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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7451/21 posta in deliberazione all'udienza del 18.06.2025
TRA
Parte_1
Avv.to Bellomi Alessandro
E
AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Avv.to Controparte_1
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16838/21 del Tribunale Ordinario di Roma
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1
aveva così statuito: “il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara la mancanza di legittimazione passiva della
[...]
; b) revoca ed annulla il decreto ingiuntivo n° Controparte_2
25185/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2016 e notificato in data 9 novembre 2016; c) condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 7.000,00 in favore della opponente, oltre spese generali (15%) ed accessori come per CP_2
legge.
Avverso detta ordinanza, la società ha proposto appello Parte_1
sostenendo l'erroneità della decisione sia quanto alla legittimazione passiva, da riconoscersi all sia l'infondatezza Controparte_2
della decisione di merito in ordine alla debenza del saldo residuo richiesto dalla nonché in punto di spese di lite, contestando la liquidazione Parte_1
operata dal primo giudice.
Si è costituita in giudizio l Controparte_2
instando per il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva è meritevole di accoglimento.
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha infatti affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del
1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei 2 rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che Parte aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa
).” CP_2
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
3676/2020, di cui si riporta la parte motiva : “ La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_3
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. Parte_4
18448 edel 30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"),
3 si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime CP_3
anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente —
l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si
è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l'ente
"incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla Regione, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n.
4 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna CP_2
resistente, mediante l'incarico conferito all' Controparte_2
».
[...]
Alla luce dei principi consolidati dalla Corte di Cassazione, l'
[...]
essendo espressamente designata Controparte_2
dalla Regione come ente incaricato del pagamento delle prestazioni sanitarie convenzionate, risulta legittimata passivamente a rispondere delle obbligazioni derivanti da tali prestazioni.
In sostanza, la responsabilità per il pagamento delle prestazioni Parte convenzionate si sposta dall all incaricata, Controparte_2
conformemente alla normativa e alla giurisprudenza richiamata.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della somma di euro 15.953,35, quale saldo residuo per prestazioni asseritamente rese entro il budget dell'anno 2007.
Questo motivo non può trovare accoglimento.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante ha prodotto in primo grado due note della Regione Lazio:
• la nota prot. n. 75850 del 23 giugno 2008, con la quale è stata trasmessa la ricostruzione della remunerazione spettante ai soggetti erogatori privati accreditati per le prestazioni ambulatoriali rese nell'anno 2007, sulla base dei dati presenti in “SIAS On Line” e validati da Laziosanità – ASP. Detta nota, corredata da apposita tabella, specifica che la remunerazione è stata
5 determinata entro i limiti dei budget fissati con le DGR 434/2007, 436/2007
e 1061/2007.
• la nota prot. n. 122734 del 16 ottobre 2009, anch'essa corredata da tabella, nella quale compaiono dati riferibili alla ma in forma incompleta Parte_1
e disomogenea, atteso che risultano prodotte soltanto la pagina 2 e la pagina
53 di un documento complessivo di 68 pagine. Da tali estratti si ricavano unicamente due importi, pari rispettivamente ad € 15.953,35 e ad €
39.088,78, senza tuttavia alcuna chiara indicazione circa il nesso logico e contabile tra le due somme, né spiegazioni che consentano di comprendere le operazioni di calcolo attraverso le quali si sarebbe giunti alla rideterminazione dell'asserito saldo residuo: in particolare dal prospetto del
16.10.2009 alla pagina 2 l'importo di € 39.088,78 , che è il dato risultante dalla nota di rideterminazione del budget del 26.6.2008 l'unica avente valore ricognitivo, risulta versato, mentre non si evince per le anzidette carenza documentali la formazione della cifra € 15.953,35.
La stessa nota, inoltre, disciplina un procedimento articolato: predisposizione da parte degli erogatori della nota di credito a storno delle precedenti fatture;
contestuale emissione della fattura corretta per il Parte conguaglio 2007; successiva validazione da parte delle competenti ed inoltro al per il pagamento centralizzato. CP_2
Tali allegazioni, tuttavia, non consentono al Collegio di ricostruire in modo chiaro e lineare la pretesa creditoria: si ribadisce che non risulta infatti esplicitato il criterio attraverso cui si sarebbe passati dall'importo iniziale di euro 39.088,71 a quello ridotto di euro 15.953,35; né risulta documentato l'avvenuto rispetto della procedura delineata dalla Regione Lazio nella nota del 2008, che condizionava la legittima emissione delle fatture alla preventiva rideterminazione e validazione degli importi da parte degli uffici competenti.
6 Come correttamente osservato dall appellata, il sistema Controparte_2
di remunerazione delle strutture accreditate si fonda su procedure di rendicontazione e liquidazione che non possono essere sostituite da conteggi o estratti tabellari parziali, privi di riscontro sulla sequenza degli atti necessari.
In altri termini, la documentazione prodotta non dimostra né che la somma di euro 15.953,35 corrisponda effettivamente a prestazioni rese entro il tetto di spesa assegnato, né risulta idonea a dimostrare l'osservanza della procedura formale di nuova fatturazione indicata dalla Regione.
Pertanto, non avendo la PR assolto all'onere della prova circa l'esistenza e l'esigibilità del credito azionato, il motivo deve essere rigettato.
Anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la liquidazione delle spese di lite deve essere rigettato.
Ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13430 del 01/07/2020, che ha statuito: “In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. MA (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale;
ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata."
7 Alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione, deve escludersi che la statuizione sulle spese possa essere modulata secondo i criteri della
“parziale soccombenza” richiamati dall'appellante. La regolamentazione delle spese, infatti, deve essere effettuata in base all'esito complessivo della lite e non con riguardo a singoli passaggi processuali.
Nel caso di specie, la domanda proposta da è stata integralmente Parte_1
respinta, senza che possa ravvisarsi alcun accoglimento, neppure parziale, delle pretese azionate. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico della parte totalmente soccombente.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
8
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7451/21 posta in deliberazione all'udienza del 18.06.2025
TRA
Parte_1
Avv.to Bellomi Alessandro
E
AZ. OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA
Avv.to Controparte_1
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16838/21 del Tribunale Ordinario di Roma
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1
aveva così statuito: “il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara la mancanza di legittimazione passiva della
[...]
; b) revoca ed annulla il decreto ingiuntivo n° Controparte_2
25185/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2016 e notificato in data 9 novembre 2016; c) condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 7.000,00 in favore della opponente, oltre spese generali (15%) ed accessori come per CP_2
legge.
Avverso detta ordinanza, la società ha proposto appello Parte_1
sostenendo l'erroneità della decisione sia quanto alla legittimazione passiva, da riconoscersi all sia l'infondatezza Controparte_2
della decisione di merito in ordine alla debenza del saldo residuo richiesto dalla nonché in punto di spese di lite, contestando la liquidazione Parte_1
operata dal primo giudice.
Si è costituita in giudizio l Controparte_2
instando per il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
L'appello è infondato.
Il primo motivo di appello relativo al difetto di legittimazione passiva è meritevole di accoglimento.
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha infatti affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del
1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei 2 rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che Parte aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa
).” CP_2
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
3676/2020, di cui si riporta la parte motiva : “ La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_3
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. Parte_4
18448 edel 30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"),
3 si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime CP_3
anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente —
l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi — si
è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l'ente
"incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla Regione, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n.
4 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna CP_2
resistente, mediante l'incarico conferito all' Controparte_2
».
[...]
Alla luce dei principi consolidati dalla Corte di Cassazione, l'
[...]
essendo espressamente designata Controparte_2
dalla Regione come ente incaricato del pagamento delle prestazioni sanitarie convenzionate, risulta legittimata passivamente a rispondere delle obbligazioni derivanti da tali prestazioni.
In sostanza, la responsabilità per il pagamento delle prestazioni Parte convenzionate si sposta dall all incaricata, Controparte_2
conformemente alla normativa e alla giurisprudenza richiamata.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
Con il secondo motivo di appello parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della somma di euro 15.953,35, quale saldo residuo per prestazioni asseritamente rese entro il budget dell'anno 2007.
Questo motivo non può trovare accoglimento.
A fondamento della propria pretesa, l'appellante ha prodotto in primo grado due note della Regione Lazio:
• la nota prot. n. 75850 del 23 giugno 2008, con la quale è stata trasmessa la ricostruzione della remunerazione spettante ai soggetti erogatori privati accreditati per le prestazioni ambulatoriali rese nell'anno 2007, sulla base dei dati presenti in “SIAS On Line” e validati da Laziosanità – ASP. Detta nota, corredata da apposita tabella, specifica che la remunerazione è stata
5 determinata entro i limiti dei budget fissati con le DGR 434/2007, 436/2007
e 1061/2007.
• la nota prot. n. 122734 del 16 ottobre 2009, anch'essa corredata da tabella, nella quale compaiono dati riferibili alla ma in forma incompleta Parte_1
e disomogenea, atteso che risultano prodotte soltanto la pagina 2 e la pagina
53 di un documento complessivo di 68 pagine. Da tali estratti si ricavano unicamente due importi, pari rispettivamente ad € 15.953,35 e ad €
39.088,78, senza tuttavia alcuna chiara indicazione circa il nesso logico e contabile tra le due somme, né spiegazioni che consentano di comprendere le operazioni di calcolo attraverso le quali si sarebbe giunti alla rideterminazione dell'asserito saldo residuo: in particolare dal prospetto del
16.10.2009 alla pagina 2 l'importo di € 39.088,78 , che è il dato risultante dalla nota di rideterminazione del budget del 26.6.2008 l'unica avente valore ricognitivo, risulta versato, mentre non si evince per le anzidette carenza documentali la formazione della cifra € 15.953,35.
La stessa nota, inoltre, disciplina un procedimento articolato: predisposizione da parte degli erogatori della nota di credito a storno delle precedenti fatture;
contestuale emissione della fattura corretta per il Parte conguaglio 2007; successiva validazione da parte delle competenti ed inoltro al per il pagamento centralizzato. CP_2
Tali allegazioni, tuttavia, non consentono al Collegio di ricostruire in modo chiaro e lineare la pretesa creditoria: si ribadisce che non risulta infatti esplicitato il criterio attraverso cui si sarebbe passati dall'importo iniziale di euro 39.088,71 a quello ridotto di euro 15.953,35; né risulta documentato l'avvenuto rispetto della procedura delineata dalla Regione Lazio nella nota del 2008, che condizionava la legittima emissione delle fatture alla preventiva rideterminazione e validazione degli importi da parte degli uffici competenti.
6 Come correttamente osservato dall appellata, il sistema Controparte_2
di remunerazione delle strutture accreditate si fonda su procedure di rendicontazione e liquidazione che non possono essere sostituite da conteggi o estratti tabellari parziali, privi di riscontro sulla sequenza degli atti necessari.
In altri termini, la documentazione prodotta non dimostra né che la somma di euro 15.953,35 corrisponda effettivamente a prestazioni rese entro il tetto di spesa assegnato, né risulta idonea a dimostrare l'osservanza della procedura formale di nuova fatturazione indicata dalla Regione.
Pertanto, non avendo la PR assolto all'onere della prova circa l'esistenza e l'esigibilità del credito azionato, il motivo deve essere rigettato.
Anche il terzo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la liquidazione delle spese di lite deve essere rigettato.
Ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.13430 del 01/07/2020, che ha statuito: “In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. MA (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale;
ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata."
7 Alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione, deve escludersi che la statuizione sulle spese possa essere modulata secondo i criteri della
“parziale soccombenza” richiamati dall'appellante. La regolamentazione delle spese, infatti, deve essere effettuata in base all'esito complessivo della lite e non con riguardo a singoli passaggi processuali.
Nel caso di specie, la domanda proposta da è stata integralmente Parte_1
respinta, senza che possa ravvisarsi alcun accoglimento, neppure parziale, delle pretese azionate. Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese di lite a carico della parte totalmente soccombente.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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