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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3151/2024 R.G. promossa da
rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Marrazzo Giuseppe Parte_1
- ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2024 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità e dell'handicap grave, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t il quale chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1
vittoria di spese di lite.
Verificato l'espletamento della condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., in corso di causa veniva nominato CTU il dott. al quale è stato richiesto di verificare la Persona_1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
In data 4.05.2025 il CTU nominato, dott. depositava la propria perizia, e la causa veniva Per_1
rinviata per la decisione.
All'udienza fissata, trattata con modalità cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
1 Vanno infatti, secondo lo scrivente giudicante, condivise integralmente le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato dal Tribunale
Il ctu dott. infatti, all'esito della visita peritale espletata e valutata la documentazione Per_1 sanitaria in atti, ha ritenuto che la sig.ra è affetta da: “obesità severa con complicanze Parte_1
artrosiche (cod. 7105) 31%; ipotiroidismo (per analogia cod. 9322)11%; ipoacusia bilaterale (cod.
4005) 10%”.
Il ctu ha chiarito al riguardo che la ricorrente risulta affetta da ipotiroidismo in trattamento sostituivo con levotiroxina, come si deduce dalle consulenze endocrinologiche del 10/11/2021 e del
26/02/2015. Ha ritenuto quindi di applicare a tale patologia in via analogica il riferimento tabellare
9322 attribuendo alla stessa una percentuale massima pari al 11%.
Ha poi affermato che la ricorrente risulta affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, e che, anche all'esito del confronto dei valori emersi dal diagramma audiometrico del 19/10/2023 con le tabelle ministeriali, alla stessa sia da attribuire una percentuale di invalidità pari al 10%.
Secondo il ctu poi “…la signora pesa 125 Kg con un'altezza pari a 165 cm, Parte_1
misurata in sede di visita medico legale. L'indice di massa corporea (BMI) ottenuto risulta essere pari a 45 Kg/m2. Ciò depone a favore di una obesità di grado severo.”
Il dott. ha, ancora, riscontrato in capo alla sig.ra la sussistenza di una Per_1 Parte_1
lombalgia cronica, molto verosimilmente legata ad un intervento per ernia discale L5-S1, a cui la ricorrente si è sottoposta nel 2009, osservando al riguardo che all'esame obiettivo i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare appaiono dolenti ma possibili in autonomia. A tale patologia ha quindi ritenuto di applicare il riferimento tabellare 7105, con percentuale massima pari al 31%.
Applicando la formula a scalare di Balthazard, in definitiva, il ctu ha concluso riconoscendo in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 46%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in quanto le patologie da cui la stessa è affetta erano già presenti all'epoca dell'inoltro della suddetta domanda.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap grave ai sensi della Legge 104/92 (comma 3, art. 3), il ctu nominato ha precisato che le condizioni cliniche della ricorrente non rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, e che pertanto, alla stessa debba riconoscersi lo status di portatrice di handicap non grave, ai sensi del comma 1, art. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato dal Tribunale, come detto, sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa, e sono quindi integralmente condivise e fatte proprie. Non sussistono
2 quindi ragioni per procedere alla nomina di altro Consulente, così come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, ivi incluse le spese del ctu nominato, vanno poste a carico della ricorrente, atteso il superamento dei limiti reddituali per beneficiare della esenzione dalle spese di lite, coem risultante dagli atti depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidano in euro 1.312,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 9.10.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3151/2024 R.G. promossa da
rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Marrazzo Giuseppe Parte_1
- ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2024 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità e dell'handicap grave, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t il quale chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1
vittoria di spese di lite.
Verificato l'espletamento della condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., in corso di causa veniva nominato CTU il dott. al quale è stato richiesto di verificare la Persona_1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
In data 4.05.2025 il CTU nominato, dott. depositava la propria perizia, e la causa veniva Per_1
rinviata per la decisione.
All'udienza fissata, trattata con modalità cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
1 Vanno infatti, secondo lo scrivente giudicante, condivise integralmente le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato dal Tribunale
Il ctu dott. infatti, all'esito della visita peritale espletata e valutata la documentazione Per_1 sanitaria in atti, ha ritenuto che la sig.ra è affetta da: “obesità severa con complicanze Parte_1
artrosiche (cod. 7105) 31%; ipotiroidismo (per analogia cod. 9322)11%; ipoacusia bilaterale (cod.
4005) 10%”.
Il ctu ha chiarito al riguardo che la ricorrente risulta affetta da ipotiroidismo in trattamento sostituivo con levotiroxina, come si deduce dalle consulenze endocrinologiche del 10/11/2021 e del
26/02/2015. Ha ritenuto quindi di applicare a tale patologia in via analogica il riferimento tabellare
9322 attribuendo alla stessa una percentuale massima pari al 11%.
Ha poi affermato che la ricorrente risulta affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, e che, anche all'esito del confronto dei valori emersi dal diagramma audiometrico del 19/10/2023 con le tabelle ministeriali, alla stessa sia da attribuire una percentuale di invalidità pari al 10%.
Secondo il ctu poi “…la signora pesa 125 Kg con un'altezza pari a 165 cm, Parte_1
misurata in sede di visita medico legale. L'indice di massa corporea (BMI) ottenuto risulta essere pari a 45 Kg/m2. Ciò depone a favore di una obesità di grado severo.”
Il dott. ha, ancora, riscontrato in capo alla sig.ra la sussistenza di una Per_1 Parte_1
lombalgia cronica, molto verosimilmente legata ad un intervento per ernia discale L5-S1, a cui la ricorrente si è sottoposta nel 2009, osservando al riguardo che all'esame obiettivo i movimenti di flesso-estensione del rachide dorso-lombare appaiono dolenti ma possibili in autonomia. A tale patologia ha quindi ritenuto di applicare il riferimento tabellare 7105, con percentuale massima pari al 31%.
Applicando la formula a scalare di Balthazard, in definitiva, il ctu ha concluso riconoscendo in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al 46%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in quanto le patologie da cui la stessa è affetta erano già presenti all'epoca dell'inoltro della suddetta domanda.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap grave ai sensi della Legge 104/92 (comma 3, art. 3), il ctu nominato ha precisato che le condizioni cliniche della ricorrente non rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, e che pertanto, alla stessa debba riconoscersi lo status di portatrice di handicap non grave, ai sensi del comma 1, art. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato dal Tribunale, come detto, sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa, e sono quindi integralmente condivise e fatte proprie. Non sussistono
2 quindi ragioni per procedere alla nomina di altro Consulente, così come richiesto da parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, ivi incluse le spese del ctu nominato, vanno poste a carico della ricorrente, atteso il superamento dei limiti reddituali per beneficiare della esenzione dalle spese di lite, coem risultante dagli atti depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidano in euro 1.312,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 9.10.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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