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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 25/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 345 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cardedu presso lo studio dell'Avv. Rida Deidda, che lo rappresenta e difende,
come da delega a margine dell'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_5
, (c.f. C.F._6 Controparte_6
, (c.f. C.F._7 Controparte_7
, (c.f. ), C.F._8 CP_8 C.F._9 CP_9
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_11 C.F._12 CP_12 C.F._13
e , fu CP_13 Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione Conclusioni nell'interesse dell'attore (foglio di precisazione delle conclusioni del
10 gennaio 2025):
“L'avvocato Rita Deidda, mentre insite in tutte le difese, istanze ed eccezioni
finora svolte nelle varie fasi del procedimento, dichiara di concludere, affinché
l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione
reietta, Voglia accertare quanto esposto negli atti difensivi e, unitamente alla
valutazione delle risultanze istruttorie, conseguentemente dichiarare:
1. (nato a [...] l'[...] e res.te a AL (Va), via Parte_1
Bellingera n. 480, C.F.: ), proprietario per intervenuta C.F._1
usucapione ventennale:
a) del terreno sito in agro di Cardedu, località "Bau Mandaresu/Museddu",
distinto al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 38 mappale 720 (ente
urbano - mq. 700 - R.D. € 0,00) e mappale 521 (pascolo cespugliato - mq. 388 -
R.D. € 0,24), dell'estensione complessiva di mq. 1088 circa, coerente a Per_2
, a proprietà eredi , e strada
[...] Persona_3 CP_14
interpoderale;
b) del fabbricato sito in agro di Cardedu, località " Bau Mandaresu/Museddu",
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 38 mappale 720,
Categoria A/3, Consistenza 6,5 vani, Rendita: 328,98, Piano S1-T, coerente a
, a proprietà eredi , e altra Persona_2 Persona_3 CP_14
proprietà dell'attore medesimo.
2. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e delle competenze di
giudizio in caso di opposizione”.
Motivi della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1
dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in località “Bau Mandaresu/Museddu” in agro di Cardedu, distinto al Catasto Terreni
del Comune di Cardedu al foglio 38, particella 720, qualità ente urbano, e particella 521, qualità pascolo cespugliato, e dell'annesso fabbricato distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 38 particella 720, categoria
A/3.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni. Lo stesso ha dedotto di avere provveduto a recintare il fondo su tre lati con un muro in blocchetti di cemento, sovrastato in parte da rete metallica e paletti in ferro e in parte da una ringhiera in ferro battuto,
e di avere posizionato un cancello in ferro battuto per consentire l'accesso al fondo stesso. Egli ha dedotto, altresì, di avere provveduto, negli anni, a realizzare delle migliorie, quali una chiudenda costituita da una siepe di macchia mediterranea, sul confine con la proprietà un piccolo barbecue e un CP_14
pergolato in legno, lungo il confine con la proprietà eredi e di essersi Per_3
occupato della manutenzione del giardino, mettendovi a dimora piante e arbusti di macchia mediterranea, nonché provvedendo alla pulizia periodica del fondo,
anche incaricando terze persone per lo svolgimento di tali attività.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere edificato su detto terreno un fabbricato articolato su due livelli, costituiti da un piano seminterrato e un primo piano, del quale ha realizzato le finiture interne ed esterne e che ha adibito a civile abitazione, nella quale trascorre le vacanze estive ed invernali con la famiglia e dove ospita gli amici per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Lo stesso ha assunto di essersi occupato anche della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in questione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha precisato di essere stato immesso nel possesso del terreno oggetto di causa a far data dal 4 ottobre 2002,
all'atto della stipulazione di una scrittura privata di compravendita con l'odierna convenuta Controparte_4
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dall'anno 2002.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie e nell'estratto di mappa catastale mostratogli in udienza, dei quali hanno indicato anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e rese Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 24 ottobre 2024).
Il teste ha riferito che, nell'anno 2002, l'attore ha acquistato un Testimone_1
terreno sito in Cardedu in località “Museddu” e di avere aiutato il medesimo, alla fine del suddetto anno, a sistemare la recinzione già presente, spianando il terreno con un mezzo meccanico e ripulendo lo stesso dal cisto presente nella parte in cui doveva essere realizzata la recinzione, nonché di avere sistemato la stessa con rete metallica e pali in ferro, provvedendo a collocare un cancello in ferro all'ingresso della proprietà, che gli stessi avevano recuperato da un cantiere dismesso.
Anche il teste ha confermato il possesso dell'attore sul terreno Testimone_2
oggetto di causa da alcuni anni prima di costruire l'abitazione e ha riferito di ricordare che il terreno è sempre stato recintato con una recinzione agricola,
costituita da rete metallica e paletti, dove era presente anche un vecchio cancello.
I testi hanno riferito che, all'inizio dell'anno 2003, l'attore aveva incaricato l'impresa Orrù di Arzana per la costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione, presso la quale lavorava anche il testimone . Testimone_1
Quest'ultimo ha dichiarato di avere partecipato personalmente all'esecuzione dei lavori, in quanto addetto all'utilizzo dei mezzi meccanici, provvedendo alla realizzazione dello scavo per le fondazioni e recandosi presso il cantiere per portare il materiale, mentre gli altri suoi colleghi si erano occupati di realizzare ed ultimare il fabbricato.
Entrambi i testi hanno riferito che, in tale occasione, l'impresa ha realizzato anche una nuova recinzione, che è quella tutt'ora esistente, costituita, per un lato, da muri in blocchetti di cemento intonacato, sovrastati in parte da rete metallica e ringhiera in ferro, e, per altro lato, da un'alta siepe.
Inoltre, nella restante parte del terreno, l'attore avrebbe messo a dimora delle piante d'ulivo ornamentali, facendo realizzare dei terrazzamenti con la terra proveniente dallo scavo eseguito per costruire l'abitazione, nonché curato il prato,
le aiuole e i fiori.
I testi hanno riferito che l'attore aveva fatto realizzare un piccolo barbecue rivestito con delle pietre faccia a vista e una copertura, costituita da una sorta di pergolato coperto con le canne, che veniva utilizzato come dimora per le auto e che, negli anni, è stato utilizzato anche in occasione di pranzi e cene conviviali
(teste ). I testi hanno saputo riferire in merito a tale circostanza per avere Pt_1
assistito personalmente alla realizzazione dei lavori. Il teste ha riferito, Pt_1
altresì, che le maestranze incaricate dall'attore avevano provveduto a realizzare anche i rivestimenti in pietra dei muretti, del giardino e di parte della facciata dell'abitazione.
Gli stessi testi hanno confermato che, nel 2005/2006, si è Parte_1
trasferito ad abitare nel fabbricato costruito sul terreno oggetto di causa, che lo stesso utilizza per trascorrervi le vacanze estive ed invernali con la sua famiglia o che concede in uso ai suoi amici per trascorrervi le vacanze, in quanto lo stesso abita stabilmente a Varese per motivi di lavoro.
I testi hanno saputo riferire che il fabbricato è articolato su due piani, di cui un piano seminterrato, dove è presente la zona notte, e un primo piano rialzato, dove
è collocata la zona giorno.
Gli stessi hanno riferito che l'attore si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, provvedendo periodicamente alla tinteggiatura dei locali ed alla verniciatura del cancello in ferro, lavori che esegue personalmente quando si reca in Sardegna, e incaricando terze persone nei restanti periodi dell'anno per la cura del giardino.
I testi hanno riferito che nella proprietà sono presenti anche dei tubi per l'irrigazione e per l'illuminazione, che sono stati posizionati in occasione dei lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta dell'abitazione (teste
. Inoltre, gli stessi hanno dichiarato che l'attore ha fatto realizzare ed Per_3
installare (intorno all'anno 2006) un nuovo cancello in ferro battuto carrabile e un piccolo cancello pedonale, in sostituzione di quello ivi presente, entrambi chiusi con lucchetto, del quale l'attore e la sua famiglia detengono le chiavi.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno dal 2002
ha mai contestato l'utilizzo del terreno e dell'abitazione da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, ed hanno dimostrato la loro conoscenza dei luoghi di causa, per averli frequentati, oltre che per avervi eseguito personalmente dei lavori (teste , il quale ha partecipato Testimone_1
ai lavori di costruzione dell'abitazione; teste il quale ha Testimone_2
fornito l'arredamento di tutta l'abitazione) o per avere assistito alla realizzazione degli stessi (teste ). Testimone_2
Le dichiarazioni testimoniali trovano inoltre conferma nella documentazione prodotta in data 25.1.2024, ed in particolare nelle bollette per i consumi di energia elettrica, nel pagamento IMU 2016-2023, e nei costi sostenuti per la costruzione e manutenzione dell'immobile, oltre che nella scrittura privata del 2002, sottoscritta da tutte le eredi di , ad una delle quali era stata anche rilasciata Persona_3
la concessione edilizia nel 2002 per la realizzazione del fabbricato.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto Parte_1
di causa per usucapione.
* Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietario degli immobili distinti Parte_1 C.F._1
al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 38, particella 720, qualità ente urbano, e particella 521, qualità pascolo cespugliato, e del fabbricato distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al foglio 38, particella 720, classe A/3;
2) nulla sulle spese.
Lanusei, 25.6.2025
Il Giudice
Nicola Caschili