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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 131 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Fedele Lucchetta ---- Parte_1
appellante / appellato incidentale
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli e CP_1
Manuela Varani ---- appellato / appellante incidentale
E
, con l'Avv. Teresa Sorrenti ---- appellato CP_2
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Prescrizione
crediti cartelle di pagamento. Conclusioni per l'appellante / appellato incidentale: “… riformare la
sentenza n°1646/2021, pronunciata dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro e
Previdenza in data 22.09.2021, R.G.A.L. 583/2019, non notificata da controparte e,
per l'effetto, dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto
avuto riguardo i ruoli esattoriali n. 33420130003259582; n. 334201300012833235; n.
33420120004862742; n. 33420120001086235; in via subordinata, il difetto di
legittimazione passiva di in relazione alla debenza o mena del carico CP_3
esattoriale; in estremo subordine, il rigetto del ricorso proposto poiché infondato
in fatto ed in diritto;
In tutti i casi, con condanna di controparte al pagamento
delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato / appellante incidentale: “… in totale CP_1
riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare dichiarare inammissibile la
domanda di primo grado;
nel merito rigettare la domanda.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare perché destituito da CP_2
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso la CP_3
Sentenza n. 1646/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza – Sezione Lavoro,
e, conseguentemente confermare la Sentenza di primo grado.
Con condanna di parte appellante alle spese e competenze del presente grado di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Svolgimento del processo 1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_3
Cosenza, giudice del lavoro, che, sul ricorso proposto dal Sig. , per CP_2
l'accertamento negativo della dovutezza di somme portate da avvisi di addebito,
siccome richiamate in estratti di ruolo da egli conosciuti casualmente, si è
pronunciato in termini di accoglimento, ritenendo non fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente,
sollevata dall' e fondata, al contrario, l'eccezione di prescrizione CP_1
quinquennale sopraggiunta (ossia intervenuta successivamente all'accertata notifica degli AVA), sollevata dal detto ricorrente.
2. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di CP_3
prime cure, per le seguenti ragioni: a) perché non ha valorizzato la produzione in giudizio, da parte della stessa della prova (intimazione di pagamento) CP_3
dell'interruzione della prescrizione dei crediti avversati dal contribuente;
b)
perché non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, accertando, più correttamente, l'esclusiva legittimazione dell'ente accertatore.
3. Anche l' ha gravato d'appello, ma solo in via incidentale, la sentenza, CP_1
e l'ha criticata insistendo per ottenere la declaratoria di inammissibilità
dell'azione introdotta dal contribuente, per carenza di interesse a ricorrere.
4. Si è costituito in giudizio anche il Sig. , il quale ha resistito. CP_2
5. Il giorno 4 febbraio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ascoltate le conclusioni del procuratore presente, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione I.- L'appello principale è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così
pronunciata: << 2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in
materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in
ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore,
quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8
marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità,
salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che
impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa
avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata CP_1
ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle
esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella
odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema
della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da
Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione,
concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa
difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per
far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...)
all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso
la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato
che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato
implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo
costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata
dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n.
18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso CP_3
esaminato dalla Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di prescrizione, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam.
II.- Anche l'appello incidentale, tuttavia, non può sortire un esito vittorioso,
pur essendo astrattamente valide le istanza, in quanto inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
Dichiarata, infatti, l'inammissibilità dell'appello incidentale, l'appello incidentale proposto tardivamente, come è quello introdotto dall'
[...]
nel caso che ci occupa, deve sottostare alle conseguenze CP_4
disciplinate dal rito, siccome testé enunciate.
III.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte
sulla questione dirimente della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra le parti costituite. IV.- Stante il rigetto delle impugnazioni (principale ed incidentale), deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-
quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 23 febbraio 2022, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1646/2021, resa in data
22 settembre 2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello principale;
2. Dichiara inefficace l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del grado;
4. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 131 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Fedele Lucchetta ---- Parte_1
appellante / appellato incidentale
E
con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli e CP_1
Manuela Varani ---- appellato / appellante incidentale
E
, con l'Avv. Teresa Sorrenti ---- appellato CP_2
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Prescrizione
crediti cartelle di pagamento. Conclusioni per l'appellante / appellato incidentale: “… riformare la
sentenza n°1646/2021, pronunciata dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro e
Previdenza in data 22.09.2021, R.G.A.L. 583/2019, non notificata da controparte e,
per l'effetto, dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto
avuto riguardo i ruoli esattoriali n. 33420130003259582; n. 334201300012833235; n.
33420120004862742; n. 33420120001086235; in via subordinata, il difetto di
legittimazione passiva di in relazione alla debenza o mena del carico CP_3
esattoriale; in estremo subordine, il rigetto del ricorso proposto poiché infondato
in fatto ed in diritto;
In tutti i casi, con condanna di controparte al pagamento
delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato / appellante incidentale: “… in totale CP_1
riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare dichiarare inammissibile la
domanda di primo grado;
nel merito rigettare la domanda.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… rigettare perché destituito da CP_2
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' avverso la CP_3
Sentenza n. 1646/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza – Sezione Lavoro,
e, conseguentemente confermare la Sentenza di primo grado.
Con condanna di parte appellante alle spese e competenze del presente grado di
giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Svolgimento del processo 1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di CP_3
Cosenza, giudice del lavoro, che, sul ricorso proposto dal Sig. , per CP_2
l'accertamento negativo della dovutezza di somme portate da avvisi di addebito,
siccome richiamate in estratti di ruolo da egli conosciuti casualmente, si è
pronunciato in termini di accoglimento, ritenendo non fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorrente,
sollevata dall' e fondata, al contrario, l'eccezione di prescrizione CP_1
quinquennale sopraggiunta (ossia intervenuta successivamente all'accertata notifica degli AVA), sollevata dal detto ricorrente.
2. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di CP_3
prime cure, per le seguenti ragioni: a) perché non ha valorizzato la produzione in giudizio, da parte della stessa della prova (intimazione di pagamento) CP_3
dell'interruzione della prescrizione dei crediti avversati dal contribuente;
b)
perché non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, accertando, più correttamente, l'esclusiva legittimazione dell'ente accertatore.
3. Anche l' ha gravato d'appello, ma solo in via incidentale, la sentenza, CP_1
e l'ha criticata insistendo per ottenere la declaratoria di inammissibilità
dell'azione introdotta dal contribuente, per carenza di interesse a ricorrere.
4. Si è costituito in giudizio anche il Sig. , il quale ha resistito. CP_2
5. Il giorno 4 febbraio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ascoltate le conclusioni del procuratore presente, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione I.- L'appello principale è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così
pronunciata: << 2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in
materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in
ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore,
quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8
marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità,
salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che
impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa
avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata CP_1
ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle
esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella
odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema
della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da
Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione,
concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa
difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per
far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...)
all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso
la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato
che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato
implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo
costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata
dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n.
18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso CP_3
esaminato dalla Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di prescrizione, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam.
II.- Anche l'appello incidentale, tuttavia, non può sortire un esito vittorioso,
pur essendo astrattamente valide le istanza, in quanto inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
Dichiarata, infatti, l'inammissibilità dell'appello incidentale, l'appello incidentale proposto tardivamente, come è quello introdotto dall'
[...]
nel caso che ci occupa, deve sottostare alle conseguenze CP_4
disciplinate dal rito, siccome testé enunciate.
III.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte
sulla questione dirimente della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra le parti costituite. IV.- Stante il rigetto delle impugnazioni (principale ed incidentale), deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-
quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 23 febbraio 2022, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1646/2021, resa in data
22 settembre 2021, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello principale;
2. Dichiara inefficace l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del grado;
4. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale