata di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal minore alternativamente con ciascun genitore.
In ordine alle vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà la facoltà di trascorrere con il figlio pagina 2 di 5 almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno.
5) Mantenimento figlio: il SI. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 del mese, a Pt_1
titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro Per_1
650,00 (Euro seicentocinquanta/00) mensili - assegno che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat - oltre alle somme percepite a titolo di assegno familiare che lo stesso percepisce in Svizzera, con impegno da parte della SI.ra a sottoscrivere e Parte_2
presentare la documentazione necessaria. La corresponsione del mantenimento avverrà mediante accredito sulla Postepay Evolution intestato alla SI.ra , alle seguenti Parte_2
coordinate: [...]. Le parti si accordano, altresì, affinché sia la
SI.ra a percepire il 100% degli ANF, pertanto, il SI. rinuncia ad avanzare Parte_2 Pt_1
presso gli organi competenti pari richiesta e si impegna a sottoscrivere le eventuali dichiarazioni in tal senso da presentare all'INPS. Entrambi i coniugi sosterranno, inoltre, il
50% di tutte le spese straordinarie (sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche, sportive) dovute nell'interesse del figlio minore Dette spese saranno previamente Per_1
concordate, salvo quelle urgenti e documentate dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
6) Pagamento mutuo: fino alla relativa estinzione il mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile coniugale sarà onorato da entrambi i coniugi sino alla relativa scadenza. I predetti, pertanto, ne corrisponderanno ciascuno in ragione del 50% la rata mensile, provvedendo pertanto ad alimentare il conto corrente cointestato, su cui già risulta appoggiato il mutuo, in pari misura.
7) Pagamento finanziamenti: per quanto concerne il pagamento dei finanziamenti in essere i coniugi si sono determinati nel senso sotto indicato e quindi:
b) - il finanziamento relativo ai lavori di ristrutturazione immobile coniugale contratto presso
Fiditalia pari ad Euro 533,00, sarà interamente pagato dal SI. ; Pt_1
c)- il finanziamento relativo all'acquisto dei mobili presso Fiditalia per Euro 150,00 mensili sarà interamente pagato dal SI. ; Pt_1
d) - il finanziamento relativo ai lavori di ristrutturazione immobile coniugale contratto presso
Bank Now ammontante ad CH 750 e pari ad Euro 810,00, sarà interamente pagato dal SI.
; Pt_1
pagina 3 di 5 e) - il finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura Hunday Tucson. tg. FT896TP; contratto presso Findomestic per Euro 350,00 mensili sarà interamente pagato dal SI. ; Pt_1
8) Vendita immobile: i coniugi concordemente dichiarano che l'immobile coniugale sarà posto in vendita allorché il figlio avrà raggiunto la completa indipendenza economica. Per_1
9) Rimborso pagamenti sostenuti dal SI. per onorare i finanziamenti: la SI.ra Pt_1
si obbliga ad accettare la metà del ricavato dell'importo della vendita Parte_2 dell'immobile coniugale, una volta dedotto dal prezzo della vendita il 50% delle somme anticipate e sostenute dal marito per onorare i finanziamenti di cui ai punti b), c), che pertanto riconosce a favore di quest'ultimo; Nessun obbligo di pagamento degli importi di cui ai finanziamenti indicati alle lettere d) ed e) graverà in capo alla SI.ra che non Parte_3
risponderà neanche in futuro di eventuali richieste di rimborso in ordine agli stessi da parte del marito.
10) Auto in dotazione alla coppia: l'autovettura Ford Fiesta, tg. FM622WM, di proprietà del marito, verrà assegnata in proprietà esclusiva alla moglie, il marito si impegna a sottoscrivere i documenti per il passaggio di proprietà; l'autovettura Hunday Tucson, tg. FT896TP, il cui pagamento sarà onorato dal marito rimarrà nella disponibilità di costui.
11) Pagamento utenze dell'immobile coniugale: la SI.ra si fa carico del Parte_3
pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas ed acqua) e provvederà, pertanto, alla voltura a suo nome di quelle che dovessero risultare alla data del deposito del ricorso ancora intestate al marito.
12) Rinuncia al mantenimento per i coniugi: I coniugi dichiarano di essere attualmente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla reciproca richiesta di mantenimento. I medesimi si danno vicendevolmente atto che, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere l'uno verso l'altro, avendo regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale in essere tra gli stessi e di rinunciare, pertanto, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
13) Assenso al rilascio dei documenti: i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi nonché per il figlio minorenne Per_1
pagina 4 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Zari (Polonia), in data 10.05.2008; alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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