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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 28/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 233 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella Via Tortolì n.24, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alessandro Fanni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse nel ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lanusei in data 8.08.2009, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, anno 2009
(estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
dall'unione sono nati (17.05.2012), (17.08.2016) e (29.05.2010). Per_1 Per_2 Per_3
In seguito a ricorso per separazione proposto congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1
, all'udienza presidenziale, svoltasi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le Pt_2
condizioni di cui al ricorso:
1. I coniugi vivranno separati sentimentalmente con obbligo di reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Lanusei nella Via Genova n. 4, risulta essere già di proprietà esclusiva del sig. ; Pt_2
2. i figli , e saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_3 Per_1 Per_2
genitori, con collocamento stabile dei medesimi presso il padre anche quando la madre cambierà residenza con la possibilità che la madre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo anche verbale con lo stesso quando lo riterranno opportuno con possibilità di pernottamento sempre concordato;
anche in merito alle festività il collocamento dei minori verrà deciso dai coniugi nel rispetto dei canoni della tranquillità e del bene comune degli stessi.
Entrambi i coniugi provvederanno alla cura, educazione e istruzione, dei minori stabilendo che:
- i genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti le scelte educative
e scolastiche, la salute, i viaggi, le attività sportive e ricreative;
- sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le famiglie di entrambi i genitori;
3. l'assegno unico relativo ai minori continuerà ad essere incassato interamente dal sig. e le spese straordinarie e/o ordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra Pt_2
i genitori.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse dei figli.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in Lanusei in data 8.08.2009, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanusei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 19 feb 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 233 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella Via Tortolì n.24, presso lo studio e la persona dell'Avv. Alessandro Fanni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse nel ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lanusei in data 8.08.2009, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, anno 2009
(estratto del matrimonio prodotto), optando per il regime di comunione dei beni;
dall'unione sono nati (17.05.2012), (17.08.2016) e (29.05.2010). Per_1 Per_2 Per_3
In seguito a ricorso per separazione proposto congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. Pt_1
, all'udienza presidenziale, svoltasi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le Pt_2
condizioni di cui al ricorso:
1. I coniugi vivranno separati sentimentalmente con obbligo di reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Lanusei nella Via Genova n. 4, risulta essere già di proprietà esclusiva del sig. ; Pt_2
2. i figli , e saranno affidati congiuntamente a entrambi i Per_3 Per_1 Per_2
genitori, con collocamento stabile dei medesimi presso il padre anche quando la madre cambierà residenza con la possibilità che la madre possa vedere e tenere con sé i figli previo accordo anche verbale con lo stesso quando lo riterranno opportuno con possibilità di pernottamento sempre concordato;
anche in merito alle festività il collocamento dei minori verrà deciso dai coniugi nel rispetto dei canoni della tranquillità e del bene comune degli stessi.
Entrambi i coniugi provvederanno alla cura, educazione e istruzione, dei minori stabilendo che:
- i genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti le scelte educative
e scolastiche, la salute, i viaggi, le attività sportive e ricreative;
- sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni rapporti tra i figli e le famiglie di entrambi i genitori;
3. l'assegno unico relativo ai minori continuerà ad essere incassato interamente dal sig. e le spese straordinarie e/o ordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra Pt_2
i genitori.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse dei figli.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in Lanusei in data 8.08.2009, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 6, parte 2, Serie A, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanusei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 19 feb 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili