Decreto decisorio 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 10/10/2022, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01698/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2019, proposto da
LE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GN IO in Lecce, via Scarambone 56;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Martina Franca - S.U.A.P., non costituito in giudizio;
nei confronti
NN RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi ex art. 36 d.p.r. 380/2001 sull’istanza di accertamento di conformità relativo ai manufatti insistenti sul Fg. 179 p.lla 450, presentata il 10.8.2019, prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0075464 del 10/08/2019, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
nonché, ove necessario,
- del Regolamento Edilizio del Comune di Martina Franca, adottato nel 1979, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- del Regolamento Edilizio del Comune di Martina Franca, adottato nel 2016, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa
- dello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo” approvato con D.G.R. 2250/2017, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- delle N.T.A. del P.R.G. di Martina Franca;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ove necessario, per l'accertamento,
- della conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti insistenti sul Fg. 179 p.lla 450;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente in data 21 luglio 2022, regolarmente notificato alla parte intimata e costituita;
Considerato che la parte costituita non si è opposta alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il giorno 29 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO