Decreto cautelare 26 maggio 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 18/12/2025, n. 23129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23129 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fabiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 28.2.2025 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza presentata in data 23.12.2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della Legge n. 91/1992.
Il diniego è stato motivato sulla base di elementi di controindicazione di carattere penale emersi a carico del richiedente.
Con nota depositata in giudizio in data 24.11.2025, il Ministero resistente ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso – e ritualmente notificato - in favore del ricorrente, chiedendo pertanto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 12.12.2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, dichiarando di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedendo, per contro, la condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite.
All’odierna camera di consiglio, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 60 del c.p.a.
Ebbene, in considerazione dell’avvenuta concessione della cittadinanza e della concorde richiesta delle parti sul punto, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere anche in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c.
Ne discende la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n 90).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
AN VE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VE | AN IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.