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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4316/2024-Trib. Latina
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento recante R.G. n. 4316/2024, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”), promosso da e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 Parte_2
Gallinaro e Giancarlo Ciufo ed elettivamente domiciliato in Gaeta (LT) in Via Atratina n. 44 come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato il 25.10.2024 in telematico
PARTE RICORRENTE/ATTRICE/OPPONENTE contro
(Fallimento n.47/2022- Controparte_1
Tribunale Ordinario di Latina) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv.
Vincenzo Donativi ed elettivamente domiciliato in Roma in Via Jacopo da Ponte n. 49 come anche da procura alle liti allegata alla propria memoria difensiva depositata il 23.12.2024 in telematico ex art. 31 comma 2 del R.D. n.267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”)
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA/OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) risultante dagli atti depositato in data 25.10.2024 ed indi iscritto a ruolo sul ruolo contenzioso civile al n. 4316/2024
R.G.-Trib. Latina in data 29.10.2024 giusto il provvedimento del Presidente di Sezione del
29.10.2024 in atti (cfr., per completezza, anche la nota telematica del 27.12.2024 di Parte_1
e relativa al rideposito degli atti e documenti del proprio ricorso ex
[...] Parte_2 artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) a seguito dell'iscrizione sul ruolo contenzioso civile della presente vertenza al n. 4316/2024 R.G.-Trib. Latina, come detto), parte ricorrente/attrice ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento dell'impresa SOCIETÀ
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così chiedendo testualmente che “(…) il Tribunale di Latina Controparte_1
Sezione Fallimentare, voglia fissare con proprio decreto l'udienza di comparizione delle parti e discussione, assegnando il termine per la costituzione della Curatela Fallimentare, per sentir nel merito, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto ammettere al passivo fallimentare le domande formulate da e Parte_1
con ricorso per insinuazione tardiva del 28 maggio 2024; il tutto con vittoria e Parte_2 distrazione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio (…)” per i motivi e nei termini ivi indicati.
A fondamento della domanda è stato dedotto che con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n.1763/2015 R.G.-Trib. e hanno proposto Parte_3 Parte_2 impugnativa del licenziamento loro intimato per giustificato motivo oggettivo dall'impresa odierna convenuta/resistente – all'epoca in bonis – con contestuale domanda di condanna della società resistente/convenuta al pagamento delle differenze retributive per mansioni e livello superiori nonché per retribuzioni ordinarie e TFR non percepiti;
che con sentenza n. 224/2019-Trib. Latina le loro domande sono state respinte;
che, proposto appello iscritto al n. 2890/2019 R.G.-Corte App.
Roma, nelle more di esso giudizio d'appello è stato dichiarato il fallimento dell'impresa convenuta/resistente in persona del l.r.p.t.; che, a Controparte_1
seguito di ciò, e hanno avanzato domanda di Parte_1 Parte_2 ammissione al passivo fallimentare ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge
Fallimentare”), domanda esaminata dal Giudice Delegato incaricato e parzialmente accolta dallo stesso all'udienza del 02.02.2023; che, nelle more, in data 06.12.2022 il giudizio n. 2890/2019
R.G.-Corte App. Roma è stato dichiarato interrotto per effetto del fallimento di controparte, onde si
è provveduto il 05.01.2023 alla sua riassunzione nei confronti della Curatela Fallimentare, rimasta contumace;
che con sentenza n. 2819/2023-Corte App. Roma, passata in giudicato, la loro domanda, spesa così innanzi al Giudice del Lavoro in seno alla detta vertenza d'appello n.2890/2019 R.G.-Corte App. Roma come esposto, è stata parzialmente accolta nei testuali termini seguenti ossia “(…) La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede: condanna il fallimento della “Società Logistica Merci S.p.A. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, a corrispondere ad la somma Parte_1
complessiva di euro 45.427,01 (di cui euro 17.194,60 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo, nonché
a la somma complessiva di euro 34.430,58 (di cui 15.727,70 a titolo di TFR), oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo;
condanna il fallimento della “Società Logistica Merci S.p.A. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, a corrispondere alle parti appellanti le spese di lite, che si liquidano
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complessivamente in euro 7.000,00 per il primo grado ed euro 6.000,00 per il secondo grado per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione del contributo unificato versato in entrambi gradi del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
nulla per le spese del grado nei confronti del . Così Controparte_3 deciso in Roma il 4 luglio 2023 (…)”; che con ulteriore istanza di ammissione al passivo fallimentare del 28.05.2024 ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”)
e hanno chiesto pertanto l'ammissione al passivo dei Parte_1 Parte_2 detti loro rispettivi crediti (anche al fine di conseguire dal cd. “Fondo di Garanzia” presso l'INPS-
Istituto Nazionale per la previdenza Sociale le ultime tre mensilità di retribuzione ed il TFR); che all'udienza del 26.09.2024 ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) il
Giudice Delegato incaricato ha respinto la loro suddetta domanda;
e che è, pertanto, proprio interesse agire in giudizio per la piena tutela dei propri diritti.
Parte opposta/resistente si è costituita con memoria depositata in telematico il 23.12.2024, insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione e chiedendo testualmente che “(…) All'Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis: - In via principale, di rigettare integralmente il ricorso avversario come eccepito, motivato e argomentato nel presente atto;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità di un'ipotesi creditoria alternativa (invero non formulata ex adverso in via gradata), ammettere al passivo del il minor importo di euro CP_1
16.702,41 a favore della sig.ra nonché la somma di euro 10.264,88 a favore del Parte_1
sig. , quale differenza tra le somme già ammesse tempestivamente al passivo e quelle Parte_2 maggiori riconosciute dalla Corte d'Appello di Roma. Con vittoria delle spese di lite ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (…)” per i motivi e nei termini ivi indicati.
Nel corso dell'udienza del 07.01.2025, tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità (cfr., in dettaglio, il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2024 e le note delle parti ex art. 127 ter c.p.c. del 30.12.2024 e 03.01.2025), la causa è stata assunta in riserva ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) nel testo vigente ratione temporis con termine per note difensive in favore di tutte le parti di giorni venti ed ulteriore successivo termine (dunque, con decorrenza dalla scadenza del detto pregresso termine per note di giorni venti) per repliche in favore di tutte le parti stesse di giorni dieci e rimessa al Collegio per quanto di competenza.
All'esito di detta udienza del 07.01.2025 ed a scioglimento della relativa riserva, con provvedimento collegiale del 14-25.02.2025 ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge
Fallimentare”) la vertenza è stata rimessa sul ruolo al fine dell'acquisizione degli atti del fascicolo d'ufficio fallimentare ritenuti rilevanti ai fini del decidere e ciò alla luce anche delle deduzioni,
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domande e difese delle parti di cui alle rispettive note difensive e repliche autorizzate depositate il
24.01.2025, 27.01.2025, 05.02.2025 e 06.02.2025.
Acquisita la documentazione prodotta (la vertenza è risultata e risulta presentare natura documentale), all'udienza del 03.04.2025, tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità (cfr., in dettaglio, il detto provvedimento collegiale anche ex art. 127 ter c.p.c. del 14-25.02.2025 e le note delle parti ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025 e 31.03.2025), la causa è stata assunta in riserva ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) nel testo vigente ratione temporis e rimessa al Collegio per quanto di competenza.
Approvato/condiviso/ratificato integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe già designato/delegato alla trattazione in senso ampio della presente vertenza nonché premesso che “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall'art. 99
l.fall., la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Né può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell'art. 99, comma
11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un'appendice scritta” (cfr., tra le varie: Cass., n. 5596/2017), va ricordato in generale che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (cfr.: Cass., n. 826/2015 e Cass., n. 2387/2004 e Cass., SS. UU.,
n.13533/2001 e Cass., n. 982/2002) mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr.: Cass., n. 6465/2001 e Cass.,
n.2832/1995); che nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr., tra le altre: Cass., SS. UU., n. 4213/2013 e
Cass., n. 10081/2011 e Cass., n. 5582/2005); che il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo, operando il principio dell'immutabilità della domanda (cfr.: Cass., n.9716/2003 e Cass., n. 8472/2003 e Cass.,
n. 11026/1997); che, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore mentre il curatore che contesta la pretesa assume quella di
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convenuto, nulla impedisce - nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono - al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell'originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell'adunanza prevista dall'art. 96 del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) (cfr.: Cass., n.656/2001 e Cass.,
n.6963/1996); e che il tribunale ha la sola facoltà - il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio - di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (in ciò apprezzato anche il potere della parte/dei legittimati in generale di accesso al fascicolo d'ufficio fallimentare secondo le forme di cui all'art. 90 del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) - cfr.:
Cass., n.28302/2005 e Cass., n.6465/2001 e Cass., n. 2832/1995).
Con riferimento al caso di specie, va evidenziato che in sede di udienza di verifica del passivo- domande tardive del 26.09.2024 ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge
Fallimentare”) innanzi al Giudice Delegato incaricato la Curatela ha avanzato proposta di rigetto della domanda qui in rilievo degli odierni ricorrenti/opponenti per le seguenti testuali ragioni per entrambi ossia “(…) L'istanza in riferimento costituisce una mera riproposizione della richiesta di insinuazione al passivo già presentata e parzialmente rigettata dal Giudice Delegato in sede di esame delle insinuazioni tempestive. In particolare, la causa petendi e il petitum (non rilevando la diversa quantificazione accertata dalla Corte d'Appello di Roma) sono corrispondenti a quanto già oggetto di verifica del passivo ammesso. Al riguardo, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione tempestiva, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, in ragione del carattere giurisdizionale e decisorio che la legge fallimentare attribuisce al procedimento di verifica dello stato assivo (ex multis Cass. civ., sez. VI, 20 febbraio 2020, n. 4506, in Giust. civ. mass., 2020;
Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14936, in Giust. civ. mass., 2016; Cass. civ., sez. lav., 28 giugno
2012, n. 10882, in Giust. civ. mass., 2012). Ne deriva che l'unico strumento processuale idoneo a far valere eventuali pretese diverse rispetto alla domanda tempestiva rigettata sarebbe stato l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell'art. 98, l.fall. Tuttavia,
l'istante non ha presentato opposizione nei termini di legge avverso allo stato passivo ritualmente comunicato allo stesso creditore. Al riguardo, è necessario chiarire innanzitutto che, in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a procedura concorsuale, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale. Se per le prime può essere affermata la perdurante
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competenza del giudice del lavoro, per le seconde opera (in luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità o improseguibilità della domanda per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo a opposizione o a impugnazione davanti al tribunale fallimentare (ex multis Cass. civ., 27 luglio 1999, n. 8136; Cass. civ., 18 gennaio 2007, n. 1097; Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141; Cass. civ., 4 aprile 1998, n.
3522; Cass. civ., 20 luglio 1995, n. 15477). Sul punto in esame è, altresì, necessario rilevare che la
Suprema Corte è intervenuta espressamente, anche molto di recente, rilevando che: «per quanto sia passata in giudicato la sentenza che […] contiene [il giudicato esterno;
n.d.r.], l'accertamento compiuto dal giudice ordinario […], sebbene possibile […] non può spiegare efficacia di giudicato ai fini dell'accertamento del credito […], che deve necessariamente avere luogo, ai suoi limitati effetti, in sede concorsuale.» (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2024, n. 7772, in Giust. civ. Mass., 2024).
Trattasi di orientamento consolidato in giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2020, n.
27709, in Giust. civ. Mass., 2021; in senso conforme, ex multis Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2018,
n. 3957, in Diritto & Giustizia, 21 febbraio 2018; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 2018, n. 1646, in
Foro it., 2019, 1, I, p. 288; Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2017, n. 6524, in Giust. civ. Mass., 2017;
Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21201, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 525, in Giust. civ. Mass., 2017; Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 19960, in
Giust. civ. Mass., 2015; Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2012, n. 5095, in Giust. civ. Mass., 2012; Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2008, n. 18832, in dejure.it), la quale ha elaborato «il principio della natura endofallimentare dell'accertamento del credito nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni, con effetti dunque limitati al concorso allo stato passivo», tale per cui «il giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame, mentre non si estende alla eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del g.d.».
Si propone il rigetto della domanda. In sede di osservazioni, l'istante ha svolto alcune considerazioni in diritto che, tuttavia, la Curatela non ritiene rilevanti e, in ogni caso, idonee a modificare la propria proposta, restando insuperate le motivazioni già esposte nel progetto di stato passivo. Si conferma il rigetto della domanda (…)” e che il Giudice Delegato incaricato ha disposto in conformità a detta proposta della Curatela ossia testualmente nel senso che “(…) Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore, si rigetta come da proposta
(…)” (cfr., in dettaglio, anche l'allegato n. 04 della memoria difensiva di parte odierna convenuta/resistente del 23.12.2024 ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge
Fallimentare”), in atti;
si ricordi che “Il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo
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che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore” - cfr., per l'affermazione di principio e fra le altre, per completezza: Cass., n. 24794/2018).
Orbene e tutto ciò posto, va ricordato che “In caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del tribunale che aveva rigettato l'opposizione al passivo proposta dal lavoratore ben oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutorietà, stante la possibilità di depositare in termini l'istanza di ammissione prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro, potendo ottenere un'ammissione con riserva o una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare nelle more della causa di licenziamento)” (cfr., in relazione a fattispecie simili e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 19017/2017).
Se è dunque vero che “La norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile
"ratione temporis",anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado;
né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase” (cfr., tra le altre: Cass., n.
26041/2010), è altrettanto vero – sempre per quanto qui più rileva ed interessa – che “La pendenza di un procedimento di appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal presentarne la richiesta di insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del suo debitore
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nel rispetto dei termini fissati dalla legge, né incide in alcun modo sul termine annuale per il deposito della domanda tardiva” (cfr., tra le altre: Cass., n.7426/2015).
Più esattamente, “(…) Il Tribunale di Santa Maria C.V., con decreto del 19.4.013, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento (…) proposta da (…) per ottenere l'ammissione del credito di Euro 120.076,81, vantato a titolo di differenze retributive per prestazioni lavorative rese, in favore della società poi fallita, fra l'agosto del 78 ed il maggio del 96 ed accertato con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14.3.012. Il tribunale ha condiviso il provvedimento del G.D., che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione, rilevando: 1) che il credito, avente sicura natura concorsuale, era stato insinuato tardivamente, oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e che il ricorrente non aveva neppure dedotto che il ritardo non gli era imputabile;
2) che, in particolare, il ritardo non poteva trovare giustificazione nella pendenza del procedimento d'appello, in quanto fatto costitutivo del credito insinuato era il pregresso rapporto di lavoro e non la sentenza dalla corte territoriale (…); 3) che il disposto della L. Fall., art. 96, imponeva a (…) di proporre domanda di ammissione al passivo "con riserva" o, quantomeno, di coinvolgere gli organi della procedura nel giudizio di appello, al fine di estendere agli stessi gli effetti della sentenza. Il decreto è stato impugnato da (…) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il (…) resistito con controricorso. (…). Ciò premesso, i motivi CP_1
(…) risultano, prima facie, infondati. Il ricorrente confonde i due distinti temi dell'ammissibilità - ai sensi della L. Fall., art. 101 - della domanda di insinuazione proposta dopo il decorso dell'anno dalla data di dichiarazione dell'esecutività dello stato passivo e dell'opponibilità al Fallimento della sentenza d'appello posta a fondamento di tale domanda. In realtà la seconda questione attiene al merito della decisione e, nel caso di specie, è stata inutilmente affrontata dal tribunale, che si sarebbe dovuto arrestare al rilievo della tardività della domanda del (…), non essendovi prova che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile. L'art. 101 cit., u.c. infatti, non contempla altra eccezione, alla regola dell'inammissibilità delle domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, che quella del ritardo incolpevole. In particolare, non v'è alcuna disposizione che faccia salva l'ammissibilità delle c.d. domande "ultratardive" qualora alla data di dichiarazione del fallimento (o, come nella specie, dell'ammissione dell'impresa debitrice alla procedura di amministrazione straordinaria) il giudizio volto all'accertamento del credito sia già pendente in grado d'appello, ma non sia stata ancora emessa la relativa sentenza: in tale ipotesi trova infatti applicazione la L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3), che stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza di primo grado non passata in giudicato ma pronunciata prima della predetta data. Val la pena di aggiungere che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (formatasi sul corrispondente L. Fall., art. 95, comma 3, non ancora riformata dal
D.Lgs. n. 5 del 2006 e citata dallo stesso ricorrente), la norma va interpretata estensivamente e va
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riferita anche al caso in cui la pretesa creditoria sia stata respinta dal primo giudice. Ne consegue che il creditore che intenda far valere nel fallimento il credito di cui si controverte in appello, al fine di non incorrere nella decadenza comminata dalla L. Fall., art. 101, u.c. è tenuto a chiederne l'ammissione con riserva non oltre il termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il (…), pertanto, lungi dal dover attendere l'esito del giudizio pendente dinanzi alla corte territoriale, avrebbe dovuto proporre domanda di ammissione del credito litigioso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria entro il predetto termine: solo la presentazione di una domanda ammissibile ai sensi della disposizione citata avrebbe infatti potuto consentire al giudice del merito di scendere alla verifica della fondatezza della tesi del ricorrente, dell'opponibilità alla procedura della sentenza pronunciata in appello. Il (…) non può, d'altro canto, invocare a giustificazione del ritardo l'affidamento riposto nella decisione del giudice d'appello di non dichiarare interrotto il giudizio a seguito dell'ammissione di (…) alla procedura di amministrazione straordinaria: tale decisione era infatti strettamente attinente alla questione di merito, dell'opponibilità della sentenza alla procedura (questione che avrebbe potuto porsi, negli identici termini, anche nel caso in cui il procuratore della società in bonis non avesse dato notizia in udienza dell'evento), ma era priva di qualsivoglia incidenza sul procedimento di accertamento dei crediti previsto dalla legge fallimentare (specificamente richiamato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53) e non poteva quindi indurre il ricorrente (la cui eventuale ignorantia legis non può costituire scusante) a ritenersi esonerato dalla presentazione della domanda entro il termine massimo di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. (…). Ciò che rileva ai fini della soluzione della questione controversa è che la domanda di ammissione allo stato passivo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 101, u.c. della legge e che la pendenza in appello del giudizio anteriormente promosso dal preteso creditore nei confronti del debitore ancora in bonis non incide su tale termine (non ne determina, cioè,
l'automatica sospensione sino all'esito del gravame, e ciò indipendentemente dal fatto che il processo di secondo grado si svolga in contraddittorio col curatore). La pendenza dell'appello non può dunque costituire causa di esonero dal rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Altra, e successiva, questione è quella che concerne i limiti di operatività della L. Fall., art. 96, comma 3, norma che non ha natura processuale e che, nel prevedere l'ammissione con riserva di talune categorie di crediti, presuppone pur sempre che le domande ad essi relative siano state presentate nel termine di cui all'art. 101, u.c. cit. D'altro canto, non spetta al creditore di stabilire se il credito possa o meno essere ammesso allo stato passivo e se l'ammissione debba o meno avvenire con riserva. Ne consegue che la tesi del ricorrente (secondo il quale in fattispecie come quella in esame, di rigetto in primo grado della domanda avanzata contro il debitore ancora in bonis, non vi sarebbe alcun credito da ammettere con riserva allo stato
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passivo), quand'anche fondata, non condurrebbe a diversa soluzione: la domanda di ammissione andrebbe, infatti, comunque proposta nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 101 e la ritenuta inapplicabilità dell'art. 96, comma 3 non precluderebbe al giudice del fallimento di decidere dell'opponibilità alla massa della sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello pendente in sede di cognizione ordinaria e, pertanto, in caso positivo, di sospendere il procedimento di accertamento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ovvero, in caso negativo, di scendere all'esame del merito della domanda, eventualmente pervenendo ad una soluzione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto (…)” (cfr., in motivazione e tra le altre: Cass., n.7426/2015 già citata).
Ancora, è stato osservato che “La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore” (cfr., più in generale per certi aspetti e più di recente, tra le altre: Cass.,
n.24806/2024 secondo cui – in motivazione – “(…) la deduzione, quale formulata, s'infrange contro il consolidato (ndr: si noti, ormai consolidatosi) orientamento di questa Corte secondo cui la pendenza di un procedimento di appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera mai il creditore dal presentarne la richiesta d'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del suo debitore nel rispetto dei termini fissati dalla legge (Cass., 13/04/2015, n. 7426 (ndr: Cass.,
n.7426/2015 innanzi già citata); v. poi Cass., 10/05/2018, n. 11362, pag. 4, menzionata da Cass.,
5/01/2024, n. 322, pag. 10); la domanda d'insinuazione, nel caso con riserva, è, infatti, atto proprio del creditore (v. anche, molto di recente, il riferimento di Cass., 21/06/2024, n. 17154, pag. 6, primo rigo) (…)”).
Nel caso de quo, parte odierna convenuta/resistente con la propria memoria di costituzione e difensiva depositata in telematico il 23.12.2024 ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd.
“Legge Fallimentare”) ha eccepito, fra l'altro e testualmente, alle pagine 10 ss. che “(…) Come noto, ai sensi dell'art. 101, co. 1, l.f. le domande tardive di insinuazione al passivo possono essere considerate ammissibili a condizione che pervengano entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo. Al tempo stesso, il successivo comma 3 introduce un'eccezione a tale regola generale, prevedendo che oltre tale termine le domande tardive siano ammissibili qualora l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso che ci occupa, la domanda di ammissione al passivo è stata depositata in data 29 ottobre 2024, quindi ben oltre l'anno dalla esecutorietà dello stato passivo intervenuta il 2 febbraio 2023, non potendo
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essere invocata, ai fini del computo del termine, la successiva emissione della sentenza di appello
(…)”.
Poiché “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato” (cfr.: Cass.,
n.27902/2020) e poiché nel caso di specie dagli atti emerge – anche ex art. 115 c.p.c. (cd. “principio di non contestazione”) - che in data 02.02.2023 è stato ultimato l'esame del passivo-domande tempestive ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) con conseguente declaratoria di sua esecutività da parte del Giudice Delegato incaricato (cfr., in dettaglio, anche la documentazione/gli allegati nn. 01 e 02 della nota del 19.03.2025 di
[...]
in Controparte_4
persona del l.r.p.t. come da provvedimento collegiale ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd.
“Legge Fallimentare”) 14-25.02.2025), deve concludersi per l'inammissibilità della domanda degli odierni ricorrenti/opponenti qui in rilievo presentata – a seguito della sentenza n. 2819/2023-Corte
App. Roma - a mezzo ricorso ex artt. 92 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”) in data 28-30.05.2024 (cfr., in dettaglio, anche la documentazione allegata alla nota del 04.03.2025 degli odierni opponenti/ricorrenti ed alla nota del 19.03.2025 di
[...]
(Fallimento n.47/2022-Tribunale ) in persona del Controparte_1 Controparte_4
l.r.p.t. giusto il detto provvedimento collegiale ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd.
“Legge Fallimentare”) 14-25.02.2025), in quanto – a prescindere da ogni altro eventuale profilo/aspetto - tardiva ex art. 101 ultimo comma del R.D. n.267/1942 s.m.i. (cd. “Legge
Fallimentare”) senza che gli istanti abbiano dimostrato che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione qui proposta ex artt. 98 ss. del R.D. n.267/1942 s.m.i. (cd.
“Legge Fallimentare”) per tali motivi e così integrata/precisata per quanto di ragione la motivazione alla base del provvedimento di prime cure di rigetto della stessa del 26.09.2024 ex artt. 92 ss. del
R.D. n.267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”).
D'altro canto, “È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 47 Cost., dell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall., nella parte in cui prevede che la domanda di ammissione tardiva non può essere proposta oltre il termine stabilito dal comma 1, posto che la menzionata disposizione, consentendo la rimessione in termini al ricorrente che provi
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che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, non implica il sacrificio assoluto del diritto di credito, ma bilancia il suo esercizio con le esigenze di speditezza della procedura fallimentare”
(cfr.: Cass. Civ., Sez. I, 13.11.2015).
Del resto, “Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (…)” (cfr., tra le altre: Cass.,
n.25640/2017) ed, al contempo, “L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (…)” (cfr., tra le altre: Cass., n. 27709/2020), onde “Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, sesto comma, l. fall.”
(cfr.: Cass., n. 7772/2024).
Resta assorbito ogni altro profilo ed aspetto anche nell'ottica del cd. “principio della ragione più liquida”.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato/integrato con D.M. n. 37/2018 s.m.i. e con D.M. n. 147/2022 s.m.i. (in vigore dal
23.10.2022) in forza del valore della vertenza nonché dell'attività istruttoria e difensiva complessivamente poste in essere (limitate/prettamente documentali) oltre che in virtù della natura delle tematiche in fatto ed in diritto trattate (giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore compreso tra €52.001,00 ed €260.000,00 ai parametri minimi di legge e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), seguono la soccombenza ex artt. 91 ss. c.p.c. ed in ciò apprezzate anche le reciproche e rispettive posizioni delle parti.
Infine, per completezza, si evidenzia che “Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto del ricorso ex art. 98 l.fall. non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato” (cfr.: Cass., n. 1895/2018).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Latina-Sezione Prima Civile, nella composizione collegiale di cui in epigrafe e pronunciando a definizione del giudizio in oggetto con R.G. n. 4316/2024 in materia di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 ss. del R.D. n. 267/1942 s.m.i. (cd. “Legge Fallimentare”), ogni altra domanda e/o difesa e/o deduzione e/o eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione di parte ricorrente/attrice/opponente;
- condanna i ricorrenti/attori/opponenti soccombenti e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di controparte
[...]
(Fallimento n.47/2022-Tribunale Ordinario di Latina) in Controparte_1 persona del l.r.p.t., spese di lite liquidate in complessivi €7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 04.04.2025
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
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