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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5619/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/11/2024 proposto da (difeso dagli avv. Paolo Zinzi ed Parte_1
ON RO Bongarzone) nei confronti di (difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) nonché contro ( contumace ) CP_2 all'esito dell'udienza, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Nulla per le spese nei confronti di . CP_2
Condanna parte ricorrente al pagamento al resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente , dopo declinatoria della giurisdizione da parte del TAR , chiedeva al giudice del lavoro :
In via principale, per i motivi tutti dedotti in ricorso, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e contestava Controparte_1 la domanda .
Il controinteressato restava contumace . CP_2
L'istanza per pubblici proclami non è stata disposta perché non sussistono le circostanze particolari che rendano necessaria l'estensione del contraddittorio ad una estesa e indeterminata
1 pluralità di soggetti verso cui , in questa fase del giudizio , possa in modo preciso ravvisarsi un concreto interesse contrario alla posizione della ricorrente , né l'Amministrazione resistente , ancora non costituitasi , ha evidenziato se e quale soggetto subirebbe un concreto pregiudizio dall'eventuale accoglimento della domanda ; che solo all'esito della instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione può valutarsi la necessità di estendere il contraddittorio> .
A seguito della costituzione non è emersa alcuna indicazione da parte del di quali CP_1 controinteressati sarebbero coinvolti dalla domanda del ricorrente e che subirebbero un pregiudizo dall'accoglimento .
Pertanto non vi è luogo a estendere il contraddittorio a mezzo dei pubblici proclami.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda odierna - in riproposizione dopo declinatoria di giurisdizione da parte del TAR Calabria
- riguarda il diniego del 5.8. 2024 all'inserimento del ricorrente – quale docente precario pubblico – nelle graduatorie GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso
A028 , periodo 2024/2026, poiché ritenuta l'assenza del valido titolo estero abilitante.
Il ricorrente ha allegato: di aver ottenuto il titolo estero in Romania;
sulla prima domanda di riconoscimento del titolo estero presentata il 6.6.2022, aveva ricevuto rigetto con decreto prot. 8059 del 27.02.2024 ; in data 31.5.2024 aveva però riproposto domanda di riconoscimento del titolo estero , e poi domanda di inserimento nelle graduatoria il 5.6.2024 ma di essere stato escluso illegittimamente;
che invece l'art. 7 della O.M. 88 del 2024 aveva previsto la possibilità di inserimento con riserva laddove ancora pendesse il procedimento di riconoscimento di titolo estero e la possibilità di aver contratti , sebbene agli stessi da apporre una condizione risolutiva;
che non aveva ancora avuto esito la nuova domanda di riconoscimento del titolo estero;
che lamentava la disparità di trattamento e l'assenza di motivazione e vizi .
****
Orbene osserva il decidente che quanto alla giurisdizione di questo Tribunale ,la domanda in questa sede prospetta un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie
Ciò determina la giurisdizione è del G.O. perché si controverte su poteri di gestione della graduatoria
, non concorsuale , da parte del . CP_1
Né in questa sede il ricorrente chiede al giudice del lavoro di validare il titolo estero .
2 In merito ai requisiti va rilevato che la Ordinanza ministeriale n. 88 del 16.5.2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter , della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo , all'art. 7 prevede al comma 4 lett e)
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono CP_1 essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.>.
Il ricorrente aveva però ottenuto già il diniego di riconoscimento non per questioni documentali ma ritenendo il che < Le comunichiamo, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90, che da CP_1 un esame della documentazione allegata è emerso come non sia possibile prendere in carico la pratica da Lei inviata poiché, dal parere espresso dall'ispettrice ministeriale, emerge che a Lei “Mancano adeguate competenze Matematiche”. Tutto ciò premesso con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espressa del procedimento amministrativo in oggetto, si comunica che mancando la necessaria abilitazione, essenziale ai fini del riconoscimento del titolo professionale, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale ed è, pertanto, costretta a rigettare la Sua istanza in oggetto.>( v. decreto del
27.2.2024).
Anche in questa sede il ribadisce l'efficacia del diniego del riconoscimento del titolo CP_1 estero pronunciata con il decreto del 27.2.2024 il che rende privo il ricorrente del titolo abilitante .
Il diniego non risulta impugnato davanti alla giustizia amministrativa per cui ad oggi il titolo estero
è privo di riconoscimento.
Né può valere , a sanare tale carenza , la riproposizione della domanda di riconoscimento del titolo se il diniego non era stato basato solo su ragioni di tipo formale procedurale ma sostanziale .
Il ricorrente però non dimostra neppure in quale modo avrebbe sanato le carenze di adeguate competenze matematiche che l'amministrazione aveva ritenute necessarie
Il ricorrente pertanto si trova nella condizione di domanda e di attesa del riconoscimento del titolo estero ma del diniego del riconoscimento per cui non poteva essere inserito in quanto la stessa ordinanza ministeriale prevede la risoluzione del contratto di lavoro ove sopravvenga il diniego
La domanda giudiziale va rigettata
3 Nulla per le spese verso il contumace controinteressato.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza ed in favore del , CP_1 liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato basso) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( il ha partecipato solo alle due prime fasi ). CP_1
Reggio di Calabria 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5619/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/11/2024 proposto da (difeso dagli avv. Paolo Zinzi ed Parte_1
ON RO Bongarzone) nei confronti di (difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) nonché contro ( contumace ) CP_2 all'esito dell'udienza, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Nulla per le spese nei confronti di . CP_2
Condanna parte ricorrente al pagamento al resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente , dopo declinatoria della giurisdizione da parte del TAR , chiedeva al giudice del lavoro :
In via principale, per i motivi tutti dedotti in ricorso, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028 sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A028.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe, e contestava Controparte_1 la domanda .
Il controinteressato restava contumace . CP_2
L'istanza per pubblici proclami non è stata disposta perché non sussistono le circostanze particolari che rendano necessaria l'estensione del contraddittorio ad una estesa e indeterminata
1 pluralità di soggetti verso cui , in questa fase del giudizio , possa in modo preciso ravvisarsi un concreto interesse contrario alla posizione della ricorrente , né l'Amministrazione resistente , ancora non costituitasi , ha evidenziato se e quale soggetto subirebbe un concreto pregiudizio dall'eventuale accoglimento della domanda ; che solo all'esito della instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione può valutarsi la necessità di estendere il contraddittorio> .
A seguito della costituzione non è emersa alcuna indicazione da parte del di quali CP_1 controinteressati sarebbero coinvolti dalla domanda del ricorrente e che subirebbero un pregiudizo dall'accoglimento .
Pertanto non vi è luogo a estendere il contraddittorio a mezzo dei pubblici proclami.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
La domanda odierna - in riproposizione dopo declinatoria di giurisdizione da parte del TAR Calabria
- riguarda il diniego del 5.8. 2024 all'inserimento del ricorrente – quale docente precario pubblico – nelle graduatorie GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso
A028 , periodo 2024/2026, poiché ritenuta l'assenza del valido titolo estero abilitante.
Il ricorrente ha allegato: di aver ottenuto il titolo estero in Romania;
sulla prima domanda di riconoscimento del titolo estero presentata il 6.6.2022, aveva ricevuto rigetto con decreto prot. 8059 del 27.02.2024 ; in data 31.5.2024 aveva però riproposto domanda di riconoscimento del titolo estero , e poi domanda di inserimento nelle graduatoria il 5.6.2024 ma di essere stato escluso illegittimamente;
che invece l'art. 7 della O.M. 88 del 2024 aveva previsto la possibilità di inserimento con riserva laddove ancora pendesse il procedimento di riconoscimento di titolo estero e la possibilità di aver contratti , sebbene agli stessi da apporre una condizione risolutiva;
che non aveva ancora avuto esito la nuova domanda di riconoscimento del titolo estero;
che lamentava la disparità di trattamento e l'assenza di motivazione e vizi .
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Orbene osserva il decidente che quanto alla giurisdizione di questo Tribunale ,la domanda in questa sede prospetta un diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie
Ciò determina la giurisdizione è del G.O. perché si controverte su poteri di gestione della graduatoria
, non concorsuale , da parte del . CP_1
Né in questa sede il ricorrente chiede al giudice del lavoro di validare il titolo estero .
2 In merito ai requisiti va rilevato che la Ordinanza ministeriale n. 88 del 16.5.2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter , della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo , all'art. 7 prevede al comma 4 lett e)
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono CP_1 essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.
L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.>.
Il ricorrente aveva però ottenuto già il diniego di riconoscimento non per questioni documentali ma ritenendo il che < Le comunichiamo, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90, che da CP_1 un esame della documentazione allegata è emerso come non sia possibile prendere in carico la pratica da Lei inviata poiché, dal parere espresso dall'ispettrice ministeriale, emerge che a Lei “Mancano adeguate competenze Matematiche”. Tutto ciò premesso con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espressa del procedimento amministrativo in oggetto, si comunica che mancando la necessaria abilitazione, essenziale ai fini del riconoscimento del titolo professionale, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale ed è, pertanto, costretta a rigettare la Sua istanza in oggetto.>( v. decreto del
27.2.2024).
Anche in questa sede il ribadisce l'efficacia del diniego del riconoscimento del titolo CP_1 estero pronunciata con il decreto del 27.2.2024 il che rende privo il ricorrente del titolo abilitante .
Il diniego non risulta impugnato davanti alla giustizia amministrativa per cui ad oggi il titolo estero
è privo di riconoscimento.
Né può valere , a sanare tale carenza , la riproposizione della domanda di riconoscimento del titolo se il diniego non era stato basato solo su ragioni di tipo formale procedurale ma sostanziale .
Il ricorrente però non dimostra neppure in quale modo avrebbe sanato le carenze di adeguate competenze matematiche che l'amministrazione aveva ritenute necessarie
Il ricorrente pertanto si trova nella condizione di domanda e di attesa del riconoscimento del titolo estero ma del diniego del riconoscimento per cui non poteva essere inserito in quanto la stessa ordinanza ministeriale prevede la risoluzione del contratto di lavoro ove sopravvenga il diniego
La domanda giudiziale va rigettata
3 Nulla per le spese verso il contumace controinteressato.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza ed in favore del , CP_1 liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato basso) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( il ha partecipato solo alle due prime fasi ). CP_1
Reggio di Calabria 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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