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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 868/2010 R.G. tra
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO LA GRECA, presso il cui studio domicilia,
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
GIULIANA LIVOTTO e LUISA FEOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo avvocato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 2/2010 , depositata in data 7 gennaio 2010, nel procedimento r.g. 992/2007, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo di credito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 7 “accogliere l'appello e per l'effetto , in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda siccome proposta da
[...]
; condannare la società in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t. pt. alla restituzione in favore di
[...]
di quanto già da essa corrisposto in forza del d.i. n Parte_1
172/2919, emesso in data 24.02.2010, dal gdp di Montebelluna (TV); condannare parte soccombente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Dichiarare le domande dell' appellante infondate in fatto e diritto
e confermare la sentenza n 2/2010 del Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, del 7.01.2010. Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 11 settembre 2007, l'attrice
, titolare di una enoteca in Pollica, esponeva di Parte_1 aver ordinato nell'anno 2006, a mezzo del sig. Persona_1 agente unico di zona della Controparte_1
, 36 bottiglie di grappa e di averle pagate per l'importo di
[...] euro 497,23 a mani del suddetto agente, che rilasciava fattura n.
2214 del 25.08.2006, con la dicitura “pagato”; ciò nonostante dopo circa un anno l' richiedeva il pagamento della Controparte_1 medesima merce di cui alla suddetta fattura. In seguito a contestazioni dell'odienra attrice, l'azienda le CP_1 comunicava la carenza di poteri di riscossione in capo al Per_1
Pertanto la adiva il Giudice di Pace di Vallo della
[...] Pt_1
Lucania, al fine di accertare negativamente la pretesa creditoria della deducendo la propria buona Controparte_1 fede ed una situazione di ragionevole affidamento.
pagina 2 di 7 Si costituiva l'azienda che contestava la Controparte_1 domanda attorea e la mancanza di prova del pagamento da parte dell'attrice. Altresì, depositava, tardivamente, ulteriore documentazione. Nelle more, la convenuta notificava decreto ingiuntivo che la signora provvedeva a pagare, Parte_1 proseguendo poi nel giudizio intrapreso, al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato a mani dell'agente.
Il giudice di primo grado, istruiva la causa mediante escussione di testimoni ed all' esito rigettava la domanda attorea, con spese compensate, ritenendo non raggiunta la prova di quanto richiesto.
Ha proposto appello la soccombente signora Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado perché viziata da macroscopici errori, laddove il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea, avendo tenuto conto della documentazione depositata tardivamente da parte convenuta , che la aveva allegata in sede di deposito della memoria conclusionale.
Con una seconda doglianza l'appellante ha lamentato l'errata valutazione dell'istruttoria di primo grado e dei documenti offerti da parte attrice;
con particolar riferimento alla fattura di accompagnamento della merce, il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della quietanza attestante l'avvenuto pagamento;
tantomeno avrebbe tenuto conto delle deposizioni testimoniali laddove avevano confermato l'avvenuto pagamento della merce a mani dell'agente di zona.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con l'accoglimento della domanda di primo grado, vinte le spese.
Si è ricostituito il contraddittorio con società convenuta, che ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza.
pagina 3 di 7 Il tribunale ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, con ordinanza del 7.08.2024 ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Parte appellata ha ritualmente depositato le memorie conclusionali, insistendo nelle proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e tale va dichiarato.
Poiché il valore della causa di primo grado ammonta ad euro
497,23, si impone la previa verifica della ammissibilità dell'atto di appello, a norma dell'articolo 339 c.p.c., rubricato “appellabilità delle sentenze”, che al comma 2 sancisce la inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell'articolo 114 c.p.c.
Il comma 2, dell'articolo 113 c.p.c., dispone che il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore sino ad euro 1.100,00, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i rapporti di cui all'articolo
1342 c.c. . Quindi, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il Giudice decide sempre secondo equità se la causa è inferiore al valore di 1.100,00 euro.
Nel nostro ordinamento è consolidato l'orientamento che le sentenze del G.d.p. entro tale valore si presumono sempre decise secondo equità. La presunzione di pronuncia secondo equità è stata sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, civile, con la sentenza 25/02/2005, n.4079 che ha enucleato il seguente principio :
“Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.10000, sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.” pagina 4 di 7 Il principio è stato, di seguito, confermato dalle Sezioni Unite, con decisione 16.06.2006, n. 13917, che ha statuito “ le sentenze del giudice di pace di importo inferiore ad euro 110,00, devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 cod. civ. ”
Ed ancora, detto principio è stato ribadito dalla sentenza del
Giudice di legittimità, sez. civile VI -2. n. 5287 del 3 aprile 2012, che così recita : “Le sentenze rese dal Giudice di Pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'articolo 1342, cod. civ. sono da considerare sempre pronunciate secondo equità , ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace , pronunciata in controversia di valore inferiore a detto limite, è tenuto a verificare , in base all'articolo 339, terzo comma cod. proc. civ. , come sostituito dall'articolo q del d.lgs 2 febbraio 2006, n 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.”
Si rammenta, che l'articolo 339 c.p.c., nell'ultimo comma, aggiunto dal d.lgs 40/2006, ha, poi, introdotto la appellabilità per le sentenze del giudice di pace decise secondo equità esclusivamente per: “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia”.
La giurisprudenza, tra l'altro, è stata costante nell'affermare che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e mai processuali (ex multis Cass. civ., Sez. III, 08/07/2005, n.14454); ne consegue che il Giudice di appello “è tenuto a verificare” la violazione dei principi di diritto ovvero se la sentenza sia pagina 5 di 7 appellabile perché avente ad oggetto una controversia di cui all'articolo 1342 c.c.
Nel caso che ci occupa, l' oggetto della impugnazione è
l'accertamento negativo di un credito del valore di euro 497,23.
Pertanto non si realizza l'esimente prevista per le controversie disciplinate dall'articolo 1342 c.c., E, nemmeno parte appellante, per sostenere la amminissibilità del proprio atto di appello ha sostenuto alcuna delle ipotesi legislative di “violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per tali motivi il gravame va definito con pronuncia di inammissibilità.
Con riferimento alle spese di lite, ritenuta congrua la statuizione del giudice di prime cure, esse seguono, per il presente grado di giudizio, la soccombenza e vanno quantificate, essendosi la controversia conclusa con una pronuncia in rito, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Il procedimento è stato instaurato prima del 31 gennaio 2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u all'appellante soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dottoressa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, recante n. 2/2010, da , nei Parte_1 confronti di Controparte_1
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così
[...] provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del primo grado di giudizio;
pagina 6 di 7 - condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in € 332,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge
Così deciso in Vallo della Lucania il 20/3/2025
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice unico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 868/2010 R.G. tra
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO LA GRECA, presso il cui studio domicilia,
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del rappresentata e difesa dagli avvocati CP_2
GIULIANA LIVOTTO e LUISA FEOLA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo avvocato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 2/2010 , depositata in data 7 gennaio 2010, nel procedimento r.g. 992/2007, avente ad oggetto: azione di accertamento negativo di credito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 7 “accogliere l'appello e per l'effetto , in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda siccome proposta da
[...]
; condannare la società in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t. pt. alla restituzione in favore di
[...]
di quanto già da essa corrisposto in forza del d.i. n Parte_1
172/2919, emesso in data 24.02.2010, dal gdp di Montebelluna (TV); condannare parte soccombente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Dichiarare le domande dell' appellante infondate in fatto e diritto
e confermare la sentenza n 2/2010 del Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, del 7.01.2010. Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 11 settembre 2007, l'attrice
, titolare di una enoteca in Pollica, esponeva di Parte_1 aver ordinato nell'anno 2006, a mezzo del sig. Persona_1 agente unico di zona della Controparte_1
, 36 bottiglie di grappa e di averle pagate per l'importo di
[...] euro 497,23 a mani del suddetto agente, che rilasciava fattura n.
2214 del 25.08.2006, con la dicitura “pagato”; ciò nonostante dopo circa un anno l' richiedeva il pagamento della Controparte_1 medesima merce di cui alla suddetta fattura. In seguito a contestazioni dell'odienra attrice, l'azienda le CP_1 comunicava la carenza di poteri di riscossione in capo al Per_1
Pertanto la adiva il Giudice di Pace di Vallo della
[...] Pt_1
Lucania, al fine di accertare negativamente la pretesa creditoria della deducendo la propria buona Controparte_1 fede ed una situazione di ragionevole affidamento.
pagina 2 di 7 Si costituiva l'azienda che contestava la Controparte_1 domanda attorea e la mancanza di prova del pagamento da parte dell'attrice. Altresì, depositava, tardivamente, ulteriore documentazione. Nelle more, la convenuta notificava decreto ingiuntivo che la signora provvedeva a pagare, Parte_1 proseguendo poi nel giudizio intrapreso, al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato a mani dell'agente.
Il giudice di primo grado, istruiva la causa mediante escussione di testimoni ed all' esito rigettava la domanda attorea, con spese compensate, ritenendo non raggiunta la prova di quanto richiesto.
Ha proposto appello la soccombente signora Parte_1 affidandosi a due motivi.
Con un primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado perché viziata da macroscopici errori, laddove il primo Giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea, avendo tenuto conto della documentazione depositata tardivamente da parte convenuta , che la aveva allegata in sede di deposito della memoria conclusionale.
Con una seconda doglianza l'appellante ha lamentato l'errata valutazione dell'istruttoria di primo grado e dei documenti offerti da parte attrice;
con particolar riferimento alla fattura di accompagnamento della merce, il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della quietanza attestante l'avvenuto pagamento;
tantomeno avrebbe tenuto conto delle deposizioni testimoniali laddove avevano confermato l'avvenuto pagamento della merce a mani dell'agente di zona.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con l'accoglimento della domanda di primo grado, vinte le spese.
Si è ricostituito il contraddittorio con società convenuta, che ha contestato i motivi di gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza.
pagina 3 di 7 Il tribunale ritenuta la causa sufficientemente istruita e documentata, con ordinanza del 7.08.2024 ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Parte appellata ha ritualmente depositato le memorie conclusionali, insistendo nelle proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e tale va dichiarato.
Poiché il valore della causa di primo grado ammonta ad euro
497,23, si impone la previa verifica della ammissibilità dell'atto di appello, a norma dell'articolo 339 c.p.c., rubricato “appellabilità delle sentenze”, che al comma 2 sancisce la inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell'articolo 114 c.p.c.
Il comma 2, dell'articolo 113 c.p.c., dispone che il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore sino ad euro 1.100,00, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i rapporti di cui all'articolo
1342 c.c. . Quindi, salvo il limite dei contratti conclusi su moduli o formulari con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il Giudice decide sempre secondo equità se la causa è inferiore al valore di 1.100,00 euro.
Nel nostro ordinamento è consolidato l'orientamento che le sentenze del G.d.p. entro tale valore si presumono sempre decise secondo equità. La presunzione di pronuncia secondo equità è stata sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, civile, con la sentenza 25/02/2005, n.4079 che ha enucleato il seguente principio :
“Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.10000, sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità.” pagina 4 di 7 Il principio è stato, di seguito, confermato dalle Sezioni Unite, con decisione 16.06.2006, n. 13917, che ha statuito “ le sentenze del giudice di pace di importo inferiore ad euro 110,00, devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 cod. civ. ”
Ed ancora, detto principio è stato ribadito dalla sentenza del
Giudice di legittimità, sez. civile VI -2. n. 5287 del 3 aprile 2012, che così recita : “Le sentenze rese dal Giudice di Pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'articolo 1342, cod. civ. sono da considerare sempre pronunciate secondo equità , ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale in sede di appello avverso la sentenza del giudice di pace , pronunciata in controversia di valore inferiore a detto limite, è tenuto a verificare , in base all'articolo 339, terzo comma cod. proc. civ. , come sostituito dall'articolo q del d.lgs 2 febbraio 2006, n 40, soltanto
l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.”
Si rammenta, che l'articolo 339 c.p.c., nell'ultimo comma, aggiunto dal d.lgs 40/2006, ha, poi, introdotto la appellabilità per le sentenze del giudice di pace decise secondo equità esclusivamente per: “violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia”.
La giurisprudenza, tra l'altro, è stata costante nell'affermare che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e mai processuali (ex multis Cass. civ., Sez. III, 08/07/2005, n.14454); ne consegue che il Giudice di appello “è tenuto a verificare” la violazione dei principi di diritto ovvero se la sentenza sia pagina 5 di 7 appellabile perché avente ad oggetto una controversia di cui all'articolo 1342 c.c.
Nel caso che ci occupa, l' oggetto della impugnazione è
l'accertamento negativo di un credito del valore di euro 497,23.
Pertanto non si realizza l'esimente prevista per le controversie disciplinate dall'articolo 1342 c.c., E, nemmeno parte appellante, per sostenere la amminissibilità del proprio atto di appello ha sostenuto alcuna delle ipotesi legislative di “violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia”.
Per tali motivi il gravame va definito con pronuncia di inammissibilità.
Con riferimento alle spese di lite, ritenuta congrua la statuizione del giudice di prime cure, esse seguono, per il presente grado di giudizio, la soccombenza e vanno quantificate, essendosi la controversia conclusa con una pronuncia in rito, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Il procedimento è stato instaurato prima del 31 gennaio 2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u all'appellante soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dottoressa Alessia Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, recante n. 2/2010, da , nei Parte_1 confronti di Controparte_1
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così
[...] provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- compensa le spese del primo grado di giudizio;
pagina 6 di 7 - condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano Controparte_3 in € 332,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge
Così deciso in Vallo della Lucania il 20/3/2025
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP, dott.ssa Lucilla Nigro.
Il Giudice
Alessia Annunziata
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