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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3699/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Luana Dettori;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Luana Controparte_1 C.F._2
Dettori;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Potenza il 25.08.2001 e che dalla loro unione sono nati a Potenza il 01.10.1998, a Livorno il 14.11.2002, Per_1 Per_2 Per_3
a Livorno il 18.07.2006 e Livorno il 11.01.2013. CP_2
Con provvedimento in data 04/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Potenza Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Potenza il 25.08.2001 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 185 P. II Serie A anno 2001.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore errà affidato - congiuntamente - ai genitori e collocato presso la CP_2 madre nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Livorno – Via E, Rossi nr. 31; il predetto immobile è, altresì, abitato dai figli maggiorenni ed Per_3 Per_2
3) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé;
4) il sig. La Terza provvederà – entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese – a versare in favore del coniuge un contributo al mantenimento per i figli (che seppur Per_3 maggiorenne frequenta le scuole medie superiori e non ha una capacità economica tale da renderlo economicamente autonomo) e er un totale complessivo pari ad € 500,00 CP_2 rivalutabili secondo l'indice ISTAT (ovvero € 250,00 per ciascun figlio);
5) il Sig. La Terza si obbliga, altresì, a versare in favore del coniuge quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione ISTAT nei Per_2 periodi in cui la stessa non svolga altre e diverse attività lavorative che le consentano di avere introiti economici per un importo minimo di euro 800,00 mensile;
6) il sig. La Terza provvederà entro il 20 di ogni mese, inoltre, a corrispondere in favore della sig.ra quale contributo al di lei mantenimento la somma mensile pari a € CP_1
100,00 oltre rivalutazione ISTAT;
7) l'assegno unico sarà percepito dal Sig. Terza che si obbliga – ogni mese - a versarlo interamente in favore della coniuge;
- il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta gli stessi lo desideri, ovvero almeno tre giorni a settimana oltre il CP_2 week end alternato, i cui giorni e orari potranno variare compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. La Terza e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla CP_1 frequentazione del figlio;
8) i figli e , entrambi maggiorenni, collocati presso l'abitazione familiare, Per_2 Per_3 trascorreranno tempo e vacanze con ciascun genitore ogni qualvolta lo desiderino;
9) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché il minore CP_2 possa trascorrere - con entrambi - almeno due settimane consecutive nel periodo estivo - ovvero nei mesi che vanno da maggio a settembre, il tutto - ovviamente - nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Per quanto attiene le festività: le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori, alternando - di anno in anno - i predetti periodi;
il minore trascorrerà il giorno del 25 dicembre con un genitore ed il giorno del 26 dicembre con l'altro, così come trascorrerà il giorno del 31 dicembre con un genitore per poi trascorrere il primo dell'anno con l'altro;
10) le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori in modo tale che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dal figlio - di anno in anno - alternativamente con ciascun genitore. Per quanto invece concerne le restanti festività, queste seguiranno il regime dell'alternanza;
11) eventuali esigenze lavorative o di altro genere che impediscano a ciascun genitore di trascorrere il tempo con il figlio minore nei periodi sopra meglio indicati dovranno essere sopperiti - in mancanza di un familiare di supporto - con l'assistenza di una baby sitter a carico del genitore impossibilitato medesimo;
12) le spese straordinarie (come indicate ed esplicitate dal Protocollo siglato dal CNF) saranno suddivise nella misura del 80% a carico del padre, e il 20% a carico della madre (ivi compresa la spesa necessaria per la mensa scolastica);
13) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3699/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Luana Dettori;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Luana Controparte_1 C.F._2
Dettori;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Potenza il 25.08.2001 e che dalla loro unione sono nati a Potenza il 01.10.1998, a Livorno il 14.11.2002, Per_1 Per_2 Per_3
a Livorno il 18.07.2006 e Livorno il 11.01.2013. CP_2
Con provvedimento in data 04/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Potenza Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Potenza il 25.08.2001 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 185 P. II Serie A anno 2001.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore errà affidato - congiuntamente - ai genitori e collocato presso la CP_2 madre nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Livorno – Via E, Rossi nr. 31; il predetto immobile è, altresì, abitato dai figli maggiorenni ed Per_3 Per_2
3) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé;
4) il sig. La Terza provvederà – entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese – a versare in favore del coniuge un contributo al mantenimento per i figli (che seppur Per_3 maggiorenne frequenta le scuole medie superiori e non ha una capacità economica tale da renderlo economicamente autonomo) e er un totale complessivo pari ad € 500,00 CP_2 rivalutabili secondo l'indice ISTAT (ovvero € 250,00 per ciascun figlio);
5) il Sig. La Terza si obbliga, altresì, a versare in favore del coniuge quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 oltre rivalutazione ISTAT nei Per_2 periodi in cui la stessa non svolga altre e diverse attività lavorative che le consentano di avere introiti economici per un importo minimo di euro 800,00 mensile;
6) il sig. La Terza provvederà entro il 20 di ogni mese, inoltre, a corrispondere in favore della sig.ra quale contributo al di lei mantenimento la somma mensile pari a € CP_1
100,00 oltre rivalutazione ISTAT;
7) l'assegno unico sarà percepito dal Sig. Terza che si obbliga – ogni mese - a versarlo interamente in favore della coniuge;
- il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta gli stessi lo desideri, ovvero almeno tre giorni a settimana oltre il CP_2 week end alternato, i cui giorni e orari potranno variare compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. La Terza e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla CP_1 frequentazione del figlio;
8) i figli e , entrambi maggiorenni, collocati presso l'abitazione familiare, Per_2 Per_3 trascorreranno tempo e vacanze con ciascun genitore ogni qualvolta lo desiderino;
9) le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché il minore CP_2 possa trascorrere - con entrambi - almeno due settimane consecutive nel periodo estivo - ovvero nei mesi che vanno da maggio a settembre, il tutto - ovviamente - nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Per quanto attiene le festività: le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori, alternando - di anno in anno - i predetti periodi;
il minore trascorrerà il giorno del 25 dicembre con un genitore ed il giorno del 26 dicembre con l'altro, così come trascorrerà il giorno del 31 dicembre con un genitore per poi trascorrere il primo dell'anno con l'altro;
10) le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori in modo tale che il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano trascorsi dal figlio - di anno in anno - alternativamente con ciascun genitore. Per quanto invece concerne le restanti festività, queste seguiranno il regime dell'alternanza;
11) eventuali esigenze lavorative o di altro genere che impediscano a ciascun genitore di trascorrere il tempo con il figlio minore nei periodi sopra meglio indicati dovranno essere sopperiti - in mancanza di un familiare di supporto - con l'assistenza di una baby sitter a carico del genitore impossibilitato medesimo;
12) le spese straordinarie (come indicate ed esplicitate dal Protocollo siglato dal CNF) saranno suddivise nella misura del 80% a carico del padre, e il 20% a carico della madre (ivi compresa la spesa necessaria per la mensa scolastica);
13) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai