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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2024
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n.1555 del 10.10.2023
Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Danilo LORENZO Parte_1 Appellante
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 17.09.2021 già in forza presso la Guardia di Pt_1 Parte_1 Finanza, premesso di essere stato impiegato nel servizio di prevenzione e repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri presso il Comando Provinciale G.F.di Brindisi, aveva dedotto che il 08.09.1989, nel corso di un servizio di indagini e durante un inseguimento, l'autovettura di servizio sui cui egli viaggiava unitamente ad altri militari era stata tamponata da un mezzo blindato condotto dai contrabbandieri e che, per effetto di quel sinistro, egli aveva riportato un “trauma contusivo regione cervicale e lombare”, lesione ritenuta dall'Amministrazione come dipendente da causa di servizio. Aveva altresì precisato che con decreto del dell'Interno CP_1 prot. n.559/C/3/E/8/GdF/492 del 06.10.2018 gli era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, con una percentuale di invalidità pari all'8%, da lui ritenuta inadeguata per difetto rispetto ai postumi riportati. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Brindisi, previa consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento della sussistenza di una invalidità complessiva pari almeno al 25% e del suo conseguente diritto alla riliquidazione della speciale elargizione e all'erogazione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, oltre accessori come per legge.
Il aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il Controparte_1 rigetto.
In adesione all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Brindisi, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato che l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente era pari al 23% e ha condannato il della speciale elargizione sulla base di Controparte_2 tale percentuale. Ha invece rigettato le domande relative agli assegni, in quanto previsti per i soli casi di invalidità complessiva pari almeno al 25%.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui il Tribunale aveva aderito alla relazione di c.t.u., che non aveva risposto alle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte ed era errata per difetto in punto di quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e dell'invalidità complessiva (IC). Aveva altresì censurato il fatto che, nell'applicare il criterio di quantificazione di cui al D.P.R. n.181/2009, il danno morale (DM) era stato determinato assegnandogli il valore di 1/3 del biologico, pur essendo prevista la possibilità di riconoscerlo nella misura di ½. Ha quindi chiesto che in parziale riforma dell'impugnata sentenza, anche all'esito di c.t.u., fosse dichiarata una invalidità complessiva del 30 % (o maggiore o minore), con condanna del a riliquidare la CP_1 speciale elargizione e a corrispondere gli assegni, oltre accessori.
Il appellato ha eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Giova premettere che la qualità di vittima del dovere ha già costituito oggetto di positivo accertamento in via amministrativa.
All'esito di una completa e articolata ricostruzione del quadro storico-normativo la Suprema Corte ha precisato che "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del
Commentato [m1]: 2009, art. 3 e 4" (Cass. S.U. 2022, n. 6215).
Commentato [M2]: Nel caso di specie, in cui sono pacificamente applicabili i criteri di quantificazione della percentuale di invalidità previsti dal d.p.r. n.181/2009, sono contestati gli esiti valutativi percentuali a cui il consulente tecnico d'ufficio (medico legale) designato in primo grado è pervenuto in attuazione di tali criteri.
Il gravame, infatti, riguarda la quantificazione dell'Invalidità complessiva e delle singole voci che la compongono, in quanto essa, ove determinata in misura inferiore al 25%, non consente il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e allo speciale assegno vitalizio (art.2, commi 1- 1bis, l.n.407/1998 e art.1 e 4 d.p.r. 243/2006 per il primo;
art. 5, comma 3, l.n.206/2004 e 2, comma 105, l.n.244/2007 ). Il contenuto delle norme del D.P.R. n.181/2009 che qui rilevano è stato così illustrato nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.6215/2022: “L'art. 1 dello stesso, intitolato "Definizioni", individua: come danno biologico "la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; come danno morale "il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato".
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale ("la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale").
Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo.
La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB)”.
Ritiene questa Corte che il consulente tecnico d'ufficio del primo grado, dopo aver richiamato in via generale tali criteri normativi, nella fase applicativa abbia eseguito la valutazione del danno biologico, del danno morale e dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa in corretta attuazione dei medesimi criteri.
In particolare per il danno biologico ha tenuto conto degli artt. 3 e 4 DPR cit, e degli artt.
138 comma 1 e 139 comma 4 d.lgs. n.209/2005, nonchè delle tabelle allegate al decreto del
Ministero della Salute del 3.7.2003 e di quelle del DM 12.7.2000, e, dopo aver reputato valida la diagnosi iniziale e aver altresì considerato gli esiti recenti dell'esame obiettivo, sia per il rachide lombare, sia per il rachide cervicale, attribuendo al relativo danno un valore rispettivamente pari al
6% e al 4%, ha concluso che “Complessivamente considerate(…) le alterazioni artrosiche e discopatiche da valutare quali menomazioni disfunzionali concorrenti sulla mobilità del rachide cervico-lombare con associate radicolopatie, si ritiene che la percentuale del 6% (sei) sia ampiamente rappresentativa dell'effettivo danno biologico residuato sul rachide cervico-lombare”.
Si tratta di una valutazione ponderata, che guarda ai vari aspetti delle disfunzioni create dal danno, anche in rapporto all'azione del tempo (v. artrosi), e che risulta corretta anche sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di una valutazione unitaria complessiva e non di una somma aritmetica di percentuali.
Il danno morale, quantificato dal c.t.u. nella misura di 1/3 del danno biologico, risulta anch'esso conforme alle previsioni del DPR cit. La doglianza dell'appellante circa il fatto che sia stato applicato il rapporto di quantificazione minimo (e non quello massimo, pari a 2/3 del danno biologico) non è condivisibile, posto che la lesione riportata da Parte_1 nell'operazione militare dedotta in giudizio era di lieve rilevanza, essendosi trattato di un “trauma contusivo regione cervicale e lombare” con prognosi favorevole e di durata contenuta (5 giorni, nel referto dell'Infermeria Autonoma M.M. di Brindisi), ossia tale da generare un patema d'animo limitato.
Sono infondate anche le censure formulate nell'atto di appello avverso la quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 21%, ritenuta dall'appellante insufficiente e priva di motivazione, perché corrispondente al minimo (min.21%- max.30%) previsto dalla apposita tabella per la patologia diagnosticata. Ritiene questa Corte che la ragione dell'indicata valutazione percentuale sia stata adeguatamente espressa dal c.t.u. del primo grado, il quale ha esplicitato l'ascrivibilità della patologia alla Tabella A categoria 8 e ad essa ha collegato l'individuazione del range di invalidità, spiegando che la quantificazione del caso concreto nel 21% si giustifica in quanto non trovano riscontro altre voci comprendenti la riduzione della funzione articolare rachidea, la quale è soltanto in parte attribuibile agli esiti del trauma per cui è causa. A differenza di quanto ritiene l'appellante non può dirsi mancante la motivazione, essendo la menzionata carenza di riscontri nei dati documentali e anamnestici e nell'”esame obiettivo”, richiamata dal c.t.u., ragione idonea a supportare tale valutazione. L'esito valutativo cui è giunto il consulente del primo grado risulta valido e condivisibile anche per questa Corte, che pertanto non ritiene necessario disporre una nuova consulenza d'ufficio.
L'appello va quindi rigettato.
La complessità della valutazione tecnica posta alla base della questione conduce alla compensazione delle spese di lite, ex art.92 c.p.c. letto alla luce della Corte Cost. n.77/2018 .
P.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 09.04.2024 Da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del 10.10.2023 n.1555 del Controparte_1 Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n.1555 del 10.10.2023
Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Danilo LORENZO Parte_1 Appellante
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso del 17.09.2021 già in forza presso la Guardia di Pt_1 Parte_1 Finanza, premesso di essere stato impiegato nel servizio di prevenzione e repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri presso il Comando Provinciale G.F.di Brindisi, aveva dedotto che il 08.09.1989, nel corso di un servizio di indagini e durante un inseguimento, l'autovettura di servizio sui cui egli viaggiava unitamente ad altri militari era stata tamponata da un mezzo blindato condotto dai contrabbandieri e che, per effetto di quel sinistro, egli aveva riportato un “trauma contusivo regione cervicale e lombare”, lesione ritenuta dall'Amministrazione come dipendente da causa di servizio. Aveva altresì precisato che con decreto del dell'Interno CP_1 prot. n.559/C/3/E/8/GdF/492 del 06.10.2018 gli era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, con una percentuale di invalidità pari all'8%, da lui ritenuta inadeguata per difetto rispetto ai postumi riportati. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Brindisi, previa consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento della sussistenza di una invalidità complessiva pari almeno al 25% e del suo conseguente diritto alla riliquidazione della speciale elargizione e all'erogazione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, oltre accessori come per legge.
Il aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il Controparte_1 rigetto.
In adesione all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Brindisi, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato che l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente era pari al 23% e ha condannato il della speciale elargizione sulla base di Controparte_2 tale percentuale. Ha invece rigettato le domande relative agli assegni, in quanto previsti per i soli casi di invalidità complessiva pari almeno al 25%.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui il Tribunale aveva aderito alla relazione di c.t.u., che non aveva risposto alle osservazioni critiche mosse dal consulente di parte ed era errata per difetto in punto di quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e dell'invalidità complessiva (IC). Aveva altresì censurato il fatto che, nell'applicare il criterio di quantificazione di cui al D.P.R. n.181/2009, il danno morale (DM) era stato determinato assegnandogli il valore di 1/3 del biologico, pur essendo prevista la possibilità di riconoscerlo nella misura di ½. Ha quindi chiesto che in parziale riforma dell'impugnata sentenza, anche all'esito di c.t.u., fosse dichiarata una invalidità complessiva del 30 % (o maggiore o minore), con condanna del a riliquidare la CP_1 speciale elargizione e a corrispondere gli assegni, oltre accessori.
Il appellato ha eccepito l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Giova premettere che la qualità di vittima del dovere ha già costituito oggetto di positivo accertamento in via amministrativa.
All'esito di una completa e articolata ricostruzione del quadro storico-normativo la Suprema Corte ha precisato che "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del
Commentato [m1]: 2009, art. 3 e 4" (Cass. S.U. 2022, n. 6215).
Commentato [M2]: Nel caso di specie, in cui sono pacificamente applicabili i criteri di quantificazione della percentuale di invalidità previsti dal d.p.r. n.181/2009, sono contestati gli esiti valutativi percentuali a cui il consulente tecnico d'ufficio (medico legale) designato in primo grado è pervenuto in attuazione di tali criteri.
Il gravame, infatti, riguarda la quantificazione dell'Invalidità complessiva e delle singole voci che la compongono, in quanto essa, ove determinata in misura inferiore al 25%, non consente il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e allo speciale assegno vitalizio (art.2, commi 1- 1bis, l.n.407/1998 e art.1 e 4 d.p.r. 243/2006 per il primo;
art. 5, comma 3, l.n.206/2004 e 2, comma 105, l.n.244/2007 ). Il contenuto delle norme del D.P.R. n.181/2009 che qui rilevano è stato così illustrato nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.6215/2022: “L'art. 1 dello stesso, intitolato "Definizioni", individua: come danno biologico "la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; come danno morale "il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato".
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale ("la valutazione della percentuale d'invalidità (...) è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale").
Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa:
- l'art. 3, rubricato "Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente" dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il D.M. sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al D.P.R. n. 915 del 1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo.
La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri.
- l'art. 4, rubricato "Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale" stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
- la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138, comma 1 e art. 139, comma 4;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB)”.
Ritiene questa Corte che il consulente tecnico d'ufficio del primo grado, dopo aver richiamato in via generale tali criteri normativi, nella fase applicativa abbia eseguito la valutazione del danno biologico, del danno morale e dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa in corretta attuazione dei medesimi criteri.
In particolare per il danno biologico ha tenuto conto degli artt. 3 e 4 DPR cit, e degli artt.
138 comma 1 e 139 comma 4 d.lgs. n.209/2005, nonchè delle tabelle allegate al decreto del
Ministero della Salute del 3.7.2003 e di quelle del DM 12.7.2000, e, dopo aver reputato valida la diagnosi iniziale e aver altresì considerato gli esiti recenti dell'esame obiettivo, sia per il rachide lombare, sia per il rachide cervicale, attribuendo al relativo danno un valore rispettivamente pari al
6% e al 4%, ha concluso che “Complessivamente considerate(…) le alterazioni artrosiche e discopatiche da valutare quali menomazioni disfunzionali concorrenti sulla mobilità del rachide cervico-lombare con associate radicolopatie, si ritiene che la percentuale del 6% (sei) sia ampiamente rappresentativa dell'effettivo danno biologico residuato sul rachide cervico-lombare”.
Si tratta di una valutazione ponderata, che guarda ai vari aspetti delle disfunzioni create dal danno, anche in rapporto all'azione del tempo (v. artrosi), e che risulta corretta anche sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di una valutazione unitaria complessiva e non di una somma aritmetica di percentuali.
Il danno morale, quantificato dal c.t.u. nella misura di 1/3 del danno biologico, risulta anch'esso conforme alle previsioni del DPR cit. La doglianza dell'appellante circa il fatto che sia stato applicato il rapporto di quantificazione minimo (e non quello massimo, pari a 2/3 del danno biologico) non è condivisibile, posto che la lesione riportata da Parte_1 nell'operazione militare dedotta in giudizio era di lieve rilevanza, essendosi trattato di un “trauma contusivo regione cervicale e lombare” con prognosi favorevole e di durata contenuta (5 giorni, nel referto dell'Infermeria Autonoma M.M. di Brindisi), ossia tale da generare un patema d'animo limitato.
Sono infondate anche le censure formulate nell'atto di appello avverso la quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 21%, ritenuta dall'appellante insufficiente e priva di motivazione, perché corrispondente al minimo (min.21%- max.30%) previsto dalla apposita tabella per la patologia diagnosticata. Ritiene questa Corte che la ragione dell'indicata valutazione percentuale sia stata adeguatamente espressa dal c.t.u. del primo grado, il quale ha esplicitato l'ascrivibilità della patologia alla Tabella A categoria 8 e ad essa ha collegato l'individuazione del range di invalidità, spiegando che la quantificazione del caso concreto nel 21% si giustifica in quanto non trovano riscontro altre voci comprendenti la riduzione della funzione articolare rachidea, la quale è soltanto in parte attribuibile agli esiti del trauma per cui è causa. A differenza di quanto ritiene l'appellante non può dirsi mancante la motivazione, essendo la menzionata carenza di riscontri nei dati documentali e anamnestici e nell'”esame obiettivo”, richiamata dal c.t.u., ragione idonea a supportare tale valutazione. L'esito valutativo cui è giunto il consulente del primo grado risulta valido e condivisibile anche per questa Corte, che pertanto non ritiene necessario disporre una nuova consulenza d'ufficio.
L'appello va quindi rigettato.
La complessità della valutazione tecnica posta alla base della questione conduce alla compensazione delle spese di lite, ex art.92 c.p.c. letto alla luce della Corte Cost. n.77/2018 .
P.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 09.04.2024 Da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del 10.10.2023 n.1555 del Controparte_1 Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi