Art. 21.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919 , possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.
I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919 , possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.
I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.