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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5395/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5395/2022 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato a [...] l'[...], C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 ad Augusta (SR), TR RA snc, elettivamente domiciliato a Catania, Via Renato
Imbriani n. 145, presso lo studio dell'Avv. Cristina Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Catania, Via Giuseppe Verdi n. 144, c/o l'Istituto religioso delle suore di Madre
ES di TA ed elettivamente domiciliata a Catania, Via Francesco Crispi n. 177, presso lo studio dell'Avv. Concetta Sanfilippo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 07.12.2023); posta in decisione all'udienza del 01.07.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 10.06.1989 (atto di matrimonio n. 131 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 1) e che dalla loro unione sono nati i figli (il 01.04.1984) e Per_1 Controparte_2
(il 06.02.2004), chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 5318/2014 R.G. conclusasi con decreto di omologa pubblicato il 12.02.2015).
Domandava, altresì, che nulla fosse disposto, sia in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli maggiorenni, rilevando che aveva raggiunto una propria indipendenza economica e che Per_1 egli stesso avrebbe provveduto in via diretta al mantenimento di . Controparte_2
Chiedeva infine che non fosse riconosciuto a favore della un eventuale assegno divorzile, CP_1 tenuto conto della rinuncia da parte della stessa al mantenimento in sede di accordo di separazione e ai comportamenti contrari ai doveri coniugali dell'odierna resistente, la quale anche a causa dei propri problemi di salute psichica non aveva collaborato alla vita familiare e si era allontanata per un periodo dall'abitazione coniugale.
All'udienza presidenziale del 13.11.2023 compariva . Il Presidente, preso atto Parte_1 della mancata comparizione della resistente, benchè regolarmente citata, ne dichiarava la contumacia.
costituitasi nel presente giudizio in data 19 aprile 2024, non si opponeva alla CP_1 pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma richiedeva che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo per il proprio mantenimento, la somma Pt_1 complessiva di euro 45.000,00, da versarsi in un'unica soluzione, a fronte della liberazione da parte della stessa della porzione di casa coniugale assegnatale in sede di separazione consensuale, identificata nel primo piano dell'immobile sito in Augusta, TR RA, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Augusta (al foglio 18, particella 2689, subalterno 4). Chiedeva, inoltre, in caso di mancato accoglimento della superiore richiesta e in via gradata, di prevedere l'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno divorzile mensile di importo non inferiore ad euro Pt_1
400,00, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT con assegnazione dell' uso del suddetto immobile, adibito a casa coniugale, vita natural durante.
All'udienza del 05.06.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice concedeva i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza dell'01.07.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a Catania in data 10.06.1989, si sono separati con decreto di omologa pubblicato il 12.02.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 29.01.2015 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 28.11.2022), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Le questioni di ordine economico:
- sul mantenimento del figlio . Controparte_2
In mancanza di una domanda di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni, e nello specifico di
, ventunenne e non economicamente indipendente, nessuna statuizione dovrà Controparte_2 essere adottata in merito. Invero, il Collegio in questa sede si limita a prendere atto che Parte_1
ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad occuparsi economicamente in via
[...] diretta del figlio che con lui convive.
- sulla domanda di assegno divorzile
Preliminarmente, occorre rilevare che l'eventuale rinuncia del coniuge al mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità di chiedere successivamente l'assegno divorzile in quanto gli accordi presi in sede di separazione non possono vincolare la decisione del giudice del divorzio
(Cassazione, Ordinanza n. 28483 del 30.09.2022).
Per cui, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente è ammissibile. La CP_1 infatti pur avendo rinunciato in sede di accordo di separazione al suo mantenimento è comunque legittimata a formulare in questa sede domanda di assegno divorzile.
Passando al merito, in punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c.
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella
Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente Sentenza
n. 24818/2024.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore di
[...] di un assegno divorzile, per cui ogni ulteriore questione sulle modalità di CP_1 corresponsione del contributo economico risulta assorbita.
Ed infatti, difetta a monte la sproporzione reddituale tra le parti, prerequisito per la previsione di un assegno divorzile a favore del coniuge definito “debole”.
Invero, dall'esame degli atti di causa risulta che se, da un lato, riconosciuta Controparte_1 invalida civile al 75% per la patologia psichica di cui è affetta ( come da verbale dell'INPS prodotto in atti) percepisce unicamente la pensione di invalidità di 300,00 euro al mese, è attualmente disoccupata e ed è alloggiata a Catania presso l'Istituto religioso delle Missionarie della carità di
Madre ES di TA, dove collabora nella prestazione di assistenza ai bisognosi, dall'altro anche la condizione economica del ricorrente risulta, ad oggi, al limite della povertà.
Ed infatti , di professione restauratore, mentre in passato e fino a giugno 2022 ha Parte_1 prestato attività lavorativa per la percependo una retribuzione mensile di Controparte_3 circa euro 1.800,00 al mese (come da documentazione in atti), dal 27.06.2022 è disoccupato e risulta aver percepito esclusivamente redditi esenti per un importo pari rispettivamente ad euro 545,00 nell'anno di imposta 2023 e ad euro 1.002,69 nell'anno 2024 (cfr. CUD 2024 e 2025)
Alla luce delle superiori considerazioni non può dunque riconoscersi alcun diritto all'assegno divorzile in capo a CP_1
Spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio, della sua evoluzione e della posizione delle parti, appare opportuno procedere a una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Catania tra e Parte_1 , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CP_1
Catania dell'anno 1989 al n. 131 Parte I, Uff. 1;
-Rigetta la domanda di assegno divorzile a favore di . CP_1
- Compensa le spese di lite.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catania, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5395/2022 R.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promosso da
nato a [...] l'[...], C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 ad Augusta (SR), TR RA snc, elettivamente domiciliato a Catania, Via Renato
Imbriani n. 145, presso lo studio dell'Avv. Cristina Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Catania, Via Giuseppe Verdi n. 144, c/o l'Istituto religioso delle suore di Madre
ES di TA ed elettivamente domiciliata a Catania, Via Francesco Crispi n. 177, presso lo studio dell'Avv. Concetta Sanfilippo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. (visto del 07.12.2023); posta in decisione all'udienza del 01.07.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
Svolgimento del procedimento
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 10.06.1989 (atto di matrimonio n. 131 Parte I Controparte_1
Serie / Uff. 1) e che dalla loro unione sono nati i figli (il 01.04.1984) e Per_1 Controparte_2
(il 06.02.2004), chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione (iscritta al n. 5318/2014 R.G. conclusasi con decreto di omologa pubblicato il 12.02.2015).
Domandava, altresì, che nulla fosse disposto, sia in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli maggiorenni, rilevando che aveva raggiunto una propria indipendenza economica e che Per_1 egli stesso avrebbe provveduto in via diretta al mantenimento di . Controparte_2
Chiedeva infine che non fosse riconosciuto a favore della un eventuale assegno divorzile, CP_1 tenuto conto della rinuncia da parte della stessa al mantenimento in sede di accordo di separazione e ai comportamenti contrari ai doveri coniugali dell'odierna resistente, la quale anche a causa dei propri problemi di salute psichica non aveva collaborato alla vita familiare e si era allontanata per un periodo dall'abitazione coniugale.
All'udienza presidenziale del 13.11.2023 compariva . Il Presidente, preso atto Parte_1 della mancata comparizione della resistente, benchè regolarmente citata, ne dichiarava la contumacia.
costituitasi nel presente giudizio in data 19 aprile 2024, non si opponeva alla CP_1 pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma richiedeva che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo per il proprio mantenimento, la somma Pt_1 complessiva di euro 45.000,00, da versarsi in un'unica soluzione, a fronte della liberazione da parte della stessa della porzione di casa coniugale assegnatale in sede di separazione consensuale, identificata nel primo piano dell'immobile sito in Augusta, TR RA, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Augusta (al foglio 18, particella 2689, subalterno 4). Chiedeva, inoltre, in caso di mancato accoglimento della superiore richiesta e in via gradata, di prevedere l'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno divorzile mensile di importo non inferiore ad euro Pt_1
400,00, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT con assegnazione dell' uso del suddetto immobile, adibito a casa coniugale, vita natural durante.
All'udienza del 05.06.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice concedeva i richiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza dell'01.07.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Lo scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, in primo luogo, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile a Catania in data 10.06.1989, si sono separati con decreto di omologa pubblicato il 12.02.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 29.01.2015 ed il ricorso per divorzio è stato depositato in data 28.11.2022), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Le questioni di ordine economico:
- sul mantenimento del figlio . Controparte_2
In mancanza di una domanda di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni, e nello specifico di
, ventunenne e non economicamente indipendente, nessuna statuizione dovrà Controparte_2 essere adottata in merito. Invero, il Collegio in questa sede si limita a prendere atto che Parte_1
ha manifestato la propria disponibilità a continuare ad occuparsi economicamente in via
[...] diretta del figlio che con lui convive.
- sulla domanda di assegno divorzile
Preliminarmente, occorre rilevare che l'eventuale rinuncia del coniuge al mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità di chiedere successivamente l'assegno divorzile in quanto gli accordi presi in sede di separazione non possono vincolare la decisione del giudice del divorzio
(Cassazione, Ordinanza n. 28483 del 30.09.2022).
Per cui, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente è ammissibile. La CP_1 infatti pur avendo rinunciato in sede di accordo di separazione al suo mantenimento è comunque legittimata a formulare in questa sede domanda di assegno divorzile.
Passando al merito, in punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito più volte la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sottolineando che mentre il primo mira a garantire il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il secondo mira all'autosufficienza economica del coniuge più debole, tenendo conto anche del contributo dato alla famiglia e della rinuncia ad occasioni lavorative.
In particolare, la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dal precedente orientamento cristallizzato nella Sentenza n. 11504/2017 (Sentenza Grilli), fino a quel momento recepito dai
Tribunali di merito. La Suprema Corte, partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenza delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, ha riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita, sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e dei redditi di entrambi), sia di natura compensativa-perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, il principio della pari dignità dei coniugi dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri ex art. 143 c.c.
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo, le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva ed eventuale determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita dovendo, l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898 del 1970, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Partendo da questo principio, le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia contenuta nella
Sentenza “Grilli” del 2017 il superamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità ex art. 2 Cost., costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice
– perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico – reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla valutazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se, la disparità economico-reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando altresì la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito dalle SS.UU. del 2018, è opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della Legge n. 898 del 1970 art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono i parametri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il suddetto principio di diritto è stato altresì ribadito dalla Suprema Corte, nella più recente Sentenza
n. 24818/2024.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento a favore di
[...] di un assegno divorzile, per cui ogni ulteriore questione sulle modalità di CP_1 corresponsione del contributo economico risulta assorbita.
Ed infatti, difetta a monte la sproporzione reddituale tra le parti, prerequisito per la previsione di un assegno divorzile a favore del coniuge definito “debole”.
Invero, dall'esame degli atti di causa risulta che se, da un lato, riconosciuta Controparte_1 invalida civile al 75% per la patologia psichica di cui è affetta ( come da verbale dell'INPS prodotto in atti) percepisce unicamente la pensione di invalidità di 300,00 euro al mese, è attualmente disoccupata e ed è alloggiata a Catania presso l'Istituto religioso delle Missionarie della carità di
Madre ES di TA, dove collabora nella prestazione di assistenza ai bisognosi, dall'altro anche la condizione economica del ricorrente risulta, ad oggi, al limite della povertà.
Ed infatti , di professione restauratore, mentre in passato e fino a giugno 2022 ha Parte_1 prestato attività lavorativa per la percependo una retribuzione mensile di Controparte_3 circa euro 1.800,00 al mese (come da documentazione in atti), dal 27.06.2022 è disoccupato e risulta aver percepito esclusivamente redditi esenti per un importo pari rispettivamente ad euro 545,00 nell'anno di imposta 2023 e ad euro 1.002,69 nell'anno 2024 (cfr. CUD 2024 e 2025)
Alla luce delle superiori considerazioni non può dunque riconoscersi alcun diritto all'assegno divorzile in capo a CP_1
Spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio, della sua evoluzione e della posizione delle parti, appare opportuno procedere a una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Catania tra e Parte_1 , iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CP_1
Catania dell'anno 1989 al n. 131 Parte I, Uff. 1;
-Rigetta la domanda di assegno divorzile a favore di . CP_1
- Compensa le spese di lite.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catania, di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Siracusa 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone