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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 817/2021 R.G. vertente tra già con gli Avv.ti Riccardo Troiano e Rosario Apuzzo del Parte_1 Parte_2
Foro di Roma
attrice - opponente e
con gli Avv.ti Damiano Vaudo del Foro di La Spezia e Controparte_1
Alessandro Personi del Foro di Livorno
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2021 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte qui esposte in
narrativa:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere invece
1 competente il Tribunale di Roma;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 12.1.2021 r.g.n. 3689/21, del
Tribunale Civile di Livorno e notificato a mezzo pec il 18.1.2021 e dichiarare che nulla è
dovuto a per le ragioni tutte indicate in narrativa, anche accertando e dichiarando Pt_3
(i) l'inadempimento di rispetto alla e (ii) l'intervenuta CP_1 Parte_4
transazione, compensazione con la fatt. n. 1/2019 e in ogni caso l'inadempimento di
rispetto alla;
CP_1 Parte_5
- con vittoria di spese ed onorari.
In istruttoria: omissis”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per i motivi precedentemente
dedotti, previa conferma della propria competenza territoriale, respingere le domande, ec-
cezioni e difese avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel
quantum, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo numero 57/2021 emesso in data
12.1.2021 (R.G. n. 3689/21) dal Tribunale di Livorno nei confronti della (oggi Pt_2
Parte
.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna opposta notificava in data 18.1.2021 il decreto ingiuntivo CP_1
oggi opposto per il pagamento di euro 12.880,00 oltre interessi come da domanda e
Parte spese, sostenendo di essere creditrice di in virtù delle sette fatture indicate nel ricorso, fatture che la stessa opposta, società che opera nel settore del trasporto mer-
ci, avrebbe emesso in relazione a due spedizioni che le erano state commissionate
2 Parte da anni addietro.
Con Le predette sette fatture sottese al iguarderebbero due spedizioni diverse.
La prima fattura, ossia la n. 659 del 9.8.2018 di USD 16.235,98, si riferisce ad un trasporto merci verso la Le successive sei fatture elencate nel ricorso si Pt_5
riferiscono invece ad un trasporto merci dalla Cina all' , via Gibuti. Pt_4
Con atto di citazione in opposizione al citato decreto ingiuntivo, l'odierna opponent
Parte allegava che il credito complessivo di cui alle citate sette fatture non sussiste-
rebbe.
Parte eccepiva altresì l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per avere le parti convenuto il foro esclusivo del Tribunale di Roma, nell'ambito di un accordo commerciale che avrebbe trovato, di fatto, piena e integrale esecuzione, ancorché
non sia stato sottoscritto da CP_1
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Le parti depositavano in giudizio le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti, il Giudice disponeva così:
- di procedersi con una CTU tesa a verificare l'impatto dei 105 gg impiegati da per il trasporto di alcune merci in sui costi complessivi del traspor- Pt_3 Pt_5
to;
- di procedersi all'assunzione di tre complessivi testimoni.
Espletata la fase istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni,
all'esito della quale il Giudice concedeva i termini di legge per gli scritti conclusio-
nali e tratteneva la causa in decisione.
2. L'eccezione di incompetenza spiccata da parte opponente è infondata.
3 Va infatti ribadito quanto già rilevato con ordinanza a verbale del 30.09.2021.
In particolare, devesi più in dettaglio rimarcare che:
- la copia del contratto (cfr. art.
4.1 dell'accordo sub doc A) di parte opponente,
con previsione della competenza esclusiva del Tribunale di Roma) non veniva sottoscritta dalle parti;
- emerge poi che il consenso si era già perfezionato prima dell'invio del predetto atto;
segnatamente il rapporto contrattuale tra le parti cominciava ad essere ese-
guito ben prima, dal momento che l'opposta iniziava ad organizza- CP_1
re le spedizioni (segnatamente la spedizione ”) già dalla fine del mese di Pt_4
febbraio del 2020 e, dunque ben prima della data (6.3.2020) della mail in prece-
denza citata;
- infine, pare pure il caso di rilevare che dal testo della citata clausola 4.1 (lo si ri-
pete – non sottoscritta, rilievo di per sé assolutamente assorbente) non pare emergere la chiara intenzione delle parti di escludere qualsiasi altro foro, doven-
dosi pure rammentare il condivisibile principio secondo cui “il foro convenzio-
nale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espres-
sa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla
ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del fo-
ro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (in tal senso si veda Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2874 del 26 febbraio 2002; in senso conforme, di recente, si veda Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020, Rv. 659155 – 01: “In tema di competen-
za per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza
4 di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preci-
so, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria compe-
tenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con
quelli previsti dalla legge in via alternativa”).
L'eccezione è, dunque, per i motivi tutti sin qui illustrati, meritevole di rigetto
3. Nel merito – spedizione “ ” Pt_4
Giova esaminare il merito della questione effettuando una partizione in ragione del-
le due spedizioni di cui si tratta, l'una relativa all' , l'altra allo stato caraibico Pt_4
della Pt_5
Parte Con l'opposizione spiccata, non contesta la sussistenza del titolo, ma piuttosto svolge talune doglianze in punto esecuzione del contratto da parte dell'opposta e se-
gnatamente:
- Smarrimento di parte del carico;
- Ritardata consegna delle merci;
Parte
- Omesse informazioni da parte dell'opposta nei confronti di
Il tutto avrebbe comportato, poi, che le fatture di cui è causa si riferiscono a spese
aggiuntive che avrebbe sofferto a causa dei ritardi che essa stessa ha cagio- Pt_3
nato nell'ambito della spedizione predetta, nonché costi aggiuntivi per il disbrigo di
pratiche amministrative da parte degli agenti locali cui si era affidata (cfr. Pt_3
atto di citazione, pag. 5). In sostanza l'opponente sostiene che i costi de quibus, lun-
gi dal poterle essere addebitati, dovrebbero essere sostenuti dall'opposta, in quanto da lei cagionati.
****
5 Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
6 dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Ora, citati i principi di cui sopra, nel caso de quo, non ricorrono tuttavia elementi di responsabilità in capo allo spedizioniere opposto.
A tale proposito corre l'obbligo di riportare le dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
La testimone in particolare, riferiva: Tes_1
“E' vero (che al momento della quotazione delle richieste spedizioni, CP_1
Parte specificava ad il tempo del c.d. “free time” a destino, ovvero il periodo di franchigia che la compagnia di navigazione concede per lo scarico della merce, oltre il quale maturano costi per demurrage/detention/storage, e gli importi relativi a tali costi), io questa spedizione l'ho gestita sia in fase commerciale (quotazione e pro-
grammazione), sia operativa;
in tale fase sono stata supportata anche da un colle-
ga.
Parte Sì, è vero (che rendeva edotta della compagnia di navigazione CP_1
prescelta e ritenuta più idonea per l'effettuazione delle spedizioni verso l' , Pt_4
7 ivi inclusa la spedizione di nr. 4 container dalla Cina ad Addis Ababa), questo anche
perché l' è un paese particolare;
molte volte viene chiesta la compagnia di Pt_4
bandiera etiope che poi, in realtà, ha degli slot su altre compagnie e richiede noli
più alti. Quindi, in fase di quotazione, avevo specificato che era una compagnia di
nostra scelta e non una compagnia di bandiera, ma comunque una compagnia di
primaria importanza. Preciso che non ci era stata prescritta una particolare com-
pagnia e quindi, in fase di quotazione, si cerca sempre di trovare la soluzione otti-
male sotto il profilo economico e del servizio.
Se vedo il doc n. 18 di parte opposta, questo era proprio il documento ufficiale ma
la spedizione era già cominciata. La quotazione era già stata accettata e ci era sta-
to detto di procedere con la spedizione, poi la prima volta che arrivò un documento
ufficiale fu il documento che ho appena visto. Ricordo che poi girammo il documen-
to all'ufficio legale perché era un po' singolare che venisse inviato un documento
con una serie di “paletti” allorquando la spedizione era già cominciata.
E' vero (che la sopra detta “Lettera di incarico” perveniva a in data CP_1
06.03.2020, ovvero a distanza di ben oltre un mese dall'accettazione della proposta
Parte da parte di e dopo che le spedizioni verso l' erano già partite da diverse Pt_4
settimane), non ricordo le date esatte, ma un po' di tempo era passato.
Sì, è vero (che in data 06.04.2020 la merce giungeva presso il Porto di Gibuti ed in
Parte pari data su espressa richiesta di inviava il c.d. telex release, CP_1
ovvero un messaggio in virtù del quale viene autorizzato il rilascio del carico in fa-
vore del consignee senza la presentazione dell'originale della polizza di carico).
Parte Sì, è vero (che l'opposta informava sin da subito che per il rilascio della merce
8 in sarebbe stato necessario presentare almeno un originale della polizza di Pt_4
carico a destino): fummo avvisati che a Gibuti serviva almeno un originale della po-
Parte lizza di carico e quindi noi a nostra volta informammo
Sì, è vero (che in data 10.04.2020 inviava al proprio agente in loco tut- CP_1
ta la documentazione necessaria al rilascio del carico a destino).
Parte Sì, è vero (che in data 15.04.2020 informava che l'agente locale, CP_1
ricevuto l'originale della Bill of Lading, aveva iniziato le pratiche di sdoganamento della merce).
Parte Sì, è vero (che in data 22.05.2020 informava che i containers CP_1
non erano stati ritirati al porto di Gibuti per la presenza di un errore presso l'ufficio manifesti della dogana locale), purtroppo c'era stato questo errore, la cui ricondu-
cibilità non era chiara e comunque non dipendente da noi o dall'agente al destino.
Parte Sì, è vero (che informava che, essendo l'errore imputabile al vet- CP_1
tore marittimo AF (gruppo MAERSK), la prima, agendo nell'interesse della seconda, avrebbe chiesto alla Compagnia di navigazione di non applicare i maggiori costi dovuti per le soste che sarebbero maturate nei successivi giorni): i costi non
Parte dovevano ricadere né su di noi, né su né sul ricevitore, potendosi dire che
l'errore non era responsabilità della merce.
Sì, è vero (che In data 29.05.2020, avvenuta la modifica del consignee a manifesto con l'apposizione dei dati del ricevitore finale, il vettore terrestre incaricato del tra-
sporto, ovvero Freighters International Ethiopia, caricava sul camion la merce con destinazione Addis Ababa)”.
Sempre circa la spedizione veniva pure ascoltato il testimone , Pt_4 Tes_2
9 Parte all'epoca dei fatti responsabile logistica dell'opponente il quale dichiarava,
per quanto qui di interesse:
“Io seguii queste spedizioni perché all'epoca ero responsabile della logistica della
società, poi diventata I beni partirono a fine febbraio, esattamente il 28 Parte_1
febbraio del 2020; lo ricordo perché era l'ultimo giorno del mese.
È vero, il vettore era l'Ethiopian Shipping Lines. Il motivo era che si utilizzava un
vettore locale poiché in questi paesi, quando notano che del porto si occupa un vet-
tore locale, le procedure di sdoganamento sono più celeri.
La si rivolse ad altro vettore in una delle e-mail che mi sono state mo- CP_1
Parte strate chiese a di rivolgersi al vettore cui facevo prima riferi- CP_1
mento.
A dire il vero, nelle e-mail mostratemi non si parla di tempistiche, bisognerebbe
guardare le polizze di carico. A memoria posso dire che la tematica qui era che i
beni erano partiti dalla Cina, non saprei, quindi, comunque, dire anche consultan-
do la polizza cosa sia successo durante e dopo l'arrivo nel porto cinese.”
Ascoltato sui capitoli articolati dalla parte opposta, poi lo stesso testimone dichiara-
va:
4) “E' vero.” 5) “Loro nella quotazione dissero che avrebbero scelto loro un vetto-
re, nonostante noi avessimo indicato l'Ethiopian Shipping.
9) “Se vedo il documento sub. 18 di parte opposta, confermo la circostanza, ricordo
anche che dopo questa lettera di incarico ci fu detto che ci venne girata controfir-
mata ma io non ho memoria di averla ricevuta.
10) Diverse settimane no, perché la spedizione come prima detto, era partita il
10 28/02. C'è da dire che a loro arrivò in prima visione dopo che la spedizione era già
cominciata.
13) E' vero, è una prassi abituale, volta ad evitare la circolazione degli originali
delle polizze. 14) Sì, è vero, lo confermo se consulto il doc n. 6 di parte opposta;
non mi sorprende perché talvolta la prassi prima descritta non basta.
15) “Se vedo il doc. n. 7 di parte opposta confermo la circostanza, anche se la e-
mail è indirizzata non a me direttamente ma alla collega responsabile del progetto
riguardante la spedizione in . Pt_4
16) Se vedo il doc n. 8 di parte opposta, confermo la circostanza.
22) Sì, è vero, prima ci fu questo inconveniente e dopodiché si verificò anche uno
smarrimento: la cosa singolare fu che fummo avvertiti di questo problema più o
meno un mese dopo che la merce era arrivata a Gibuti. Mi chiedo anche se un pro-
blema del genere si sarebbe manifestato ove fosse stata scelta la compagnia da noi
suggerita.
23) Sì, è vero, lo confermo anche dopo aver visto il doc. n. 12 di parte opposta.
25) È la prassi, una volta che il manifesto e i documenti sono apposto, segue neces-
sariamente il carico della merce verso il destino”.
Dalle dichiarazioni testimoniali riguardanti la spedizione in questione e dai docu-
menti citati dagli stessi testimoni, emerge, in sostanza, che:
a) Venivano fornite al mandante le quotazioni con la specificazione delle voci di costo;
b) Lo spedizioniere opposto forniva, e pure tempestivamente, al mandante le in-
formazioni rilevanti sugli eventi riguardanti la spedizione in questione;
11 c) Non era stato pattuito un termine preciso per l'esecuzione della spedizione e del-
le operazioni nel loro complesso, peraltro rese più complesse da una serie di eventi totalmente al di fuori della sfera di controllo dello spedizioniere e, soprat-
tutto, dalle particolari e note contingenze sviluppatesi nei primi mesi del 2020
(id est emergenza pandemica da cd. COVID-19);
d) La scelta dell'operatore effettuata dallo spedizioniere era nota al mandante. È
pur vero che il mandante aveva indicato un altro operatore, ma ciò veniva pure comunicato quando le operazioni, in realtà erano già state iniziate. Per di più, da un lato, l'operatore scelto dallo spedizioniere era comunque un'impresa nota e qualificata, senza che dunque possa ricorrere un'ipotesi di culpa in eligendo;
d'altro canto, manca qualsivoglia prova che le difficoltà insorte nel trasporto siano riconducibili al trasportatore prescelto (anzi, vi è espressa dichiarazione di segno contrario sul punto dell'errore presso l'ufficio manifesti della dogana lo-
cale, errore in seguito al quale, peraltro, l'operatore non addebitava costi ulterio-
ri: cfr. doc. 15 di parte opposta;
e) In realtà non avveniva alcuno smarrimento definitivo del carico, il quale veniva poi tutto consegnato (emerge documentalmente che il quarto container risultò
mancante solamente dal 28.5.2020 al 3.6.2020, dunque per pochi giorni).
Un tanto chiarito, il credito vantato dall'odierna opposta appare fondato, tantopiù se si legge quanto scritto a pag. 2 dell'accordo dimesso: “Tutte le spese non prevedibili
di deposito, conservazione e contrattempi dovuti sa ritardi nelle procedure di sdo-
ganamento devono essere comunicate immediatamente e saranno fatturati separa-
tamente al costo così come risultante dalle ricevute emesse dai subappaltatori loca-
12 li” (“All unforeseen warehouse expenses, detention and demurrage due to customs
procedure delay must be communicated immediately and shall be invoiced sepa-
rately at cost as per receipts issued by local subcontractors”), da un tanto desu-
mendosi proprio l'intendimento di porre a carico del mandante le spese (qualificate proprio come non prevedibili) dovute ad incidenti nel corso delle operazioni di tra-
sporto, non sussistendo, invece, per quanto sopra detto elementi tali da cui poter in-
ferire un inadempimento da parte dello spedizioniere.
4. Nel merito – spedizione “ Pt_5
In relazione a tale posta creditoria, l'odierna opposta chiedeva, con il ricorso Pt_3
monitorio, il pagamento dell'importo residuo di USD 9.148,82, quale residuo dell'importo di cui alla fattura n. 659 (riguardante diritti doganali e soste per l'appunto maturati in del 9.82018, per totali USD 16.235,98. Pt_5
Ora, senza entrare nel merito della tipologia di merce (in quanto qui non rilevante)
di cui alla spedizione effettuata verso la pare invero assorbente la circo- Pt_5
stanza che l'opposta non è mai stata parte del contratto concluso tra CP_1
Parte l'odierna opponente ed il NAO for the European Development Fund in the
Commonwealth of Dominica, contratto che conteneva, per l'appunto, previsioni in
Parte punto determinazione dei dazi doganali dovuti da al momento dell'importazione delle merci nella Repubblica Domenicana.
Emerge, poi, documentalmente (doc. 20 di parte opposta) che i valori dei predetti dazi venivano espresso in euro e non in valuta locale, donde l'incidenza delle flut-
tuazioni dei tassi di cambio Dollaro della Dominica/Euro che hanno inciso sull'effettivo ammontare dei dazi stessi (anche in questo caso si veda l'elemento do-
13 cumentale dato dall'all. CC di parte opponente, costituito dalla mail del 14.05.2018
Parte Parte inviata da ad nella quale l'odierna opposta chiede ad di CP_1
provvedere al pagamento della somma di € 101.199,81 a titolo di imposte per poter procedere con lo sdoganamento, specificando tuttavia che “il conguaglio sarà chie-
sto dopo aver flussato la bolla”).
L'istruttoria testimoniale non forniva, neppure essa, elementi in punto inadempi-
mento da parte dello spedizioniere.
Il teste in particolare, dichiarava: Tes_3
“18) Se vedo il documento AA posso dire che sicuramente la spedizione non fu
compiuta entro il tempo indicato. Ricordo che in totale il tempo impiegato si aggirò
sui cento giorni e che ci fu anche un ritardo nell'imbarco.
Parte 19) Su richiesta di la informava della situazione. CP_1
20) Ricordo che noi chiedevamo un aggiornamento sui costi;
loro conoscevano i
nostri contratti, dato che collaboravano con noi da diversi anni. E' difficile dire se
loro sapessero che noi dovevamo chiedere un'autorizzazione al cliente finale;
loro
sicuramente sapevano che le tasse dovevamo pagarle noi perché erano a carico no-
stro, e quindi, direi che ci avrebbero dovuto informare.”
Ascoltato sui capitoli di parte convenuta opposta, il testimone dichiarava:
“38) Se vedo il doc n. 23 di parte opposta, ricordo che questo fu il momento in cui
provammo a ricostruire con tutta la situazione;
siamo un anno dopo CP_1
Parte la spedizione. Io posso dire che sicuramente loro sapevano della necessità di
di coprire le tasse locali. Non credo che il contratto in sé fosse stato condiviso pri-
ma con CP_1
14 41) Ricordo che di venne a Roma insieme ma per Tes_4 CP_1 Tes_1
discutere del tema e dell'attività delle due aziende;
ma non conosco il Pt_5
contenuto della discussione.
42- 43) Si parlava del fatto di continuare l'attività e dare delle commesse a
[...]
ma non so se fosse collegato a eventuali rinunce alla spedizione Domini- Pt_6
ca”.
In definitiva, assorbente quanto già prima rilevato in punto conclusione del contratto in questione (con previsione dei costi per dazi) tra parti cui era del tutto estranea anche in questo caso emergeva: CP_1
a) L'espletamento di attività informativa da parte dello spedizioniere (sul cui rilie-
vo vale, in punto di diritto, quanto già rilevato a proposito della spedizione Per_1
pia);
b) La circostanza che il contratto non era nemmeno stato condiviso prima con
CP_1
c) La totale mancanza di prova in punto asserita transazione tra le parti in causa
(profilo su cui si veda pure quanto già rilevato con ordinanza a verbale del
30.9.2021): e, infatti, il doc. Y di parte opponente nulla dimostra in punto con-
clusa transazione tra le parti oggi in causa e, per di più, lo stesso teste rife- Tes_3
riva di non conoscere dettagli specifici circa la transazione stessa, sicché
l'assunto di parte opponente resta totalmente indimostrato.
Quanto sin qui illustrato, peraltro, trovava pure elemento di conferma nelle conclu-
sioni, condivisibile in quanto logicamente e puntualmente argomentate, del CTU
il quale, infatti (si cita il passaggio della relazione di maggior interes- Persona_2
15 se), affermava che “Fatte le dovute considerazioni, e preso nota di tutto quanto pre-
sente agli atti di questo procedimento, concludo questa memoria evidenziando che
la differenza di costi venutasi a creare tra quanto previsto inizialmente e quanto ef-
fettivamente risultato alla fine della spedizione è dovuto a: Una differenza di quota
di dazio modificato (da 3% a 4%) nel corso dei mesi intercorsi tra l'inizio della
trattativa per la spedizione. Alle usuali fluttuazioni dei tassi di cambio (comunque
legati ad un doppio passaggio di valuta). Alla differenza di tasso di cambio applica-
to dalla dogana della repubblica domenica rispetto al tasso di cambio ufficiale.”
(cfr. relazione del CTU, pag. 2).
Infondata l'opposizione, il decreto opposta deve essere integralmente confermato.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
in conseguenza del rigetto dell'opposizione, par-
te attrice opponente dovrà rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in
16 esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In applicazione del medesimo criterio le spese dell'assunta CTU andranno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
57/2021 del Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge, compensan-
do tra le parti il restante terzo;
pone le spese dell'assunta CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 13.1.2025.
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 817/2021 R.G. vertente tra già con gli Avv.ti Riccardo Troiano e Rosario Apuzzo del Parte_1 Parte_2
Foro di Roma
attrice - opponente e
con gli Avv.ti Damiano Vaudo del Foro di La Spezia e Controparte_1
Alessandro Personi del Foro di Livorno
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2021 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
presentate in data 26.09.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni tutte qui esposte in
narrativa:
- in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere invece
1 competente il Tribunale di Roma;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 57/2021 del 12.1.2021 r.g.n. 3689/21, del
Tribunale Civile di Livorno e notificato a mezzo pec il 18.1.2021 e dichiarare che nulla è
dovuto a per le ragioni tutte indicate in narrativa, anche accertando e dichiarando Pt_3
(i) l'inadempimento di rispetto alla e (ii) l'intervenuta CP_1 Parte_4
transazione, compensazione con la fatt. n. 1/2019 e in ogni caso l'inadempimento di
rispetto alla;
CP_1 Parte_5
- con vittoria di spese ed onorari.
In istruttoria: omissis”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per i motivi precedentemente
dedotti, previa conferma della propria competenza territoriale, respingere le domande, ec-
cezioni e difese avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel
quantum, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo numero 57/2021 emesso in data
12.1.2021 (R.G. n. 3689/21) dal Tribunale di Livorno nei confronti della (oggi Pt_2
Parte
.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna opposta notificava in data 18.1.2021 il decreto ingiuntivo CP_1
oggi opposto per il pagamento di euro 12.880,00 oltre interessi come da domanda e
Parte spese, sostenendo di essere creditrice di in virtù delle sette fatture indicate nel ricorso, fatture che la stessa opposta, società che opera nel settore del trasporto mer-
ci, avrebbe emesso in relazione a due spedizioni che le erano state commissionate
2 Parte da anni addietro.
Con Le predette sette fatture sottese al iguarderebbero due spedizioni diverse.
La prima fattura, ossia la n. 659 del 9.8.2018 di USD 16.235,98, si riferisce ad un trasporto merci verso la Le successive sei fatture elencate nel ricorso si Pt_5
riferiscono invece ad un trasporto merci dalla Cina all' , via Gibuti. Pt_4
Con atto di citazione in opposizione al citato decreto ingiuntivo, l'odierna opponent
Parte allegava che il credito complessivo di cui alle citate sette fatture non sussiste-
rebbe.
Parte eccepiva altresì l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per avere le parti convenuto il foro esclusivo del Tribunale di Roma, nell'ambito di un accordo commerciale che avrebbe trovato, di fatto, piena e integrale esecuzione, ancorché
non sia stato sottoscritto da CP_1
Alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Le parti depositavano in giudizio le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti, il Giudice disponeva così:
- di procedersi con una CTU tesa a verificare l'impatto dei 105 gg impiegati da per il trasporto di alcune merci in sui costi complessivi del traspor- Pt_3 Pt_5
to;
- di procedersi all'assunzione di tre complessivi testimoni.
Espletata la fase istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni,
all'esito della quale il Giudice concedeva i termini di legge per gli scritti conclusio-
nali e tratteneva la causa in decisione.
2. L'eccezione di incompetenza spiccata da parte opponente è infondata.
3 Va infatti ribadito quanto già rilevato con ordinanza a verbale del 30.09.2021.
In particolare, devesi più in dettaglio rimarcare che:
- la copia del contratto (cfr. art.
4.1 dell'accordo sub doc A) di parte opponente,
con previsione della competenza esclusiva del Tribunale di Roma) non veniva sottoscritta dalle parti;
- emerge poi che il consenso si era già perfezionato prima dell'invio del predetto atto;
segnatamente il rapporto contrattuale tra le parti cominciava ad essere ese-
guito ben prima, dal momento che l'opposta iniziava ad organizza- CP_1
re le spedizioni (segnatamente la spedizione ”) già dalla fine del mese di Pt_4
febbraio del 2020 e, dunque ben prima della data (6.3.2020) della mail in prece-
denza citata;
- infine, pare pure il caso di rilevare che dal testo della citata clausola 4.1 (lo si ri-
pete – non sottoscritta, rilievo di per sé assolutamente assorbente) non pare emergere la chiara intenzione delle parti di escludere qualsiasi altro foro, doven-
dosi pure rammentare il condivisibile principio secondo cui “il foro convenzio-
nale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espres-
sa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla
ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del fo-
ro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa” (in tal senso si veda Cassazione civile, sez. 3, sentenza n. 2874 del 26 febbraio 2002; in senso conforme, di recente, si veda Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21010 del 02/10/2020, Rv. 659155 – 01: “In tema di competen-
za per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza
4 di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preci-
so, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria compe-
tenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con
quelli previsti dalla legge in via alternativa”).
L'eccezione è, dunque, per i motivi tutti sin qui illustrati, meritevole di rigetto
3. Nel merito – spedizione “ ” Pt_4
Giova esaminare il merito della questione effettuando una partizione in ragione del-
le due spedizioni di cui si tratta, l'una relativa all' , l'altra allo stato caraibico Pt_4
della Pt_5
Parte Con l'opposizione spiccata, non contesta la sussistenza del titolo, ma piuttosto svolge talune doglianze in punto esecuzione del contratto da parte dell'opposta e se-
gnatamente:
- Smarrimento di parte del carico;
- Ritardata consegna delle merci;
Parte
- Omesse informazioni da parte dell'opposta nei confronti di
Il tutto avrebbe comportato, poi, che le fatture di cui è causa si riferiscono a spese
aggiuntive che avrebbe sofferto a causa dei ritardi che essa stessa ha cagio- Pt_3
nato nell'ambito della spedizione predetta, nonché costi aggiuntivi per il disbrigo di
pratiche amministrative da parte degli agenti locali cui si era affidata (cfr. Pt_3
atto di citazione, pag. 5). In sostanza l'opponente sostiene che i costi de quibus, lun-
gi dal poterle essere addebitati, dovrebbero essere sostenuti dall'opposta, in quanto da lei cagionati.
****
5 Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
6 dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Ora, citati i principi di cui sopra, nel caso de quo, non ricorrono tuttavia elementi di responsabilità in capo allo spedizioniere opposto.
A tale proposito corre l'obbligo di riportare le dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
La testimone in particolare, riferiva: Tes_1
“E' vero (che al momento della quotazione delle richieste spedizioni, CP_1
Parte specificava ad il tempo del c.d. “free time” a destino, ovvero il periodo di franchigia che la compagnia di navigazione concede per lo scarico della merce, oltre il quale maturano costi per demurrage/detention/storage, e gli importi relativi a tali costi), io questa spedizione l'ho gestita sia in fase commerciale (quotazione e pro-
grammazione), sia operativa;
in tale fase sono stata supportata anche da un colle-
ga.
Parte Sì, è vero (che rendeva edotta della compagnia di navigazione CP_1
prescelta e ritenuta più idonea per l'effettuazione delle spedizioni verso l' , Pt_4
7 ivi inclusa la spedizione di nr. 4 container dalla Cina ad Addis Ababa), questo anche
perché l' è un paese particolare;
molte volte viene chiesta la compagnia di Pt_4
bandiera etiope che poi, in realtà, ha degli slot su altre compagnie e richiede noli
più alti. Quindi, in fase di quotazione, avevo specificato che era una compagnia di
nostra scelta e non una compagnia di bandiera, ma comunque una compagnia di
primaria importanza. Preciso che non ci era stata prescritta una particolare com-
pagnia e quindi, in fase di quotazione, si cerca sempre di trovare la soluzione otti-
male sotto il profilo economico e del servizio.
Se vedo il doc n. 18 di parte opposta, questo era proprio il documento ufficiale ma
la spedizione era già cominciata. La quotazione era già stata accettata e ci era sta-
to detto di procedere con la spedizione, poi la prima volta che arrivò un documento
ufficiale fu il documento che ho appena visto. Ricordo che poi girammo il documen-
to all'ufficio legale perché era un po' singolare che venisse inviato un documento
con una serie di “paletti” allorquando la spedizione era già cominciata.
E' vero (che la sopra detta “Lettera di incarico” perveniva a in data CP_1
06.03.2020, ovvero a distanza di ben oltre un mese dall'accettazione della proposta
Parte da parte di e dopo che le spedizioni verso l' erano già partite da diverse Pt_4
settimane), non ricordo le date esatte, ma un po' di tempo era passato.
Sì, è vero (che in data 06.04.2020 la merce giungeva presso il Porto di Gibuti ed in
Parte pari data su espressa richiesta di inviava il c.d. telex release, CP_1
ovvero un messaggio in virtù del quale viene autorizzato il rilascio del carico in fa-
vore del consignee senza la presentazione dell'originale della polizza di carico).
Parte Sì, è vero (che l'opposta informava sin da subito che per il rilascio della merce
8 in sarebbe stato necessario presentare almeno un originale della polizza di Pt_4
carico a destino): fummo avvisati che a Gibuti serviva almeno un originale della po-
Parte lizza di carico e quindi noi a nostra volta informammo
Sì, è vero (che in data 10.04.2020 inviava al proprio agente in loco tut- CP_1
ta la documentazione necessaria al rilascio del carico a destino).
Parte Sì, è vero (che in data 15.04.2020 informava che l'agente locale, CP_1
ricevuto l'originale della Bill of Lading, aveva iniziato le pratiche di sdoganamento della merce).
Parte Sì, è vero (che in data 22.05.2020 informava che i containers CP_1
non erano stati ritirati al porto di Gibuti per la presenza di un errore presso l'ufficio manifesti della dogana locale), purtroppo c'era stato questo errore, la cui ricondu-
cibilità non era chiara e comunque non dipendente da noi o dall'agente al destino.
Parte Sì, è vero (che informava che, essendo l'errore imputabile al vet- CP_1
tore marittimo AF (gruppo MAERSK), la prima, agendo nell'interesse della seconda, avrebbe chiesto alla Compagnia di navigazione di non applicare i maggiori costi dovuti per le soste che sarebbero maturate nei successivi giorni): i costi non
Parte dovevano ricadere né su di noi, né su né sul ricevitore, potendosi dire che
l'errore non era responsabilità della merce.
Sì, è vero (che In data 29.05.2020, avvenuta la modifica del consignee a manifesto con l'apposizione dei dati del ricevitore finale, il vettore terrestre incaricato del tra-
sporto, ovvero Freighters International Ethiopia, caricava sul camion la merce con destinazione Addis Ababa)”.
Sempre circa la spedizione veniva pure ascoltato il testimone , Pt_4 Tes_2
9 Parte all'epoca dei fatti responsabile logistica dell'opponente il quale dichiarava,
per quanto qui di interesse:
“Io seguii queste spedizioni perché all'epoca ero responsabile della logistica della
società, poi diventata I beni partirono a fine febbraio, esattamente il 28 Parte_1
febbraio del 2020; lo ricordo perché era l'ultimo giorno del mese.
È vero, il vettore era l'Ethiopian Shipping Lines. Il motivo era che si utilizzava un
vettore locale poiché in questi paesi, quando notano che del porto si occupa un vet-
tore locale, le procedure di sdoganamento sono più celeri.
La si rivolse ad altro vettore in una delle e-mail che mi sono state mo- CP_1
Parte strate chiese a di rivolgersi al vettore cui facevo prima riferi- CP_1
mento.
A dire il vero, nelle e-mail mostratemi non si parla di tempistiche, bisognerebbe
guardare le polizze di carico. A memoria posso dire che la tematica qui era che i
beni erano partiti dalla Cina, non saprei, quindi, comunque, dire anche consultan-
do la polizza cosa sia successo durante e dopo l'arrivo nel porto cinese.”
Ascoltato sui capitoli articolati dalla parte opposta, poi lo stesso testimone dichiara-
va:
4) “E' vero.” 5) “Loro nella quotazione dissero che avrebbero scelto loro un vetto-
re, nonostante noi avessimo indicato l'Ethiopian Shipping.
9) “Se vedo il documento sub. 18 di parte opposta, confermo la circostanza, ricordo
anche che dopo questa lettera di incarico ci fu detto che ci venne girata controfir-
mata ma io non ho memoria di averla ricevuta.
10) Diverse settimane no, perché la spedizione come prima detto, era partita il
10 28/02. C'è da dire che a loro arrivò in prima visione dopo che la spedizione era già
cominciata.
13) E' vero, è una prassi abituale, volta ad evitare la circolazione degli originali
delle polizze. 14) Sì, è vero, lo confermo se consulto il doc n. 6 di parte opposta;
non mi sorprende perché talvolta la prassi prima descritta non basta.
15) “Se vedo il doc. n. 7 di parte opposta confermo la circostanza, anche se la e-
mail è indirizzata non a me direttamente ma alla collega responsabile del progetto
riguardante la spedizione in . Pt_4
16) Se vedo il doc n. 8 di parte opposta, confermo la circostanza.
22) Sì, è vero, prima ci fu questo inconveniente e dopodiché si verificò anche uno
smarrimento: la cosa singolare fu che fummo avvertiti di questo problema più o
meno un mese dopo che la merce era arrivata a Gibuti. Mi chiedo anche se un pro-
blema del genere si sarebbe manifestato ove fosse stata scelta la compagnia da noi
suggerita.
23) Sì, è vero, lo confermo anche dopo aver visto il doc. n. 12 di parte opposta.
25) È la prassi, una volta che il manifesto e i documenti sono apposto, segue neces-
sariamente il carico della merce verso il destino”.
Dalle dichiarazioni testimoniali riguardanti la spedizione in questione e dai docu-
menti citati dagli stessi testimoni, emerge, in sostanza, che:
a) Venivano fornite al mandante le quotazioni con la specificazione delle voci di costo;
b) Lo spedizioniere opposto forniva, e pure tempestivamente, al mandante le in-
formazioni rilevanti sugli eventi riguardanti la spedizione in questione;
11 c) Non era stato pattuito un termine preciso per l'esecuzione della spedizione e del-
le operazioni nel loro complesso, peraltro rese più complesse da una serie di eventi totalmente al di fuori della sfera di controllo dello spedizioniere e, soprat-
tutto, dalle particolari e note contingenze sviluppatesi nei primi mesi del 2020
(id est emergenza pandemica da cd. COVID-19);
d) La scelta dell'operatore effettuata dallo spedizioniere era nota al mandante. È
pur vero che il mandante aveva indicato un altro operatore, ma ciò veniva pure comunicato quando le operazioni, in realtà erano già state iniziate. Per di più, da un lato, l'operatore scelto dallo spedizioniere era comunque un'impresa nota e qualificata, senza che dunque possa ricorrere un'ipotesi di culpa in eligendo;
d'altro canto, manca qualsivoglia prova che le difficoltà insorte nel trasporto siano riconducibili al trasportatore prescelto (anzi, vi è espressa dichiarazione di segno contrario sul punto dell'errore presso l'ufficio manifesti della dogana lo-
cale, errore in seguito al quale, peraltro, l'operatore non addebitava costi ulterio-
ri: cfr. doc. 15 di parte opposta;
e) In realtà non avveniva alcuno smarrimento definitivo del carico, il quale veniva poi tutto consegnato (emerge documentalmente che il quarto container risultò
mancante solamente dal 28.5.2020 al 3.6.2020, dunque per pochi giorni).
Un tanto chiarito, il credito vantato dall'odierna opposta appare fondato, tantopiù se si legge quanto scritto a pag. 2 dell'accordo dimesso: “Tutte le spese non prevedibili
di deposito, conservazione e contrattempi dovuti sa ritardi nelle procedure di sdo-
ganamento devono essere comunicate immediatamente e saranno fatturati separa-
tamente al costo così come risultante dalle ricevute emesse dai subappaltatori loca-
12 li” (“All unforeseen warehouse expenses, detention and demurrage due to customs
procedure delay must be communicated immediately and shall be invoiced sepa-
rately at cost as per receipts issued by local subcontractors”), da un tanto desu-
mendosi proprio l'intendimento di porre a carico del mandante le spese (qualificate proprio come non prevedibili) dovute ad incidenti nel corso delle operazioni di tra-
sporto, non sussistendo, invece, per quanto sopra detto elementi tali da cui poter in-
ferire un inadempimento da parte dello spedizioniere.
4. Nel merito – spedizione “ Pt_5
In relazione a tale posta creditoria, l'odierna opposta chiedeva, con il ricorso Pt_3
monitorio, il pagamento dell'importo residuo di USD 9.148,82, quale residuo dell'importo di cui alla fattura n. 659 (riguardante diritti doganali e soste per l'appunto maturati in del 9.82018, per totali USD 16.235,98. Pt_5
Ora, senza entrare nel merito della tipologia di merce (in quanto qui non rilevante)
di cui alla spedizione effettuata verso la pare invero assorbente la circo- Pt_5
stanza che l'opposta non è mai stata parte del contratto concluso tra CP_1
Parte l'odierna opponente ed il NAO for the European Development Fund in the
Commonwealth of Dominica, contratto che conteneva, per l'appunto, previsioni in
Parte punto determinazione dei dazi doganali dovuti da al momento dell'importazione delle merci nella Repubblica Domenicana.
Emerge, poi, documentalmente (doc. 20 di parte opposta) che i valori dei predetti dazi venivano espresso in euro e non in valuta locale, donde l'incidenza delle flut-
tuazioni dei tassi di cambio Dollaro della Dominica/Euro che hanno inciso sull'effettivo ammontare dei dazi stessi (anche in questo caso si veda l'elemento do-
13 cumentale dato dall'all. CC di parte opponente, costituito dalla mail del 14.05.2018
Parte Parte inviata da ad nella quale l'odierna opposta chiede ad di CP_1
provvedere al pagamento della somma di € 101.199,81 a titolo di imposte per poter procedere con lo sdoganamento, specificando tuttavia che “il conguaglio sarà chie-
sto dopo aver flussato la bolla”).
L'istruttoria testimoniale non forniva, neppure essa, elementi in punto inadempi-
mento da parte dello spedizioniere.
Il teste in particolare, dichiarava: Tes_3
“18) Se vedo il documento AA posso dire che sicuramente la spedizione non fu
compiuta entro il tempo indicato. Ricordo che in totale il tempo impiegato si aggirò
sui cento giorni e che ci fu anche un ritardo nell'imbarco.
Parte 19) Su richiesta di la informava della situazione. CP_1
20) Ricordo che noi chiedevamo un aggiornamento sui costi;
loro conoscevano i
nostri contratti, dato che collaboravano con noi da diversi anni. E' difficile dire se
loro sapessero che noi dovevamo chiedere un'autorizzazione al cliente finale;
loro
sicuramente sapevano che le tasse dovevamo pagarle noi perché erano a carico no-
stro, e quindi, direi che ci avrebbero dovuto informare.”
Ascoltato sui capitoli di parte convenuta opposta, il testimone dichiarava:
“38) Se vedo il doc n. 23 di parte opposta, ricordo che questo fu il momento in cui
provammo a ricostruire con tutta la situazione;
siamo un anno dopo CP_1
Parte la spedizione. Io posso dire che sicuramente loro sapevano della necessità di
di coprire le tasse locali. Non credo che il contratto in sé fosse stato condiviso pri-
ma con CP_1
14 41) Ricordo che di venne a Roma insieme ma per Tes_4 CP_1 Tes_1
discutere del tema e dell'attività delle due aziende;
ma non conosco il Pt_5
contenuto della discussione.
42- 43) Si parlava del fatto di continuare l'attività e dare delle commesse a
[...]
ma non so se fosse collegato a eventuali rinunce alla spedizione Domini- Pt_6
ca”.
In definitiva, assorbente quanto già prima rilevato in punto conclusione del contratto in questione (con previsione dei costi per dazi) tra parti cui era del tutto estranea anche in questo caso emergeva: CP_1
a) L'espletamento di attività informativa da parte dello spedizioniere (sul cui rilie-
vo vale, in punto di diritto, quanto già rilevato a proposito della spedizione Per_1
pia);
b) La circostanza che il contratto non era nemmeno stato condiviso prima con
CP_1
c) La totale mancanza di prova in punto asserita transazione tra le parti in causa
(profilo su cui si veda pure quanto già rilevato con ordinanza a verbale del
30.9.2021): e, infatti, il doc. Y di parte opponente nulla dimostra in punto con-
clusa transazione tra le parti oggi in causa e, per di più, lo stesso teste rife- Tes_3
riva di non conoscere dettagli specifici circa la transazione stessa, sicché
l'assunto di parte opponente resta totalmente indimostrato.
Quanto sin qui illustrato, peraltro, trovava pure elemento di conferma nelle conclu-
sioni, condivisibile in quanto logicamente e puntualmente argomentate, del CTU
il quale, infatti (si cita il passaggio della relazione di maggior interes- Persona_2
15 se), affermava che “Fatte le dovute considerazioni, e preso nota di tutto quanto pre-
sente agli atti di questo procedimento, concludo questa memoria evidenziando che
la differenza di costi venutasi a creare tra quanto previsto inizialmente e quanto ef-
fettivamente risultato alla fine della spedizione è dovuto a: Una differenza di quota
di dazio modificato (da 3% a 4%) nel corso dei mesi intercorsi tra l'inizio della
trattativa per la spedizione. Alle usuali fluttuazioni dei tassi di cambio (comunque
legati ad un doppio passaggio di valuta). Alla differenza di tasso di cambio applica-
to dalla dogana della repubblica domenica rispetto al tasso di cambio ufficiale.”
(cfr. relazione del CTU, pag. 2).
Infondata l'opposizione, il decreto opposta deve essere integralmente confermato.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
in conseguenza del rigetto dell'opposizione, par-
te attrice opponente dovrà rifondere a parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in
16 esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In applicazione del medesimo criterio le spese dell'assunta CTU andranno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
57/2021 del Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge, compensan-
do tra le parti il restante terzo;
pone le spese dell'assunta CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 13.1.2025.
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
17