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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/07/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1069/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Berardi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 28.05.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) il giorno
12.12.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 34, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio che in data Per_1
05.12.2019 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore sarà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre.- I genitori provvederanno perciò in comune accordo a garantire l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.- 2) abiterà prevalentemente nella casa di proprietà della madre sita in Sarzana (SP), Via Per_1
Canalburo 22/B.-
3) Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana in modo alternato, dal venerdì Per_1 pomeriggio alle 16.30, con pernotto presso di sé, fino alla domenica alle ore 21, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre.- Il padre terrà con sé altresì un pomeriggio ogni settimana, preferibilmente il mercoledì o Per_1 dalle ore 16.30 fino al giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola (o casa materna quando non a scuola) quando lo stesso trascorrerà il fine settimana con la madre ed il lunedì invece della settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, prelevandolo e riportandolo dalla madre.- Tutto quanto sopra dovrà essere compatibile con lo stato di salute, la volontà e gli impegni scolastici del minore e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.-
4) Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni (anche non Per_1 consecutivi) come anche la madre.- Per le altre feste durante l'anno trascorrerà il giorno di Natale ed il 31 dicembre con la Per_1 madre e Santo ST ed il 1 gennaio con il padre per poi invertire tali giornate l'anno successivo, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre, seguendo poi il criterio dell'alternanza annuale.- 5) Il sig. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 la somma di €200,00/mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat tramite Per_1 bonifico bancario sul conto corrente della madre al seguente Iban: IT 31 W 06030 49840
000046620042 entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.-
6) Tutte le spese straordinarie relative a dovranno essere divise al 50% tra i genitori come Per_1 da Linee Guida del Tribunale della Spezia del 13/12/2018 .-
7) L'assegno Unico per il minore spetterà alla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per le Parte_1 spese del minore saranno divise al 50% tra i genitori.-
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.-
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.- In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni (a spese legali compensate tra le parti).
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Sarzana (SP)
[...] Parte_2 il giorno 12.12.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno
2012, numero 34, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 11.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani