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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira , in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 24/01/2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1400/2023 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. GIANLUCA
ACQUAFREDDA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA SOTGIA e
MAURIZIO FAQUI CAO
- opposto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 aprile 2023, la OR Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2022 000042239 51
[...]
CP_ 000, notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione
Commercianti relativi al periodo gennaio 2021- settembre 2021, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
1 Nel ricorso l'opponente sostiene non dovute le somme richieste con l'AVA impugnato significando di avere un rapporto di lavoro subordinato con la società Le Camelie Srls, di cui era socia al 50%,.
Spiegava che la società, di gestione di un servizio di pizzeria-trattoria-bisteccheria presso il locale della sede, era amministrata e gestita interamente dall'altro socio al
50%, il Sig. marito dell'opponente, rappresentante legale della ditta e Persona_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Affermava, quindi, di aver sempre svolto solo le mansioni di cuoca, sotto le direttive del marito, e di non aver mai svolto nessun ruolo nell'amministrazione-gestione della società, se non quello meramente formale derivante dalla sua carica di consigliere di amministrazione.
Precisava che tale divisione di ruoli fra i due soci si era consolidata nel corso degli anni, per cui, nel 2020, la società aveva ritenuto di assumere formalmente la RA
con contratto di lavoro subordinato per dare l'effettiva forma giuridica alla Pt_1
reale situazione di fatto, che vedeva come unico gestore il Sig. e la RA Per_1
come cuoca-lavoratrice sotto le sue direttive. Rilevava poi che la carica di Pt_1
consigliere di amministrazione, ricoperta solo formalmente dalla OR , non Pt_1
fosse incompatibile con il vincolo di subordinazione, dal momento che, per la sussistente divisione fra organi, era ipotizzabile l'etero direzione e che il lavoro subordinato come cuoca era l'unica attività della RA , con esclusione della Pt_1
stessa possibilità della doppia contribuzione.
Assumeva infine di aver regolarmente provveduto al pagamento dei contributi IVS dovuti alla Gestione Dipendenti sottolineando che l' aveva incamerato i detti CP_1
contributi senza mai contestare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 30 giugno 2023 sostenendo CP_1
l'obbligo d'iscrizione della OR alla Gestione Commercianti e i relativi Pt_1 contributi richiesti nell'AVA impugnato. In particolare rilevava che non sussistesse il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro della con la società, perché, Pt_1
per quanto ipotizzabile in astratto, la sussistenza del vincolo era escluso in concreto dal rapporto di coniugio della con il Sig. rappresentante della ditta e Pt_1 Per_1
Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché dalla circostanza che l'impresa dovesse essere configurata come impresa familiare perché fra i dipendenti era assunta la figlia dei coniugi e . Assumeva la compatibilità della duplice iscrizione Per_1 Pt_1
alla Gestione Commercianti e Dipendenti con considerazioni circa i concetti di prevalenza interna ed esterna dell'attività commerciale svolta, valorizzava la necessità di assicurare la tutela previdenziale a parenti coadiutori dell'imprenditore, al fine di
2 evitare che lo schermo societario lasciasse questi ultimi privi della suddetta tutala previdenziale. Evidenziava, inoltre, che la RA , per i periodi precedenti il Pt_1
2020, aveva provveduto al pagamento degli AVA emessi per i contributi previdenziali alla Gestione Commercianti, così determinando un ulteriore elemento presuntivo circa lo svolgimento di attività commerciale all'interno della compagine sociale di cui faceva parte. Infine rilevava che il vincolo di subordinazione doveva essere provato con rigore dalla . Pt_1
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita per documenti e per prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come in atti.
2. L'opposizione del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Risulta pacifico in causa che la società sia composta dai due soci CP_2
e , con uguale quota del 50%, che il sig. sia Parte_1 Persona_1 Per_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante legale dell'impresa, che la OR sia assunta come dipendente dalla società come Parte_1
dipendente dal 2020.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale il contratto di lavoro dipendente è astrattamente ipotizzabile e possibile per il socio lavoratore ed anche per il socio amministratore, tuttavia, è sempre necessario accertare se, nel caso concreto, l'attività lavorativa si sia effettivamente esplicitata con il vincolo di subordinazione e, quindi, in definitiva, con l'etero-direzione di un soggetto diverso e distinto dall'amministratore- lavoratore (Vd per tutte Cass. 21759/2004 “la qualità di socio ed amministratore di una
società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore”, confermata da più recente Cass. n. 9273/2019 che ribadisce il principio secondo cui “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto
3 di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”).
Sulla base di tale orientamento, dunque, nel caso di specie, essendovi due amministratori è necessario verificare e soppesare se a uno degli amministratori, la RA , siano attribuite mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale Pt_1
e, soprattutto, se sia sottoposta al potere dell'altro amministratore, Sig. in modo Per_1
da verificare se sussista un soggetto terzo che possa esercitate il controllo sull'amministratore lavoratore. Possibilità che è esclusa in radice solo nel caso di amministratore unico (Cassazione n. 36262/2021).
Il rapporto di coniugio, se impone rigore circa la prova del vincolo di subordinazione, non lo può escludere sic et simpliciter come pretenderebbe l' resistente. CP_1
In ultima analisi, ammessa in astratto la possibilità della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra la e la società Le si deve accertare se Pt_1 CP_2 effettivamente l'attività della si sia svolta con il vincolo di subordinazione, Pt_1
ovvero che la medesima sia stata soggetta ad etero-direzione.
Preliminarmente si osserva che anche dal punto di vista formale la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è del tutto plausibile. Infatto, la RA è stata Pt_1
assunta come cuoca, con funzioni del tutto estranee alla sua carica sociale, con contratto di lavoro risultante per tabulas, e il Sig. è formalmente il legale rappresentante e il Per_1
Presidente del Consiglio di amministrazione.
Ferme queste pacifiche risultanze formali, gli elementi raccolti in causa hanno di fatto confermato che l'effettiva organizzazione sociale era quella corrispondente a quella risultante formalmente e descritta dall'opponente e che la abbia lavorato con Pt_1
vincolo di subordinazione.
I tre testi sentiti, concordemente, hanno dichiarato che effettivamente la OR
faceva solo la cuoca, senza mai occuparsi della gestione dell'attività, di cui si Pt_1
occupava solo il Sig. riconosciuto da tutti i dipendenti come unico datore di Per_1
lavoro, come colui ha effettuato i colloqui di assunzione, autorizzava ferie e permessi, provvedeva ai pagamenti dei dipendenti. Le uniche direttive che risulta desse la RA
erano quelle al personale di cucina, direttive che risultano del tutto Pt_1
compatibili con il ruolo di cuoca e non sono tali da costituire atto gestorio, soprattutto a fronte del fatto che, come su detto, dalle dichiarazioni dei testi risulta all'evidenza che l'unico gestore era il Sig. (vd dichiarazioni teste “…io lavoro Per_1 Testimone_1 in sala e la OR è la cuoca … Le direttive a me le dà il mio titolare Sig. Pt_1
4 … ADR io lavoro per le da circa 4 anni, lavoro ancora Persona_1 CP_2
attualmente, e da quando lavoro la OR ha sempre fatto la cuoca … Pt_1
Ribadisco che è il sig. che da le direttive a me e a tutti gli altri dipendenti e a lui Per_1
chiediamo autorizzazioni per ferie e permessi … La RA è la responsabile Pt_1 della cucina e come tale dà le direttive all'altro personale di cucina … io sono stato assunto da e so che anche gli altri dipendenti sono stati assunti da lui nel Persona_1
senso che è lui che fa i colloqui di assunzione”; teste “… Il ristorante è di Tes_2
la RA è la moglie di e fa la cuoca. ADR Io lavoro Persona_1 Tes_3 Per_1
presso il ristorante da aprile 2021 e da quanto ci sono la fa la cuoca. Il Sig. Pt_1
è il titolare… Non so se la abbia ruoli o partecipazioni nella società Le Per_1 Pt_1
Camelie io l'ho sempre vista fare solo la cuoca … E' il Sig. che mi da le Per_1
direttive, sono stato assunto da lui ed è sempre lui che mi paga lo stipendio. ADR
Vengo pagato mediante bonifico che penso faccia lui materialmente perché è lui che mi dice che ha fatto il bonifico. ADR E' il sig. che dà le direttive a tutti nel senso che Per_1
è lui la figura “portante”. Se ho problemi in sala chiedo a lui, mi capita anche di chiedere alla se ho problemi con la cucina. ADR io mi rivolgo a lei se ho Pt_1
problemi in cucina in quanto cuoca. ADR il Sig. gestisce qualsiasi tipologia di Per_1 problema anche in cucina …”; teste : “…da quando ci lavoro la RA Tes_4
fa la cuoca presso il ristorante. Non so se la abbia ruoli o Pt_1 Pt_1
partecipazioni nella società che gestisce il ristorante, posso dire che è il sig. che si Per_1
occupa di tutte le cose attinenti al mio rapporto di lavoro, per esempio è lui che fa i bonifici per il pagamento degli stipendi e autorizza ferie e permessi. ADR io faccio
l'aiuto cuoco, è la RA che mi dà le disposizioni per la cucina. ADR La Pt_1
OR si occupa solo della cucina dove lavoro solo io come solo Pt_1
dipendente, al resto del personale le direttive le dà il Sig. . Per_1
E' provato documentalmente dalle buste paga che la RA veniva retribuita Pt_1
mensilmente e i testi hanno altresì confermato che la RA aveva orari Pt_1 determinati, che riceveva disposizioni dall' e che si comportava con ferie e Per_1 permessi come tutti gli altri dipendenti (teste : “ …La RA Testimone_1
ha l'orario di lavoro come noi dipendenti, inizia alle 16.30 circa e si finisce Pt_1
tra le 22.30 e mezzanotte a seconda della clientela. Non so se la RA Pt_1
chieda ferie e permessi all'Atzei, non mi è mai capitato di sentire chiedere ferie permessi. ADR Preciso che nessuno di noi chiede le ferie nel senso che è l' che ci Per_1
dà le ferie nel periodo di chiusura del ristorante e chiede a noi se vanno bene, anche alla RA , se poi abbiamo bisogno di ulteriori giorni lo chiediamo … Ai Pt_1
5 pagamenti dello stipendio provvede il SIg. con bonifico penso che faccia lo stesso Per_1
con la OR ma non ho mai verificato personalmente la circostanza. ADR Pt_1
Non so come venga retribuita la ED, credo che percepisca lo stipendio come noi con bonifico …”; teste : “Tutti noi dipendenti chiediamo ferie e permessi al Tes_5
Sig. Non so se la chieda ferie e/o permessi ad ADR La RA Per_1 Pt_1 Per_1
, a quanto posso dire, rispetta l'orario di lavoro e per qualunque problema, Pt_1 anche se si deve allontanare chiede al Sig. ; teste : “Mi è Per_1 Tes_4
capitato di sentire dare direttive alla per esempio indicandole alimenti Per_1 Pt_1
e merce da inserire negli ordini. ADR La OR ha l'orario di lavoro di Pt_1
tutti noi dipendenti, inizia alle 16.00-16.30 e finisce intorno alle 23.30-mezzanotte. ADR
Non mi è capitato di sentire la ED chiedere permessi al Sig. Ribadisco che Per_1
i turni delle ferie li stabilisce il Sig. . Per_1
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali e dalle altre emergenze si può ritenere che la abbia svolto attivitò di lavoro subordinato per la società Le Pt_1 CP_2
La circostanza che in precedenza la ricorrente abbia provveduto al pagamento dei contributi alla gestione commercianti senza opporre i relativi AVA, non incide nel presente giudizio trattandosi di periodi diversi e distinti.
E' vero che il pagamento dei contributi commercianti effettuato in passato può costituire un elemento presuntivo dello svolgimento di attività commerciale senza vincolo di subordinazione, anche considerando che, secondo quanto dichiarato dai testi, il lavoro della RA si è svolto senza modificarsi durante il corso degli anni. Pt_1
Tuttavia, questo non esclude che quel rapporto di lavoro si sia sempre svolto con vincolo di subordinazione, benché non formalizzato dalle parti, che lo hanno fatto solo con il contratto del 2020 così allineando la situazione di diritto a quella di fatto.
Non può escludersi a priori tale diversa scelta delle parti di qualificazione del rapporto di lavoro, ovviamente nella misura in cui, effettivamente, ricorrano i requisiti del vincolo di subordinazione che, nel caso di specie, secondo le motivazioni su esposte, sussistono e anche tenuto conto che i testi hanno dichiarato che la ricorrente non ha mai svolto attività gestorie.
In definitiva si ritiene che la RA abbia effettivamente svolto l'attività di Pt_1
lavoro subordinato come da regolare contratto prodotto in causa.
L'esistenza del detto rapporto subordinato è, allo stesso tempo, costitutiva dell'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti ed impeditiva dell'iscrizione alla gestione commercianti, come indirettamente ricavabile dal contenuto delle norme che escludono l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i
6 familiari coadiutori dell'imprenditore individuale, lavoratori dipendenti (cfr. art. 2, L. n.
613/1996, e il testo originario dell'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Per completezza si rileva che dalle dichiarazioni testimoniali risulta evidente che la RA svolgesse come unica attività all'interno della società quella di cuoca Pt_1 di cui al contratto di lavoro subordinato. E' escluso, pertanto, che ci possa essere una duplicazione di iscrizione anche alla Gestione Commercianti, oltre quella dei dipendenti. Tale duplicazione, infatti, sarebbe possibile solo se la ricorrente avesse svolto un attività commerciale diversa e distinta da quella di cuoca per la quale risulta iscritta alla Gestione Dipendenti, circostanza che non è emersa in corso di causa e, invero, neppure è stata allegata dall' . Non resta al Tribunale che accogliere CP_1
l'opposizione annullando l'AVA opposto.
Restano assorbite le altre questioni.
CP_
2. In ragione del criterio della soccombenza l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale con applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, C.F._
- Accerta e dichiara non dovuti i contributi richiesti con l'AVA 325
000042239 51 000
- Annulla l'avviso di addebito impugnato n. 325 2022 000042239 51 000;
CP_
- Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.318,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato se dovuto.
Cagliari, 24/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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