Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 373/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 373/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 24.09.2024.
Oggetto: - Ripetizione di indebito oggettivo e riconvenzionale -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. A. Gentile
ATTORI
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. De Carlo
CONVENUTA
All'udienza del 24.09.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
Con atto del 28.01.2025 e , premesso che in data Parte_1 Parte_2
12.09.2000 avevano stipulato con un contratto di mutuo con Controparte_1 garanzia ipotecaria per £ 100.000.000, da restituire in 180 rate mensili posticipate di £ 932,704 (euro 481,70), scadenti la prima il 31.10.2000 e l'ultima il 30.09.2015, al tasso nominale annuo del 7,6% da dividere per dodici ai fini del calcolo del taso mensile convenivano davanti a questo Tribunale la lamentando la Controparte_1 pattuizione e l'applicazione di competenze bancarie superiori al tasso soglia, nonché l'indeterminatezza del tasso d'interesse stante l'esistenza di costi occulti derivanti dall'applicazione nel piano di ammortamento della formula dell'interesse composto. Ragion per cui, in ragione del regolare pagamento delle rate dalla n. 1) alla n. 170 sino alla data del 30.11.2014, data della citazione, chiedevano la condanna della alla CP_1 restituzione delle maggiori somme percepite quantificate in €34.854,91 giusta CTP in atti, e/o della diversa somma ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU contabile. Con comparsa depositata il 23.01.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo l'infondatezza di tutte le ragioni esposte nell'atto di Controparte_1 citazione e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice varia documentazione;
esperita CTU contabile e rinnovata la stesa con Pt_3 incarico ad altro perito;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Sulla base della documentazione contabile prodotta in atti e alla luce delle valutazioni espresse dai CC.TT.UU. incaricati, emerge quanto segue (come evidenziato dall'ultimo CTU incaricato, dott. comm. ): Persona_1
1. - Le caratteristiche del mutuo, le spese ed i tassi d'interesse pattuiti. Si tratta di un finanziamento concesso sotto forma di mutuo ipotecario stipulato per notar il 12 settembre 2000 – rep. n. 19077, racc. 2987 – di lire 100.000.000, Per_2 pari ad € 51.645,69, intercorso tra i IGnori ed , Pt_1 Parte_1 Parte_2 mutuatari, con l'intervento della IG.ra , fidejubente, e la Persona_3 Controparte_1
.P.B.).
[...]
Il rimborso era previsto mediante il pagamento di n. 180 rate mensili (15 anni) e ogni rata era determinata in € 932.704 – pari ad € 481,70. Pur in mancanza di specificazioni in merito, la rata risulta essere stata calcolata con il sistema di ammortamento che in matematica finanziaria prende il nome di
“ammortamento alla francese” che è caratterizzato dal fatto che a mano a mano che si corrispondono le rate, gli interessi in esse contenuti sono decrescenti mentre, al contrario, la quota capitale rimborsata è crescente. Non risultano prodotte in atti pattuizioni modificative temporalmente successive all'indicato contratto originario. Dal contratto di mutuo e dal documento di sintesi presenti in atti risulta che: - il rimborso, come detto, era previsto mediante il pagamento di n. 180 rate mensili costanti posticipate (articolo 3, 1^ cpv., lett. a) del contratto); era previsto che, qualora
- lo svincolo della somma mutuata1 avesse avuto luogo successivamente all'inizio del periodo di ammortamento, la prima rata sarebbe stata calcolata al netto del rateo interessi non maturato2;
- la prima rata sarebbe scaduta il 31 ottobre 2000 e l'ultima il 30 settembre 2015 (articolo 3, 1^ cpv., lett. a) del contratto);
- il tasso di interesse corrispettivo era fisso, in misura nominale annua (T.A.N.) del 7,60% (articolo 3, 1^ cpv., lett. b) del contratto);
- il tasso di interesse di mora era pattuito in misura fissa pari alla somma del Tasso annuale corrispettivo aumentato di 4 punti percentuali. Conseguentemente, il tasso in questione era pari all'11,60% (7,60% + 4,00% - articolo 3, 1^ cpv., lett. f) del contratto). Tra le condizioni, spese ed oneri previsti contrattualmente, utili al fine della risposta al quesito, erano pattuite:
- nello 0,50% del capitale mutuato e, quindi, pari ad € 258,23 (lire 500.000) a titolo di commissione una tantum spettante alla banca (articolo 3, cpv. 1, lett. a) del contratto);
- l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'importo finanziato e, dunque, pari ad € 125,00 (articolo 3, 1^ cpv., lett. d) ed articolo 12 del contratto);
1 Nel contratto era previsto che l'intero importo del mutuo venisse costituito presso la banca in deposito cauzionale infruttifero a garanzia della dimostrazione dell'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli dell'ipoteca da iscriversi in dipendenza dell'atto di finanziamento e che quindi, successivamente a tale dimostrazione, la somma mutuata sarebbe stata svincolata a favore dei mutuatari.
2 Ed in effetti, dal piano di ammortamento ricostruito dallo scrivente, conformemente a quanto risulta dalla documentazione prodotta, si ricava che nella prima rata sono stati addebitati interessi in misura inferiore a quelli che sarebbero maturati in caso di decorrenza dal primo giorno del mese di ottobre 2000 (cfr. successivo § n.
5.a).
Nell'art. 3 del contratto era specificato che la parte si sarebbe obbligata ad assicurare per l'intera durata del contratto i danni per incendi, per scoppi e per fulmini sull'immobile dato in garanzia per una somma non inferiore ad € 72.303,97 (lire 140.000.000 – art. 3, 1^ cpv., lett. h) del contratto). Ed in effetti, fra la documentazione prodotta in atti, esiste l'adesione sottoscritta dai mutuatari e dalla fidejubente, in data 12 settembre 2000 (contestuale, quindi, alla sottoscrizione del mutuo) alla polizza convenzione esistente tra la B.P.B. e la
[...] che prevedeva il pagamento di un premio di € 130,15 (lire Controparte_2
250.000) con addebito sul c/c n.24131/3. Il contratto non indicava alcun Indice Sintetico del costo (I.S.C.) ovvero Tasso Annuale Effettivo Globale (T.A.E.G.)3.
3 Con la Delibera del 3 marzo 2003 (ripresa, successivamente dalla Circolare esplicativa della Banca d'Italia del 25 luglio 2003), il C.I.C.R., sulla base dei poteri attribuitigli dal T.U.B., dettò le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie. Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, venne introdotto limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti l'I.S.C. (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al T.A.E.G. richiamato dalla normativa per i soggetti fruitori del credito al consumo. La Banca d'Italia, con le disposizioni emanate il 29 luglio 2009, ha accantonato l'uso del termine I.S.C. ed ha privilegiato l'impiego del termine estendendolo anche alle anticipazioni bancarie ed alle aperture di credito Pt_4 riguardanti servizi riservati al credito al consumo. In esito alla rielaborazione contabile del saldo, con sostituzione dei tassi di mora illegittimi (per superamento dei limiti di soglia anti-usura) con i tassi corrispettivi (risultati essere contenuti entro i limiti di soglia) e in esito all'ulteriore elaborazione contabile di esclusione della componente anatocistica derivante dal tipo ammortamento (c.d. alla francese) applicato dalla banca, il CTU dott. è pervenuto alle Persona_1 seguenti conclusioni:
“…Riepilogando tutto quanto sinora illustrato, si può concludere affermando che:
- Il rapporto di mutuo di cui è causa prevedeva l'applicazione di un tasso corrispettivo d'interesse nominale fisso (7,60%) così come il relativo tasso di mora (11,60% - cfr. § 1);
- Sia il tasso d'interesse corrispettivo, che quello di mora sono stati determinati ricorrendo a parametri di riferimento di comune reperibilità (cfr. § 2);
- Da quanto dichiarato in sede di operazioni peritali direttamente dal IG. Parte_2
e dal suo procuratore, senza eccezioni mosse dal procuratore e dal C.T. della banca (cfr. allegato n. 1), i mutuatari hanno pagato tutte le rate del finanziamento per cui non vi è stata decadenza del beneficio del termine (cfr. § 3);
- Il T.A.E.G. originario sugli interessi corrispettivi nel mutuo è risultato essere pari all'8,032%, inferiore al tasso soglia di riferimento del 9,435% (cfr. § 5.a.);
- Il T.E.G. originario sugli interessi corrispettivi nel mutuo è pari al 7,989%, inferiore al tasso soglia di riferimento del 9,435% (cfr. § 5.b.);
- Sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. originari sugli interessi di mora nel mutuo sono superiori al tasso soglia (senza incremento del 2,1% in quanto il contratto è stato stipulato prima del 25 marzo 2003 - vedasi quanto specificato dal quesito) risultando il primo pari al 12,032% (cfr. § 6.a.), il secondo pari all'11,989% (§cfr. § 6.b., a fronte del tasso soglia del 9,435%
- Per effetto del fatto che sia il T.A.E.G. che il T.E.G. originari sugli interessi corrispettivi nel mutuo sono inferiori al tasso soglia di riferimento, non è necessario svolgere alcun ricalcolo del piano di ammortamento con la sostituzione dei tassi (cfr.
§ 7);
- Per effetto del fatto che sia il T.A.E.G. che il T.E.G. originari sugli interessi di mora nel mutuo sono risultati essere superiori al tasso soglia di riferimento è risultato che i maggiori interessi di mora corrisposti dai mutuatari (calcolati con il tasso corrispettivo, vedasi quesito) sono pari ad € 26,86 (cfr. § 9 e § 10);
- Nessun T.A.E.G./I.S.C. è stato indicato in contratto per cui non è stato possibile confrontarlo con il S.C. effettivamente praticato (cfr. § 11); CP_3 - Nell'ipotesi di riconoscimento dell'esistenza di anatocismo nella formula di mutuo
“alla francese” applicata dalla banca, risulta che i mutuatari hanno corrisposto la maggiore somma di € 16.145,53 (cfr. § 12)”.
Quanto al tema della configurabilità degli effetti anatocistici in conseguenza del tipo di ammortamento (c.d. alla francese) applicato dalla banca, si deve condividere quanto evidenziato dal CTU dott. , Per_4
“Quanto alla verifica dell'esistenza dell'effetto anatocistico nel sistema, sia in dottrina, che in giurisprudenza, si sono generate due correnti di pensiero diametralmente opposte. Secondo alcuni16, il meccanismo non produce una capitalizzazione di interessi poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Secondo altri17, invece, nel piano di ammortamento alla francese si anniderebbe l'anatocismo in forma occulta in quanto tale sistema comporta l'applicazione della formula propria degli interessi composti M = C * (1+i)^k (sistema “esponenziale”) in luogo della diversa M = C * (1+ki) (sistema “lineare”) che esprime gli interessi in forma semplice18. Se, dunque, sul piano logico e matematico è dubbio se nel piano di ammortamento alla francese si possa configurare l'anatocismo, sul piano giuridico è determinante l'interpretazione del contratto e la volontà delle parti espressa nella documentazione in atti, circostanza, questa, devoluta unicamente alla S.V. Ill.ma. Gli studiosi della materia che sostengono l'inesistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento “alla francese”, ritengono che tale ammortamento non incorra nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ. poiché: 1) gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
2) alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva;
3) la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare. Coloro che sostengono che nell'ammortamento di specie esista l'anatocismo ribattono a tali considerazioni specificando che: 1) se è vero che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento - pattuiti al tasso contrattuale - vengono ripartiti nel numero delle rate previste è anche vero che gli interessi determinati con il calcolo della rata con il sistema “esponenziale” sono maggiori di quelli determinati sempre con lo stesso metodo ma con il sistema “lineare” del calcolo della rata per cui la ripartizione degli interessi, per tutta la durata del prestito, avviene in misura superiore;
2) se è vero che alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, è anche vero che essi, calcolati con il sistema “esponenziale”, sono maggiori di quelli calcolati con il sistema “lineare”; 3) se è vero che la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare è anche vero che con l'applicazione del sistema “lineare”, producendo questo interessi minori in ogni rata, si genera una maggiore quota di capitale rimborsato e, dunque, gli interessi contenuti nella rata successiva saranno inferiori in quanto calcolati su una quota di capitale minore… Al fine di dare la possibilità alla di stabilire le eventuali somme che, una Parte_5 volta valutata l'esistenza o meno dell'anatocismo secondo le considerazioni che precedono, potrebbero essere restituite al mutuatario, nell'allegato n. 7 è riportato lo sviluppo del piano di ammortamento con l'applicazione della formula per il calcolo della rata M = C * (1+ki), in sostituzione di quella M = C * (1+i)^k, utilizzata dalla B.P.B.. Tale piano rispetta tutte le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese (interessi della rata calcolati sul debito residuo, soddisfacimento del capitale in maniera crescente e pagamento degli interessi in maniera decrescente), solo che la rata è calcolata con il sistema “lineare” anziché con quello “esponenziale”. Per determinare l'eventuale maggior somma corrisposta dai mutuatari, quindi, considerato che secondo quanto asserito nel corso delle operazioni peritali dal procuratore degli attori e non contestato dalla banca (cfr. § 1 ed allegato n. 1) questi hanno pagato tutte le 180 rate del mutuo, si deve procedere al confronto tra il piano di ammortamento redatto con il calcolo della rata con il sistema “lineare” sopra indicato (allegato n. 7) e l'originario piano di ammortamento della banca redatto con il sistema di calcolo della rata “esponenziale”. Ed allora, considerato che secondo il piano di ammortamento originario le somme corrisposte ammontano ad 86.664,06 (cfr. allegato n. 2) mentre secondo il piano di ammortamento redatto con il calcolo della rata con il sistema “lineare” tali somme ammontano ad € 70.518,53 (cfr. allegato n. 7), ne consegue che il maggior importo corrisposto dai mutuatari, nel caso si voglia riconoscere corretta l'applicazione di tale ultimo sistema, ammonta ad € 16.145,53 (€ 86.664,06 meno € 70.518,53)…”.
Si ritiene di dovere aderire alla tesi della sussistenza degli effetti anatocistici derivanti dal metodo di ammortamento alla francese, proprio in considerazione della maggiore onerosità degli interessi che scaturisce da tale metodo di ammortamento, rispetto al sistema c.d. “lineare” di calcolo degli interessi. Si deve infatti considerare che, come evidenziato dal CTU, “1) se è vero che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento - pattuiti al tasso contrattuale - vengono ripartiti nel numero delle rate previste è anche vero che gli interessi determinati con il calcolo della rata con il sistema
“esponenziale” sono maggiori di quelli determinati sempre con lo stesso metodo ma con il sistema “lineare” del calcolo della rata per cui la ripartizione degli interessi, per tutta la durata del prestito, avviene in misura superiore;
2) se è vero che alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, è anche vero che essi, calcolati con il sistema “esponenziale”, sono maggiori di quelli calcolati con il sistema
“lineare”; 3) se è vero che la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare è anche vero che con l'applicazione del sistema “lineare”, producendo questo interessi minori in ogni rata, si genera una maggiore quota di capitale rimborsato e, dunque, gli interessi contenuti nella rata successiva saranno inferiori in quanto calcolati su una quota di capitale minore”. Il suddetto maggiore aggravio degli interessi non può che essere conseguenza di effetti anatocistici o comunque di un metodo di calcolo degli interessi tale da determinare un aggravio degli stessi in misura maggiore rispetto a quanto pattuito e dunque in misura non dovuta dal debitore in base agli accordi contrattuali.
In conclusione, all'esito della rideterminazione contabile del saldo del dedotto rapporto di mutuo, risulta che gli attori accreditano - a titolo di indebito oggettivo - la somma di euro 16.145,53; somma che corrisponde a quanto indebitamente percepito dalla banca convenuta.
Di conseguenza, la deve essere condannata alla Controparte_1 restituzione di euro 16.145,53 oltre agli interessi legali di mora dalla notifica della citazione (avvenuta in data 2.2.2015) fino a soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento di Controparte_1 tutte le spese di CTU, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori in solido, nella misura di complessivi euro 5.560,00 di cui euro 560,00 per spese ed euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e contro la condanna
[...] Parte_2 Controparte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e in solido, a titolo di ripetizione di indebito Parte_1 Parte_2 oggettivo, della somma di euro 16.145,53 oltre agli interessi legali di mora con decorrenza dal 2.2.2015 fino a soddisfo, nonchè al pagamento di tutte le spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali, in favore degli attori in solido, nella misura di complessivi euro 5.560,00 di cui euro 560,00 per spese ed euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo