Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3295/2024 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi all'udienza del 22.4.2025, ore 12,30, avanti alla Giudice Maria Antonia Maiolino sono comparsi per l'appellante l'avv. Panizza sost. avv. Giorgini, per l'appellata l'avv. Manzato sost. avv. Ferrara.
I procuratori si riportano alle rispettive conclusioni indicate negli atti introduttivi;
l'avv.
Panizza insiste per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'appello incidentale, l'avv.
Manzato per il suo rigetto e per l'accoglimento dell'appello incidentale.
La Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni e tenuto conto della discussione, si ritira in camera di consiglio, riservando la pronuncia della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
Ad ore 16,10 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza che segue.
Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in grado d'appello, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3295/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv. GIORGINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 00184 ROMA, presso il difensore avv. GIORGINI
FABRIZIO appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. RR MI ed elettivamente domiciliato in VIA SAN
GIOVANNI BOSCO, 13 98122 MESSINA presso lo studio dell'avv. RR MI appellata
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (da ora in avanti, per brevità, solo ) ha proposto appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 69/2024 che, declinata parzialmente la propria competenza, ha rigettato l'opposizione sollevata avverso alcuni avvisi di accertamento emessi da per le somme dovute da a titolo di adeguamento annuale CP_1 Parte_1
2 ISTAT del canone unico patrimoniale e delle relative sanzioni pecuniarie irrogate per omesso pagamento degli importi dovuti.
2. In primo grado ha proposto opposizione a 53 avvisi di accertamento emessi da Parte_1
(da ora in avanti per brevità solo ) quale concessionario del servizio di CP_1 CP_1
accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto di alcuni Comuni italiani, con cui veniva richiesto il pagamento dell'aggiornamento ISTAT del canone di cui all'art. 1 comma 831 della legge n. 160/2019 e le relative sanzioni per omesso pagamento: l'opponente ha chiesto l'annullamento dei verbali, stante l'inapplicabilità della rivalutazione ISTAT agli importi corrisposti a titolo di canone unico in misura fissa, essendo l'adeguamento applicabile solo ai canoni versati proporzionalmente alle utenze effettivamente servite, coerentemente a quanto previsto dalla Circolare MEF del 2009 e dalla successiva risoluzione MEF n. 3/DF del
22 marzo 2022 in relazione a AP e TO, che il canone unico ha sostituito.
3. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, eccependo inoltre CP_1
l'incompetenza territoriale del foro di Padova in relazione a 43 avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 32/II comma D.lgs n.150/2011, chiedendo altresì la separazione delle cause, non connesse dal punto di vista soggettivo né oggettivo, in quanto gli avvisi emessi hanno ciascuno titolo nei diversi regolamenti dei vari Comuni concedenti, soggetti diversi di cui il concessionario è solo longa manus; sosteneva inoltre la tardività dell'opposizione CP_1 avverso l'avviso di accertamento n. 20 del 02/08/2023 emesso per il Comune di Adria, vista la decorrenza del termine di impugnazione per gli avvisi di accertamento, cui non si applica la sospensione feriale, divenendo tali atti esecutivi allo scadere di 60 giorni dalla notifica.
4. Nel presente giudizio ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure per le Parte_1
seguenti ragioni:
I) erronea declaratoria d'incompetenza territoriale con riferimento a n. 43 avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 32/comma 2 D.lgs. 150/2011: il GdP ha erroneamente ritenuto che in caso di ingiunzione emessa dal concessionario la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente, salvo poi dichiarare in maniera contraddittoria la sussistenza di una connessione soggettiva e oggettiva per l'impugnazione di tutti gli avvisi di accertamento;
II) erroneo rigetto del ricorso nel merito motivato dal fatto che la legge istitutiva del canone unico patrimoniale e, in particolare il comma 831 dell'articolo 1 legge n. 160/2019, non distingue - in proposito all'adeguamento ISTAT - tra canone fisso e canone proporzionale: la circolare
MEF del 2009, con riferimento a OS e OS (sostituite dal canone unico), richiamata dalla risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022, precisava che l'aggiornamento ISTAT riguardasse esclusivamente i canoni versati in maniera proporzionale alle utenze
3 effettivamente servite. è venditore all'ingrosso (cd. wholesale only) e mette la Parte_1
propria infrastruttura a disposizione dei diversi partner (Vodafone, Fastweb, Wind ecc..), corrispondendo annualmente a ciascun ente locale ove è titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico l'importo forfettario di € 800,00 previsto per legge: è onere dei singoli partner che utilizzano l'infrastruttura per fornire il servizio agli utenti finali – e che occupano quindi il suolo pubblico in via mediata – versare il canone unico in proporzione alle utenze servite, comunicandone il numero effettivo all'amministrazione competente. La rivalutazione annuale ISTAT riguarda esclusivamente i canoni versati in maniera proporzionale alle utenze effettivamente servite.
5. si è costituita in appello chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando la corretta CP_1
declaratoria di incompetenza del GdP, trovando applicazione nel presente giudizio in via analogica quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2016, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4/I comma D.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribuiva la competenza alle Commissioni tributarie del luogo in cui ha sede il concessionario anziché
l'ente impositore.
6. ha inoltre proposto appello incidentale della sentenza impugnata in relazione CP_1 all'omessa separazione dei giudizi, erroneamente ritenuti connessi per oggetto e soggetto in violazione degli artt. 33, 103, 104 e 110 c.p.c.: l'appellante avrebbe dovuto infatti instaurare un autonomo giudizio per l'impugnazione di ciascun avviso di accertamento, non sussistendo connessione soggettiva, dal momento che non agisce in proprio, ma quale longa manus CP_1
degli enti locali concedenti, che mantengono la titolarità dell'imposizione tributaria e dei relativi poteri, né oggettiva, visto che il titolo della richiesta di pagamento è costituita da ciascun regolamento comunale che disciplina la riscossione del canone unico.
7. ha chiesto altresì il rigetto dell'appello nel merito, dal momento che il canone unico CP_1
patrimoniale, che ha sostituito i prelievi comunali previgenti, è disciplinato nel caso di specie dall'art. 1 comma 831 L. 160/2019, il quale impone il pagamento del canone sia al titolare della concessione di uso del suolo pubblico sia ai soggetti che utilizzano in via mediata le infrastrutture del concessionario, senza distinguere tra i due soggetti in relazione all'adeguamento ISTAT, che quindi è sempre dovuto. Il superamento della circolare MEF
2009 è confermato dalla formulazione vigente dell'art. 1 comma 831 (introdotta dalla L. n.
178/2021), che si differenzia dalla versione originaria (mai entrata in vigore) in cui del pagamento del canone sarebbe gravato solo il concessionario del suolo, con eventuale diritto di rivalsa verso gli altri operatori. Il comma 831 prevede due tariffe forfettarie a utenza (€
1,50 euro nei Comuni fino a 20.000 abitanti e € 1 euro in quelli sopra i 20.000 abitanti) con un
4 minimo di € 800 che l'operatore è tenuto in ogni caso a corrispondere anche se il calcolo del canone in base alle utenze non raggiunge tale soglia: il minimo è dovuto anche da quei soggetti, tra cui che hanno occupazioni permanenti con impianti funzionali Parte_1 all'erogazione del servizio in rete, pur non avendo rapporto diretto con l'utenza finale, come conferma anche il successivo comma 831 bis. La legge n. 160/2019 non distingue tra chi fornisce il servizio direttamente e chi mette solo a disposizione l'infrastruttura.
8. In caso di accoglimento del primo motivo d'appello e rigetto dell'appello incidentale, CP_1
ha infine riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avverso all'avviso di accertamento n. 20 del 02/08/2023 emesso per il Comune di Adria, tardivamente impugnato.
9. All'udienza del 23.1.2025 è stata fissata l'odierna udienza di discussione e precisazione delle conclusioni e le parti hanno depositato memorie finali.
10. All'odierna udienza, a seguito di discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
La competenza del foro di Padova per ragioni di connessione
11. Va anzitutto affrontata la questione della competenza, dal momento che il Giudice di Pace di
Padova ha pronunciato una declaratoria di incompetenza per alcuni degli avvisi impugnati da in favore di 23 uffici giudicanti diversi. Parte_1
12. Ebbene, va per prima cosa osservato che non vi è dubbio rispetto alla competenza del foro di
Padova per gli avvisi di accertamento emessi da quale concessionario incaricato dai CP_1
Comuni collocati nel distretto di Padova: l'art. 32/II comma D.Lgs n. 150/2011, a seguito del recente intervento della Corte Costituzionale (con sentenza n. 158/2019), prevede infatti espressamente che, in caso di concessione della riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente locale, la competenza è radicata nel luogo in cui ha sede quest'ultimo.
13. Il problema della competenza riguarda quindi soltanto quegli avvisi di accertamento emessi da quale concessionario del servizio da parte dei Comuni non riconducibili al distretto CP_1
di Padova, in relazione ai quali la sentenza impugnata ha pronunciato l'incompetenza: ritiene in proposito il Tribunale che ragioni di connessione sia oggettiva che soggettiva giustifichino invece la trattazione unitaria dell'opposizione avverso tutti gli avvisi di accertamento impugnati da infatti, per ciascuno degli avvisi, tutti emessi dallo stesso soggetto Parte_1
, la questione posta dall'appellante è esattamente la medesima, ovvero la ritenuta non CP_1 debenza dell'adeguamento ISTAT sul canone unico patrimoniale.
14. Infatti, se ai sensi degli artt. 33 e 103 c.p.c. il simultaneus processus è ammesso anche qualora per alcuni dei più soggetti convenuti non vi sia la competenza territoriale del Giudice adito,
5 allora a maggior ragione la trattazione unitaria della causa deve ammettersi laddove non vi siano più soggetti, ma soltanto uno, come nel caso di specie ove vi è un unico concessionario resistente, e la decisione della causa dipenda dalla soluzione di identiche questioni. Tale connessione oggettiva evidentemente sussiste nel caso di specie, giacchè la contestazione di muove soltanto dall'interpretazione della normativa nazionale relativa al canone Parte_1
unico patrimoniale e all'adeguamento ISTAT, a prescindere dal fatto che per l'imposizione del tributo in parola gli enti locali, esercitando l'autonomia di cui godono (ex art. 52 D.Lgs. n.
446/1997), abbiano dettato una disciplina specifica dell'imposizione del tributo a mezzo di propri autonomi regolamenti.
15. Ai fini della decisione della specifica questione di competenza sollevata da non risulta CP_1
infatti dirimente il richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 158/2019 sopra citata, a meno di non voler aggravare il diritto di difesa del contribuente che proprio la sentenza citata si proponeva di tutelare. Nel caso affrontato dalla Corte, infatti, il punto di partenza era la ritenuta competenza, alla luce della norma in questione, del giudice del luogo in cui ha sede il concessionario invece che quello in cui ha sede l'ente locale concedente: l'esigenza di tutelare il diritto di difesa del contribuente nasceva dal fatto che, trovando il concessionario collocazione geografica al di fuori del territorio dell'ente concedente, il contribuente avrebbe dovuto agire spostandosi in altro circondario, con aggravio per l'esercizio del suo diritto di difesa tramite azione giudiziaria. Da qui la decisione di radicare la competenza in ragione della sede dell'ente impositore
16. Nel caso di specie, invece, un unico concessionario ha emesso 53 distinti avvisi di accertamento nei confronti dello stesso soggetto, previa concessione del servizio di accertamento e riscossione del tributo locale da parte di diversi enti variamente collocati nel territorio italiano: nel caso che ci occupa, allora, è evidente che il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente si configurerebbe proprio nel costringerlo ad agire in giudizio impugnando gli avvisi di accertamento nei diversi luoghi in cui ha sede il singolo ente locale concedente di al fine di discutere della medesima questione, ossia la debenza CP_1 dell'adeguamento ISTAT.
17. Va infine evidenziato che non si tratta, come invece vorrebbe l'appellata, di un'ipotesi di competenza funzionale o inderogabile del giudice naturale dell'amministrazione interessata
(cfr. pag. 4 memorie 20.2.2025), vista l'applicabilità del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. solo alle controversie in cui è parte un'amministrazione dello Stato e “non alle cause con enti pubblici non economici dotati di autonoma personalità giuridica, neppure se amministrati da un commissario governativo”, salvo diversa e specifica previsione normativa (così Cass. n.
6 1329/1994; in particolare Cass. n. 17475/2015 e Cass. n. 24747/2022 sottolineano come la disciplina del foro erariale vada esclusa ogniqualvolta il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato sia meramente facoltativo): è indiscutibile che non possa qualificarsi come pubblica amministrazione la società per azioni mera concessionaria di un servizio da parte dell'ente comunale, odierna parte del giudizio.
18. In conclusione sul punto: va accolto il primo motivo di appello di non ricorrendo Parte_1
un'ipotesi di incompetenza del Giudice di Pace adito: sussiste quindi la competenza del foro di Padova in relazione a tutti gli avvisi di accertamento emessi da e impugnati da CP_1 Pt_1
Il Tribunale dovrà a questo punto assumere una decisione su tutti detti avvisi di
[...]
accertamento.
La connessione soggettiva e il rigetto dell'appello incidentale di CP_1
19. Le ragioni sopra evidenziate conducono altresì al rigetto dell'appello incidentale di CP_1
che insiste nel chiedere la separazione delle cause in ragione della pretesa autonomia relativa all'opposizione di ciascun avviso di accertamento.
20. Una volta ritenuta corretta l'evocazione in giudizio di invece che di ciascun ente CP_1
impositore, secondo il principio della Corte di Cassazione, che per brevità si richiama, per cui la legittimazione sostanziale e processuale nel giudizio di opposizione agli atti emessi dal concessionario del servizio, spetta a quest'ultimo soggetto e non invece all'ente concedente
(Cass. n. 38985/2021 ha infatti stabilito espressamente che “(..) qualora il in CP_2
applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale CP_2
ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (tra le altre, Cass. n. 12773/18, n.
11514/18, n. 25305/2017)”, l'istituto della connessione soggettiva e oggettiva già richiamata confermano la correttezza della trattazione unitaria del processo.
21. Infatti, se è vero che il concessionario quando emette l'avviso di accertamento è longa manus del che gli ha affidato la gestione di quel servizio, è anche vero che la gestione e il CP_2
recupero del tributo avviene a mezzo del concessionario secondo la disciplina già emanata dallo stesso cosicchè l'attività del concessionario non si traduce in attività di CP_2
“estrinsecazione autoritativa di attività impositiva;
bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati,
7 in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal nell'osservanza di quanto CP_2
stabilito dalla legge” (Cass. n. 5767/2021): ciò consente allora di confermare la citata connessione sotto il profilo soggettivo, giacchè tutti gli avvisi di accertamento di cui è destinataria sono stati emessi dal medesimo soggetto, ovvero a Parte_1 CP_1
prescindere dalla diversità dei singoli enti concedenti. Se l'art. 104 c.p.c. consente di proporre contro la stessa parte più domande anche non altrimenti connesse, a maggior ragione è consentito promuovere un'unica lite avverso la medesima società svolgendo più domande
(ovvero l'annullamento di una pluralità di avvisi di accertamento) connesse tra loro per il fatto di presupporre la soluzione di una identica questione.
22. Concludendo sul punto, oltre alla connessione oggettiva sopra ravvisata, sussiste quindi tra le cause una connessione anche sotto il profilo soggettivo, cosicchè merita senza dubbio trattazione unitaria l'opposizione avverso ogni avviso di accertamento emesso da nei CP_1
confronti di mentre va rigettata la domanda di separazione avanzata Parte_1 dall'appellante incidentale.
Nel merito: l'infondatezza dell'appello di Parte_1
23. Va ora esaminato l'appello nel merito con riferimento a tutti gli avvisi di accertamenti impugnati, precisando che la questione discussa tra le parti riguarda esclusivamente la diversa interpretazione della norma di legge che disciplina il tributo in questione e, più specificamente, la debenza dell'adeguamento annuale ISTAT sul canone unico: adeguamento che ritiene dovuto, mentre . CP_1 CP_3
24. La sentenza oggetto di appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo dovuto l'adeguamento: la decisione risulta corretta e va in parte qua confermata.
25. Gli argomenti dedotti dall'appellante a sostegno della propria tesi poggiano sull'interpretazione della normativa previgente, relativa ai tributi TO e AP che il Canone
Unico Patrimoniale ha sostituito, ed in particolare su una circolare MEF del 2009, da cui – sempre secondo la ricostruzione di – emergerebbe che l'adeguamento ISTAT è Parte_1
dovuto soltanto in relazione ai tributi proporzionali alle utenze effettive e non invece in relazione al tributo corrisposto in misura fissa, quale è quello versato dall'appellante.
26. Così ricostruito il perimetro della controversia, vale anzitutto partire dal richiamo della norma in questione, ovvero il comma 831 dell'art. 1 L. n. 160/2019: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo
8 pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso
l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro
800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio
a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.
27. Ebbene, va anzitutto osservato che la norma richiamata assoggetta espressamente ad adeguamento ISTAT “gli importi”, genericamente indicandoli e senza distinguere in alcun modo tra canone dovuto in misura fissa o in misura variabile: la formulazione letterale della norma, quindi, non avalla l'interpretazione di dal momento che in assenza di Parte_1
qualsiasi elemento di differenziazione non c'è ragione per intendere l'adeguamento dovuto solo per il canone determinato proporzionalmente alle utenze, e non anche invece per quello determinato nella misura fissa del minimo.
28. In secondo luogo, va evidenziato che, a prescindere da ogni valutazione della normativa previgente, il comma 847 dell'art. 1 L. n. 160/2019 ha abrogato espressamente sia i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 che gli artt. 62 e 63 del d. lgs 446/1997, ossia proprio le disposizioni relative a TO e AP su cui la circolare MEF del 2009 ha fornito chiarimenti, così come
“ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme”: anche qualora effettivamente la normativa precedente presentasse profili di contrasto con l'attuale formulazione, trova comunque applicazione quest'ultima, in quanto la vecchia normativa è stata espressamente abrogata per incompatibilità.
9 29. In ogni caso, a ben vedere, neppure la lettura data dall'appellante alla circolare MEF 2009
risulta convincente, dal momento che la stessa, nell'indicare i criteri di determinazione di
TO e AP, riporta semplicemente l'art. 63/III comma D. Lgs. n. 446/1997 (cfr. pag. 4 del doc. 3 fascicolo di primo grado), il quale non prevedeva espressamente – proprio come l'attuale comma 831 – alcuna differenziazione in relazione all'aggiornamento ISTAT in base alla misura variabile o forfettaria del tributo da versare, stabilendo solo che sono adeguati annualmente all'ISTAT “gli importi di cui al numero 1”: detta norma fa riferimento ad alcuni degli importi dovuti proporzionalmente alle utenze, mentre di quello determinato in misura fissa e minima, “in ogni caso” dovuta, si occupava invece il numero 4 della disposizione. In altre parole: nemmeno la circolare richiamata dall'appellante giunge effettivamente ad affermare quanto lo stesso vorrebbe, ossia che il canone dovuto in misura fissa non è suscettibile di adeguamento ISTAT. Al netto di ogni valutazione sull'efficacia vincolante o meno della circolare in parola, ne consegue allora che la tesi dell'appellante risulta a questo punto priva di qualsiasi supporto giuridicamente rilevante.
30. Va da ultimo considerato che il comma 831 bis dell'attuale disciplina del tributo sconfessa l'impostazione dell'appellante che nega l'adeguamento ISTAT degli importi calcolati in misura fissa. La norma in parola stabilisce infatti espressamente che è rivalutato annualmente il canone fisso di € 800,00 che il titolare delle infrastrutture di rete, non tenuto ai sensi del comma precedente, è tenuto a pagare per ogni impianto collocato nel territorio di ciascun ente: cosicchè, l'adeguamento all'ISTAT è dovuto anche in relazione al canone determinato in misura fissa, quale è pacificamente quello cui è tenuta Parte_1
Gli argomenti che precedono impongono il rigetto dell'appello con riferimento agli avvisi già decisi dal Giudice di Pace a quo (ovvero quelli emessi dai CP_4 CP_5
, , , CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_1
, ngelo di , ) ed il rigetto Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_12
dell'opposizione con riferimento agli altri 43 avvisi per cui il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza.
31. Rimane assorbita la questione di inammissibilità dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento Cup n. 20 del 02/08/2023 emesso per il Comune di Adria.
Le conclusioni e le spese di lite
32. In sintesi e in conclusione: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 69/2024 del Giudice di Pace di Padova, va dichiarata la competenza del Tribunale di Padova in relazione a tutti gli avvisi di accertamento impugnati da Parte_1
33. Va rigettato l'appello incidentale di CP_1
10 34. Va rigettato l'appello di e rigettata altresì l'opposizione con riferimento agli altri Parte_1
43 avvisi per cui il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza.
35. Rimane assorbita la questione di inammissibilità dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento Cup n. 20 del 02/08/2023 emesso per il Comune di Adria.
36. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, alla luce del D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione del Tribunale (quanto al grado d'appello) di valore fino ad € 5.200; i compensi vanno liquidati attestandosi sui medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, vista la speditezza dell'iter e la brevità degli scritti finali;
quanto alla fase di trattazione non spetta nulla, vista la natura della causa meramente documentale e l'assenza di attività istruttoria.
37. Le spese non vanno invece liquidate per il primo grado di giudizio: gli oneri risultano già liquidati nella sentenza impugnata e non è stato sviluppato al riguardo un motivo di appello
(incidentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3295/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 69/2024, dichiara la competenza del Tribunale di Padova in relazione a tutti gli avvisi di accertamento impugnati da Parte_1
- rigetta nel merito l'appello di con riferimento agli avvisi emessi dai Pt_1 Parte_1
, , , , CP_4 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
CP_1
, ngelo di Piove di Sacco,
[...] Controparte_11 CP_13 CP_12
;
[...]
- rigetta l'impugnazione proposta da con riferimento agli altri 43 avvisi di Parte_1
accertamento;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 1.276,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso delle spese generali, IVA e
Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura.
Padova, 22/04/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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