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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2586/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in SC (50018-FI), frazione Badia a Settimo, Via G. Michelucci n. 26, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Gabriele Pica Alfieri ed Elisabetta Niccolai ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Prato, Piazza Europa n. 8
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
SC (FI) Via San Colombano 62/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Marroncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze Via Senese 22
RESISTENTE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 4/03/2024, 7/03/2024 e 14/10/2024) pagina 1 di 10 Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 22/01/2025 la ricorrente ha concluso come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 9/12/2024, con le quali ha chiesto al Tribunale: “in via istruttoria: chiamare
a chiarimenti il Ctu, in contraddittorio con i Ctp, per tutti i motivi sopra illustrati;
disporre l'ascolto delle minori e in ordine alla loro volontà di trascorrere più tempo con la madre, PE Per_2
qualora il Tribunale ritenga di accogliere il calendario di frequentazione a settimane alterne suggerito dalla CTU;
ammettere le prove richieste e formulate nel ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. per la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori;
nel merito: in tesi, accogliere le domande tutte così come formulate dalla IG.ra nel ricorso introduttivo che qui si ritrascrivono: “che il Parte_1
Tribunale di Firenze Voglia, previi gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza e pretesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Firenze con il decreto n. 463/2020, n.
12285/2018 R.G.: disporre la collocazione prevalente delle figlie minorenni e PE Persona_3
presso la madre;
autorizzare il trasferimento della residenza abituale delle figlie minori Persona_4
e presso la residenza materna in SC, frazione Badia a Settimo, Via G. Persona_3
Michelucci n. 26, in modo che possano essere ricomprese nello stato di famiglia della ricorrente Pt_1
; disporre che le figlie e trascorrano con il padre due fine settimana al mese
[...] PE Per_2
alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 quando il padre andrà a prendere le figlie a casa della madre sino alla domenica sera alle 21:00 quando le accompagnerà a casa della madre. Un pomeriggio la settimana dalle ore 16:30 quando il padre andrà a prendere le figlie all'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando le accompagnerà a casa della madre;
il giorno potrà essere scelto dal padre in base ai propri impegni lavorativi. Il padre nel pomeriggio di frequentazione delle bambine dovrà accompagnarle al centro sportivo Arno, ove le stesse praticano lo sport del calcio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30, ovvero al catechismo dalle ore 16:45 alle ore
17:45 se sceglierà il pomeriggio del giovedì. Per quanto concerne le festività, le bambine potranno trascorrere le vacanze di Natale (24-31 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio), quelle di Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato a partire dalla madre. Fermo per quanto riguarda il resto quanto disposto dal decreto n. 463/2020 del Tribunale di Firenze”; rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal IG. in quanto infondata per i motivi esposti;
in ipotesi, Controparte_1
ferme rimanendo le altre domande avanzate, in ordine alla frequentazione delle minori, Voglia disporre che le figlie e trascorrano con il padre due pomeriggi la settimana dalle ore PE Per_2
16:30 quando il padre andrà a prendere le figlie all'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando le pagina 2 di 10 accompagnerà a casa della madre;
i giorni potranno essere scelti dal padre in base ai propri impegni lavorativi. Il padre nei pomeriggi di frequentazione delle bambine dovrà accompagnarle al centro sportivo Arno, ove le stesse praticano lo sport del calcio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30, se sceglie uno di questi pomeriggi, ovvero al catechismo dalle ore
16:45 alle ore 17:45 se sceglierà il pomeriggio del giovedì. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
All'udienza collegiale del 22/0172025 il resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 9/12/2024 nelle quali: “conclude per la reiezione delle domande tutte spiegate nel presente giudizio dalla IG.ra , e in via riconvenzionale per la riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e a carico del padre, già fissato in Euro 800,00 mensili Per_2 PE
(400,00 per ciascuna figlia) dal Tribunale di Firenze, e ciò nell'entità che il Tribunale riterrà di
Giustizia, se del caso ponendo a carico del padre una maggiore percentuale delle spese straordinarie, sempre da concordare tra i genitori;
con vittoria di spese e compenso professionale.” In via istruttoria.
Si insiste nelle richieste formulate in atto di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473 bis 17, comma secondo, cod.proc.ci v., che di seguito si trascrivono: 1) disporsi ex art. 213 cod. proc. civ. richiesta di informativa scritta all' Sede Controparte_2
provinciale di Firenze, relativamente alla posizione della SI.ra , con particolare Parte_1 riferimento all'erogazione in favore della stessa dell'Assegno Unico per i figli a carico (AUUF), e della percentuale dell'erogazione dello stesso;
2) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Dite come vero che nel corso dell'anno 2023, come pure nei precedenti, e nel corrente 2024 siete stata richiesta dalla madre di prendere con voi le piccole e quando le Parte_1 PE Persona_3
stesse avrebbero dovuto essere con la madre;
2) Dite come vero che, nello stesso periodo indicato nel capitolo che precede, la madre accompagna a casa vostra le figlie e Parte_1 PE Per_3
quando deve recarsi al lavoro;
sui capitoli 1 e 2 si indicano a testimoni i IGg.ri
[...] Tes_1
e residenti in [...] SC. 3) ammettersi
[...] Testimone_2
interrogatorio formale della IG.ra sui seguenti capitoli: A) Dite come vero che nel Parte_1
periodo in cui eravate dipendente del forno di cui al ricorso sedente in Sesto Fiorentino quotidianamente acquistavate presso l'edicola posta nel medesimo Comune in Via Gramsci 145 numerosi tagliandi del gioco “ e Vinci”, e facevate giocare anche e;
B) Dite Per_5 PE Per_2
come vero che quando ne avete bisogno, perché impegnata al lavoro o altro, chiedete ai nonni IGg. ri
e e anche al padre di prendere con sé e Testimone_2 Testimone_1 Controparte_1 PE
, in attesa che vi liberate dei vostri impegni;
C) Dite come vero che riconoscete i messaggi che Per_2
pagina 3 di 10 vi si mostrano, prodotti da parte in unico documento doc. 14 e sono stati da voi inviati;
D) Dite Per_3 come vero che avete ritirato il pacco viveri alla una sola volta quella in cui l'avete pubblicato CP_3
sul vostro profilo facebook, come da docc. 14.17 e 14.18 che vi si mostrano;
E) Dite come vero Per_3
che è il padre a portare sempre le bambine a calcio e alle partite che settimanalmente giocano e PE
; F) Dite come vero che quando le bambine sono presso di voi non le accompagnate a scuola Per_2 la mattina, ma richiedete al padre di farlo o vi valete dell'aiuto di terze persone da voi pagate, e di cui avete negato di fornire informazioni al padre.” Nonché estendersi l'interrogatorio formale della IG.ra
anche sul seguente capitolo: G) Dite come vero che mensilmente percepite Parte_1 [...]
, Sede provinciale di Firenze, l'Assegno Unico per i figli a carico Controparte_2
(AUUF), nella percentuale del 100%, pari a circa euro 370,00 mensili, ovvero precisatene l'importo”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle questioni inerenti all'affidamento, il collocamento ed il mantenimento delle minori (21/02/2013) e Persona_4 Persona_3
(13/09/2014), nate dalla relazione more uxorio, intrattenuta da con ad Parte_1 Controparte_1
oggi cessata, sorto a seguito di ricorso proposto da in data 1/03/2024, nel cui ambito Parte_1
si è costituito in giudizio in data 28/10/2023; l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio Controparte_1
libero delle parti, l'espletamento di CTU psicologica, affidata alla dott.ssa finalizzata a Persona_6 valutare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il regime di miglior collocamento e frequentazione delle minori con i genitori, l'acquisizione di documentazione di carattere economico e l'audizione in sede di udienza collegiale del CTU a chiarimenti, all'esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.
2. Preliminarmente va rigettata la domanda della ricorrente di audizione delle figlie minori e PE
, le quali, infradodicenni, sono state più volte ascoltate in sede di consulenza tecnica d'ufficio, Per_2 di tal chè non si ravvisa la necessità della reiterazione dell'ascolto; quanto alle prove orali articolate dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo, si osserva che: i cap. 1) e 3), che hanno riguardo al rendimento scolastico delle minori ed hanno come destinatarie le insegnanti delle minori, devono dichiararsi inammissibili in quanto comportanti un giudizio valutativo del teste;
il cap. 2) deve essere rigettato, in quanto la circostanza oggetto della domanda è provabile documentalmente.
Quanto alle prove orali avanzate dal resistente, si osserva che: quanto ai cap. 1) e 2), aventi ad oggetto il ruolo sussidiario svolto dai nonni paterni in caso di necessità lavorativa della madre, trattasi di pagina 4 di 10 circostanze non contestate da controparte e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere, essendo stata espletata CTU che ha evidenziato l'attività di supporto posta in essere dai nonni paterni nella gestione ordinaria delle nipoti, anche quando le stesse permangono presso la madre;
quanto alla richiesta di interrogatorio formale della ricorrente sui capitoli da A) ad F), si osserva che gli stessi vertono, in parte, su circostanze non contestate (cap. B, E ed F), in parte, su circostanze provabili documentalmente (cap.
A e C) ed in parte non rilevanti ai fini della decisione (cap. D); quanto ai capitoli di prova sub cap. 3),
4), 5) e 6), articolati nella memoria istruttoria, le stesse devono essere rigettate in quanto vertenti su circostanze non contestate e già comprovate in atti (quale lo svolgimento da parte del di attività Per_3
lavorativa di artigiano orafo unitamente allo zio nel laboratorio della soc. PuntoFirenze CP_4
di Valiani UR & C. snc, posto a Firenze, via Frusa 37); quanto al capitolo di prova sub cap. 5), relativo alla asserita riduzione degli utili percepiti dal durante la pandemia Covid, la stessa deve Per_3
essere rigettata, vertendo su circostanze da provare documentalmente;
quanto, infine, alla richiesta del resistente di estendere l'interrogatorio formale della al tema del percepimento da parte della Pt_1 ricorrente dell'A.U.U. o di assumere informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l' sull'effettivo al CP_2 percepimento e sull'entità di detta indennità, le stesse devono essere rigettate in quanto superate dalla già vigente assegnazione in via esclusiva alla di tale indennità, prevista dal decreto n. 968/2022 Pt_1
emesso in data 29/12/2022 dalla Corte di Appello di Firenze e da quanto risulta dagli estratti conto.
Infatti, risultano accrediti sul conto della per AU di circa e. 109,00 (v. doc 22 ). Pt_1
3. Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di ottenere il collocamento prevalente delle figlie e e di essere, conseguentemente, autorizzata a richiedere lo spostamento della residenza PE Per_2 delle minori presso la propria abitazione, anche al fine di poter usufruire interamente dell'AUU, osserva il Collegio che - fermo rimanendo l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, non contestato da alcuna parte - la CTU psicologica svolta non ha fatto emergere elementi atti a giustificare una modifica dell'attuale collocamento paritetico della prole, in atto tra le parti in forza del decreto n.
463/2020 del Tribunale di Firenze emesso in data 19/02/2020.
Piuttosto la CTU ha evidenziato l'opportunità, anche all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza collegiale del 22/01/2025, di eliminare una rotazione eccessivamente ravvicinata dei giorni di spettanza di ciascun genitore, prevedendo, al fine di garantire maggiore stabilità abitativa, una semplificazione della logistica della organizzazione di vita quotidiana delle minori (ad es., trasbordo di effetti personali e del materiale scolastico) al fine di tutelare il benessere emotivo delle stesse, con permanenza della prole presso ciascun genitore a settimane intere alternate, ferma restando la residenza anagrafica delle minori presso l'abitazione paterna. Tale soluzione risulta coerente con le consolidate abitudini di vita pagina 5 di 10 delle minori e con la necessità di 'stabilizzazione' che la stessa ricorrente ha evidenziato nel proprio ricorso introduttivo, senza che detta eIGenza vada a comportare una indebita compressione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, in contrasto con il principio di bi- genitorialità in atto tra le parti da quasi 5 anni, Per_ Si deve osservare che la dott.ssa sentita a chiarimenti in accoglimento di specifica richiesta istruttoria della ricorrente, ha ribadito la positività del rapporto che lega padre e figlie e la necessità di garantire alle bambine stabilità e continuità affettiva con ciascun genitore, elementi fondamentali per una crescita serena ed armoniosa delle minori, di tal chè non si ravvisano i presupposti per accogliere la richiesta della ricorrente di concentrare, sostanzialmente, il diritto di visita del padre nei fine settimana.
Ne consegue che, fermo restando l'affidamento condiviso delle minori, deve rigettarsi la domanda della di prevedere il collocamento prevalente delle minori presso di sé e di essere autorizzata a Pt_1
spostare la residenza delle figlie presso la propria abitazione.
Va peraltro osservato che la finalità per la quale tale spostamento viene invocato (ovvero la possibilità di godere appieno dell'assegno Unico Universale, che – a suo dire – la madre percepirebbe in misura limitata, stante l'assenza delle figlie nell'ISEE materno), viene in questa sede diversamente soddisfatta attraverso l'attribuzione alla in via integrale dell'AUU, previsione peraltro già adottata dalla Pt_1
Corte di Appello di Firenze con il decreto n. 968/22 del 29/12/2022.
Quanto al regime di frequentazione genitori/figlie, ritiene il Collegio, alla luce delle emergenze istruttorie, non ultime le dichiarazioni rese delle parti nel corso dell'udienza collegiale, di dover
Per_ recepire integralmente le indicazioni della dott.ssa in ordine all'introduzione della alternanza settimanale delle minori presso ciascun genitore, con cambio di abitazione a partire dal lunedì pomeriggio, quando un genitore andrà a prendere le figlie all'uscita da scuola sino al lunedì successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, venendo poi riprese dall'altro genitore
Il Tribunale ritiene che questa soluzione sia quella che meglio garantisce la possibilità per le minori di mantenere un rapporto IGnificativo con ciascun genitore e di limitare al minimo indispensabile i contatti tra i genitori, onde evitare l'insorgenza di nuove conflitti o l'acuirsi di quelli presenti. Va, difatti, evidenziato che la CTU ha posto in rilievo che se, da un lato, le minori “non sembrano presentare psicopatologie o sintomi che possano destare preoccupazione”, dall'altro “sono apparse sofferenti, non hanno potuto gestire con maggiore serenità una separazione scossa da eventi traumatici e da comportamenti genitoriali dai toni aspri e altamente conflittuali”, suggerendo che dovrebbero “quindi essere i genitori a svolgere il maggior lavoro su loro stessi, soprattutto a beneficio dell'equilibrio psicologico e relazionale delle figlie”(v. pag. 30 della relazione peritale). Ne consegue che va accolta l'indicazione della CTU di attivare “un percorso di sostegno alla genitorialità, che i genitori dovrebbero svolgere congiuntamente, da parte dei Servizi territoriali, i quali avranno cura di monitorare contestualmente la situazione del nucleo”, di tal chè va disposta pagina 6 di 10 la presa in carico dei genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento, affinché gli stessi vengano avviati ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità. Per_ Inoltre, va recepita l'ulteriore indicazione della dott.ssa nella parte in cui ritiene “altamente opportuno” che i genitori intraprendano “un percorso psicoterapeutico individuale, con lo scopo di elaborare i temi personali nevralgici, che interferiscono anche nella relazione con le figlie ed in una loro sana evoluzione psicologica e socio-relazionale”. Correlativamente, ne consegue che va disposto che il Servizio valuti un percorso CP_5
psico-terapeutico individuale, da offrire alle parti (a meno che le stesse non abbiano già attivato un percorso privato), finalizzato a superare la conflittualità genitoriale nell'ottica di un miglioramento delle relazioni intrafamiliari.
In ultimo, va precisato che resta fermo il calendario di frequentazione in vigore in forza del decreto n.
463/2020 del 19/02/2020, per quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali, in quanto non modificato in questa sede.
4. Quanto al mantenimento economico delle minori, osserva il Collegio che il resistente Controparte_1
ha formulato domanda riconvenzionale di riduzione dell'importo mensile di e. 400,00 per figlia (e.
800,00 complessive al mese) versato alla ricorrente in misura ritenuta di giustizia, Parte_1
rendendosi disponibile, se del caso, ad aumentare il proprio contributo per le spese straordinarie necessarie per le figlie e a rinunciare a percepire, anche solo in parte, l'AUU, pur evidenziando di non aver mai chiesto o percepito tale indennità, neanche in forma parziale, che sarebbe sempre stata percepita dalla ex compagna, chiedendo, a riprova del proprio assunto, di disporre l'accesso al cassetto previdenziale della;
dal canto suo, la ricorrente si è opposta alla richiesta di riduzione del Pt_1
contributo mensile paterno, chiedendo la conferma delle statuizioni economiche in atto, con mantenimento della suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e con assegnazione n via esclusiva a sé stessa dell'AUU.
Tanto premesso, dovendo accertare la sopravvenienza di elementi atti a giustificare una revisione delle statuizioni economiche in essere, occorre procedere ad una disamina comparata ed aggiornata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che:
a) lavora attualmente con contratto part-time presso Bar Beyfin di Paolo Pellei in forza dal Parte_1 quale percepisce mensilmente l'importo di e. 980,00; sotto il profilo abitativo, la ricorrente sostiene un canone di locazione pari ad e. 680,00 mensili, come da contratto stipulato in data 29/07/2020 (doc. 14); successivamente, ha acceso in data 1/06/2023 un finanziamento decennale presso Santander Consumer
Bank per finalità di 'gestione necessità familiari correnti', per il quale sostiene una rata pari ad e.
351,44 mensili (v. doc 26); peraltro, dall'esame della movimentazione del conto corrente, emerge che pagina 7 di 10 la ha ricevuto: in data 12/09/2023 un versamento in contanti pari ad e. 13.300,00; in data Pt_1
31/10/2023 un versamento in contanti pari ad e. 11.000,00, dei quali non è nota causale e provenienza;
in data 2/10/2023 un bonifico di e. 5.000,00 ed in data 31/10/2023 un bonifico di e. 1.000,00, avente come causale 'giro-fondo' da libretto 000046859565, la cui movimentazione non risulta versata in atti: ne consegue che la ricorrente risulta avere disponibilità di somme di incerta provenienza ed è titolare di altro rapporto bancario non dichiarato;
b) è un lavoratore autonomo che svolge l'attività di orafo presso Punto Firenze di Controparte_1
Valiani UR e C. s.n.c. di cui è socio al 50%, attività dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di circa e. 1.500,00, importo di poco superiore a quello (e. 1.500,00) ricavabile dalla lettura della DR 2023 (doc. 7); tuttavia, dall'analisi degli estratti conto relativi ai mesi di agosto/settembre/ottobre 2023 e febbraio/marzo 2024, emerge che il resistente ha percepito da Punto
Firenze di Valiani UR e C s.n.c. l'importo di e. 2.000,00, da ritenersi la quota parte del compenso per l'attività lavorativa svolta: ne consegue che appare riscontrata in capo la una capacità Per_3
reddituale superiore a quella emergente dalla documentazione fiscale, come già accertato dal Tribunale con il decreto n. 388/2022 emesso in data 6/4/2022 nel cui ambito sono stati effettuati accertamenti da parte della Guardia di Finanza, la quale ha riscontrato come il avesse disponibilità di denaro Per_3
contante superiore a quanto dichiarato (v. doc. 1 allegato al ricorso); sotto il profilo patrimoniale, va evidenziato che il resistente non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria eIGenza abitativa, vivendo in un immobile di proprietà, sito in SC (FI) Via San Colombano 62/a ed è nudo proprietario di altro immobile, sito in SC, via P. Mattarella n. 14, nel quale vivono i genitori usufruttuari (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, di non ravvisare specifici elementi sopravvenuti, peggiorativi della situazione reddituale e patrimoniale di tali da Controparte_1 consentire una revisione dell'onere contributivo pari ad e. 400,00 per figlia, posto a suo carico dal decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc. 12285/2018), confermato dal decreto del Tribunale di Firenze n. 838/2022 del 6/04/2022, nonché dal decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 968/2022 del 29/12/2022; era, difatti, onere del richiedente fornire prova del peggioramento in peius delle proprie condizioni economiche, dovendosi, di converso, evidenziare che nel corso degli anni il reddito annuale lordo percepito dal ha subìto un progressivo incremento Per_3
(DR anno 2021: reddito di e. 12.906,00; DR anno 2022: reddito di e. 16.199,00; DR anno 2023: reddito di e. 17.306,00 come doc. 5-6-7 allegati alla comparsa di costituzione); ne consegue che la domanda riconvenzionale avanzata da di riduzione del mantenimento previsto per il Controparte_1
mantenimento indiretto delle due figlie deve essere rigettata, rimanendo confermate le statuizioni pagina 8 di 10 economiche di cui al decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc. 12285/2018), anche in considerazione delle spese sostenute dalla madre per soddisfare l'eIGenza abitativa;
contestualmente, non si ravvisano i presupposti per modificare, come chiesto dal resistente, la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la prole, che devono rimanere suddivise nella misura del 50% tra i genitori, in linea con la previsione dell'affido condiviso e della collocazione paritetica settimanale, confermate in questa sede.
Quanto all'Assegno Unico Universale, che la ricorrente ha chiesto vedersi assegnato in via esclusiva, va evidenziato che la risulta già percepire da anni tale indennità nella misura di e. 108,80 mensili Pt_1
(v. estratti conto), dovendosi evidenziare che tale previsione è stata adottata dalla Corte di Appello di
Firenze con il decreto n. 968/2022; ne consegue, che tale disposizione deve essere confermata, tenuto conto, come detto, della vigenza del regime di affido condiviso e della collocazione paritetica settimanale della prole e di quanto già sopra osservato.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, nel caso di specie reciproca (la ricorrente perde sul regime di collocamento e frequentazione;
il resistente perde sulla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole e della modifica della suddivisione delle spese straordinarie), di tal chè va disposta l'integrale compensazione tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, essendo l'accertamento peritale stato svolto nel comune interesse.
P.Q.M
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc.
12285/2018), confermato dal decreto del Tribunale di Firenze n. 838/2022 del 6/04/2022, nonché dal decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 968/2022 del 29/12/2022, così provvede:
- rigetta le richieste istruttorie delle parti;
- fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori di (n. 21/02/2013) e Persona_4 Per_3
(n. 13/09/2014), rigetta la domanda della ricorrente di disporre il collocamento delle minori
[...] presso l'abitazione materna e di essere autorizzata allo spostamento della residenza delle minori presso l'abitazione materna;
- dispone che le minori e permangano presso ciascun genitore con alternanza PE Per_2 settimanale paritetica, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando verranno riprese da un genitore che le tratterrà con sé fino al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola, venendo pagina 9 di 10 riprese all'uscita di scuola dall'altro genitore, fermo restando il calendario di frequentazione in vigore per quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
- dispone che il Servizio UFSMIA ed il Servizio UFSMA predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psico-terapeutico individuale per le parti finalizzato al superamento della conflittualità genitoriale nell'ottica di un miglioramento delle relazioni intrafamiliari (salvo che le parti comprovino di seguire analogo percorso privatamente);
- rigetta la domanda riconvenzionale di di modifica delle statuizioni economiche di cui Controparte_1
al decreto del Tribunale di Firenze n. 388/2022 emesso dal in data 6/04/2022;
- dispone che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito da;
Parte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone in via definitiva le spese di
CTU nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 22/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2586/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in SC (50018-FI), frazione Badia a Settimo, Via G. Michelucci n. 26, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Gabriele Pica Alfieri ed Elisabetta Niccolai ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Prato, Piazza Europa n. 8
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
SC (FI) Via San Colombano 62/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Marroncini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze Via Senese 22
RESISTENTE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 4/03/2024, 7/03/2024 e 14/10/2024) pagina 1 di 10 Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 22/01/2025 la ricorrente ha concluso come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 9/12/2024, con le quali ha chiesto al Tribunale: “in via istruttoria: chiamare
a chiarimenti il Ctu, in contraddittorio con i Ctp, per tutti i motivi sopra illustrati;
disporre l'ascolto delle minori e in ordine alla loro volontà di trascorrere più tempo con la madre, PE Per_2
qualora il Tribunale ritenga di accogliere il calendario di frequentazione a settimane alterne suggerito dalla CTU;
ammettere le prove richieste e formulate nel ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. per la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori;
nel merito: in tesi, accogliere le domande tutte così come formulate dalla IG.ra nel ricorso introduttivo che qui si ritrascrivono: “che il Parte_1
Tribunale di Firenze Voglia, previi gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza e pretesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Firenze con il decreto n. 463/2020, n.
12285/2018 R.G.: disporre la collocazione prevalente delle figlie minorenni e PE Persona_3
presso la madre;
autorizzare il trasferimento della residenza abituale delle figlie minori Persona_4
e presso la residenza materna in SC, frazione Badia a Settimo, Via G. Persona_3
Michelucci n. 26, in modo che possano essere ricomprese nello stato di famiglia della ricorrente Pt_1
; disporre che le figlie e trascorrano con il padre due fine settimana al mese
[...] PE Per_2
alternati dal venerdì sera alle ore 19:00 quando il padre andrà a prendere le figlie a casa della madre sino alla domenica sera alle 21:00 quando le accompagnerà a casa della madre. Un pomeriggio la settimana dalle ore 16:30 quando il padre andrà a prendere le figlie all'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando le accompagnerà a casa della madre;
il giorno potrà essere scelto dal padre in base ai propri impegni lavorativi. Il padre nel pomeriggio di frequentazione delle bambine dovrà accompagnarle al centro sportivo Arno, ove le stesse praticano lo sport del calcio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30, ovvero al catechismo dalle ore 16:45 alle ore
17:45 se sceglierà il pomeriggio del giovedì. Per quanto concerne le festività, le bambine potranno trascorrere le vacanze di Natale (24-31 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio), quelle di Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato a partire dalla madre. Fermo per quanto riguarda il resto quanto disposto dal decreto n. 463/2020 del Tribunale di Firenze”; rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal IG. in quanto infondata per i motivi esposti;
in ipotesi, Controparte_1
ferme rimanendo le altre domande avanzate, in ordine alla frequentazione delle minori, Voglia disporre che le figlie e trascorrano con il padre due pomeriggi la settimana dalle ore PE Per_2
16:30 quando il padre andrà a prendere le figlie all'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando le pagina 2 di 10 accompagnerà a casa della madre;
i giorni potranno essere scelti dal padre in base ai propri impegni lavorativi. Il padre nei pomeriggi di frequentazione delle bambine dovrà accompagnarle al centro sportivo Arno, ove le stesse praticano lo sport del calcio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30, se sceglie uno di questi pomeriggi, ovvero al catechismo dalle ore
16:45 alle ore 17:45 se sceglierà il pomeriggio del giovedì. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
All'udienza collegiale del 22/0172025 il resistente ha concluso come da note scritte depositate in PCT in data 9/12/2024 nelle quali: “conclude per la reiezione delle domande tutte spiegate nel presente giudizio dalla IG.ra , e in via riconvenzionale per la riduzione del contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e a carico del padre, già fissato in Euro 800,00 mensili Per_2 PE
(400,00 per ciascuna figlia) dal Tribunale di Firenze, e ciò nell'entità che il Tribunale riterrà di
Giustizia, se del caso ponendo a carico del padre una maggiore percentuale delle spese straordinarie, sempre da concordare tra i genitori;
con vittoria di spese e compenso professionale.” In via istruttoria.
Si insiste nelle richieste formulate in atto di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473 bis 17, comma secondo, cod.proc.ci v., che di seguito si trascrivono: 1) disporsi ex art. 213 cod. proc. civ. richiesta di informativa scritta all' Sede Controparte_2
provinciale di Firenze, relativamente alla posizione della SI.ra , con particolare Parte_1 riferimento all'erogazione in favore della stessa dell'Assegno Unico per i figli a carico (AUUF), e della percentuale dell'erogazione dello stesso;
2) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Dite come vero che nel corso dell'anno 2023, come pure nei precedenti, e nel corrente 2024 siete stata richiesta dalla madre di prendere con voi le piccole e quando le Parte_1 PE Persona_3
stesse avrebbero dovuto essere con la madre;
2) Dite come vero che, nello stesso periodo indicato nel capitolo che precede, la madre accompagna a casa vostra le figlie e Parte_1 PE Per_3
quando deve recarsi al lavoro;
sui capitoli 1 e 2 si indicano a testimoni i IGg.ri
[...] Tes_1
e residenti in [...] SC. 3) ammettersi
[...] Testimone_2
interrogatorio formale della IG.ra sui seguenti capitoli: A) Dite come vero che nel Parte_1
periodo in cui eravate dipendente del forno di cui al ricorso sedente in Sesto Fiorentino quotidianamente acquistavate presso l'edicola posta nel medesimo Comune in Via Gramsci 145 numerosi tagliandi del gioco “ e Vinci”, e facevate giocare anche e;
B) Dite Per_5 PE Per_2
come vero che quando ne avete bisogno, perché impegnata al lavoro o altro, chiedete ai nonni IGg. ri
e e anche al padre di prendere con sé e Testimone_2 Testimone_1 Controparte_1 PE
, in attesa che vi liberate dei vostri impegni;
C) Dite come vero che riconoscete i messaggi che Per_2
pagina 3 di 10 vi si mostrano, prodotti da parte in unico documento doc. 14 e sono stati da voi inviati;
D) Dite Per_3 come vero che avete ritirato il pacco viveri alla una sola volta quella in cui l'avete pubblicato CP_3
sul vostro profilo facebook, come da docc. 14.17 e 14.18 che vi si mostrano;
E) Dite come vero Per_3
che è il padre a portare sempre le bambine a calcio e alle partite che settimanalmente giocano e PE
; F) Dite come vero che quando le bambine sono presso di voi non le accompagnate a scuola Per_2 la mattina, ma richiedete al padre di farlo o vi valete dell'aiuto di terze persone da voi pagate, e di cui avete negato di fornire informazioni al padre.” Nonché estendersi l'interrogatorio formale della IG.ra
anche sul seguente capitolo: G) Dite come vero che mensilmente percepite Parte_1 [...]
, Sede provinciale di Firenze, l'Assegno Unico per i figli a carico Controparte_2
(AUUF), nella percentuale del 100%, pari a circa euro 370,00 mensili, ovvero precisatene l'importo”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle questioni inerenti all'affidamento, il collocamento ed il mantenimento delle minori (21/02/2013) e Persona_4 Persona_3
(13/09/2014), nate dalla relazione more uxorio, intrattenuta da con ad Parte_1 Controparte_1
oggi cessata, sorto a seguito di ricorso proposto da in data 1/03/2024, nel cui ambito Parte_1
si è costituito in giudizio in data 28/10/2023; l'istruttoria si è svolta con l'interrogatorio Controparte_1
libero delle parti, l'espletamento di CTU psicologica, affidata alla dott.ssa finalizzata a Persona_6 valutare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il regime di miglior collocamento e frequentazione delle minori con i genitori, l'acquisizione di documentazione di carattere economico e l'audizione in sede di udienza collegiale del CTU a chiarimenti, all'esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.
2. Preliminarmente va rigettata la domanda della ricorrente di audizione delle figlie minori e PE
, le quali, infradodicenni, sono state più volte ascoltate in sede di consulenza tecnica d'ufficio, Per_2 di tal chè non si ravvisa la necessità della reiterazione dell'ascolto; quanto alle prove orali articolate dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo, si osserva che: i cap. 1) e 3), che hanno riguardo al rendimento scolastico delle minori ed hanno come destinatarie le insegnanti delle minori, devono dichiararsi inammissibili in quanto comportanti un giudizio valutativo del teste;
il cap. 2) deve essere rigettato, in quanto la circostanza oggetto della domanda è provabile documentalmente.
Quanto alle prove orali avanzate dal resistente, si osserva che: quanto ai cap. 1) e 2), aventi ad oggetto il ruolo sussidiario svolto dai nonni paterni in caso di necessità lavorativa della madre, trattasi di pagina 4 di 10 circostanze non contestate da controparte e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere, essendo stata espletata CTU che ha evidenziato l'attività di supporto posta in essere dai nonni paterni nella gestione ordinaria delle nipoti, anche quando le stesse permangono presso la madre;
quanto alla richiesta di interrogatorio formale della ricorrente sui capitoli da A) ad F), si osserva che gli stessi vertono, in parte, su circostanze non contestate (cap. B, E ed F), in parte, su circostanze provabili documentalmente (cap.
A e C) ed in parte non rilevanti ai fini della decisione (cap. D); quanto ai capitoli di prova sub cap. 3),
4), 5) e 6), articolati nella memoria istruttoria, le stesse devono essere rigettate in quanto vertenti su circostanze non contestate e già comprovate in atti (quale lo svolgimento da parte del di attività Per_3
lavorativa di artigiano orafo unitamente allo zio nel laboratorio della soc. PuntoFirenze CP_4
di Valiani UR & C. snc, posto a Firenze, via Frusa 37); quanto al capitolo di prova sub cap. 5), relativo alla asserita riduzione degli utili percepiti dal durante la pandemia Covid, la stessa deve Per_3
essere rigettata, vertendo su circostanze da provare documentalmente;
quanto, infine, alla richiesta del resistente di estendere l'interrogatorio formale della al tema del percepimento da parte della Pt_1 ricorrente dell'A.U.U. o di assumere informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l' sull'effettivo al CP_2 percepimento e sull'entità di detta indennità, le stesse devono essere rigettate in quanto superate dalla già vigente assegnazione in via esclusiva alla di tale indennità, prevista dal decreto n. 968/2022 Pt_1
emesso in data 29/12/2022 dalla Corte di Appello di Firenze e da quanto risulta dagli estratti conto.
Infatti, risultano accrediti sul conto della per AU di circa e. 109,00 (v. doc 22 ). Pt_1
3. Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di ottenere il collocamento prevalente delle figlie e e di essere, conseguentemente, autorizzata a richiedere lo spostamento della residenza PE Per_2 delle minori presso la propria abitazione, anche al fine di poter usufruire interamente dell'AUU, osserva il Collegio che - fermo rimanendo l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, non contestato da alcuna parte - la CTU psicologica svolta non ha fatto emergere elementi atti a giustificare una modifica dell'attuale collocamento paritetico della prole, in atto tra le parti in forza del decreto n.
463/2020 del Tribunale di Firenze emesso in data 19/02/2020.
Piuttosto la CTU ha evidenziato l'opportunità, anche all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza collegiale del 22/01/2025, di eliminare una rotazione eccessivamente ravvicinata dei giorni di spettanza di ciascun genitore, prevedendo, al fine di garantire maggiore stabilità abitativa, una semplificazione della logistica della organizzazione di vita quotidiana delle minori (ad es., trasbordo di effetti personali e del materiale scolastico) al fine di tutelare il benessere emotivo delle stesse, con permanenza della prole presso ciascun genitore a settimane intere alternate, ferma restando la residenza anagrafica delle minori presso l'abitazione paterna. Tale soluzione risulta coerente con le consolidate abitudini di vita pagina 5 di 10 delle minori e con la necessità di 'stabilizzazione' che la stessa ricorrente ha evidenziato nel proprio ricorso introduttivo, senza che detta eIGenza vada a comportare una indebita compressione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre, in contrasto con il principio di bi- genitorialità in atto tra le parti da quasi 5 anni, Per_ Si deve osservare che la dott.ssa sentita a chiarimenti in accoglimento di specifica richiesta istruttoria della ricorrente, ha ribadito la positività del rapporto che lega padre e figlie e la necessità di garantire alle bambine stabilità e continuità affettiva con ciascun genitore, elementi fondamentali per una crescita serena ed armoniosa delle minori, di tal chè non si ravvisano i presupposti per accogliere la richiesta della ricorrente di concentrare, sostanzialmente, il diritto di visita del padre nei fine settimana.
Ne consegue che, fermo restando l'affidamento condiviso delle minori, deve rigettarsi la domanda della di prevedere il collocamento prevalente delle minori presso di sé e di essere autorizzata a Pt_1
spostare la residenza delle figlie presso la propria abitazione.
Va peraltro osservato che la finalità per la quale tale spostamento viene invocato (ovvero la possibilità di godere appieno dell'assegno Unico Universale, che – a suo dire – la madre percepirebbe in misura limitata, stante l'assenza delle figlie nell'ISEE materno), viene in questa sede diversamente soddisfatta attraverso l'attribuzione alla in via integrale dell'AUU, previsione peraltro già adottata dalla Pt_1
Corte di Appello di Firenze con il decreto n. 968/22 del 29/12/2022.
Quanto al regime di frequentazione genitori/figlie, ritiene il Collegio, alla luce delle emergenze istruttorie, non ultime le dichiarazioni rese delle parti nel corso dell'udienza collegiale, di dover
Per_ recepire integralmente le indicazioni della dott.ssa in ordine all'introduzione della alternanza settimanale delle minori presso ciascun genitore, con cambio di abitazione a partire dal lunedì pomeriggio, quando un genitore andrà a prendere le figlie all'uscita da scuola sino al lunedì successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, venendo poi riprese dall'altro genitore
Il Tribunale ritiene che questa soluzione sia quella che meglio garantisce la possibilità per le minori di mantenere un rapporto IGnificativo con ciascun genitore e di limitare al minimo indispensabile i contatti tra i genitori, onde evitare l'insorgenza di nuove conflitti o l'acuirsi di quelli presenti. Va, difatti, evidenziato che la CTU ha posto in rilievo che se, da un lato, le minori “non sembrano presentare psicopatologie o sintomi che possano destare preoccupazione”, dall'altro “sono apparse sofferenti, non hanno potuto gestire con maggiore serenità una separazione scossa da eventi traumatici e da comportamenti genitoriali dai toni aspri e altamente conflittuali”, suggerendo che dovrebbero “quindi essere i genitori a svolgere il maggior lavoro su loro stessi, soprattutto a beneficio dell'equilibrio psicologico e relazionale delle figlie”(v. pag. 30 della relazione peritale). Ne consegue che va accolta l'indicazione della CTU di attivare “un percorso di sostegno alla genitorialità, che i genitori dovrebbero svolgere congiuntamente, da parte dei Servizi territoriali, i quali avranno cura di monitorare contestualmente la situazione del nucleo”, di tal chè va disposta pagina 6 di 10 la presa in carico dei genitori da parte del Servizio UFSMIA di riferimento, affinché gli stessi vengano avviati ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità. Per_ Inoltre, va recepita l'ulteriore indicazione della dott.ssa nella parte in cui ritiene “altamente opportuno” che i genitori intraprendano “un percorso psicoterapeutico individuale, con lo scopo di elaborare i temi personali nevralgici, che interferiscono anche nella relazione con le figlie ed in una loro sana evoluzione psicologica e socio-relazionale”. Correlativamente, ne consegue che va disposto che il Servizio valuti un percorso CP_5
psico-terapeutico individuale, da offrire alle parti (a meno che le stesse non abbiano già attivato un percorso privato), finalizzato a superare la conflittualità genitoriale nell'ottica di un miglioramento delle relazioni intrafamiliari.
In ultimo, va precisato che resta fermo il calendario di frequentazione in vigore in forza del decreto n.
463/2020 del 19/02/2020, per quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali, in quanto non modificato in questa sede.
4. Quanto al mantenimento economico delle minori, osserva il Collegio che il resistente Controparte_1
ha formulato domanda riconvenzionale di riduzione dell'importo mensile di e. 400,00 per figlia (e.
800,00 complessive al mese) versato alla ricorrente in misura ritenuta di giustizia, Parte_1
rendendosi disponibile, se del caso, ad aumentare il proprio contributo per le spese straordinarie necessarie per le figlie e a rinunciare a percepire, anche solo in parte, l'AUU, pur evidenziando di non aver mai chiesto o percepito tale indennità, neanche in forma parziale, che sarebbe sempre stata percepita dalla ex compagna, chiedendo, a riprova del proprio assunto, di disporre l'accesso al cassetto previdenziale della;
dal canto suo, la ricorrente si è opposta alla richiesta di riduzione del Pt_1
contributo mensile paterno, chiedendo la conferma delle statuizioni economiche in atto, con mantenimento della suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e con assegnazione n via esclusiva a sé stessa dell'AUU.
Tanto premesso, dovendo accertare la sopravvenienza di elementi atti a giustificare una revisione delle statuizioni economiche in essere, occorre procedere ad una disamina comparata ed aggiornata della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che:
a) lavora attualmente con contratto part-time presso Bar Beyfin di Paolo Pellei in forza dal Parte_1 quale percepisce mensilmente l'importo di e. 980,00; sotto il profilo abitativo, la ricorrente sostiene un canone di locazione pari ad e. 680,00 mensili, come da contratto stipulato in data 29/07/2020 (doc. 14); successivamente, ha acceso in data 1/06/2023 un finanziamento decennale presso Santander Consumer
Bank per finalità di 'gestione necessità familiari correnti', per il quale sostiene una rata pari ad e.
351,44 mensili (v. doc 26); peraltro, dall'esame della movimentazione del conto corrente, emerge che pagina 7 di 10 la ha ricevuto: in data 12/09/2023 un versamento in contanti pari ad e. 13.300,00; in data Pt_1
31/10/2023 un versamento in contanti pari ad e. 11.000,00, dei quali non è nota causale e provenienza;
in data 2/10/2023 un bonifico di e. 5.000,00 ed in data 31/10/2023 un bonifico di e. 1.000,00, avente come causale 'giro-fondo' da libretto 000046859565, la cui movimentazione non risulta versata in atti: ne consegue che la ricorrente risulta avere disponibilità di somme di incerta provenienza ed è titolare di altro rapporto bancario non dichiarato;
b) è un lavoratore autonomo che svolge l'attività di orafo presso Punto Firenze di Controparte_1
Valiani UR e C. s.n.c. di cui è socio al 50%, attività dalla quale ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di circa e. 1.500,00, importo di poco superiore a quello (e. 1.500,00) ricavabile dalla lettura della DR 2023 (doc. 7); tuttavia, dall'analisi degli estratti conto relativi ai mesi di agosto/settembre/ottobre 2023 e febbraio/marzo 2024, emerge che il resistente ha percepito da Punto
Firenze di Valiani UR e C s.n.c. l'importo di e. 2.000,00, da ritenersi la quota parte del compenso per l'attività lavorativa svolta: ne consegue che appare riscontrata in capo la una capacità Per_3
reddituale superiore a quella emergente dalla documentazione fiscale, come già accertato dal Tribunale con il decreto n. 388/2022 emesso in data 6/4/2022 nel cui ambito sono stati effettuati accertamenti da parte della Guardia di Finanza, la quale ha riscontrato come il avesse disponibilità di denaro Per_3
contante superiore a quanto dichiarato (v. doc. 1 allegato al ricorso); sotto il profilo patrimoniale, va evidenziato che il resistente non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria eIGenza abitativa, vivendo in un immobile di proprietà, sito in SC (FI) Via San Colombano 62/a ed è nudo proprietario di altro immobile, sito in SC, via P. Mattarella n. 14, nel quale vivono i genitori usufruttuari (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto, di non ravvisare specifici elementi sopravvenuti, peggiorativi della situazione reddituale e patrimoniale di tali da Controparte_1 consentire una revisione dell'onere contributivo pari ad e. 400,00 per figlia, posto a suo carico dal decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc. 12285/2018), confermato dal decreto del Tribunale di Firenze n. 838/2022 del 6/04/2022, nonché dal decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 968/2022 del 29/12/2022; era, difatti, onere del richiedente fornire prova del peggioramento in peius delle proprie condizioni economiche, dovendosi, di converso, evidenziare che nel corso degli anni il reddito annuale lordo percepito dal ha subìto un progressivo incremento Per_3
(DR anno 2021: reddito di e. 12.906,00; DR anno 2022: reddito di e. 16.199,00; DR anno 2023: reddito di e. 17.306,00 come doc. 5-6-7 allegati alla comparsa di costituzione); ne consegue che la domanda riconvenzionale avanzata da di riduzione del mantenimento previsto per il Controparte_1
mantenimento indiretto delle due figlie deve essere rigettata, rimanendo confermate le statuizioni pagina 8 di 10 economiche di cui al decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc. 12285/2018), anche in considerazione delle spese sostenute dalla madre per soddisfare l'eIGenza abitativa;
contestualmente, non si ravvisano i presupposti per modificare, come chiesto dal resistente, la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la prole, che devono rimanere suddivise nella misura del 50% tra i genitori, in linea con la previsione dell'affido condiviso e della collocazione paritetica settimanale, confermate in questa sede.
Quanto all'Assegno Unico Universale, che la ricorrente ha chiesto vedersi assegnato in via esclusiva, va evidenziato che la risulta già percepire da anni tale indennità nella misura di e. 108,80 mensili Pt_1
(v. estratti conto), dovendosi evidenziare che tale previsione è stata adottata dalla Corte di Appello di
Firenze con il decreto n. 968/2022; ne consegue, che tale disposizione deve essere confermata, tenuto conto, come detto, della vigenza del regime di affido condiviso e della collocazione paritetica settimanale della prole e di quanto già sopra osservato.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, nel caso di specie reciproca (la ricorrente perde sul regime di collocamento e frequentazione;
il resistente perde sulla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole e della modifica della suddivisione delle spese straordinarie), di tal chè va disposta l'integrale compensazione tra le parti;
quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste in via definitiva nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, essendo l'accertamento peritale stato svolto nel comune interesse.
P.Q.M
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze n. 463/2020 del 19/02/2020 (proc.
12285/2018), confermato dal decreto del Tribunale di Firenze n. 838/2022 del 6/04/2022, nonché dal decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 968/2022 del 29/12/2022, così provvede:
- rigetta le richieste istruttorie delle parti;
- fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori di (n. 21/02/2013) e Persona_4 Per_3
(n. 13/09/2014), rigetta la domanda della ricorrente di disporre il collocamento delle minori
[...] presso l'abitazione materna e di essere autorizzata allo spostamento della residenza delle minori presso l'abitazione materna;
- dispone che le minori e permangano presso ciascun genitore con alternanza PE Per_2 settimanale paritetica, con scambio il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola, quando verranno riprese da un genitore che le tratterrà con sé fino al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola, venendo pagina 9 di 10 riprese all'uscita di scuola dall'altro genitore, fermo restando il calendario di frequentazione in vigore per quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali;
- dispone che il Servizio UFSMIA ed il Servizio UFSMA predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso psico-terapeutico individuale per le parti finalizzato al superamento della conflittualità genitoriale nell'ottica di un miglioramento delle relazioni intrafamiliari (salvo che le parti comprovino di seguire analogo percorso privatamente);
- rigetta la domanda riconvenzionale di di modifica delle statuizioni economiche di cui Controparte_1
al decreto del Tribunale di Firenze n. 388/2022 emesso dal in data 6/04/2022;
- dispone che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito da;
Parte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
pone in via definitiva le spese di
CTU nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 22/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori La Giudice dott.ssa Monica Tarchi
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