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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3185/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di soggetto Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (c.f.: Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Torina C.F._2
Lo Conte, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Valerio Freda, presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE ed in presenza di
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Mario Tedesco e Paola Traversari, presso cui è elettivamente domiciliata.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertata la violazione, da parte del datore di lavoro CP_1
, degli obblighi di sicurezza ex art.2087 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte per l'infortunio sul lavoro occorso ad il 5.3.2019, nella Parte_2
1 misura che sarà provata e quantificata, ed al rimborso di ogni spesa, oltre accessori di legge al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare la domanda;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare in garanzia il terzo chiamato in causa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
CP_2
PER IL TERZO CHIAMATO: dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda principale e la domanda di manleva, con pronuncia ex art. 96 c.p.c.; spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale civile di Avellino per l'udienza del 7.6.2023, la sig.ra in proprio e nella qualità, esponeva di essere Parte_1 vedova di nato ad [...] il [...] e deceduto in Montefusco Parte_2
(AV) il 5.3.2019, a causa di un infortunio sul lavoro.
Riferiva che, nella nefasta occasione, il proprio coniuge dipendente Parte_2 della impresa agricola con mansioni di autista, si trovava alla guida Controparte_1 del trattore agricolo Agrifull targato AV016981, munito di rimorchio agricolo Italcar targato AV005835, sul quale era trasportato il trattore cingolato targato LE007253
(con vangatrice a sei vanghe, che il datore di lavoro doveva utilizzare in un fondo poco distante per lavori agricoli), allorquando, nel percorrere la via comunale Pioppo dei
Cappuccini in Montefusco (AV), era rimasto vittima di un incidente stradale, uscendo fuori strada e rimanendo schiacciato per il ribaltamento del trattore e del rimorchio.
Aggiungeva che il personale del 118 di San Giorgio del Sannio (BN), giunto sul luogo del sinistro verso le ore 8:55, constatava il decesso di per “politrauma Parte_2 da schiacciamento con grave trauma, con fratture multiple a carico del cranio, del torace e degli arti con evidenti perdite emorragiche soprattutto a carico della testa”.
Rappresentava che il procedimento penale n. 1195/19-21 R.G.N.R., incardinato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento a carico del datore
, previa consulenza tecnica ex art. 360 c.p.p. resa dall' ing. Controparte_1 Per_2
su incarico del P.M., era esitato in rinvio a giudizio del datore per il delitto di
[...] omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, e definito in sede di giudizio abbreviato con sentenza penale di assoluzione, in quanto non erano emerse prove sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità.
Evidenziava la sussistenza di inadempimenti datoriali all'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., come rilevati dal consulente della Procura, ed in specie: il trattore CP_3 era privo del sistema di ritenzione del conducente (cd. cintura di sicurezza), prescritta
2 al punto 2.4 parte II dell'Allegato V al D. Lgs. 81/2008, nonché presentava i dischi dei freni delle ruote posteriori e gli pneumatici in condizioni di accentuata usura;
il rimorchio versava in pessime condizioni per la diffusa ossidazione e con CP_4 lacerazione dei longheroni sotto pianale, aveva il dispositivo di frenatura non funzionante, con il dispositivo sganciato dalla trattrice, era dotato di pneumatici molto usurati, con battistrada differenti e non conformi a quelli indicati nella carta di circolazione, e non era omologato per il trasporto di macchine agricole;
la trattrice agricola trasportata non era stata adeguatamente assicurata al rimorchio, in modo da evitare il pericolo di spostamenti, caduta o perdita di stabilità del mezzo agricolo, specie lungo strade in forte pendenza, come il tratto in discesa teatro del sinistro.
Sosteneva altresì la violazione delle norme di cui agli artt. 28, 70 e 71 T.U. citato.
Invocava il risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
In via preliminare, attesa la natura della domanda, sosteneva la competenza funzionale del giudice del lavoro, a fronte della prevalenza della componente contrattuale ex art. 2087 c.c. su quella extracontrattuale, finalizzata al risarcimento del danno proprio.
Quanto a tale ultimo profilo, eccepiva l'infondatezza della domanda, non solo a fronte della formula assolutoria piena della sentenza (n. 169/2022) di proscioglimento pronunciata nei suoi confronti (“perché il fatto non sussiste”), ma anche poiché
l'attenta lettura della consulenza disposta dal P.M. evidenziava che il c.t., dopo aver escluso un guasto di natura meccanica alla trattrice agricola, incluso il sistema frenante, aveva formulato due differenti ipotesi ricostruttive, una secondo cui il sinistro sarebbe stato causato dalla velocità eccessiva del trattore, e l'altra secondo cui il conducente avrebbe arrestato il trattore lungo la strada in pendenza e ne sarebbe disceso, per poi rimanere schiacciato nel tentativo di risalirvi, non riuscendo ad arrestarlo anche a causa dell'inefficienza del dispositivo di frenatura del rimorchio.
Affermava che tale condizione di incertezza, incompatibile con una statuizione di responsabilità, era tale da escludere il nesso causale rispetto alla paventata condotta datoriale in entrambe le dinamiche prospettate, sussistendo elementi idonei ad interrompere l'eziologia professionale (forte velocità oppure abbandono del veicolo).
In ordine al profilo di responsabilità contrattuale, rilevava che il c.t. della Procura,
3 come peraltro osservato dai funzionari in veste di P.G., aveva errato nel ritenere CP_5 che il rimorchio non era omologato e non rispettava i limiti di portata trainabile.
Sottolineava che, secondo gli ispettori in base all'assetto dei comandi del CP_5 trattore (cambio in posizione di folle, selettore di velocità collocato sulla posizione
“veloce” e freno di stazionamento attivato), non era possibile che il lavoratore si trovasse alla guida al momento del fatto, sicché doveva avvalorarsi la seconda ipotesi formulata dal c.t., con conseguente attribuzione di esclusiva responsabilità del sinistro al lavoratore stesso in ragione della condotta di abbandono del mezzo e con irrilevanza delle anomalie del trattore, anche alla luce del carattere abnorme della condotta stessa, tale da integrare rischio elettivo.
Eccepiva l'omessa esposizione dei criteri di quantificazione del danno e dell'indennizzo dovendo la domanda delimitarsi al solo danno differenziale. CP_6
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia di , con cui aveva CP_2 stipulato polizza assicurativa per il trattore, anche a copertura dei danni al conducente, proponendo domanda di manleva. Concludeva ut supra.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva in giudizio, contestando CP_2 ammissibilità e fondatezza della domanda di manleva, non potendo ritenersi integrata una garanzia né in senso proprio né in senso improprio, sia perché la domanda principale non conteneva alcun riferimento a profili di responsabilità aquiliana, sia perché la polizza assicurativa era stata stipulata per la copertura R.C.A. e l'assicurato aveva omesso la denuncia di sinistro prescritta dalla legge. Concludeva ut supra.
Rilevata la competenza funzionale del giudice del lavoro, con apposito decreto presidenziale del 15.11.2023 il giudizio veniva assegnato al sottoscritto magistrato, il quale disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria, all'esito della discussione ex art 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
Posto che non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale prefato, con la sentenza succitata il giudice penale ha ricostruito i fatti, escludendo la responsabilità penale del datore di lavoro in quanto ha ritenuto non superato il ragionevole dubbio sul nesso causale tra le riscontrate anomalie del veicolo ed il sinistro.
In questa sede vanno valutati i diversi profili della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che poggia su elementi significativamente differenti rispetto a
4 quelli della responsabilità penale.
Proprio per tale ragione, si giunge ad una statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di sufficiente allegazione del danno conseguenza.
A parere del giudicante, sia in ambito extracontrattuale sia in ambito contrattuale, il danno evento va scisso dal danno conseguenza, ossia dalla lesione patrimoniale e/o non patrimoniale che da esso sarebbe derivata e che è risarcibile ex art. 1223 c.c.
Trattandosi di elementi costitutivi del diritto, compete al preteso danneggiato, sia pure da un illecito contrattuale, allegare e provare la sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno, in rapporto di causa ed effetto, e la sussistenza delle lesioni, patrimoniali e non, di cui invoca il risarcimento.
In tal senso, depone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico
e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale
e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non
è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con
l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del
5 danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
Del resto, anche la dottrina è ormai definitivamente orientata nel senso di negare cittadinanza a qualsiasi forma di automatismo risarcitorio, escluse le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
2. Nel caso di specie, l'istante, nella narrativa dell'atto introduttivo, ha omesso qualsiasi specificazione delle lesioni di cui intende conseguire il risarcimento, per poi, nelle conclusioni, invocare la condanna del datore di lavoro al risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Come si vede, difetta un'adeguata precisazione, benché solo descrittiva, delle poste di danno esponibili a risarcimento.
Tale individuazione non può essere demandata in via esplorativa al giudice, il quale è sì tenuto alla selezione dei danni risarcibili, ma sulla scorta di quelli adeguatamente
(anche se non analiticamente) indicati dalla parte nell'atto introduttivo.
In particolare, parte ricorrente ha omesso di chiarire, sin dal ricorso, se la domanda di risarcimento del danno iure proprio sia limitata al solo danno patrimoniale ovvero sia estesa anche a lesioni biologiche (eventualmente di natura psichica) o ai danni “da rimbalzo”, come il danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine al danno patrimoniale, comunque difettano le necessarie allegazioni.
La ricorrente avrebbe, infatti, dovuto precisare la natura e la portata di tale frazione dell'istanza risarcitoria, ad esempio specificando la natura monoreddituale del proprio nucleo familiare e la significativa compressione del tenore di vita in conseguenza del malaugurato decesso del coniuge, anche deducendo l'assenza di una propria occupazione lavorativa e di propria produzione reddituale, ovvero l'occupazione in un percorso di studi, l'entità dell'apporto finanziario del de cuius nel ménage familiare,
l'esistenza di finanziamenti contratti e pagati da la titolarità di beni Parte_2 immobili et similia.
Di contro, non risulta soddisfatto l'onere di allegare, prima ancora che provare, la concreta esistenza di una situazione economica familiare incentrata (se non esclusivamente, almeno maggioritariamente) sul reddito lavorativo del defunto.
In assenza di tali indicazioni, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da perdita reddituale, nelle sue varie componenti descrittive (danno da lesione del tenore di vita, danno da perdita di chance di progressione nella formazione e nella carriera, danno da insolvenza patrimoniale, ecc.).
A riguardo, è bene altresì osservare che il nesso di causalità, il cui onere di allegazione
6 e prova pacificamente ricade sul danneggiato, deve essere riferirsi non solo al legame eziologico tra condotta datoriale e danno evento, ma anche tra quest'ultimo ed il danno conseguenza (Cassazione civile, sez. lav., n. 28516 del 06/11/2019 (Rv. 655608 - 01):
“La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, … del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
In difetto di siffatte precisazioni, dunque, anche il nesso causale non può dirsi sufficientemente allegato.
Quanto al danno non patrimoniale iure proprio, come detto, nell'atto introduttivo non vi è alcun riferimento al danno da perdita del rapporto parentale ed alle connesse circostanze di fatto (durata del matrimonio e della eventuale convivenza prematrimoniale, permanenza della coabitazione e della affectio maritalis all'epoca del sinistro, ecc.).
Difatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso al Tribunale di
Milano (comunemente applicate da questo magistrato), finanche nella versione da ultimo aggiornata nel giugno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale meneghino, non mancano di chiarire che “l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine … alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta”, nonché di sottolineare l'esigenza di “evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti …”.
3. Né l'assenza di specificazione delle lesioni patrimoniali e non patrimoniali può essere sopperita aliunde, come si vedrà meglio appresso, ad esempio attraverso la produzione documentale offerta dalla danneggiata, che ha prodotto in giudizio dichiarazioni fiscali e certificazioni anagrafiche: tali documenti, infatti, non possono sostituire il contenuto dell'atto introduttivo, che deve essere ivi precisamente articolato, sia pure in maniera solo descrittiva.
In assenza di ciò, infatti, difetta finanche l'esatta individuazione del petitum, che quindi spetterebbe al giudice enucleare attraverso i documenti prodotti, con ciò producendosi l'inammissibile risultato della sostituzione del giudice alla parte nella definizione del thema decidendum.
Inoltre, in disparte l'indicazione della circostanza della convivenza, non risultano dedotti elementi specifici, idonei a caratterizzare l'intensità del rapporto parentale
7 perduto, e ciò anche rispetto al minore , di cui non si fa menzione Persona_1 nell'atto introduttivo, se non nell'epigrafe.
Difatti, non sono state allegate circostanze dirimenti ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quali la condivisione delle festività o delle ricorrenze oppure la condivisione di vacanze, hobby o sport, ecc., circostanze che senz'altro assumono una valenza centrale anche nella liquidazione di tale posta risarcitoria, essendo rivelatrici dell'intensità del legame affettivo leso, e che però non possono essere date per scontate.
4. Identiche osservazioni vanno operate per il danno iure hereditario.
Rispetto ad esso, l'istante non ha chiarito se si tratti di danno tanatologico, ossia di danno da perdita del bene “vita”, la cui risarcibilità viene esclusa dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350), oppure di danno catastrofale o danno morale terminale, verificabile nell'ipotesi in cui la vittima dell'evento fatale, dopo l'infortunio e prima del decesso, resti lucidamente cosciente e sia in grado di percepire l'ineludibile fine della sua vita, patendo una sofferenza psichica risarcibile quale danno non patrimoniale, in termini di danno morale da sofferenza soggettiva interiore, trasmissibile agli eredi (Cassazione civile, sez. III,
13/06/2014, n. 13537).
Neppure vi è riferimento ad un eventuale danno biologico terminale, ossia al danno da invalidità temporanea maturata nel periodo di tempo, se apprezzabilmente esteso, intercorso tra le lesioni e la morte (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile, sez. III, 16/02/2023, n. 4998).
Tanto meno la ricorrente indica un eventuale danno patrimoniale trasmissibile in suo favore, anche nella qualità di genitrice del minore menzionato in epigrafe.
Il tutto non senza considerare l'omessa indicazione della posizione di eredi testamentari o legittimi dei due familiari del compianto e l'eventuale Parte_2 presenza di altri coeredi.
5. Va, quindi, ribadito che nessun danno conseguenza può sussistere in re ipsa, giacché ogni posta risarcitoria va specificamente allegata, prima ancora che provata.
Ciò non è avvenuto né nell'atto introduttivo del presente giudizio né nella memoria integrativa prodotta dalla ricorrente ex art. 426 c.p.c., tanto meno potendosi ammettere integrazioni postume rispetto ai termini processuali stabiliti a pena di preclusione e decadenza.
Di conseguenza, non possono essere tenute in considerazione le deduzioni
8 tardivamente proposte da parte ricorrente, in punto di danno conseguenza, solo nelle note sostitutive d'udienza depositate il 5.6.2025.
In tale contesto, neppure è ammesso il ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze di allegazione
(Cassazione civile, sez. unite, 24.3.2006, n. 6572: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
In specie, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
A ben vedere, peraltro, come già osservato, nel presente giudizio neppure si tratterebbe di integrare una pista probatoria già tracciata dalla parte interessata, bensì il giudice avrebbe dovuto sua sponte individuare il thema decidendum della domanda risarcitoria, che, invece, deve essere sufficientemente tracciato nell'atto introduttivo e, come detto, non può essere ricostruito ex officio sulla sola scorta della documentazione prodotta, effetto che si produce sia nel caso di nullità del ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13989: “… dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso”), sia a fortiori in caso di insufficiente allegazione.
Pertanto, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova richiesti dalle parti, giacché il tenore della domanda non avrebbe comunque consentito la produzione di un
9 risultato probatorio idoneo ad un'eventuale pronuncia di accoglimento, mancando gli ineludibili riferimenti per l'individuazione delle lesioni e delle conseguenze risarcitorie.
Infatti, l'assenza di specifica allegazione del danno conseguenza, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso (poiché non pregiudica l'individuazione della causa petendi), attiene al piano della sufficiente esposizione di fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda, e, come anticipato, compromette l'ammissibilità dei mezzi di prova.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la declaratoria di difetto di allegazione risale al principio della c.d. “ragione più liquida”, idoneo ad invertire l'ordine delle questioni, comportando la reiezione della domanda sulla base di carenze assertive dell'atto introduttivo, anche in ossequio ad esigenze di economia processuale
(Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2016, n. 17214).
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.
Non essendovi pronuncia sull'azione di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa, giacché assorbita dal rigetto della domanda principale, non v'è luogo a provvedere sull'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 6.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3185/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di soggetto Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (c.f.: Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Torina C.F._2
Lo Conte, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Valerio Freda, presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE ed in presenza di
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in CP_2 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Mario Tedesco e Paola Traversari, presso cui è elettivamente domiciliata.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertata la violazione, da parte del datore di lavoro CP_1
, degli obblighi di sicurezza ex art.2087 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte per l'infortunio sul lavoro occorso ad il 5.3.2019, nella Parte_2
1 misura che sarà provata e quantificata, ed al rimborso di ogni spesa, oltre accessori di legge al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare la domanda;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare in garanzia il terzo chiamato in causa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
CP_2
PER IL TERZO CHIAMATO: dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda principale e la domanda di manleva, con pronuncia ex art. 96 c.p.c.; spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale civile di Avellino per l'udienza del 7.6.2023, la sig.ra in proprio e nella qualità, esponeva di essere Parte_1 vedova di nato ad [...] il [...] e deceduto in Montefusco Parte_2
(AV) il 5.3.2019, a causa di un infortunio sul lavoro.
Riferiva che, nella nefasta occasione, il proprio coniuge dipendente Parte_2 della impresa agricola con mansioni di autista, si trovava alla guida Controparte_1 del trattore agricolo Agrifull targato AV016981, munito di rimorchio agricolo Italcar targato AV005835, sul quale era trasportato il trattore cingolato targato LE007253
(con vangatrice a sei vanghe, che il datore di lavoro doveva utilizzare in un fondo poco distante per lavori agricoli), allorquando, nel percorrere la via comunale Pioppo dei
Cappuccini in Montefusco (AV), era rimasto vittima di un incidente stradale, uscendo fuori strada e rimanendo schiacciato per il ribaltamento del trattore e del rimorchio.
Aggiungeva che il personale del 118 di San Giorgio del Sannio (BN), giunto sul luogo del sinistro verso le ore 8:55, constatava il decesso di per “politrauma Parte_2 da schiacciamento con grave trauma, con fratture multiple a carico del cranio, del torace e degli arti con evidenti perdite emorragiche soprattutto a carico della testa”.
Rappresentava che il procedimento penale n. 1195/19-21 R.G.N.R., incardinato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento a carico del datore
, previa consulenza tecnica ex art. 360 c.p.p. resa dall' ing. Controparte_1 Per_2
su incarico del P.M., era esitato in rinvio a giudizio del datore per il delitto di
[...] omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, e definito in sede di giudizio abbreviato con sentenza penale di assoluzione, in quanto non erano emerse prove sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità.
Evidenziava la sussistenza di inadempimenti datoriali all'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., come rilevati dal consulente della Procura, ed in specie: il trattore CP_3 era privo del sistema di ritenzione del conducente (cd. cintura di sicurezza), prescritta
2 al punto 2.4 parte II dell'Allegato V al D. Lgs. 81/2008, nonché presentava i dischi dei freni delle ruote posteriori e gli pneumatici in condizioni di accentuata usura;
il rimorchio versava in pessime condizioni per la diffusa ossidazione e con CP_4 lacerazione dei longheroni sotto pianale, aveva il dispositivo di frenatura non funzionante, con il dispositivo sganciato dalla trattrice, era dotato di pneumatici molto usurati, con battistrada differenti e non conformi a quelli indicati nella carta di circolazione, e non era omologato per il trasporto di macchine agricole;
la trattrice agricola trasportata non era stata adeguatamente assicurata al rimorchio, in modo da evitare il pericolo di spostamenti, caduta o perdita di stabilità del mezzo agricolo, specie lungo strade in forte pendenza, come il tratto in discesa teatro del sinistro.
Sosteneva altresì la violazione delle norme di cui agli artt. 28, 70 e 71 T.U. citato.
Invocava il risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
In via preliminare, attesa la natura della domanda, sosteneva la competenza funzionale del giudice del lavoro, a fronte della prevalenza della componente contrattuale ex art. 2087 c.c. su quella extracontrattuale, finalizzata al risarcimento del danno proprio.
Quanto a tale ultimo profilo, eccepiva l'infondatezza della domanda, non solo a fronte della formula assolutoria piena della sentenza (n. 169/2022) di proscioglimento pronunciata nei suoi confronti (“perché il fatto non sussiste”), ma anche poiché
l'attenta lettura della consulenza disposta dal P.M. evidenziava che il c.t., dopo aver escluso un guasto di natura meccanica alla trattrice agricola, incluso il sistema frenante, aveva formulato due differenti ipotesi ricostruttive, una secondo cui il sinistro sarebbe stato causato dalla velocità eccessiva del trattore, e l'altra secondo cui il conducente avrebbe arrestato il trattore lungo la strada in pendenza e ne sarebbe disceso, per poi rimanere schiacciato nel tentativo di risalirvi, non riuscendo ad arrestarlo anche a causa dell'inefficienza del dispositivo di frenatura del rimorchio.
Affermava che tale condizione di incertezza, incompatibile con una statuizione di responsabilità, era tale da escludere il nesso causale rispetto alla paventata condotta datoriale in entrambe le dinamiche prospettate, sussistendo elementi idonei ad interrompere l'eziologia professionale (forte velocità oppure abbandono del veicolo).
In ordine al profilo di responsabilità contrattuale, rilevava che il c.t. della Procura,
3 come peraltro osservato dai funzionari in veste di P.G., aveva errato nel ritenere CP_5 che il rimorchio non era omologato e non rispettava i limiti di portata trainabile.
Sottolineava che, secondo gli ispettori in base all'assetto dei comandi del CP_5 trattore (cambio in posizione di folle, selettore di velocità collocato sulla posizione
“veloce” e freno di stazionamento attivato), non era possibile che il lavoratore si trovasse alla guida al momento del fatto, sicché doveva avvalorarsi la seconda ipotesi formulata dal c.t., con conseguente attribuzione di esclusiva responsabilità del sinistro al lavoratore stesso in ragione della condotta di abbandono del mezzo e con irrilevanza delle anomalie del trattore, anche alla luce del carattere abnorme della condotta stessa, tale da integrare rischio elettivo.
Eccepiva l'omessa esposizione dei criteri di quantificazione del danno e dell'indennizzo dovendo la domanda delimitarsi al solo danno differenziale. CP_6
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia di , con cui aveva CP_2 stipulato polizza assicurativa per il trattore, anche a copertura dei danni al conducente, proponendo domanda di manleva. Concludeva ut supra.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva in giudizio, contestando CP_2 ammissibilità e fondatezza della domanda di manleva, non potendo ritenersi integrata una garanzia né in senso proprio né in senso improprio, sia perché la domanda principale non conteneva alcun riferimento a profili di responsabilità aquiliana, sia perché la polizza assicurativa era stata stipulata per la copertura R.C.A. e l'assicurato aveva omesso la denuncia di sinistro prescritta dalla legge. Concludeva ut supra.
Rilevata la competenza funzionale del giudice del lavoro, con apposito decreto presidenziale del 15.11.2023 il giudizio veniva assegnato al sottoscritto magistrato, il quale disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria, all'esito della discussione ex art 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
Posto che non vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale prefato, con la sentenza succitata il giudice penale ha ricostruito i fatti, escludendo la responsabilità penale del datore di lavoro in quanto ha ritenuto non superato il ragionevole dubbio sul nesso causale tra le riscontrate anomalie del veicolo ed il sinistro.
In questa sede vanno valutati i diversi profili della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che poggia su elementi significativamente differenti rispetto a
4 quelli della responsabilità penale.
Proprio per tale ragione, si giunge ad una statuizione di infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di sufficiente allegazione del danno conseguenza.
A parere del giudicante, sia in ambito extracontrattuale sia in ambito contrattuale, il danno evento va scisso dal danno conseguenza, ossia dalla lesione patrimoniale e/o non patrimoniale che da esso sarebbe derivata e che è risarcibile ex art. 1223 c.c.
Trattandosi di elementi costitutivi del diritto, compete al preteso danneggiato, sia pure da un illecito contrattuale, allegare e provare la sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno, in rapporto di causa ed effetto, e la sussistenza delle lesioni, patrimoniali e non, di cui invoca il risarcimento.
In tal senso, depone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico
e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale
e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non
è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con
l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del
5 danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
Del resto, anche la dottrina è ormai definitivamente orientata nel senso di negare cittadinanza a qualsiasi forma di automatismo risarcitorio, escluse le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
2. Nel caso di specie, l'istante, nella narrativa dell'atto introduttivo, ha omesso qualsiasi specificazione delle lesioni di cui intende conseguire il risarcimento, per poi, nelle conclusioni, invocare la condanna del datore di lavoro al risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Come si vede, difetta un'adeguata precisazione, benché solo descrittiva, delle poste di danno esponibili a risarcimento.
Tale individuazione non può essere demandata in via esplorativa al giudice, il quale è sì tenuto alla selezione dei danni risarcibili, ma sulla scorta di quelli adeguatamente
(anche se non analiticamente) indicati dalla parte nell'atto introduttivo.
In particolare, parte ricorrente ha omesso di chiarire, sin dal ricorso, se la domanda di risarcimento del danno iure proprio sia limitata al solo danno patrimoniale ovvero sia estesa anche a lesioni biologiche (eventualmente di natura psichica) o ai danni “da rimbalzo”, come il danno da perdita del rapporto parentale.
In ordine al danno patrimoniale, comunque difettano le necessarie allegazioni.
La ricorrente avrebbe, infatti, dovuto precisare la natura e la portata di tale frazione dell'istanza risarcitoria, ad esempio specificando la natura monoreddituale del proprio nucleo familiare e la significativa compressione del tenore di vita in conseguenza del malaugurato decesso del coniuge, anche deducendo l'assenza di una propria occupazione lavorativa e di propria produzione reddituale, ovvero l'occupazione in un percorso di studi, l'entità dell'apporto finanziario del de cuius nel ménage familiare,
l'esistenza di finanziamenti contratti e pagati da la titolarità di beni Parte_2 immobili et similia.
Di contro, non risulta soddisfatto l'onere di allegare, prima ancora che provare, la concreta esistenza di una situazione economica familiare incentrata (se non esclusivamente, almeno maggioritariamente) sul reddito lavorativo del defunto.
In assenza di tali indicazioni, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale da perdita reddituale, nelle sue varie componenti descrittive (danno da lesione del tenore di vita, danno da perdita di chance di progressione nella formazione e nella carriera, danno da insolvenza patrimoniale, ecc.).
A riguardo, è bene altresì osservare che il nesso di causalità, il cui onere di allegazione
6 e prova pacificamente ricade sul danneggiato, deve essere riferirsi non solo al legame eziologico tra condotta datoriale e danno evento, ma anche tra quest'ultimo ed il danno conseguenza (Cassazione civile, sez. lav., n. 28516 del 06/11/2019 (Rv. 655608 - 01):
“La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, … del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
In difetto di siffatte precisazioni, dunque, anche il nesso causale non può dirsi sufficientemente allegato.
Quanto al danno non patrimoniale iure proprio, come detto, nell'atto introduttivo non vi è alcun riferimento al danno da perdita del rapporto parentale ed alle connesse circostanze di fatto (durata del matrimonio e della eventuale convivenza prematrimoniale, permanenza della coabitazione e della affectio maritalis all'epoca del sinistro, ecc.).
Difatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso al Tribunale di
Milano (comunemente applicate da questo magistrato), finanche nella versione da ultimo aggiornata nel giugno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale meneghino, non mancano di chiarire che “l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine … alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta”, nonché di sottolineare l'esigenza di “evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti …”.
3. Né l'assenza di specificazione delle lesioni patrimoniali e non patrimoniali può essere sopperita aliunde, come si vedrà meglio appresso, ad esempio attraverso la produzione documentale offerta dalla danneggiata, che ha prodotto in giudizio dichiarazioni fiscali e certificazioni anagrafiche: tali documenti, infatti, non possono sostituire il contenuto dell'atto introduttivo, che deve essere ivi precisamente articolato, sia pure in maniera solo descrittiva.
In assenza di ciò, infatti, difetta finanche l'esatta individuazione del petitum, che quindi spetterebbe al giudice enucleare attraverso i documenti prodotti, con ciò producendosi l'inammissibile risultato della sostituzione del giudice alla parte nella definizione del thema decidendum.
Inoltre, in disparte l'indicazione della circostanza della convivenza, non risultano dedotti elementi specifici, idonei a caratterizzare l'intensità del rapporto parentale
7 perduto, e ciò anche rispetto al minore , di cui non si fa menzione Persona_1 nell'atto introduttivo, se non nell'epigrafe.
Difatti, non sono state allegate circostanze dirimenti ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quali la condivisione delle festività o delle ricorrenze oppure la condivisione di vacanze, hobby o sport, ecc., circostanze che senz'altro assumono una valenza centrale anche nella liquidazione di tale posta risarcitoria, essendo rivelatrici dell'intensità del legame affettivo leso, e che però non possono essere date per scontate.
4. Identiche osservazioni vanno operate per il danno iure hereditario.
Rispetto ad esso, l'istante non ha chiarito se si tratti di danno tanatologico, ossia di danno da perdita del bene “vita”, la cui risarcibilità viene esclusa dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n. 15350), oppure di danno catastrofale o danno morale terminale, verificabile nell'ipotesi in cui la vittima dell'evento fatale, dopo l'infortunio e prima del decesso, resti lucidamente cosciente e sia in grado di percepire l'ineludibile fine della sua vita, patendo una sofferenza psichica risarcibile quale danno non patrimoniale, in termini di danno morale da sofferenza soggettiva interiore, trasmissibile agli eredi (Cassazione civile, sez. III,
13/06/2014, n. 13537).
Neppure vi è riferimento ad un eventuale danno biologico terminale, ossia al danno da invalidità temporanea maturata nel periodo di tempo, se apprezzabilmente esteso, intercorso tra le lesioni e la morte (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile, sez. III, 16/02/2023, n. 4998).
Tanto meno la ricorrente indica un eventuale danno patrimoniale trasmissibile in suo favore, anche nella qualità di genitrice del minore menzionato in epigrafe.
Il tutto non senza considerare l'omessa indicazione della posizione di eredi testamentari o legittimi dei due familiari del compianto e l'eventuale Parte_2 presenza di altri coeredi.
5. Va, quindi, ribadito che nessun danno conseguenza può sussistere in re ipsa, giacché ogni posta risarcitoria va specificamente allegata, prima ancora che provata.
Ciò non è avvenuto né nell'atto introduttivo del presente giudizio né nella memoria integrativa prodotta dalla ricorrente ex art. 426 c.p.c., tanto meno potendosi ammettere integrazioni postume rispetto ai termini processuali stabiliti a pena di preclusione e decadenza.
Di conseguenza, non possono essere tenute in considerazione le deduzioni
8 tardivamente proposte da parte ricorrente, in punto di danno conseguenza, solo nelle note sostitutive d'udienza depositate il 5.6.2025.
In tale contesto, neppure è ammesso il ricorso ai poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono mai essere utilizzati per sopperire alle carenze di allegazione
(Cassazione civile, sez. unite, 24.3.2006, n. 6572: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”).
In specie, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c. ha funzione integratrice e non sostitutiva dei poteri delle parti, restando il processo del lavoro retto dal principio dispositivo, solo mitigato e non già del tutto derogato dal favor lavoratoris (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
A ben vedere, peraltro, come già osservato, nel presente giudizio neppure si tratterebbe di integrare una pista probatoria già tracciata dalla parte interessata, bensì il giudice avrebbe dovuto sua sponte individuare il thema decidendum della domanda risarcitoria, che, invece, deve essere sufficientemente tracciato nell'atto introduttivo e, come detto, non può essere ricostruito ex officio sulla sola scorta della documentazione prodotta, effetto che si produce sia nel caso di nullità del ricorso (Cassazione civile, sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13989: “… dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso”), sia a fortiori in caso di insufficiente allegazione.
Pertanto, si è ritenuto superfluo l'espletamento dei mezzi di prova richiesti dalle parti, giacché il tenore della domanda non avrebbe comunque consentito la produzione di un
9 risultato probatorio idoneo ad un'eventuale pronuncia di accoglimento, mancando gli ineludibili riferimenti per l'individuazione delle lesioni e delle conseguenze risarcitorie.
Infatti, l'assenza di specifica allegazione del danno conseguenza, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso (poiché non pregiudica l'individuazione della causa petendi), attiene al piano della sufficiente esposizione di fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda, e, come anticipato, compromette l'ammissibilità dei mezzi di prova.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la declaratoria di difetto di allegazione risale al principio della c.d. “ragione più liquida”, idoneo ad invertire l'ordine delle questioni, comportando la reiezione della domanda sulla base di carenze assertive dell'atto introduttivo, anche in ossequio ad esigenze di economia processuale
(Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2016, n. 17214).
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.
Non essendovi pronuncia sull'azione di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa, giacché assorbita dal rigetto della domanda principale, non v'è luogo a provvedere sull'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 6.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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