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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 15/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 15/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 10 luglio
2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castellana (C.F.:
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._1
Gela alla via Venezia nr. 81/c.
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via Europa nr. 93 presso Controparte_2 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Danisa Duri ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di svincolo somme;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni insistendo in atti e parte opposta riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in data 22 novembre 2021. pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 04.01.2021, con il quale le ha Controparte_2 intimato il pagamento della somma pari ad euro 65.166,45 – per come meglio specificato nell'atto di precetto, in forza dell'ordinanza di svincolo somme emessa in data 14 settembre 2020 dal G.E. nell'ambito della procedura nr. 63/2019 R.G.E. mob., munita di formula esecutiva in data 1 dicembre
2020.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto: Parte_1
1. l'omessa conoscenza dell'ordinanza di svincolo somme, titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto opposto, per motivo non imputabile alla parte, dal momento che la memoria di costituzione e risposta non è stata registrata nell'ambito della procedura esecutiva così che sono state omesse le successive comunicazione di deposito dei provvedimenti (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. la nullità dell'ordinanza di svincolo delle somme per inesistenza della notificazione ex art. 145
c.p.c. del verbale di causa con cui veniva concesso termine per introdurre il giudizio di merito o per proporre reclamo (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. la non debenza delle somme in virtù dell'adesione della alla definizione Controparte_2 agevolata (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente vantato dalla
[...]
con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, con vittoria di spese. Controparte_2
Si è costituita la in persona del suo legale rappresentante , Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata rinviata per la decisione per numerose udienze e, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha assegnato i termini per l'introduzione della fase di merito.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, preliminarmente devono dichiararsi inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Le doglianze proposte da parte opponente hanno ad oggetto la regolarità formale dell'odierno titolo pagina 2 di 4 esecutivo, ovvero dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e del contestuale svincolo delle somme pignorate emessa dal G.E. nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare nr. 63/2019
R.G.E. Tali censure non possono che dichiararsi inammissibili, dal momento che lo strumento giuridico corretto per far valere i diritti asseritamente lesi da parte opponente nell'emissione della predetta ordinanza è il reclamo ex art. 630 co III c.p.c., in forza del richiamo contenuto nell'art. 624 co
III c.p.c.. quindi, avrebbe dovuto proporre reclamo all'ordinanza di Controparte_4 estinzione, chiedendo, eventualmente, al competente collegio giudicante una rimessione in termini in virtù della prospettata lesione del diritto al contraddittorio non imputabile all'opponente.
Lo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero ex art. 617 c.p.c., al contrario, non può essere utilizzato per censurare il merito ovvero la regolarità formale del titolo esecutivo laddove l'ordinamento, come nel caso di specie, codifica specifici rimedi.
I motivi di opposizione di cui ai punti nr. 1 e 2 sono, quindi, inammissibili.
Per quanto attiene al motivo di cui al nr. 3, lo stesso è fondato e merita accoglimento.
L'istanza di adesione alla definizione agevolata, infatti, deve considerarsi una ricognizione di debito sicché correttamente la ha eccepito la compensazione del credito vantato da Parte_1 parte opposta con la cartella che lo stesso ha inteso definire in via agevolata, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità che si così si esprime “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).”
(Cass. sez. sent. nr. 9221/2024).
Deve, quindi, dichiararsi l'insussistenza di parte opposta ad agire esecutivamente in danno di parte opponente.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - in parziale accoglimento dell'atto di opposizione di Agente Parte_1 della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta dichiara l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di , n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2 in relazione al credito di cui all'atto di precetto;
[...]
- spese compensate.
Gela, 26 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 15/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 10 luglio
2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castellana (C.F.:
), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._1
Gela alla via Venezia nr. 81/c.
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla via Europa nr. 93 presso Controparte_2 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Danisa Duri ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in atti.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co I c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di svincolo somme;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2024, all'esito della quale parte opponente ha precisato le conclusioni insistendo in atti e parte opposta riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle note conclusive depositate in data 22 novembre 2021. pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 04.01.2021, con il quale le ha Controparte_2 intimato il pagamento della somma pari ad euro 65.166,45 – per come meglio specificato nell'atto di precetto, in forza dell'ordinanza di svincolo somme emessa in data 14 settembre 2020 dal G.E. nell'ambito della procedura nr. 63/2019 R.G.E. mob., munita di formula esecutiva in data 1 dicembre
2020.
A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto: Parte_1
1. l'omessa conoscenza dell'ordinanza di svincolo somme, titolo esecutivo su cui si fonda l'atto di precetto opposto, per motivo non imputabile alla parte, dal momento che la memoria di costituzione e risposta non è stata registrata nell'ambito della procedura esecutiva così che sono state omesse le successive comunicazione di deposito dei provvedimenti (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. la nullità dell'ordinanza di svincolo delle somme per inesistenza della notificazione ex art. 145
c.p.c. del verbale di causa con cui veniva concesso termine per introdurre il giudizio di merito o per proporre reclamo (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 617 c.p.c.);
3. la non debenza delle somme in virtù dell'adesione della alla definizione Controparte_2 agevolata (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente vantato dalla
[...]
con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, con vittoria di spese. Controparte_2
Si è costituita la in persona del suo legale rappresentante , Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata rinviata per la decisione per numerose udienze e, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha assegnato i termini per l'introduzione della fase di merito.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, preliminarmente devono dichiararsi inammissibili i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Le doglianze proposte da parte opponente hanno ad oggetto la regolarità formale dell'odierno titolo pagina 2 di 4 esecutivo, ovvero dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva e del contestuale svincolo delle somme pignorate emessa dal G.E. nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare nr. 63/2019
R.G.E. Tali censure non possono che dichiararsi inammissibili, dal momento che lo strumento giuridico corretto per far valere i diritti asseritamente lesi da parte opponente nell'emissione della predetta ordinanza è il reclamo ex art. 630 co III c.p.c., in forza del richiamo contenuto nell'art. 624 co
III c.p.c.. quindi, avrebbe dovuto proporre reclamo all'ordinanza di Controparte_4 estinzione, chiedendo, eventualmente, al competente collegio giudicante una rimessione in termini in virtù della prospettata lesione del diritto al contraddittorio non imputabile all'opponente.
Lo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero ex art. 617 c.p.c., al contrario, non può essere utilizzato per censurare il merito ovvero la regolarità formale del titolo esecutivo laddove l'ordinamento, come nel caso di specie, codifica specifici rimedi.
I motivi di opposizione di cui ai punti nr. 1 e 2 sono, quindi, inammissibili.
Per quanto attiene al motivo di cui al nr. 3, lo stesso è fondato e merita accoglimento.
L'istanza di adesione alla definizione agevolata, infatti, deve considerarsi una ricognizione di debito sicché correttamente la ha eccepito la compensazione del credito vantato da Parte_1 parte opposta con la cartella che lo stesso ha inteso definire in via agevolata, trattandosi, in entrambi i casi, di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità che si così si esprime “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).”
(Cass. sez. sent. nr. 9221/2024).
Deve, quindi, dichiararsi l'insussistenza di parte opposta ad agire esecutivamente in danno di parte opponente.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - in parziale accoglimento dell'atto di opposizione di Agente Parte_1 della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta dichiara l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente di , n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2 in relazione al credito di cui all'atto di precetto;
[...]
- spese compensate.
Gela, 26 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4