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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 148 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
con gli Avv.ti Emanuele Catania e Alessandro Di Matteo Parte_1 appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Wolleb Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « la Corte di Appello di Palermo voglia in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di cui alla superiore narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: ritenere e dichiarare che la somma liquidata in primo grado a titolo di spese di lite in favore dell'Ing. non è conforme ai valori tabellari Parte_1 applicabili così come prescritti dai regolamenti ministeriali vigenti in materia di liquidazione giudiziale dei compensi professionali forensi;
ritenere e dichiarare che detta pronuncia sulle spese di lite è in ogni caso carente di motivazione;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che – ferma restando la liquidazione delle anticipazioni pari a €. 530,00 (che non si contestano) – l'importo dei compensi professionali relativi al giudizio di primo grado va liquidato, al netto, in €. 5.534,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, ai contributi per la e all'Iva, come analiticamente Controparte_2 indicato per fasi nella nota spese depositata agli atti del giudizio di primo grado;
ovvero nel diverso importo (in ogni caso superiore a quello liquidato dal giudice di primo grado) che dovesse essere ritenuto dovuto di diritto in conformità al D.M. n.
1 55/2014 così come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018; per l'effetto, condannare il Sig. a pagare Controparte_1 in favore dell'Ing. l'importo netto di €. 3.914,00 (pari alla differenza tra la somma di €. 5.534,00 come sopra Parte_1 determinata e la somma di €. 1.620,00 liquidata dal giudice monocratico in primo grado), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, ai contributi per la Cassa di Previdenza Avvocati e all'Iva; ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto di diritto in conformità al D.M. n. 55/2014 così come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, a integrazione delle spese legali liquidate in primo grado. Con vittoria di spese e di compensi professionali del presente grado di giudizio.»
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte d'Appello adita: 1) Rigettare l'appello proposto dal Sig. Ing. Parte_1 avverso la sentenza n. 2911/2018, emessa dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2911/2018 del 14 giugno 2018, emessa dal Tribunale di Palermo, impugnando il solo capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
L'appellante si era costituito quale terzo chiamato in causa dal Controparte_3
nel giudizio promosso da per ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_1
danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi l'11 ottobre 2013 sul marciapiede condominiale, in parte interessato da lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione affidati alla ditta CP_4
A seguito della citazione in giudizio delle due parti convenute, si era generata una serie di chiamate in garanzia: la ditta aveva chiamato in causa la società Ergo Ass.ni per CP_4 ottenere manleva;
il Condominio aveva convenuto il proprio assicuratore per la responsabilità civile, (oggi ), nonché l'Ing. CP_5 Controparte_6 Parte_1
direttore dei lavori all'epoca dei fatti, il quale a sua volta aveva chiamato in giudizio i propri assicuratori Lloyd's.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'attore e la società rimasta contumace, a seguito di un accordo Controparte_7 transattivo intervenuto tra le parti, come rappresentato in udienza il 1° marzo 2016. Il
Tribunale ha deciso sulle spese di lite applicando il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che gli elementi probatori acquisiti non fossero sufficienti a dimostrare la
2 fondatezza della domanda attorea. Di conseguenza, l'attore è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore sia dei convenuti ( e Controparte_3 [...]
sia dei terzi chiamati in garanzia. Controparte_8
Per quanto riguarda l'ingegner le spese di lite sono state liquidate in complessivi Parte_1
€ 2.150,00, di cui €530,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Avverso tale decisione, ha proposto appello con atto di citazione notificato via Parte_1
PEC il 13 gennaio 2019, contestando unicamente la liquidazione delle spese di lite.
L'appellante sostiene che il Tribunale, pur avendo correttamente individuato lo scaglione di valore della domanda (compreso tra €26.000,01 e €52.000,00), ha liquidato un importo corrispondente alla sola fase di studio della controversia (€1.620,00), omettendo di riconoscere i compensi per le ulteriori fasi processuali effettivamente svolte dal suo difensore. Inoltre, evidenzia che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione al riguardo e che l'importo liquidato, anche se considerato onnicomprensivo, risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima prevista dai parametri medi di liquidazione (€3.972,00 oltre spese generali, CPA e IVA), in violazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis alla decisione impugnata.
Si è costituito in giudizio , con comparsa depositata il 16 aprile 2019, Controparte_1 eccependo che la condanna alle spese, quale espressione della discrezionalità del giudice, è sindacabile solo in caso di modifica della decisione principale o in presenza di una manifesta sproporzione. Ha inoltre sottolineato che l'attore aveva raggiunto un accordo transattivo con una parte contumace e che, dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione, aveva manifestato l'intenzione di abbandonare il giudizio. Pertanto, le fasi successive sarebbero state sostenute esclusivamente dalle altre parti costituite, giustificando così la liquidazione limitata alla sola fase di studio della controversia. Ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Secondo il principio per cui la liquidazione dei compensi deve essere effettuata per ciascuna
3 fase del giudizio onde consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati (v. Cass.
19482/2018, Cass. 6306/2016), occorre osservare che ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Infatti, il Tribunale, pur dichiarando di applicare il principio di soccombenza, ha liquidato un compenso di € 1.620,00 in favore dell'ingegnere corrispondente alla sola fase Parte_1
di studio indicata nella notula depositata dall'appellante.
Il Tribunale ha dunque commesso un errore nella liquidazione delle spese, omettendo di liquidare i compensi anche per le altre fasi effettivamente svolte, considerato che il giudizio, dopo la cessazione della materia del contendere tra l'attore e la compagnia di assicurazione, era proseguito per le altre parti, seppure limitatamente al regolamento delle spese.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la liquidazione deve essere rideterminata in base ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M. 8 marzo 2018
n. 37, in quanto la causa è stata decisa all'udienza del 14 giugno 2018, successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto, in applicazione del principio per cui la liquidazione va effettuata considerando l'intera prestazione professionale.
Il compenso viene così rideterminato applicando i minimi tariffari: € 810,00 + € 574,00 per la fase di studio e introduttiva, €1.204,00 + €1.384,00 per le fasi di trattazione e decisionale, per un totale di €3.972,00, oltre €530,00 per esborsi, spese generali al 15%,
CPA e IVA.
L'accoglimento dell'appello comporta inoltre la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €1.632,00 oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA.
PQM
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1.in parziale riforma della sentenza n. 2911/2018 del 14 giugno 2018 del Tribunale di
Palermo, ridetermina le somme dovute a titolo di spese del primo grado in € 4.502,00 oltre
4 spese generali al 15%, CPA e IVA;
2.Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in
€1.632,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, il 19 febbraio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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