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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 4852/2023
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1
Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, come in atti
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa degli avv.ti CP_1
Biagio Cozzolino e Antonella Ferrara , in virtu' di procura alle liti come in atti
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ A) accertarsi e dichiararsi che nulla è stato corrisposto al ricorrente per le causali di cui in premessa;
B) per l'effetto, condannarsi l in persona del CP_1
Direttore Generale p.t. al pagamento delle somme come indicate oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo indici ISTAT dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo o, comunque, al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta dal Tribunale; C) condannarsi l' , in persona del Direttore Generale p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.” Nello specifico, ha esposto: di lavorare alle dipendenze dell CP_2
presso il SI , con la qualifica di
[...] Controparte_3 collaboratore professionale sanitario, inquadrato con livello D del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità; di aver svolto la propria prestazione lavorativa con orario di lavoro articolato in turni;
di aver prestato, dall'anno 2018, lavoro in giorni festivi infrasettimanali, per un totale di n. 169 ore e 30', come da documentazione allegata;
di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9, tenuto conto della prestata attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali come da prospetto di cui al ricorso.
L si è costituita in giudizio ed ha Controparte_4 rilevato che era stata adottata la Determinazione Dirigenziale nr. 243 del
2024 con la quale veniva stanziato apposito fondo destinato al pagamento degli emolumenti per cui è causa e tra i beneficiari vi era il ricorrente. Ha altresì spiegato domanda riconvenzionale per la restituzione della maggior somma, rispetto a quanto richiesto in ricorso, liquidata.
Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invero, l'avvenuta liquidazione dell'indennità richiesta ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla definizione della controversia. La domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile in quanto non è stato richiesto, in ossequio al combinato disposto degli artt. 416 e 418 cpc, il differimento della prima udienza.
Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale si liquidano come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 27.3.25 Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè