Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLI011 1 2 / 0 1 IN NOME DEL R LO ALIAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSORIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 12873/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 2342 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 368 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 12/10/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente 560 SE NTENZA sul ricorso proposto da: RI LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO SERPIERI 7, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL VESCOVO B M, difeso dall'avvocato DI FABIO PIETRO, UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 13000 M ricorrente #2.6 GEN. 2001.
contro
IL CANCELLIERE COMUNE ANAGNI, in persona del Sindaco pro tempore;
LIRE 3000 intimato CANCELLERIA la sentenza n. 397/97 del Tribunale di avverso FROSINONE, depositata il 19/05/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CB220530 1635 udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. y l A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 luglio 1981 il Comune di Anagni, in persona del Sindaco pro- tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al locale Pretore, NO ER lamentando che questi, proprietario della fonte Acqua Acetosa, dichiarata servitù di uso pubblico, aveva scavato fossi nei pressi della fontana, filettato la canna di sbocco dell'acqua, fatto cadere un grosso blocco dei resti di una costruzione di epoca romana, cagionando la diminuzione del flusso della sorgente e rendendo y disagevole l'uso della servitù da parte dei l cittadini. A Chiedeva pertanto il ripristino dello stato dei luoghi e 1'astensione del ER da ogni turbativa intesa a limitare o impedire l'uso della servitù in discorso. Emesso un provvedimento interdittale "inaudita altera parte" ed esperita ctu, nonché prova per interrogatorio e per testi, avendo il resistente nel costituirsi in giudizio negato "in toto" la fondatezza della domanda avversaria, il Pretore, con sentenza 2-18.1.86, in accoglimento di quest'ultima, condannava il ER al ripristino mediante riduzione alle misure 3 preesistenti del fossato adiacente la fonte, vietandogli ogni attività limitativa о riduttiva dell'uso della servitù pubblica sulla stessa gravante. Proposta impugnazione dal soccombente il Tribunale, con sentenza 12-19.5.95, la rigettava condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ER sulla base di tre motivi. t Non ha spiegato attività difensiva in questa l sede l'intimato, neppure dopo che, con ordinanza A 29.3.2000, era stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, ritualmente eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di priorità logico giuridica, il terzo motivo del ricorso con il quale si denunzia violazione dell'art. 25 del R.D. 30.12.1923 n. 2839 non avendo il Comune di Anagni depositato la delibera di urgenza emessa dalla Giunta, abbisognevole della ratifica del Consiglio Comunale, la cui omissione comporterebbe l'inesistenza della costituzione in giudizio di quella Amministrazione. La censura non ha pregio giacchè, a parte la 4 considerazione che a norma dell'art. 139 del R.D. 4 febbraio 1925 n. 148, così come integrato dall'art. 1923 n. 2839, poi 25 del R.D. 30 dicembre modificato dall'art. 26 della legge 9 giugno 1947 n. 530, le delibere che autorizzano i giudizi relativi alle azioni possessorie sono devoluti alla competenza della Giunta municipale, senza necessità successiva ratifica da parte del Consigliodi comunale e non pongono in essere comunque un requisito di validità della costituzione in A giudizio dell'ente pubblico locale (v. Cass. sent. n. 533/72, n. 5218/92, n. 1442/2000) ogni indagine in ordine alla ritualità della costituzione in giudizio del Comune di Anagni è in questa sede preclusa dal fatto che mai nelle pregresse fasi del giudizio il ricorrente ha sollevato contestazioni in merito alla legittimazione ad agire della intimata pubblica amministrazione. Passando all'esame dei primi due motivi, da valutarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, con essi si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1168, 1170, 2697 C.C., 112, 113, 115, 116 e nonché omessa, insufficiente e196 c.p.c., contraddittoria motivazione su punto decisivo. 5 Lamenta innanzi tutto il ricorrente che il Tribunale abbia respinto la propria eccezione di decadenza del Comune dall'azione possessoria, in quanto esercitata oltre l'anno dallo spoglio dalla turbativa, nonostante abbia riconosciuto che il fosso indicato in ricorso era la prosecuzione di altro creato in precedenza, dal quale derivava, secondo esso ER, la lesione possessoria. Contesta poi, nel merito, la validità del mezzo istruttorio usato per l'accertamento della sussistenza a suo carico della molestia o turbativa del possesso altrui, essendosi il giudice d'appello avvalso della relazione del tecnico comunale espletata su incarico del Sindaco, smentita dal consulente tecnico d'ufficio. Le doglianze non possono essere accolte. Quanto all'eccezione di decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1168 C.C. di cui il ER lamenta il rigetto da parte del Tribunale, osserva il Collegio come per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 848/85, n. 282/87, n. 901/86, n. 4730/87, n. 3911/89, n. 7865/90) nella ipotesi di una pluralità di atti costituenti turbativa spoglio del possesso il termine di cui sopra decorre dal primo 6 di essi, quando gli stessi siano collegati о connessi in modo tale da costituire prosecuzione o progressione della stessa attività. Quando invece ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta, per la sua concludenza, ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall'ultimo atto. Ebbene, uniformandosi а tale giurisprudenza, espressamente richiamata nella gravata sentenza, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici, e pertanto incensurabile nella attuale sede, il giudice d'appello ha rilevato che nel caso di specie, come emergeva dalla stessa relazione del posta V a fondamento dell'atto tecnico comunale introduttivo del giudizio, la contiguità spaziale tra il fosso oggetto di lite ed altro preesistente, realizzato nelle vicinanze e di cui esso rappresentava la prosecuzione, non escludeva che i due manufatti costituissero opere del tutto indipendenti. Lo Scavo che aveva dato luogo all'azione possessoria del Comune, infatti, appariva si spazialmente collegato al preesistente fossato, ma ! in modo del tutto estrinseco sotto il profilo in 7 esame, non rinvenendosi in questo il presupposto per la sua esecuzione giacchè, essendo posto tra la fonte e il precedente manufatto, avrebbe ben potuto essere realizzato per deviare (almeno parzialmente) il corso della fonte medesima (fatto questo di cui l'Amministrazione anagnina) dclevasi dalla preventiva realizzazione indipendentemente dell'altro fossato. Quanto poi alle critiche mosse all'impugnata pronunzia con riguardo alla statuita esistenza f nella fattispecie in esame dell'elemento materiale f della lesione possessoria, del pari incensurabile o si appalesa il ragionamento del giudice del gravame di merito il quale, con motivazione adeguata, basandosi sulle attendibili risultanze della relazione del tecnico comunale neppure contrastate, nella sostanza, dalla successiva consulenza disposta dal Pretore, ha ravvisato gli estremi della turbativa della servitù pubblica di attingimento nella minore portata della fonte cagionata dalle attività di scavo poste in essere dal ER nonché dalla filettatura della tubazione, ragionevolmente ricollegabile all'applicazione di un raccordo per altra tubazione e dunque all'uso esclusivo, seppure а momenti, 8 della fonte medesima da parte dell'attuale ricorrente. Alla stregua delle svolte argomentazioni il A proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo attività giudizio non avendo 1'intimato spiegato difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 12 ottobre 2000. Alfest Mersthin stem Мать врахои IL CANCELLIERE C1 Paolo RI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 60000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 210000 presso l'Agenzia Si attestan registrazione delle Entrate di Roma 2 il 3.2011 serie 4 alm. 13470 versate € 170,43 apposta in calce alla oppia autentica (art. 278 T.U. n°115 je 30/5/2002) 9