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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Cellini, nel cui studio in Cosenza, alla via Mario Mari n.1/c, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Nonché
(P. I. e C. F.: con sede Controparte_2 P.IVA_4
in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del Dottor Gabriele Donnici in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Calarco (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Damiano 2 Milano, giusta procura allegata al fascicolo telematico resistente
Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342024000199607000.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 14.11.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n. CP_1
3342024000199607000, notificato a mezzo PEC il 29.10.2024.
Rappresentava che con l'opposto avviso l' chiedeva la restituzione della somma di CP_1 euro 6.315,95, relativa alla fruizione indebita dell'esonero contributivo (c.d. esonero
“Under 36”) per il periodo dal 10/2021 all'8/2022, riconosciuto per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, e riferito, nella specie, all'assunzione della lavoratrice
, perché per la lavoratrice risultava una precedente assunzione a tempo Persona_2
indeterminato nel 2015.
Deduceva l'infondatezza della richiesta restitutoria dell'Istituto, poiché la lavoratrice nel
2015 era stata titolare di un contratto di apprendistato che non ostava alla concessione dell'esonero contributivo, per il quale, dunque, sussistevano tutti i requisiti di legge per la legittima fruizione.
Richiesta in via preliminare istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, instava nel merito per l'accertamento della non dovutezza della somma richiesta e per l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese da distrarre.
Si costituiva tempestivamente l' , deducendo l'esistenza di una precedente CP_1
assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice, ostativo alla legittima fruizione del beneficio dell'esonero, concludendo nel merito per il rigetto della domanda e conseguente condanna dell'opponente al pagamento del dovuto. Con vittoria di spese. Si costituiva altresì eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di
CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al CP_1
CP_ comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al
CP_ debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito – sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali CP_ dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
A tali rilievi consegue la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
.
[...]
In via preliminare, il ricorso deve ritenersi ammissibile siccome proposto nel rispetto del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, stante la comprovata notifica dell'avviso di addebito in data
29.10.2024 e il deposito del ricorso in data 14.11.2024. Tanto premesso, dalla documentazione in atti si evince che l' , in data 23.10.2023, CP_1
notificava alla ricorrente società un atto di diffida con cui chiedeva la restituzione della somma di euro 6.315,95 per l'indebita fruizione da parte della stessa del beneficio dell'esonero contributivo – in relazione alla lavoratrice e per il periodo dal Persona_2
10/2021 all'8/2022 – di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020.
Assume parte ricorrente di avere, al contrario, diritto all'esonero contributivo fruito, posto che la lavoratrice in questione non è stata titolare di contratto a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa, ma solo di contratti a tempo determinato e di apprendistato.
L' , al contrario, sostiene l'indebita fruizione del beneficio in quanto la lavoratrice CP_1
è stata titolare di un contratto di apprendistato instaurato nel 2015 e proseguito in Per_2
rapporto a tempo indeterminato, mancando così uno dei requisiti di legge per godere legittimamente dell'esonero contributivo, sostenendo che la società ricorrente, pertanto, non poteva assumere la lavoratrice usufruendo dell'esonero contributivo, in quanto quest'ultima aveva già in passato avuto un impiego a tempo indeterminato.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 10 della legge n. 178/ 2020 (recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il richiamato Art.
1. Comma 101 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone:
“L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo
o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.
Dalla lettura delle suddette norme, si evince che il diritto all'esonero spetta al datore di lavoro in relazione a quei soggetti che, cumulativamente, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati in precedenza occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Tanto premesso, in relazione all'oggetto della controversia, deve richiamarsi il principio consolidato secondo cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. Sent. n. 1157/2018).
A supporto delle proprie ragioni, parte ricorrente sostiene – fondatamente – che il periodo di apprendistato non è ostativo alla fruizione del beneficio ma l' ha CP_1
documentalmente provato che, in relazione alla lavoratrice UC , la San Biagio- Per_2
Soc. Coop. Sociale ha indebitamente fruito dell'esonero contributivo, in quanto, prima della fruizione del benefico per cui è causa, la lavoratrice è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la “THE BAKER S.R.L. UNIPERSONALE”, come risulta dal Conto Individuale prodotto in atti. Invero, nel caso di specie, al periodo di CP_3 apprendistato è seguita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal luglio del 2017; tale circostanza si evince – parimenti – dall'estratto conto previdenziale da cui si evince che la lavoratrice in questione a seguito di periodo di apprendistato è stata assunta senza soluzione di continuità dalla predetta società.
Risulta, dunque, provata la carenza del richiesto requisito dell'insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con lo stesso o con altro datore di lavoro) che, insieme al requisito anagrafico, concorre a integrare il diritto all'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10 della legge n. 178/ 2020.
Stante l'indebita fruizione dell'esonero contributivo, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, affermarsi l'obbligo di parte attrice di restituire la somma indebitamente fruita a titolo di sgravi contributivi non spettanti.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così prevede:
- Accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
;
[...]
- rigetta il ricorso e condanna la al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite che liquida, in favore di ciascun convenuto, in euro 2.697,00 oltre accessori
Contr come per legge, con distrazione per quanto riguarda in favore dell'Avv. Giovanni
Calarco che si è dichiarato antistarario.
Cosenza, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Cellini, nel cui studio in Cosenza, alla via Mario Mari n.1/c, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Nonché
(P. I. e C. F.: con sede Controparte_2 P.IVA_4
in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del Dottor Gabriele Donnici in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Calarco (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Damiano 2 Milano, giusta procura allegata al fascicolo telematico resistente
Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342024000199607000.
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 14.11.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per la declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n. CP_1
3342024000199607000, notificato a mezzo PEC il 29.10.2024.
Rappresentava che con l'opposto avviso l' chiedeva la restituzione della somma di CP_1 euro 6.315,95, relativa alla fruizione indebita dell'esonero contributivo (c.d. esonero
“Under 36”) per il periodo dal 10/2021 all'8/2022, riconosciuto per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, e riferito, nella specie, all'assunzione della lavoratrice
, perché per la lavoratrice risultava una precedente assunzione a tempo Persona_2
indeterminato nel 2015.
Deduceva l'infondatezza della richiesta restitutoria dell'Istituto, poiché la lavoratrice nel
2015 era stata titolare di un contratto di apprendistato che non ostava alla concessione dell'esonero contributivo, per il quale, dunque, sussistevano tutti i requisiti di legge per la legittima fruizione.
Richiesta in via preliminare istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, instava nel merito per l'accertamento della non dovutezza della somma richiesta e per l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese da distrarre.
Si costituiva tempestivamente l' , deducendo l'esistenza di una precedente CP_1
assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice, ostativo alla legittima fruizione del beneficio dell'esonero, concludendo nel merito per il rigetto della domanda e conseguente condanna dell'opponente al pagamento del dovuto. Con vittoria di spese. Si costituiva altresì eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.
La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di
CP_ riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente al CP_1
CP_ comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al
CP_ debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo.
In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
CP_ Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.
Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito – sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali CP_ dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va notificata.
A tali rilievi consegue la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
.
[...]
In via preliminare, il ricorso deve ritenersi ammissibile siccome proposto nel rispetto del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, stante la comprovata notifica dell'avviso di addebito in data
29.10.2024 e il deposito del ricorso in data 14.11.2024. Tanto premesso, dalla documentazione in atti si evince che l' , in data 23.10.2023, CP_1
notificava alla ricorrente società un atto di diffida con cui chiedeva la restituzione della somma di euro 6.315,95 per l'indebita fruizione da parte della stessa del beneficio dell'esonero contributivo – in relazione alla lavoratrice e per il periodo dal Persona_2
10/2021 all'8/2022 – di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020.
Assume parte ricorrente di avere, al contrario, diritto all'esonero contributivo fruito, posto che la lavoratrice in questione non è stata titolare di contratto a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa, ma solo di contratti a tempo determinato e di apprendistato.
L' , al contrario, sostiene l'indebita fruizione del beneficio in quanto la lavoratrice CP_1
è stata titolare di un contratto di apprendistato instaurato nel 2015 e proseguito in Per_2
rapporto a tempo indeterminato, mancando così uno dei requisiti di legge per godere legittimamente dell'esonero contributivo, sostenendo che la società ricorrente, pertanto, non poteva assumere la lavoratrice usufruendo dell'esonero contributivo, in quanto quest'ultima aveva già in passato avuto un impiego a tempo indeterminato.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, si osserva che l'art. 1, comma 10 della legge n. 178/ 2020 (recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) prevede che: “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il richiamato Art.
1. Comma 101 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone:
“L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo
o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato”.
Dalla lettura delle suddette norme, si evince che il diritto all'esonero spetta al datore di lavoro in relazione a quei soggetti che, cumulativamente, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati in precedenza occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Tanto premesso, in relazione all'oggetto della controversia, deve richiamarsi il principio consolidato secondo cui “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. Sent. n. 1157/2018).
A supporto delle proprie ragioni, parte ricorrente sostiene – fondatamente – che il periodo di apprendistato non è ostativo alla fruizione del beneficio ma l' ha CP_1
documentalmente provato che, in relazione alla lavoratrice UC , la San Biagio- Per_2
Soc. Coop. Sociale ha indebitamente fruito dell'esonero contributivo, in quanto, prima della fruizione del benefico per cui è causa, la lavoratrice è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la “THE BAKER S.R.L. UNIPERSONALE”, come risulta dal Conto Individuale prodotto in atti. Invero, nel caso di specie, al periodo di CP_3 apprendistato è seguita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal luglio del 2017; tale circostanza si evince – parimenti – dall'estratto conto previdenziale da cui si evince che la lavoratrice in questione a seguito di periodo di apprendistato è stata assunta senza soluzione di continuità dalla predetta società.
Risulta, dunque, provata la carenza del richiesto requisito dell'insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con lo stesso o con altro datore di lavoro) che, insieme al requisito anagrafico, concorre a integrare il diritto all'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10 della legge n. 178/ 2020.
Stante l'indebita fruizione dell'esonero contributivo, il ricorso si rivela infondato e deve, pertanto, affermarsi l'obbligo di parte attrice di restituire la somma indebitamente fruita a titolo di sgravi contributivi non spettanti.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione reietta e/o disattesa, così prevede:
- Accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
;
[...]
- rigetta il ricorso e condanna la al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite che liquida, in favore di ciascun convenuto, in euro 2.697,00 oltre accessori
Contr come per legge, con distrazione per quanto riguarda in favore dell'Avv. Giovanni
Calarco che si è dichiarato antistarario.
Cosenza, 16.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti