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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1638/2024 R.G.
Oggi 29 maggio 2025 alle ore 15,06 innanzi al Dott. Edoardo Gaspari si procede alla trattazione della causa nelle forme ex art. 127 bis CPC.
Sono collegati via Teams: per l'Avv. Carlotta Giordano;
CP_1
per l'Avv. Debora Marino in sostituzione per delega orale degli Avv.ti Alessandro Federico CP_2
Frignani e Francesco Fusco.
1
***
Il Giudice:
1. avverte che la registrazione dell'udienza è vietata;
2. condivide il verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione Teams;
3. prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né che sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
***
Il Giudice ordina alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.
L'Avv. Giordano precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello. Ribadisce come la correttezza della tesi esposta dall'appellante sia rinvenibile anche nel regolamento CUP adottato dalla Provincia di Vercelli, che all'art.
2.2 prevede la debenza del canone per il presupposto pubblicitario esclusivamente al e richiama la previsione di cui al c. 820 l. 160/2019. Nel resto si riporta agli atti difensivi. CP_3
L'Avv. Marino precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. In ordine al regolamento richiamato da controparte, evidenzia che si tratta di fonte gerarchicamente subordinata al disposto di legge. Nel resto, si richiama integralmente alle difese illustrate in comparsa di costituzione e risposta in appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza ad ore 15,11.
I difensori dichiarano di rinunciare a collegarsi alla stanza virtuale d'udienza per la lettura della sentenza.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e
2 che lo svolgimento via Teams è avvenuto regolarmente.
Il verbale, condiviso via Teams, è chiuso ad ore 15,13.
Vercelli, 29.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari In esito alla camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1638/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281-sexies CPC
(richiamato dall'art. 350 bis1 CPC) la seguente
SENTENZA 3 nella causa iscritta al N. 1638/2024 R.G. promossa da con sede legale in Sorso (SS), Via A. Gramsci 28, in persona del legale rappresentante p.t., RO
con l'Avv. CARLOTTA GIORDANO del Foro di Cuneo, presso il cui studio in Saluzzo, Corso Roma 20
è elettivamente domiciliata appellante contro con sede legale in Ghemme (NO), Via Romagnano 6, in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., con gli Avv.ti FRANCESCO FUSCO e ALESSANDRO FEDERICO FRIGNANI, presso il cui studio in Torino, Via Bligny 15 è elettivamente domiciliata in persona del Sindaco p.t. Controparte_4
appellati
Oggetto: canone unico patrimoniale – avviso di accertamento. Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via principale
- Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 110/2024 pronunciata e pubblicata in data 22.05.2024 dal Giudice di Pace di Vercelli in persona della dott.ssa Vincenza
Sangianantoni e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'esponente che qui si riportano:
In via principale
Rigettare l'opposizione avviso di accertamento esecutivo n. 2310099900446883, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare pienamente valido ed efficace tale atto.
In via subordinata
4 Nella denegata e non creduta ipotesi di parziale adesione alle domande avversarie, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme che saranno determinate, confermando l'avviso di accertamento impugnato in relazione alle esposizioni già pagate.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre CPA e rimborso forfettario come per legge.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
In via preliminare
- respingere l'appello avversario;
In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”
Motivi della decisione
Con atto d'appello notificato il 20.12.2024 a e al (che, non si è CP_2 Controparte_5
costituito) ha tempestivamente impugnato la sentenza (non notificata) n. 110/2024, pubblicata il CP_1
22.5.2024, del giudice di pace di Vercelli, che ha annullato l'avviso di accertamento n. 2310099900446883 notificato da concessionario della riscossione per conto del a CP_1 Controparte_5 CP_2
per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nell'anno 2023, per l'installazione di una serie di impianti pubblicitari installati nel territorio comunale di CP_5
ha affidato l'appello a due motivi: CP_1
1. errore di diritto per aver ritenuto il privo della legittimazione attiva a percepire il Controparte_5
5 canone - violazione della l. 160/2019 art. 1 co. 816 e ss.;
2. errata interpretazione dei commi 818 e 835 art. 1 l. 160/2019 e della modifica operata dalla legge di bilancio 2023, con conseguente errore di diritto nell'applicazione della normativa in relazione al comma
818. si è costituita con comparsa datata 9.4.2025 difendendo la correttezza della sentenza impugnata, CP_2
in particolare, sostenendo che il non sia soggetto attivo dell'imposta, ma che lo sia la Controparte_5
Provincia di Vercelli, dato che l'impianto si trova su strada provinciale.
Alla prima udienza del 22.5.2025, ritenuto opportuno per la ridotta complessità della causa, di natura documentale, procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC, fu rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies CPC, adempimenti avvenuti come attestato dal verbale in epigrafe.
La causa viene ora in decisione.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del a cui l'appello è stato Controparte_5
tempestivamente notificato il 20.12.2024 a mezzo pec. Nel merito, entrambi i motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
È documentale (doc. 2 appellata) e incontestato che l'avviso di accertamento (doc. 1 appellata) sia stato emesso per il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) nell'anno 2023, per l'installazione di un cartello pubblicitario di superficie complessiva di mq. 7,92 installato nel territorio comunale di al km. 8 + 490, lato sx, lungo la SP 455 “Di Pontestura”. CP_5
Norme di riferimento sono i seguenti commi dell'art. 1 l. 160/2019:
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di
6 spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della
7 dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- - -
L'appellante sostiene che le sopra trascritte norme - che hanno sostituito le previgenti tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e canone per la concessione d'uso del demanio statale così come previsto dal comma 816 -:
- abbiano un doppio presupposto impositivo (c. 819), cioè l'occupazione del suolo e l'esposizione pubblicitaria;
- l'occupazione del suolo pubblico sia l'unico presupposto applicabile alle provincie, mentre quello dell'esposizione pubblicitaria sarebbe di esclusiva competenza dei comuni nel cui territorio i messaggi pubblicitari sono diffusi, come sarebbe confermato dal c. 821 che disciplina il contenuto dei regolamenti che regolano il canone unico;
- a questo fine che sia irrilevante che l'autorizzazione a installare il mezzo pubblicitario venga dal soggetto (che può essere diverso) proprietario del suolo su cui l'impianto è installato;
- essendo duplice il presupposto impositivo del canone unico e, al contempo, essendo diversi i soggetti che potrebbero pretendere il pagamento (provincia o comune), può accadere che parte della componente, quella dell'occupazione, sia dovuta alla provincia (se proprietaria della strada su cui è installato l'impianto pubblicitario) e l'altra parte, quella relativa alla diffusione pubblicitaria, sia invece dovuta al comune.
Queste considerazioni non sono condivisibili. Dall'esame complessivo delle norme sopra trascritte emerge che:
- il canone è unico;
- l'unicità del canone non è scalfita dal doppio presupposto impositivo: il c. 835 prevede che “il versamento del canone” (singolare) è effettuato direttamente agli enti che lo hanno istituito in base al c.
816;
- non vi è alcun dato testuale, primario criterio di interpretazione della legge ex art. 121 preleggi, da cui
8 inferire che alla duplicità di presupposto impositivo corrisponda un duplice canone per ciascuno dei due presupposti.
Ne discende ulteriormente che non esiste una disposizione in base alla quale ritenere che a ciascuno dei due presupposti impositivi corrisponda una diversa e duplice titolarità impositiva;
- per avvalorare quanto appena detto, vale osservare che il c. 818 individua quali tratti di strada debbano ricomprendersi nelle “aree comunali” per affermare la legittimazione impositiva del comune per la diffusione pubblicitaria lungo le strade – non di sua proprietà – che corrono nei centri abitati.
Il che logicamente presuppone che si voglia derogare alla regola generale: altrimenti - in assenza della previsione in commento - sui tratti di strada, non di proprietà del comune, situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti la titolarità impositiva spetterebbe al soggetto proprietario del suolo su cui si trova l'installazione pubblicitaria, e non al comune, a cui spetta proprio in forza di questa disposizione.
Una diversa lettura priverebbe di senso logico il disposto del c. 818.
Inoltre, ad avviso del tribunale non sono condivisibili le seguenti affermazioni dell'appellante: - a pag. 4 dell'appello contesta che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto dell'intenzione del legislatore che non ha istituito ex novo un tributo, ma ha disciplinato “in modo più organico” la precedente disciplina mutando la denominazione dei prelievi e mutando la natura dell'entrata, da tributaria a patrimoniale. Questa considerazione trascura che la legge, che non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi) va applicata e interpretata per quello che effettivamente prevede, non guardando alla disciplina previgente, espressamente abrogata;
- a pag. 9 si scrive che la nuova disciplina avrebbe inteso mantenere distinta la soggettività attiva per l'occupazione del suolo pubblico, da un lato, e per la pubblicità, dall'altro, “così come era previsto in vigenza de l. lgs. 503/1997”: ma, come detto, non vi è un solo dato testuale che deponga in questo senso, né è criterio di interpretazione della legge normativamente stabilito quello che si basa su norme abrogate;
Contr
- che il giudice di pace non abbia valutato quanto affermato nelle note emanate da e e la CP_6
“recente risposta Auditel” è affermazione che trascura che quelle anzidette non sono fonti del diritto vincolanti per il giudice.
9
Infine, non è dimostrata nel caso concreto la ricorrenza del presupposti del citato c. 818 per ritenere la titolarità impositiva in capo al quindi, al concessionario per la riscossione per suo Controparte_5
conto CP_1
Quanto sostenuto all'odierna udienza dall'appellante - secondo cui la correttezza della propria tesi sarebbe rinvenibile anche nel regolamento CUP adottato dalla Provincia di Vercelli, che all'art.
2.2 prevede la debenza del canone per il presupposto pubblicitario esclusivamente al Comune e richiama la previsione di cui al c. 820 l. 160/2019 - è superato dagli argomenti sopra illustrati, che si fondano sull'interpretazione di norme primarie, gerarchicamente sovraordinate ai regolamenti degli enti locali.
Per tutti questi motivi la sentenza appellata va confermata: l'avviso di accertamento impugnato è stato a diritto annullato dal giudice di pace, non essendovi titolarità impositiva in capo al per il canone CP_3
unico patrimoniale. Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere le spese di lite del grado d'appello, liquidate CP_1
ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi d'appello;
- scaglione: fino a € 1.100,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1638/2024 R.G. promossa da contro RO
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_2 Controparte_4
- RIGETTA l'appello;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in CP_1 CP_2
10
€ 500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- DA' ATTO che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13comma 1-quater D.P.R. 115/2002 con obbligo a carico di di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
dovuto per l'appello.
Vercelli, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari