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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere
riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 1287/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
e
CP_2
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies;
lette le note conclusive depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1287/2023
2 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata rappresentato e difeso dall'Avv. Email_1
Cristiano Augusto Tofani come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1 CP_2
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 2563/2023 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, per i motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n. 1252/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione III, dott. Francesco
Ponzetta in data 24 aprile 2023, pubblicata in pari data, nella causa R.G. 12745/2020, notificata il 15 maggio 2023: in via principale : accertata e dichiarata l'insussistenza nella specie dell'esistenza del credito e/o del presupposto soggettivo (“scientia damni”) di cui alle azioni promosse dalla e dichiarata la Parte_2
tempestività della produzione documentale sub doc. n. 19, accogliere il proposto appello e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'azione di simulazione e dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rigettando per l'effetto le altrui domande e disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della conseguente annotazione a margine della sentenza di primo grado;
in via istruttoria: si reiterano formalmente le istanze istruttorie avanzate in primo grado, con particolare riferimento all'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova per come articolati con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che di seguito si ritrascrivono: 1. “vero che i
SIi e al fine di dare una abitazione alla propria figlia le Tes_1 Persona_1 hanno trasferito la quota di 6/8 dell'appartamento sito in Firenze, Corso Vittorio
Emanuele II n. 105”; 2. “vero che con il consenso dei SIi e Tes_1 Per_1
l'importo erogato a titolo di mutuo per Euro 190.000,00 al fine di acquistare i 6/8
[...]
3 dell'immobile di cui al punto che precede è stato destinato per l'acquisto dell'immobile sito in Follonica del 10/5/2007”; 3. “vero che, successivamente, i SIi e Tes_1
hanno acconsentito a vendere a terzi il suddetto appartamento sito in Persona_1
Firenze, Corso Vittorio Emanuele II n. 105, per fornire alla figlia (ed alla sua famiglia) la provvista necessaria per poter acquistare una abitazione più consona a crescere il primo figlio in arrivo”; 4. “vero che tutti gli atti di compravendita effettuati a far data dal
3.4.2007 al 23.3.2012 (e, precisamente atto del 3/4/2007, rep. 19.013 – racc. 8586, atto del 10/5/2007, rep. 60040 – racc. 9283, atto del 24/7/2008, rep. 39711 – fasc. 7404, atto del 21/11/2008 a rogito Notaio rep. 20050 -fasc. 9193, atto Persona_2
del 9/12/2011, rep. 60.182 – racc. 18229 e atto del 23/3/2012, rep. 4256 – racc. 3438), sono stati posti in essere nell'esclusivo interesse della famiglia e dei figli minori e Per_3
”. Si indicano sin da ora quali testi, i SIi nato a [...] il Persona_4 Tes_1
15/3/1947, codice fiscale e nata a [...] il C.F._1 Persona_1
7/6/1954, codice fiscale , entrambi residenti a [...], C.F._2
Località Tosi, Via Berenson 19. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge e con espressa riserva di domanda di ripetizione degli importi che fossero corrisposti in corso di giudizio dal SI alla . Parte_1 Parte_2
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2563/2023 del Parte_1
Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla (di seguito: ) in relazione all'atto di Parte_2 CP_1
costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20.12.2017 dai coniugi Pt_1
e
[...] CP_2
1.1) Il giudizio di primo grado era stato infatti introdotto dal adducendo CP_1
che:
• aveva instaurato nei confronti (anche) del sig. , nell'ottobre del 2020, una Pt_1
causa civile di risarcimento danni per mala gestio della soc. (tale da CP_1
condurre infine la predetta società al fallimento), per l'importo di € 4.381.624,87;
• in particolare, era stato contestato il fatto che avesse dato corso ad una CP_1
fusione con la soc. (entrambe controllate dalla società cooperativa CP_3
Cont
), con notevole incremento delle passività in capo a in precedenza CP_1
4 gravanti solo su senza del resto che fosse ravvisabile un qualsivoglia CP_3
motivo economicamente valorizzabile al fine di giustificare tale fusione;
• con atto del 20.12.2017, il sig. aveva costituito assieme alla moglie, sig.ra Pt_1
un fondo patrimoniale, conferendovi i propri beni immobili;
CP_2
• nella medesima data era stata deliberata la fusione societaria predetta (avanti al medesimo Notaio, Dott. che aveva rogato l'atto costitutivo del Persona_5
fondo patrimoniale);
• sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale o per la declaratoria della sua inefficacia ex art. 2901 c.c.
1.1.1) Il aveva quindi chiesto “...che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, Voglia dichiarare nullo per simulazione
e di nessun effetto, o in subordine revocare ex art. 2901 c.c. dichiarando conseguentemente in questo caso l'atto inefficace nei confronti della curatela fallimento
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuato dai signori CP_1 CP_5
e come sopra meglio identificati, sull'immobile sito nel Comune di
[...] CP_2
Firenze, alla via del Romitino, 11, censito al Foglio 58, particella 810, sub 504, nonché degli altri immobili posti in Pelago (FI), Via dello Stradone, snc, al foglio 46, particella
340 sub 3, 5 e 9, con atto a rogito notaio dr. di Milano, rep. 8929/4194 Persona_5
del 20 dicembre 2017, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari ogni consequenziale trascrizione e/o provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni più ampia riserva consentita dalla legge”;
1.2) Si era quindi costituito il sig. (rimanendo invece contumace la sig.ra Pt_1
, il quale aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare CP_2
esponendo che:
o il non era titolare di alcun credito nei confronti del predetto convenuto, CP_1
ma di una mera aspettativa di credito;
o il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione della causa di risarcimento danni;
o non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta, di fatto non ravvisabile nel caso di specie in quanto l'atto era stato pienamente voluto dalle parti;
o non era ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., tantomeno la dolosa preordinazione dell'atto al fine di sottrarre il bene ai creditori.
Il aveva quindi chiesto la reiezione delle domande del . Pt_1 CP_1
5 1.3) Il Tribunale di Firenze, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, occorreva anzitutto prendere in considerazione la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dal , la CP_1
quale doveva ritenersi fondata;
− sussistevano i presupposti applicativi di tale norma, in quanto:
o era ravvisabile un credito del , nei termini di mera potenzialità CP_1
ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza maturata sul punto;
o l'atto di cui era chiesta la declaratoria di inefficacia era un atto a titolo gratuito;
o era ravvisabile l'eventus damni, in quanto l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale doveva ritenersi “...idoneo a modificare la situazione patrimoniale del debitore in quanto comporta una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito (ex multis Cass. n. 15265/06,
Cass. n. 12144/1999 Cass. n. 16986/07, Cass. n. 9461/16)”;
o sussisteva anche la scientia damni, considerando che il era Pt_1
Cont amministratore non solo di ma anche della controllante CP_1
(controllante anche di , e “...pertanto aveva senza dubbio CP_3 conoscenza dello stato di decozione di quest'ultima e delle eventuali conseguenze dell'atto di fusione tra le due società”.
1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Firenze aveva reso la seguente statuizione: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 12745/20, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione. - DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e sull'immobile sito nel Comune Parte_1 CP_2
di Firenze, alla via del Romitino, 11, censito al Foglio 58, particella 810, sub 504, nonchéé degli altri immobili posti in Pelago (FI), Via dello Stradone, snc, al foglio 46, particella 340 sub 3, 5 e 9, con atto a rogito notaio dr. di Milano, rep. Persona_5
8929/4194 del 20 dicembre 2017; - ORDINA al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione a margine della trascrizione del sopra indicato atto della presente sentenza;
- CONDANNA le parti convenute e Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di delle
[...] Parte_2
spese di lite, che si liquidano in Euro 5.534,00 per compensi ed in euro 545,00 per spese, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. . Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
• “violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. comma 1, n. 1, per avere la sentenza appellata erroneamente ritenuto sussistenti nel caso di specie i requisiti per l'accoglimento della proposta azione di revocatoria;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza di un credito oltreché del presupposto della scientia damni, omettendo di valutare le prove offerte da parte convenuta. Omessa motivazione”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze secondo cui era ravvisabile nel caso di specie l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.;
• “le spese del primo e secondo grado di giudizio, con riserva, sin d'ora, di domanda di ripetizione degli importi che dovessero essere corrisposti dall'appellante nel corso del giudizio d'appello”, evidenziando come l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza appellata avrebbero comportato la condanna di controparte alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio.
Riproposte comunque tutte le istanze, anche istruttorie, difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio, l'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito, dovendosene quindi dichiarare la contumacia, stante la ritualità delle notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato sotto molteplici ed eterogenei profili, esposti non in modo separato ma all'interno di una complessiva disamina critica della sentenza impugnata, la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla positiva ravvisabilità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c.
3.1.1) Con un primo ordine di considerazioni, l'appellante ha esposto che “...se correttamente il Giudice di Prime Cure evidenzia come in caso di revocatoria ordinaria, il creditore debba provare sempre e comunque la sussistenza di tre elementi, ovvero
l'esistenza di un credito;
l'eventus damni e la scientia damni, appare errata la statuizione secondo cui nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo posto in essere prima del sorgere del credito, (i) risulterebbe sussistere il requisito dell'animus nocendi, “vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il
7 soddisfacimento del futuro creditore (la norma parla di dolosa preordinazione”) e (ii) che la sussistenza di detto requisito sia stato provato dalla Curatela. Tale assunto non è condivisibile, atteso che, come ampiamente dedotto e documentato in primo grado, il
SI , al momento della costituzione del fondo patrimoniale non poteva neanche Pt_1
lontanamente immaginare che a distanza di 16 mesi sarebbe stato dichiarato lo stato di
CP_ insolvenza di ...”, indicando quindi gli elementi che – nella prospettazione difensiva del – non consentirebbero di ravvisare tale possibilità di previsione degli eventi e Pt_1 concludendo, sul punto, che “Questo premesso, con riferimento all'elemento soggettivo
(c.d. scientia damni), consistente quando l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e nella dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, non vi è chi non veda come alla data del compimento del presunto atto
CP_ pregiudizievole, non sussistesse alcuna ragione di credito ( , com'è noto, è fallita il
17/4/2019, laddove la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta il 20/12/2017) né tanto meno vi poteva essere qualsivoglia consapevolezza in capo al SI di Pt_1
CP_ arrecare pregiudizio alle ragioni degli eventuali creditori della società o, addirittura, che vi fosse una dolosa preordinazione a ciò finalizzata”.
Tali allegazioni, tuttavia, se pur appaiono in astratto finalizzate a postulare la necessità, nel caso di specie e sul piano dell'elemento soggettivo, della sussistenza della
“dolosa preordinazione” richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1, seconda parte (e cioè
l'ipotesi correlata alla realizzazione dell'atto dispositivo in un momento antecedente al sorgere del credito), risultano poi in contrasto con le ulteriori argomentazioni esposte dall'appellante secondo cui “In altre parole, la scientia damni, si atteggia dunque, come la semplice "previsione del danno" che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (Cass. n. 15310/2007, richiamata da ultimo Cass. n. 9192/2021). Orbene, nella specie si è chiarito che l'odierno appellante non poteva in alcun modo prevedere quanto poi sarebbe accaduto e non vi è prova che sia stata proprio la fusione a determinare l'insolvenza della società. Né a sostegno della sussistenza di tale requisito (- e cioè, la previsione del danno -) può soccombere la presunzione della sua esistenza attesa la concomitanza della costituzione del fondo patrimoniale con la delibera di fusione delle due società (il cui progetto peraltro era stato già da tempo approvato). Ed invero, prima della notifica dell'atto di citazione per responsabilità avvenuta a fine 2020, il SI non ha mai avuto la percezione che Pt_1
Cont nell'ambito del lavoro effettuato alle dipendenze di tra cui, la carica di consigliere CP_ in , avesse espletato una attività che avrebbe potuto comportare un danno alla società”: in tal caso, infatti, sembra che l'appellante abbia valorizzato l'elemento
8 psicologico della “conoscenza del pregiudizio” (inteso quale previsione del danno) richiesto dall'art. 2901, primo comma, n 1, prima parte (e cioè l'ipotesi correlata alla realizzazione dell'atto dispositivo dopo l'insorgere del credito).
3.1.1.1) In proposito va anzitutto rilevato come il giudice di prime cure non abbia in alcun modo ritenuto che la fattispecie qui in considerazione fosse caratterizzata dalla necessità del riscontro della “dolosa preordinazione”, quale elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. per le ipotesi di atto dispositivo posto in essere antecedentemente al sorgere del credito.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Firenze si è limitato a rilevare che:
→ “La scientia damni è rappresentata dalla conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio arreca alla curatela creditrice e nella fattispecie considerata la gratuità dell'atto è sufficiente la mera «consapevolezza del pregiudizio» che l'atto dispositivo avrebbe potenzialmente arrecato al creditore, e tale consapevolezza può evincersi sulla base di presunzioni semplici (cfr Cass. n.
17867/07). L'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione è coevo all'assemblea straordinaria di del 20/12/17 nella quale veniva deliberata CP_1
la fusione tra la e la in quanto formalizzato dai coniugi convenuti CP_1 CP_3
nello stesso giorno e davanti allo stesso Notaio Dott. he aveva redatto Per_6 il verbale dell'assemblea straordinaria di di cui sopra, circostanze CP_1 documentate in atti”;
→ “La curatela ha allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c. n. 2 copiosa documentazione dalla quale si evince che oltre alla qualifica di Parte_1
amministratore della era amministratore anche della società CTF società CP_1
capogruppo controllante sia di che di e pertanto aveva senza CP_1 CP_3
dubbio conoscenza dello stato di decozione di quest'ultima e delle eventuali conseguenze dell'atto di fusione tra le due società. Considerato pertanto il ruolo di amministratore rivestito al tempo dei fatti, la conoscenza della situazione contabile delle due società, l'intervenuto fallimento della appena un anno CP_1
dopo la fusione con a dispetto di quanto sostenuto dal convenuto CP_3
, è assolutamente inverosimile che lo stesso ignorasse le conseguenze e Pt_1
le responsabilità che gli potevano essere addebitate e pertanto nello stesso giorno
e con lo stesso notaio votava sia la delibera della fusione delle due società e costituiva il fondo patrimoniale sui propri beni con la moglie CP_2
consapevole che il vincolo impresso ai suddetti beni, avrebbe arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie. Proprio la contestualità degli atti è un ulteriore
9 elemento di natura indiziaria dal quale si evince non solo la consapevolezza, ma la precipua volontà di sottrarre tali beni alla garanzia di cui all'art. 2740 c.c.”.
Dunque, nella struttura argomentativa esposta dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione infine raggiunta, non è dato rilevare alcuna valorizzazione della necessità della “dolosa preordinazione” (che invece, come detto, l'appellante sembra aver ritenuto di individuare nel contesto della sentenza in questione), dovendosi invece evidenziare come, in tale sequenza argomentativa, sia stato indicato che:
a) il fatto generatore del credito è da individuare nell'atto di fusione societaria (come del resto allegato da parte attrice in prime cure) e non nel fallimento della soc.
[...]
CP_1
b) l'atto dispositivo contestato non è antecedente al fatto generatore del credito, ma coevo ad esso;
c) l'elemento soggettivo necessario ai fini applicativi dell'art. 2901 c.c. non è dunque quello della “dolosa preordinazione” (per il vero, mai menzionata nella sentenza impugnata) bensì quello della “mera consapevolezza” del pregiudizio suscettibile di essere arrecato alle ragioni del creditore dall'atto posto in essere.
3.1.1.2) Il nucleo portante dell'impianto argomentativo seguito dal giudice di prime cure è dunque dato dalla valutazione per cui, in caso di contestualità tra atto dispositivo e fatto generatore del credito, l'atto dispositivo non può essere qualificato come “antecedente” al fatto stesso (unica ipotesi in cui l'art. 2901 c.c. richiede che “l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, inteso con riferimento alle ragioni creditorie).
Rilevato incidentalmente che tale assunto risulta conforme alla previsione in questione (che si riferisce all'ipotesi di “atto anteriore al sorgere del credito” e non anche a quella di atto coevo a tale insorgenza del credito), va in ogni caso debitamente evidenziato come l'odierno appellante non abbia proposto alcuna specifica censura in ordine a tale valutazione.
L'unico, larvato, accenno difensivo operato con riferimento a tale contestualità risulta infatti attenere al rilievo già sopra ricordato per cui “Né a sostegno della sussistenza di tale requisito (- e cioè, la previsione del danno -) può soccombere la presunzione della sua esistenza attesa la concomitanza della costituzione del fondo patrimoniale con la delibera di fusione delle due società (il cui progetto peraltro era stato già da tempo approvato). Ed invero, prima della notifica dell'atto di citazione per responsabilità avvenuta a fine 2020, il SI non ha mai avuto la percezione che Pt_1
10 Cont nell'ambito del lavoro effettuato alle dipendenze di tra cui, la carica di consigliere CP_ in , avesse espletato una attività che avrebbe potuto comportare un danno alla società”.
Tale inciso, peraltro allocato (come detto) nell'alveo argomentativo secondo cui nel caso di specie rileverebbe la “previsione del danno”, quale mera consapevolezza dello stesso, non può certo assurgere a contestazione della decisione del Tribunale di Firenze di ritenere che, in caso di contestualità tra atto dispositivo e sorgere del credito, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 2901, primo comma, n 1, prima parte, con conseguente sufficienza della consapevolezza del pregiudizio (che, del resto, corrisponde in effetti proprio all'impostazione difensiva adottata dall'appellante).
3.1.1.3) Dunque, ritenuto che l'elemento soggettivo che assume rilevanza ex art. 2901 c.c. nel caso di specie è quella della “conoscenza del pregiudizio” (e cioè la mera
“scientia damni”), deve rilevarsi come tutte le contestazioni mosse dall'appellante sul punto non siano suscettibili di essere accolte.
A) Risultano anzitutto prive di rilievo le reiterate allegazioni dell'appellante secondo cui quest'ultimo era inconsapevole del danno che avrebbe cagionato ai creditori e che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non era finalizzato a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, ma solo a far fronte ai bisogni della famiglia in adempimento dei doveri di solidarietà ad essa connaturati.
Tali allegazioni possono essere prese in considerazione esclusivamente come contestazioni della fondatezza delle domande del , ma non possono certo CP_1
costituire un riscontro delle difese del sig. . Pt_1
B) In secondo luogo, deve rilevarsi come non risultino in alcun modo scalfiti dalle difese dell'appellante i fondamentali rilievi del giudice di prime cure secondo cui:
I. il sig. non era un semplice dipendente di essendo invece Pt_1 CP_1
Cont amministratore della stessa società ed essendo altresì amministratore di , e cioè la società cooperativa che, secondo lo stesso odierno appellante, era controllante sia di che di ed aveva deciso di dare corso alla CP_1 CP_3 fusione in questione (“...avvenuta su espressa indicazione della società Cont capogruppo , così a pg. 9 dell'atto di citazione);
II. il era dunque ben consapevole di quale fosse la situazione economico- Pt_1
patrimoniale di tutte le società coinvolte nella fusione in oggetto e delle conseguenze astrattamente suscettibili di riverberarsi a carico di CP_1
III. il fallimento di è avvenuto in data 17.4.2019, solo un anno e quattro mesi CP_1 dopo l'atto di fusione societaria predetto e la costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa;
11 IV. in conseguenza di ciò “...è assolutamente inverosimile che lo stesso ignorasse le conseguenze e le responsabilità che gli potevano essere addebitate e pertanto nello stesso giorno e con lo stesso notaio votava sia la delibera della fusione delle due società e costituiva il fondo patrimoniale sui propri beni con la moglie CP_2
consapevole che il vincolo impresso ai suddetti beni, avrebbe arrecato un
[...] pregiudizio alle ragioni creditorie”.
C) Nessuna delle allegazioni dell'appellante è in grado di superare i rilievi predetti, dovendosi anche in questa sede rileva che le palesate esigenze di solidarietà familiare sottese alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto non incidano in alcun modo sulla ritenuta consapevolezza in capo al del fatto che, con tale atto, venivano Pt_1
potenzialmente ad essere pregiudicate le ragioni dei creditori.
Né appare possibile sminuire il rilievo per cui il sig. (e la sig.ra Pt_1 CP_2
hanno provveduto a costituire il fondo patrimoniale in oggetto lo stesso giorno e davanti allo stesso Notaio che ebbe a rogare l'atto di fusione societaria sopra più volte ricordato, in tal modo venendosi plasticamente ad evidenziare un nesso tra tali atti che correttamente
è stato valorizzato dal Tribunale di Firenze onde pervenire alla conclusione che il sig.
era ben consapevole che la fusione avrebbe potuto compromettere la stabilità Pt_1
economico-patrimoniale di (appunto, fallita poco più di anno dopo). CP_1
Si ricorda, del resto, come l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. sia stato inteso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così Cass. 28423 del 15.10.2021), precisando peraltro che, nel caso di specie, è irrilevante l'analisi dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra trattandosi di atto a titolo gratuito (come ritenuto correttamente dal giudice di CP_2
prime cure, peraltro con valutazione non oggetto di contestazione nella presente sede).
Dunque, una volta ricondotta la scientia damni al novero di una generica consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale operata con l'atto impugnato
(a prescindere dalla conoscenza dello specifico credito che avrebbe dovuto essere garantito), non può che pervenirsi a ritenere che il fosse caratterizzato da una Pt_1
simile consapevolezza, dimostrata anche e proprio dalla contestualità degli atti sopra ricordata.
12 3.1.2) Deve poi prendersi in considerazione il profilo concernente la ritenuta tardività, da parte del Tribunale di Firenze, della produzione documentale operata dal sig.
nel primo grado di giudizio in allegato alla comparsa conclusionale. Pt_1
3.1.2.1) In proposito va rilevato come il abbia con tale atto dimesso Pt_1
Cont documentazione relativa ad un atto di transazione intercorso tra ed il , CP_1 adducendo quindi che “...dalla lettura di detta scrittura emerge incontrovertibilmente che CP_ il danno asseritamente subito da per l'intervenuta fusione per incorporazione della società è venuto definitivamente meno”. CP_3
3.1.2.2) Tale documento è stato ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, dal giudice di prime cure, rilevando sul punto che “Risulta poi accoglibile l'eccezione formulata dalla curatela in merito alla tardività del documento depositato da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale (atto di transazione intercorso tra la
Cont curatela e la società cooperativa in quanto è del tutto sfornita di prova la ritenuta mancata disponibilità del documento in questione prima dello scadere del termine decadenziale per il deposito dei documenti ex art. 186 comma 6 c.p.c.”.
3.1.2.3) Nei confronti di tale conclusione l'appellante ha anzitutto dedotto che:
− “...dalla mera lettura del documento depositato sub n. 19, emerge inequivocabilmente (e la circostanza non è stata contestata) che la transazione è stata redatta il 25/10/2021 (e probabilmente sottoscritta da tutte le parti successivamente) laddove il termine per il deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c. nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale, scadeva il
18/10/2021 e, dunque, almeno 7 giorni prima della redazione della transazione
(!)”;
− “Alla luce di quanto precede, già solo per quanto innanzi documentato, la transazione poteva legittimamente trovare ingresso nel giudizio di primo grado e, di conseguenza essere utilizzata nel presente gravame al fine di accertare
l'intervenuto soddisfacimento della Curatela e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
3.1.2.4) Il motivo è infondato, sul piano formale.
A) Va anzitutto ricordato come, in sede di scritti conclusionali, non possano essere prodotti nuovi documenti, sì che la produzione documentale della transazione predetta non avrebbe potuto essere considerata ammissibile in quanto, appunto, operata dal sig. Pt_1
solo in allegato alla comparsa conclusionale depositata in prime cure in Cancelleria in data
2.12.2022.
13 B) Va poi evidenziato come tale produzione, inammissibilmente operata con la comparsa conclusionale, non sia stata affiancata da una richiesta formale di remissione in termini né in primo grado, né nella presente sede, onde dare corso al procedimento incidentale volto a verificare l'esistenza delle condizioni per il deposito del documento successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, VI° comma, e, comunque, prima del mutamento di fase processuale occorso all'esito della precisazione delle conclusioni e del trattenimento della causa in decisione.
C) Del resto, una “riapertura” dei termini per il deposito della documentazione in oggetto – suscettibile di essere attuata solo all'esito del positivo esperimento del sub- procedimento incidentale di remissione in termini – avrebbe dovuto essere affiancata già in prime cure dalla possibilità per il di produrre (come in effetti ivi chiesto) CP_1
altra documentazione in replica a quella dimessa dal sig. . Pt_1
3.1.2.5) Il motivo è comunque infondato anche sul piano sostanziale, in quanto:
− alla stregua della stessa prospettazione dell'appellante, l'atto di transazione in oggetto risulta attenere ai rapporti tra il e la , con riferimento CP_1 CP_6
ad una responsabilità risarcitoria dedotta come sussistente direttamente in capo a quest'ultima, ed avente ad oggetto una richiesta di pagamento (da parte del Cont
medesimo nei confronti – unicamente – di ) di € 2.352.534,40; CP_1
− tale domanda risarcitoria, dunque, si distingue da quella avanzata dal CP_1
nei confronti del sig. , con cui era stato chiesto il risarcimento di € Pt_1
4.381.624,87;
Cont
− sempre l'odierno appellante ha esposto che, all'esito di tale transazione, aveva rinunciato all'ammissione al passivo fallimentare del per il predetto CP_1 importo di € 2.352.534,40, mentre il aveva dichiarato di rinunciare ad CP_1
Cont ogni azione nei confronti di “...anche in relazione alla fusione ”. CP_3
Ne deriva che l'oggetto della transazione risulta, già in base alla prospettazione Cont operata dall'appellante, attinente unicamente ai rapporti tra il e , senza che CP_1
consti alcun effetto in relazione al titolo di responsabilità dedotto nei confronti del sig.
, peraltro per importo diverso, con conseguente irrilevanza nel presente processo Pt_1 del documento in questione. Il fatto che sia indicato un riferimento alla “fusione ” CP_3 non implica che l'atto transattivo abbia avuto a riferimento tutti i soggetti coinvolti in tale fusione, anche a diverso titolo, ivi compreso il sig. : non constano del resto Pt_1
allegazioni che consentano di rilevare come ed in quali termini la domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti del risulti avere a riferimento lo stesso CP_1 Pt_1
Cont identico titolo di responsabilità dedotto dal stesso nei confronti di , ciò che CP_1
14 appare del resto già in astratto escluso dal notevole differenziale degli importi risarcitori Cont chiesti nei confronti di , da un lato, e del , dall'altro, nei termini sopra Pt_1
ricordati.
3.2) La reiezione del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo motivo d'appello che, del resto, non si configura come motivo di gravame in senso tecnico, quanto piuttosto quale richiesta di nuova decisione sulle spese di lite del primo grado di giudizio all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione.
3.3) Infine, le considerazioni sin qui espresse comportano la reiezione delle istanze istruttorie avanzate da parte appellante, in quanto irrilevanti ai fini della decisione qui concretamente assunta.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e tuttavia, non essendosi costituito alcuno degli appellati, ed in particolare il , non è dato luogo a statuire CP_1
sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2563/2023 del Tribunale di Firenze, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia della e di Parte_2 CP_2
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
15 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere
riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 1287/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
e
CP_2
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies;
lette le note conclusive depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1287/2023
2 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1
certificata rappresentato e difeso dall'Avv. Email_1
Cristiano Augusto Tofani come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1 CP_2
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 2563/2023 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, per i motivi di cui in narrativa ed in riforma della sentenza n. 1252/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione III, dott. Francesco
Ponzetta in data 24 aprile 2023, pubblicata in pari data, nella causa R.G. 12745/2020, notificata il 15 maggio 2023: in via principale : accertata e dichiarata l'insussistenza nella specie dell'esistenza del credito e/o del presupposto soggettivo (“scientia damni”) di cui alle azioni promosse dalla e dichiarata la Parte_2
tempestività della produzione documentale sub doc. n. 19, accogliere il proposto appello e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'azione di simulazione e dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rigettando per l'effetto le altrui domande e disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della conseguente annotazione a margine della sentenza di primo grado;
in via istruttoria: si reiterano formalmente le istanze istruttorie avanzate in primo grado, con particolare riferimento all'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova per come articolati con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che di seguito si ritrascrivono: 1. “vero che i
SIi e al fine di dare una abitazione alla propria figlia le Tes_1 Persona_1 hanno trasferito la quota di 6/8 dell'appartamento sito in Firenze, Corso Vittorio
Emanuele II n. 105”; 2. “vero che con il consenso dei SIi e Tes_1 Per_1
l'importo erogato a titolo di mutuo per Euro 190.000,00 al fine di acquistare i 6/8
[...]
3 dell'immobile di cui al punto che precede è stato destinato per l'acquisto dell'immobile sito in Follonica del 10/5/2007”; 3. “vero che, successivamente, i SIi e Tes_1
hanno acconsentito a vendere a terzi il suddetto appartamento sito in Persona_1
Firenze, Corso Vittorio Emanuele II n. 105, per fornire alla figlia (ed alla sua famiglia) la provvista necessaria per poter acquistare una abitazione più consona a crescere il primo figlio in arrivo”; 4. “vero che tutti gli atti di compravendita effettuati a far data dal
3.4.2007 al 23.3.2012 (e, precisamente atto del 3/4/2007, rep. 19.013 – racc. 8586, atto del 10/5/2007, rep. 60040 – racc. 9283, atto del 24/7/2008, rep. 39711 – fasc. 7404, atto del 21/11/2008 a rogito Notaio rep. 20050 -fasc. 9193, atto Persona_2
del 9/12/2011, rep. 60.182 – racc. 18229 e atto del 23/3/2012, rep. 4256 – racc. 3438), sono stati posti in essere nell'esclusivo interesse della famiglia e dei figli minori e Per_3
”. Si indicano sin da ora quali testi, i SIi nato a [...] il Persona_4 Tes_1
15/3/1947, codice fiscale e nata a [...] il C.F._1 Persona_1
7/6/1954, codice fiscale , entrambi residenti a [...], C.F._2
Località Tosi, Via Berenson 19. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA, CPA, spese forfetarie al 15% come per legge e con espressa riserva di domanda di ripetizione degli importi che fossero corrisposti in corso di giudizio dal SI alla . Parte_1 Parte_2
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2563/2023 del Parte_1
Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dalla (di seguito: ) in relazione all'atto di Parte_2 CP_1
costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20.12.2017 dai coniugi Pt_1
e
[...] CP_2
1.1) Il giudizio di primo grado era stato infatti introdotto dal adducendo CP_1
che:
• aveva instaurato nei confronti (anche) del sig. , nell'ottobre del 2020, una Pt_1
causa civile di risarcimento danni per mala gestio della soc. (tale da CP_1
condurre infine la predetta società al fallimento), per l'importo di € 4.381.624,87;
• in particolare, era stato contestato il fatto che avesse dato corso ad una CP_1
fusione con la soc. (entrambe controllate dalla società cooperativa CP_3
Cont
), con notevole incremento delle passività in capo a in precedenza CP_1
4 gravanti solo su senza del resto che fosse ravvisabile un qualsivoglia CP_3
motivo economicamente valorizzabile al fine di giustificare tale fusione;
• con atto del 20.12.2017, il sig. aveva costituito assieme alla moglie, sig.ra Pt_1
un fondo patrimoniale, conferendovi i propri beni immobili;
CP_2
• nella medesima data era stata deliberata la fusione societaria predetta (avanti al medesimo Notaio, Dott. che aveva rogato l'atto costitutivo del Persona_5
fondo patrimoniale);
• sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale o per la declaratoria della sua inefficacia ex art. 2901 c.c.
1.1.1) Il aveva quindi chiesto “...che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, Voglia dichiarare nullo per simulazione
e di nessun effetto, o in subordine revocare ex art. 2901 c.c. dichiarando conseguentemente in questo caso l'atto inefficace nei confronti della curatela fallimento
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuato dai signori CP_1 CP_5
e come sopra meglio identificati, sull'immobile sito nel Comune di
[...] CP_2
Firenze, alla via del Romitino, 11, censito al Foglio 58, particella 810, sub 504, nonché degli altri immobili posti in Pelago (FI), Via dello Stradone, snc, al foglio 46, particella
340 sub 3, 5 e 9, con atto a rogito notaio dr. di Milano, rep. 8929/4194 Persona_5
del 20 dicembre 2017, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari ogni consequenziale trascrizione e/o provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni più ampia riserva consentita dalla legge”;
1.2) Si era quindi costituito il sig. (rimanendo invece contumace la sig.ra Pt_1
, il quale aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare CP_2
esponendo che:
o il non era titolare di alcun credito nei confronti del predetto convenuto, CP_1
ma di una mera aspettativa di credito;
o il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione della causa di risarcimento danni;
o non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta, di fatto non ravvisabile nel caso di specie in quanto l'atto era stato pienamente voluto dalle parti;
o non era ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., tantomeno la dolosa preordinazione dell'atto al fine di sottrarre il bene ai creditori.
Il aveva quindi chiesto la reiezione delle domande del . Pt_1 CP_1
5 1.3) Il Tribunale di Firenze, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, occorreva anzitutto prendere in considerazione la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dal , la CP_1
quale doveva ritenersi fondata;
− sussistevano i presupposti applicativi di tale norma, in quanto:
o era ravvisabile un credito del , nei termini di mera potenzialità CP_1
ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza maturata sul punto;
o l'atto di cui era chiesta la declaratoria di inefficacia era un atto a titolo gratuito;
o era ravvisabile l'eventus damni, in quanto l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale doveva ritenersi “...idoneo a modificare la situazione patrimoniale del debitore in quanto comporta una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito (ex multis Cass. n. 15265/06,
Cass. n. 12144/1999 Cass. n. 16986/07, Cass. n. 9461/16)”;
o sussisteva anche la scientia damni, considerando che il era Pt_1
Cont amministratore non solo di ma anche della controllante CP_1
(controllante anche di , e “...pertanto aveva senza dubbio CP_3 conoscenza dello stato di decozione di quest'ultima e delle eventuali conseguenze dell'atto di fusione tra le due società”.
1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Firenze aveva reso la seguente statuizione: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 12745/20, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione. - DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e sull'immobile sito nel Comune Parte_1 CP_2
di Firenze, alla via del Romitino, 11, censito al Foglio 58, particella 810, sub 504, nonchéé degli altri immobili posti in Pelago (FI), Via dello Stradone, snc, al foglio 46, particella 340 sub 3, 5 e 9, con atto a rogito notaio dr. di Milano, rep. Persona_5
8929/4194 del 20 dicembre 2017; - ORDINA al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione a margine della trascrizione del sopra indicato atto della presente sentenza;
- CONDANNA le parti convenute e Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di delle
[...] Parte_2
spese di lite, che si liquidano in Euro 5.534,00 per compensi ed in euro 545,00 per spese, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. . Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
• “violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. comma 1, n. 1, per avere la sentenza appellata erroneamente ritenuto sussistenti nel caso di specie i requisiti per l'accoglimento della proposta azione di revocatoria;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza di un credito oltreché del presupposto della scientia damni, omettendo di valutare le prove offerte da parte convenuta. Omessa motivazione”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale di Firenze secondo cui era ravvisabile nel caso di specie l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.;
• “le spese del primo e secondo grado di giudizio, con riserva, sin d'ora, di domanda di ripetizione degli importi che dovessero essere corrisposti dall'appellante nel corso del giudizio d'appello”, evidenziando come l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza appellata avrebbero comportato la condanna di controparte alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio.
Riproposte comunque tutte le istanze, anche istruttorie, difese ed eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio, l'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito, dovendosene quindi dichiarare la contumacia, stante la ritualità delle notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato sotto molteplici ed eterogenei profili, esposti non in modo separato ma all'interno di una complessiva disamina critica della sentenza impugnata, la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla positiva ravvisabilità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c.
3.1.1) Con un primo ordine di considerazioni, l'appellante ha esposto che “...se correttamente il Giudice di Prime Cure evidenzia come in caso di revocatoria ordinaria, il creditore debba provare sempre e comunque la sussistenza di tre elementi, ovvero
l'esistenza di un credito;
l'eventus damni e la scientia damni, appare errata la statuizione secondo cui nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo posto in essere prima del sorgere del credito, (i) risulterebbe sussistere il requisito dell'animus nocendi, “vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il
7 soddisfacimento del futuro creditore (la norma parla di dolosa preordinazione”) e (ii) che la sussistenza di detto requisito sia stato provato dalla Curatela. Tale assunto non è condivisibile, atteso che, come ampiamente dedotto e documentato in primo grado, il
SI , al momento della costituzione del fondo patrimoniale non poteva neanche Pt_1
lontanamente immaginare che a distanza di 16 mesi sarebbe stato dichiarato lo stato di
CP_ insolvenza di ...”, indicando quindi gli elementi che – nella prospettazione difensiva del – non consentirebbero di ravvisare tale possibilità di previsione degli eventi e Pt_1 concludendo, sul punto, che “Questo premesso, con riferimento all'elemento soggettivo
(c.d. scientia damni), consistente quando l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore e nella dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, non vi è chi non veda come alla data del compimento del presunto atto
CP_ pregiudizievole, non sussistesse alcuna ragione di credito ( , com'è noto, è fallita il
17/4/2019, laddove la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta il 20/12/2017) né tanto meno vi poteva essere qualsivoglia consapevolezza in capo al SI di Pt_1
CP_ arrecare pregiudizio alle ragioni degli eventuali creditori della società o, addirittura, che vi fosse una dolosa preordinazione a ciò finalizzata”.
Tali allegazioni, tuttavia, se pur appaiono in astratto finalizzate a postulare la necessità, nel caso di specie e sul piano dell'elemento soggettivo, della sussistenza della
“dolosa preordinazione” richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1, seconda parte (e cioè
l'ipotesi correlata alla realizzazione dell'atto dispositivo in un momento antecedente al sorgere del credito), risultano poi in contrasto con le ulteriori argomentazioni esposte dall'appellante secondo cui “In altre parole, la scientia damni, si atteggia dunque, come la semplice "previsione del danno" che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (Cass. n. 15310/2007, richiamata da ultimo Cass. n. 9192/2021). Orbene, nella specie si è chiarito che l'odierno appellante non poteva in alcun modo prevedere quanto poi sarebbe accaduto e non vi è prova che sia stata proprio la fusione a determinare l'insolvenza della società. Né a sostegno della sussistenza di tale requisito (- e cioè, la previsione del danno -) può soccombere la presunzione della sua esistenza attesa la concomitanza della costituzione del fondo patrimoniale con la delibera di fusione delle due società (il cui progetto peraltro era stato già da tempo approvato). Ed invero, prima della notifica dell'atto di citazione per responsabilità avvenuta a fine 2020, il SI non ha mai avuto la percezione che Pt_1
Cont nell'ambito del lavoro effettuato alle dipendenze di tra cui, la carica di consigliere CP_ in , avesse espletato una attività che avrebbe potuto comportare un danno alla società”: in tal caso, infatti, sembra che l'appellante abbia valorizzato l'elemento
8 psicologico della “conoscenza del pregiudizio” (inteso quale previsione del danno) richiesto dall'art. 2901, primo comma, n 1, prima parte (e cioè l'ipotesi correlata alla realizzazione dell'atto dispositivo dopo l'insorgere del credito).
3.1.1.1) In proposito va anzitutto rilevato come il giudice di prime cure non abbia in alcun modo ritenuto che la fattispecie qui in considerazione fosse caratterizzata dalla necessità del riscontro della “dolosa preordinazione”, quale elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. per le ipotesi di atto dispositivo posto in essere antecedentemente al sorgere del credito.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Firenze si è limitato a rilevare che:
→ “La scientia damni è rappresentata dalla conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione del patrimonio arreca alla curatela creditrice e nella fattispecie considerata la gratuità dell'atto è sufficiente la mera «consapevolezza del pregiudizio» che l'atto dispositivo avrebbe potenzialmente arrecato al creditore, e tale consapevolezza può evincersi sulla base di presunzioni semplici (cfr Cass. n.
17867/07). L'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione è coevo all'assemblea straordinaria di del 20/12/17 nella quale veniva deliberata CP_1
la fusione tra la e la in quanto formalizzato dai coniugi convenuti CP_1 CP_3
nello stesso giorno e davanti allo stesso Notaio Dott. he aveva redatto Per_6 il verbale dell'assemblea straordinaria di di cui sopra, circostanze CP_1 documentate in atti”;
→ “La curatela ha allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c. n. 2 copiosa documentazione dalla quale si evince che oltre alla qualifica di Parte_1
amministratore della era amministratore anche della società CTF società CP_1
capogruppo controllante sia di che di e pertanto aveva senza CP_1 CP_3
dubbio conoscenza dello stato di decozione di quest'ultima e delle eventuali conseguenze dell'atto di fusione tra le due società. Considerato pertanto il ruolo di amministratore rivestito al tempo dei fatti, la conoscenza della situazione contabile delle due società, l'intervenuto fallimento della appena un anno CP_1
dopo la fusione con a dispetto di quanto sostenuto dal convenuto CP_3
, è assolutamente inverosimile che lo stesso ignorasse le conseguenze e Pt_1
le responsabilità che gli potevano essere addebitate e pertanto nello stesso giorno
e con lo stesso notaio votava sia la delibera della fusione delle due società e costituiva il fondo patrimoniale sui propri beni con la moglie CP_2
consapevole che il vincolo impresso ai suddetti beni, avrebbe arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie. Proprio la contestualità degli atti è un ulteriore
9 elemento di natura indiziaria dal quale si evince non solo la consapevolezza, ma la precipua volontà di sottrarre tali beni alla garanzia di cui all'art. 2740 c.c.”.
Dunque, nella struttura argomentativa esposta dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione infine raggiunta, non è dato rilevare alcuna valorizzazione della necessità della “dolosa preordinazione” (che invece, come detto, l'appellante sembra aver ritenuto di individuare nel contesto della sentenza in questione), dovendosi invece evidenziare come, in tale sequenza argomentativa, sia stato indicato che:
a) il fatto generatore del credito è da individuare nell'atto di fusione societaria (come del resto allegato da parte attrice in prime cure) e non nel fallimento della soc.
[...]
CP_1
b) l'atto dispositivo contestato non è antecedente al fatto generatore del credito, ma coevo ad esso;
c) l'elemento soggettivo necessario ai fini applicativi dell'art. 2901 c.c. non è dunque quello della “dolosa preordinazione” (per il vero, mai menzionata nella sentenza impugnata) bensì quello della “mera consapevolezza” del pregiudizio suscettibile di essere arrecato alle ragioni del creditore dall'atto posto in essere.
3.1.1.2) Il nucleo portante dell'impianto argomentativo seguito dal giudice di prime cure è dunque dato dalla valutazione per cui, in caso di contestualità tra atto dispositivo e fatto generatore del credito, l'atto dispositivo non può essere qualificato come “antecedente” al fatto stesso (unica ipotesi in cui l'art. 2901 c.c. richiede che “l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, inteso con riferimento alle ragioni creditorie).
Rilevato incidentalmente che tale assunto risulta conforme alla previsione in questione (che si riferisce all'ipotesi di “atto anteriore al sorgere del credito” e non anche a quella di atto coevo a tale insorgenza del credito), va in ogni caso debitamente evidenziato come l'odierno appellante non abbia proposto alcuna specifica censura in ordine a tale valutazione.
L'unico, larvato, accenno difensivo operato con riferimento a tale contestualità risulta infatti attenere al rilievo già sopra ricordato per cui “Né a sostegno della sussistenza di tale requisito (- e cioè, la previsione del danno -) può soccombere la presunzione della sua esistenza attesa la concomitanza della costituzione del fondo patrimoniale con la delibera di fusione delle due società (il cui progetto peraltro era stato già da tempo approvato). Ed invero, prima della notifica dell'atto di citazione per responsabilità avvenuta a fine 2020, il SI non ha mai avuto la percezione che Pt_1
10 Cont nell'ambito del lavoro effettuato alle dipendenze di tra cui, la carica di consigliere CP_ in , avesse espletato una attività che avrebbe potuto comportare un danno alla società”.
Tale inciso, peraltro allocato (come detto) nell'alveo argomentativo secondo cui nel caso di specie rileverebbe la “previsione del danno”, quale mera consapevolezza dello stesso, non può certo assurgere a contestazione della decisione del Tribunale di Firenze di ritenere che, in caso di contestualità tra atto dispositivo e sorgere del credito, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 2901, primo comma, n 1, prima parte, con conseguente sufficienza della consapevolezza del pregiudizio (che, del resto, corrisponde in effetti proprio all'impostazione difensiva adottata dall'appellante).
3.1.1.3) Dunque, ritenuto che l'elemento soggettivo che assume rilevanza ex art. 2901 c.c. nel caso di specie è quella della “conoscenza del pregiudizio” (e cioè la mera
“scientia damni”), deve rilevarsi come tutte le contestazioni mosse dall'appellante sul punto non siano suscettibili di essere accolte.
A) Risultano anzitutto prive di rilievo le reiterate allegazioni dell'appellante secondo cui quest'ultimo era inconsapevole del danno che avrebbe cagionato ai creditori e che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non era finalizzato a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, ma solo a far fronte ai bisogni della famiglia in adempimento dei doveri di solidarietà ad essa connaturati.
Tali allegazioni possono essere prese in considerazione esclusivamente come contestazioni della fondatezza delle domande del , ma non possono certo CP_1
costituire un riscontro delle difese del sig. . Pt_1
B) In secondo luogo, deve rilevarsi come non risultino in alcun modo scalfiti dalle difese dell'appellante i fondamentali rilievi del giudice di prime cure secondo cui:
I. il sig. non era un semplice dipendente di essendo invece Pt_1 CP_1
Cont amministratore della stessa società ed essendo altresì amministratore di , e cioè la società cooperativa che, secondo lo stesso odierno appellante, era controllante sia di che di ed aveva deciso di dare corso alla CP_1 CP_3 fusione in questione (“...avvenuta su espressa indicazione della società Cont capogruppo , così a pg. 9 dell'atto di citazione);
II. il era dunque ben consapevole di quale fosse la situazione economico- Pt_1
patrimoniale di tutte le società coinvolte nella fusione in oggetto e delle conseguenze astrattamente suscettibili di riverberarsi a carico di CP_1
III. il fallimento di è avvenuto in data 17.4.2019, solo un anno e quattro mesi CP_1 dopo l'atto di fusione societaria predetto e la costituzione del fondo patrimoniale oggetto di causa;
11 IV. in conseguenza di ciò “...è assolutamente inverosimile che lo stesso ignorasse le conseguenze e le responsabilità che gli potevano essere addebitate e pertanto nello stesso giorno e con lo stesso notaio votava sia la delibera della fusione delle due società e costituiva il fondo patrimoniale sui propri beni con la moglie CP_2
consapevole che il vincolo impresso ai suddetti beni, avrebbe arrecato un
[...] pregiudizio alle ragioni creditorie”.
C) Nessuna delle allegazioni dell'appellante è in grado di superare i rilievi predetti, dovendosi anche in questa sede rileva che le palesate esigenze di solidarietà familiare sottese alla costituzione del fondo patrimoniale in oggetto non incidano in alcun modo sulla ritenuta consapevolezza in capo al del fatto che, con tale atto, venivano Pt_1
potenzialmente ad essere pregiudicate le ragioni dei creditori.
Né appare possibile sminuire il rilievo per cui il sig. (e la sig.ra Pt_1 CP_2
hanno provveduto a costituire il fondo patrimoniale in oggetto lo stesso giorno e davanti allo stesso Notaio che ebbe a rogare l'atto di fusione societaria sopra più volte ricordato, in tal modo venendosi plasticamente ad evidenziare un nesso tra tali atti che correttamente
è stato valorizzato dal Tribunale di Firenze onde pervenire alla conclusione che il sig.
era ben consapevole che la fusione avrebbe potuto compromettere la stabilità Pt_1
economico-patrimoniale di (appunto, fallita poco più di anno dopo). CP_1
Si ricorda, del resto, come l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. sia stato inteso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così Cass. 28423 del 15.10.2021), precisando peraltro che, nel caso di specie, è irrilevante l'analisi dell'elemento soggettivo in capo alla sig.ra trattandosi di atto a titolo gratuito (come ritenuto correttamente dal giudice di CP_2
prime cure, peraltro con valutazione non oggetto di contestazione nella presente sede).
Dunque, una volta ricondotta la scientia damni al novero di una generica consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale operata con l'atto impugnato
(a prescindere dalla conoscenza dello specifico credito che avrebbe dovuto essere garantito), non può che pervenirsi a ritenere che il fosse caratterizzato da una Pt_1
simile consapevolezza, dimostrata anche e proprio dalla contestualità degli atti sopra ricordata.
12 3.1.2) Deve poi prendersi in considerazione il profilo concernente la ritenuta tardività, da parte del Tribunale di Firenze, della produzione documentale operata dal sig.
nel primo grado di giudizio in allegato alla comparsa conclusionale. Pt_1
3.1.2.1) In proposito va rilevato come il abbia con tale atto dimesso Pt_1
Cont documentazione relativa ad un atto di transazione intercorso tra ed il , CP_1 adducendo quindi che “...dalla lettura di detta scrittura emerge incontrovertibilmente che CP_ il danno asseritamente subito da per l'intervenuta fusione per incorporazione della società è venuto definitivamente meno”. CP_3
3.1.2.2) Tale documento è stato ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, dal giudice di prime cure, rilevando sul punto che “Risulta poi accoglibile l'eccezione formulata dalla curatela in merito alla tardività del documento depositato da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale (atto di transazione intercorso tra la
Cont curatela e la società cooperativa in quanto è del tutto sfornita di prova la ritenuta mancata disponibilità del documento in questione prima dello scadere del termine decadenziale per il deposito dei documenti ex art. 186 comma 6 c.p.c.”.
3.1.2.3) Nei confronti di tale conclusione l'appellante ha anzitutto dedotto che:
− “...dalla mera lettura del documento depositato sub n. 19, emerge inequivocabilmente (e la circostanza non è stata contestata) che la transazione è stata redatta il 25/10/2021 (e probabilmente sottoscritta da tutte le parti successivamente) laddove il termine per il deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c. nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale, scadeva il
18/10/2021 e, dunque, almeno 7 giorni prima della redazione della transazione
(!)”;
− “Alla luce di quanto precede, già solo per quanto innanzi documentato, la transazione poteva legittimamente trovare ingresso nel giudizio di primo grado e, di conseguenza essere utilizzata nel presente gravame al fine di accertare
l'intervenuto soddisfacimento della Curatela e l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
3.1.2.4) Il motivo è infondato, sul piano formale.
A) Va anzitutto ricordato come, in sede di scritti conclusionali, non possano essere prodotti nuovi documenti, sì che la produzione documentale della transazione predetta non avrebbe potuto essere considerata ammissibile in quanto, appunto, operata dal sig. Pt_1
solo in allegato alla comparsa conclusionale depositata in prime cure in Cancelleria in data
2.12.2022.
13 B) Va poi evidenziato come tale produzione, inammissibilmente operata con la comparsa conclusionale, non sia stata affiancata da una richiesta formale di remissione in termini né in primo grado, né nella presente sede, onde dare corso al procedimento incidentale volto a verificare l'esistenza delle condizioni per il deposito del documento successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, VI° comma, e, comunque, prima del mutamento di fase processuale occorso all'esito della precisazione delle conclusioni e del trattenimento della causa in decisione.
C) Del resto, una “riapertura” dei termini per il deposito della documentazione in oggetto – suscettibile di essere attuata solo all'esito del positivo esperimento del sub- procedimento incidentale di remissione in termini – avrebbe dovuto essere affiancata già in prime cure dalla possibilità per il di produrre (come in effetti ivi chiesto) CP_1
altra documentazione in replica a quella dimessa dal sig. . Pt_1
3.1.2.5) Il motivo è comunque infondato anche sul piano sostanziale, in quanto:
− alla stregua della stessa prospettazione dell'appellante, l'atto di transazione in oggetto risulta attenere ai rapporti tra il e la , con riferimento CP_1 CP_6
ad una responsabilità risarcitoria dedotta come sussistente direttamente in capo a quest'ultima, ed avente ad oggetto una richiesta di pagamento (da parte del Cont
medesimo nei confronti – unicamente – di ) di € 2.352.534,40; CP_1
− tale domanda risarcitoria, dunque, si distingue da quella avanzata dal CP_1
nei confronti del sig. , con cui era stato chiesto il risarcimento di € Pt_1
4.381.624,87;
Cont
− sempre l'odierno appellante ha esposto che, all'esito di tale transazione, aveva rinunciato all'ammissione al passivo fallimentare del per il predetto CP_1 importo di € 2.352.534,40, mentre il aveva dichiarato di rinunciare ad CP_1
Cont ogni azione nei confronti di “...anche in relazione alla fusione ”. CP_3
Ne deriva che l'oggetto della transazione risulta, già in base alla prospettazione Cont operata dall'appellante, attinente unicamente ai rapporti tra il e , senza che CP_1
consti alcun effetto in relazione al titolo di responsabilità dedotto nei confronti del sig.
, peraltro per importo diverso, con conseguente irrilevanza nel presente processo Pt_1 del documento in questione. Il fatto che sia indicato un riferimento alla “fusione ” CP_3 non implica che l'atto transattivo abbia avuto a riferimento tutti i soggetti coinvolti in tale fusione, anche a diverso titolo, ivi compreso il sig. : non constano del resto Pt_1
allegazioni che consentano di rilevare come ed in quali termini la domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti del risulti avere a riferimento lo stesso CP_1 Pt_1
Cont identico titolo di responsabilità dedotto dal stesso nei confronti di , ciò che CP_1
14 appare del resto già in astratto escluso dal notevole differenziale degli importi risarcitori Cont chiesti nei confronti di , da un lato, e del , dall'altro, nei termini sopra Pt_1
ricordati.
3.2) La reiezione del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo motivo d'appello che, del resto, non si configura come motivo di gravame in senso tecnico, quanto piuttosto quale richiesta di nuova decisione sulle spese di lite del primo grado di giudizio all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione.
3.3) Infine, le considerazioni sin qui espresse comportano la reiezione delle istanze istruttorie avanzate da parte appellante, in quanto irrilevanti ai fini della decisione qui concretamente assunta.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e tuttavia, non essendosi costituito alcuno degli appellati, ed in particolare il , non è dato luogo a statuire CP_1
sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2563/2023 del Tribunale di Firenze, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia della e di Parte_2 CP_2
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
15 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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