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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 15.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale
Nella causa RG n. 4087/2020 al quale è riunito il n. RG 541/2021 e vertente tra:
, nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato rg. n. 4087/2020 depositato il 23.12.2020 al quale è stato riunito il n. rg. 541/2021 e depositato il 17.02.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta US SA per 101 giornate annue;
di, essere stato cancellato per il suddetto anno dagli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza.
Ritenendo la suddetta cancellazione illegittima chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno 2016 e per le 101 giornate lavorate.
Con il ricorso rg. n. 541/2021 proponeva opposizione all'avviso di indebito ricevuto in data 26.03.2020 con il quale veniva informato che sarebbero state pagate in più per il periodo dall' 01.01.2016 al 31.12.2016 euro: 2.232,00 sulla sua prestazione di disoccupazione agricola, per avvenuta sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura.
Chiedeva, pertanto l'annullamento della suddetta nota.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti. All'odierna udienza la causa, previa istruttoria, veniva discussa e decisa con contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di valore giuridico.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli sentiti questo giudice, che li ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che il ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta US
SA, per 101 giornate per l'anno 2016, eseguendo le direttive datoriali.
I testi, sulla cui attendibilità, come detto, non vi sono dubbi, avendo, peraltro, risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che li ha attentamente escussi, hanno precisato che, gli ordini venivano impartiti dal sig. US SA o da un suo delegato e che, sempre lo stesso provvedeva a corrispondere loro la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 101 giornate lavorate;
ne consegue che, va annullato anche l'indebito impugnato datato 26.03.2020 con eventuale restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione dello stesso, oltre interessi e spese come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, della fase istruttoria e della riunione dei procedimenti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per l'anno 2016 per 101 giornate annue ed ordine all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la relativa iscrizione in favore dello stesso;
2) annulla il provvedimento di indebito datato 26.03.2020 con restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione dello stesso, oltre interessi e spese come per legge, così come in parte motiva;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali
15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, 15.04.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 15.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale
Nella causa RG n. 4087/2020 al quale è riunito il n. RG 541/2021 e vertente tra:
, nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato rg. n. 4087/2020 depositato il 23.12.2020 al quale è stato riunito il n. rg. 541/2021 e depositato il 17.02.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta US SA per 101 giornate annue;
di, essere stato cancellato per il suddetto anno dagli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza.
Ritenendo la suddetta cancellazione illegittima chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno 2016 e per le 101 giornate lavorate.
Con il ricorso rg. n. 541/2021 proponeva opposizione all'avviso di indebito ricevuto in data 26.03.2020 con il quale veniva informato che sarebbero state pagate in più per il periodo dall' 01.01.2016 al 31.12.2016 euro: 2.232,00 sulla sua prestazione di disoccupazione agricola, per avvenuta sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura.
Chiedeva, pertanto l'annullamento della suddetta nota.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti. All'odierna udienza la causa, previa istruttoria, veniva discussa e decisa con contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di valore giuridico.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli sentiti questo giudice, che li ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che il ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta US
SA, per 101 giornate per l'anno 2016, eseguendo le direttive datoriali.
I testi, sulla cui attendibilità, come detto, non vi sono dubbi, avendo, peraltro, risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che li ha attentamente escussi, hanno precisato che, gli ordini venivano impartiti dal sig. US SA o da un suo delegato e che, sempre lo stesso provvedeva a corrispondere loro la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 101 giornate lavorate;
ne consegue che, va annullato anche l'indebito impugnato datato 26.03.2020 con eventuale restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione dello stesso, oltre interessi e spese come per legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, della fase istruttoria e della riunione dei procedimenti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza per l'anno 2016 per 101 giornate annue ed ordine all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ad effettuare la relativa iscrizione in favore dello stesso;
2) annulla il provvedimento di indebito datato 26.03.2020 con restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione dello stesso, oltre interessi e spese come per legge, così come in parte motiva;
3) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi 3.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali
15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, 15.04.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena