Articolo 1 della Legge 28 marzo 1991, n. 118
Articolo 2
Versione
10 aprile 1991
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di contributi volontari per lire 210 milioni per l'anno 1991, lire 230 milioni per l'anno 1992 e lire 250 milioni per l'anno 1993, a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite.
Entrata in vigore il 10 aprile 1991