TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 26.01.2021 al N° R.G.C.A. 779/2021 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Federica CIARDELLI del Foro di Pisa Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gina Pesce in Firenze
Attrice in riassunzione contro
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto contro
in persona del Dirigente Controparte_2
Scolastico in carica, parimenti rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze
Convenuto
e contro
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo PARIANI e Nadja SCAGLIARINI ZOEBISCH
Convenuta nonché contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 CP_5
Antonio Vasco CARIELLO
Terzo chiamato in causa Oggetto: responsabilità da cose in custodia.
Conclusioni
Per Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'infortunio Parte_1 occorso in data 22.01.2016 alla comparente si è verificato, in via esclusiva o concorsuale, per colpa dei convenuti , in persona del Ministro pro- CP_1 Controparte_1 tempore e in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore e/o per Controparte_2 colpa del terzo chiamato in causa, , in persona del pro-tempore, nella qualità di Controparte_4 CP_5 custodi del plesso scolastico, ex art. 2051 c.c. e/o per violazione del principio del neminem laedere ex art.
2043 c..c.. Conseguentemente, condannare i convenuti e/o i terzi chiamati in causa, in via solidale tra loro
e/o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attrice, quantificati complessivamente, alla luce della C.T.U. in atti, in Euro 45.785,82=, da cui dovrà essere detratto l'importo di Euro 14.696,34=, già percepito dall' e così per complessivi Euro 31.089,48=, o, comunque, CP_6 nella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio. Solo occorrendo, si insiste per la C.T.U. tecnica o, in ipotesi, per
l'ispezione dei luoghi”.
Per parte convenuta : “Affinché l'intestato Tribunale voglia, gradatamente: rigettare le domande CP_1 di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria in spese;
condannare la compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del giudizio;
vinte le spese”.
Per l' : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, In CP_2 via pregiudiziale e preliminare, respingere le domande formulate da parte ricorrente in quanto inammissibili
e/o improcedibili, poiché in violazione degli artt. 1, 4 e 10 del DPR 30.06.65 n.1124; Nel merito in via principale: respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande formulate dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto e del , con conseguente rigetto della domanda di Parte_1 CP_1 manleva da questi ultimi proposta nei confronti di Controparte_3
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta nel
[...] merito in via preliminare ed in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletata istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato Controparte_7 con previa decurtazione dell'importo Controparte_3 corrisposto dall' . In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e CP_6
I.V.A. come per legge da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari”.
Per il “1) Nel merito, in ogni caso, respingere ogni richiesta avanzata dalla parte Controparte_4 attrice nei confronti dell'odierna comparente, infondata in fatto ed in giudizio 2) In ipotesi denegata e subordinata, accordare il minimo risarcimento dovuto per legge, diminuendolo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in
2
forza del contributo colposo dell'attore alla produzione del danno, nella misura che si chiede alla S.V. di accertare e di dichiarare. Con vittoria di spese e di onorari di Giudizio”.
Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 22.01.2016, alle ore 14,30 circa, , insegnante di ruolo in Parte_1 servizio presso la scuola primaria “San Giovanni Bosco”, con sede in Latignano (PI), Via
Risorgimento, 67, facente parte dell' , con sede in Controparte_2
Cascina (PI), Viale C. Comaschi, si trovava nel giardino dell'Istituto insieme agli alunni della propria classe quando, avendo necessità di recarsi in bagno, affidava la propria classe alle colleghe e alle custodi presenti in giardino e si allontanava portandosi all'interno dell'edificio; dopo aver percorso il corridoio, giungeva al bagno posto a pianterreno;
poco prima della soglia di ingresso, nell'area antistante il predetto locale, scivolava sul pavimento bagnato e cadeva in terra, sbattendo contro il pavimento il ginocchio destro;
veniva, così, trasportata a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pisa per le cure del caso, attese le lesioni personali riportate.
Terminata la malattia, residuando dei postumi permanenti, non integralmente risarciti dalla somma di euro 14.697,34 (corrispondente al 12% di invalidità permanente), che riceveva dall' – come danno biologico da infortunio sul lavoro – e nulla ottenendo dalla CP_6
Compagnia Assicurativa per la R.C. dell'
[...] agiva Parte_2 giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni integralmente subiti presso il Tribunale di Pisa, convenendo in giudizio il Controparte_8 in persona del pro-tempore, e l'
[...] CP_9 [...]
in persona del Dirigente Scolastico p.t.,. Controparte_2
assumeva che la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare Parte_1 all' che non avrebbe posto alcuna segnaletica di preavviso del pericolo per Parte_2
l'incolumità delle persone, costituito dal pavimento rivestito da piastrelle in ceramica bianca e liscia, per di più bagnato, circostanza che era stata, peraltro, constatata dalla prima insegnante che sopraggiunse sul posto per prestarle i primi soccorsi;
l'attrice precisava che quanto accaduto non poteva esserle imputato avendo indossato nell'occasione delle scarpe basse allacciate con suola di gomma e per aver percorso il corridoio con ordinaria cautela;
l'attrice quantificava i danni subiti nell'importo complessivo di euro 68.355,12, da cui detrarre quello di euro 14.696,34 già percepito dall' e così per complessivi Euro 53.658,78 o, CP_6 comunque, nella somma di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
3 Costituitosi il contraddittorio processuale anche nei confronti della Compagnia assicurativa per la R.C. del CP_1 Controparte_3
e del - chiamato in giudizio
[...] Controparte_10 dall'attrice proponendo anche nei confronti di questo la domanda di condanna quale proprietario dell'edificio scolastico - con ordinanza del 26.10.2020, il Tribunale di Pisa dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze ex art. 25
c.p.c., assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento.
Con comparsa del 18.01.2021 riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 il procedimento nei confronti di tutti i su indicati contraddittori.
Si costituivano nuovamente in giudizio sia il che l' CP_1 Controparte_2
di in persona del Dirigente scolastico in carica, per chiedere il
[...] CP_4 rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del giudizio.
In particolare, l' eccepiva l'inammissibilità dell'azione promossa per Parte_2 ottenere il c.d. danno biologico differenziale, essendo stato già corrisposto dall' il CP_6 dovuto indennizzo a e ciò impedirebbe all'infortunato di agire nei confronti del Parte_1 datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico causato dallo stesso infortunio già indennizzato, fatta eccezione per l'ipotesi di accertata responsabilità penale dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. 1124/65 T.U. e art. 13 del CP_6
D.lgs. 38/2000.
In secondo luogo, i convenuti precisavano che il pavimento era asciutto salva la presenza di “qualche goccia di acqua” caduta in terra dal secchio posto sul carrello in uso agli addetti alla mensa che in quel momento era nel corridoio, per cui l'attrice era caduta sol perché non era stata attenta nel camminare lungo il corridoio;
infine, sulla scorta del
Documento di Valutazione dei Rischi redatto nel giugno 2015 per l'istituto scolastico, facevano presente che l'unico punto in cui la pavimentazione era stata ritenuta “scivolosa” dal detto Documento si trovava “in caso di pioggia in corrispondenza dell'ingresso della parte nuova di edificio scolastico”; concludevano, infine, il legittimato passivo rispetto alla domanda fondata sulla violazione dell'art. 2051 c.c., era solo e soltanto il proprietario Controparte_4 dell'edificio e custode e responsabile della manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 L.
23/96. Anche sul piano del quantum debeatur i convenuti eccepivano la manifesta eccessività
4 della quantificazione del danno, l'assenza dei presupposti della c.d. personalizzazione dello stesso e deducevano la necessità di detrarre dal risarcimento, laddove riconosciuto, CP_ l'importo ottenuto dall'attrice a titolo di indennizzo dall' (pari ad euro 14.696,34).
Controparte_3
, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva
[...] dell' per violazione dell'art. 10, co. 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124; nel Parte_2 merito escludeva la responsabilità del proprio assicurato richiamando il fatto che il corridoio in cui l'insegnante era caduta non era stato lavato e, di conseguenza, non era bagnato, per cui la caduta sarebbe derivata solo da imprudenza dell'attrice. Infine, richiamato l'art. art. 3 lettera a) Legge 11/1/1996 n. 23, nessuna responsabilità potrebbe essere posta in capo all' CP_2 scolastico convenuto, per un preteso stato di pericolosità della pavimentazione in parola, in quanto l'edificio che ospita il plesso scolastico della Scuola Primaria è di proprietà del che quindi sarebbe l'unico soggetto tenuto alla sua custodia e Controparte_4 manutenzione.
Anche il chiedeva il rigetto della domanda ed, in ipotesi Controparte_4 denegata e subordinata, di accordare il minimo risarcimento dovuto per legge, diminuendolo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in forza del contributo colposo dell'attrice alla produzione del danno;
contestava, infine, la percentuale di invalidità del 12 % asseritamente riconosciuta all'attrice dall' , non ritenendo tale valutazione medico legale opponibile alle parti CP_6 convenute in giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 30 novembre 2021 venivano ammesse le prove testimoniali richieste da parte attrice e dalla terza chiamata e del Controparte_4
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale di Firenze nr. 30 del 2022, la causa veniva assegnata all'odierno giudicante;
l'istruttoria è consistita nell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali (di e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, ) e dell'interrogatorio formale dell'attrice, nell'acquisire Testimone_4 Tes_5 documenti dall' intorno all'entità delle somme percepite dall'attrice e dall'Istituto CP_6
Scolastico “G. Falcone” del Documento “Volume 5 di valutazione dei rischi specifici per unità locali - Unità locale Scuola primaria “San Giovanni Bosco di Latignano” vigente al momento del fatto, attesa la produzione parziale che del documento era stata effettuata (mancando le
5 pagine 5 e 6 della planimetria)1; infine, è stata espletata la C.T.U. medico legale;
il
Comune di è stato dichiarato decaduto dall'assumere le prove testimoniali. CP_4
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con note sostitutive dell'udienza del 17.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c. dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ante Cartabia).
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
An debeatur
dipendente della Società Cooperativa Gustolandia, alla quale il Testimone_1
Comune di aveva al tempo affidato in appalto il servizio di mensa, ha riferito: “ero CP_4 dietro all'attrice ad un metro mentre passavo dal corridoio e ho visto l'attrice cadere perché è scivolata;
il pavimento era bagnato penso di acqua;
presumo che l'acqua sia caduta dai carrelli che portano il cibo e non penso che sia stato passato il cencio;
anch'io camminavo sul pavimento umido;
ma io non scivolai perché avevo le scarpe antinfortunistiche;
preciso che il corridoio percorso conduce verso le due mense…. Vedo le fotografie che mi sono mostrate e confermo che la caduta è avvenuta sul punto segnato dalla croce” (visibile nella foto n. 2 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Con ha confermato la presenza di acqua sul pavimento in Testimone_3 corrispondenza della caduta avendo dichiarato di aver toccato la gamba destra dell'attrice e di aver visto che la scarpa indossata dalla medesima “era da tennis, ma leggermente bagnata sotto la suola anche se non vidi il pavimento tutto bagnato mi sembra di ricordare che c'era umidità sul punto di caduta come di una goccia di acqua che con la caduta si è sparsa a terra”. I testi non hanno potuto ben comprendere il motivo per cui era presente dell'acqua in terra (che non era stata, comunque, presegnalata); difatti sono emerse alcune discrepanze.
Da una parte occorre considerare che tutte le testimonianze concordano sul fatto che il pavimento veniva lavato solo alla fine dell'orario scolastico2 e dall'altra che la presenza di carrelli nel corridoio, al momento del fatto, non è certa (v. teste ). Testimone_4
Tuttavia, sul piano logico è altamente probabile che l'acqua sia caduta in terra da un carrello (della mensa o anche delle pulizie) che è semplicemente transitato nel corridoio qualche minuto prima del passaggio di (infatti la teste ha Parte_1 Tes_1 affermato che “… i carrelli comunque passano dal corridoio”, così come ha Tes_2 confermato che “… faccio presente che noi per andare a lavare la mensa e i bagni usiamo dei carrelli con il mocio e l'acqua nei secchi che transita lungo il corridoio”).
Pertanto, è provato che è caduta a causa della presenza di acqua sul Parte_1 pavimento del corridoio al piano terra che conduce ai servizi igienici e ai locali mensa verosimilmente fuoriuscita dai carrelli usati per le pulizie e non spontaneamente rimossa dal personale addetto.
Orbene, l'art. 2051 c.c. imputa la responsabilità del fatto dannoso o, meglio, il
“rischio” della sua verificazione, al soggetto che in ragione della relazione di fatto con la cosa era in condizione e in dovere di controllarla e di esercitare un potere di fatto tale da impedire il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli a danno di terzi;
tale soggetto è il custode/proprietario della produttrice del danno.
In ambito scolastico tale soggetto è l'ente pubblico proprietario dell'edificio.
L'art. 3 comma 1° lett. a) della legge 11.01.1996 n. 23 stabilisce che: “In attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie ...” ed al comma 4° che “Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
7 destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per
l'esercizio delle funzioni “delegate”.
E' il proprietario il soggetto tenuto per legge a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ex art. 3 l. n. 23 del 1996 e tale qualità integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ. Sez. III – Ordin. 02.12.2021, n.
38089 Rv. 663300 - 02).
In considerazione del fatto che non è stata fornita la prova della delega da parte del
Comune di Cascina (PI) all'Istituto scolastico “ del potere di manutenere Controparte_2
l'edificio, il responsabile dei danni derivanti dalle cose presenti nell'edificio è il Comune di
CP_4
Peraltro, l'azione attorea promossa avverso il e l sarebbe CP_1 Parte_2 stata dichiarata inammissibile ex art. 10 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, in quanto
“L'Assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato […] Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti [...]”.
Sulla base dei principi civilistici sopra menzionati, il risarcimento del residuo danno biologico deve essere posto a carico del responsabile del danno, ovvero dal CP_4
quale proprietario e custode3, essendo stato peraltro dimostrato il nesso di causa4 tra
[...] il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia e 3 Il rapporto di custodia, inteso dalla giurisprudenza di legittimità non nel senso contrattuale del termine, postula una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, “ … un effettivo potere fisico … tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa) …” (Cass. civ. Sez. III, sent. 12.07.2006, n. 15779); “ … a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. […]” (Cass. civ. Sez. III, sent. 18.02.2000, n. 1859).
8 vertendo in un caso di responsabilità oggettiva5; l'assenza di responsabilità delle Istituzioni scolastiche determina, inoltre, l'assorbimento della domanda di manleva con conseguente (ed equa) compensazione delle spese tra le suddette Amministrazioni e la Compagnia assicuratrice dalle stesse chiamata in giudizio.
Non si ritiene sussistere alcuna responsabilità o concorso di colpa in capo all'attrice non avendo questa posto in essere alcuna condotta imprevedibile e per aver adottato le cautele del caso (indossando scarpe da tennis); a tale riguardo la giurisprudenza ha puntualizzato che: “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, qualora persista
l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. civ. Sez.
III – Ord. 22.03.2024, n. 7789).
Nessun rimprovero può, dunque, essere mosso nei riguardi dell'attrice: l'insegnante, che indossava scarpe da tennis, ha semplicemente percorso il corridoio umido per recarsi in bagno dopo avere affidato la propria classe ai colleghi rimasti in giardino;
alcuna idoneità ad escludere la responsabilità del possono avere le incongruenze nelle Controparte_4 dichiarazioni dei testimoni in merito all'origine della presenza dell'acqua / “di umidità” sul pavimento del corridoio al piano terra, in quanto tale “incertezza” non è idonea a delineare un'ipotesi di “caso fortuito”, unica possibilità per il custode di sottrarsi alla responsabilità da cose in custodia.
Quantum debeatur
Il verificarsi del sinistro e delle lesioni a danno della Dott.ssa è confermato Parte_1 dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa (doc. 1) da cui risulta che il giorno 22 gennaio 2016 l'attrice si recava nella suddetta struttura a seguito di “un trauma diretto al ginocchio destro” riportato a seguito di una caduta verificatasi in ambito lavorativo, lamentando “dolore e dolorabilità diffusa (al) ginocchio destro, (un) ginocchio tumefatto … Impotenza funzionale algica. No deficit vascolo nervosi periferici. Dolorabilità epicondilo (del) gomito dx …” ed a seguito di accertamenti strumentali effettuati al ginocchio ed al gomito destri veniva emessa diagnosi di “frattura di rotula dx” veniva “confezionata stecca gessata”
La C.T.U. espletata, alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la loro esaustività, ha dato atto che la caduta ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale complessivamente per 120 giorni, così suddivisi: al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 45, al 25% per giorni 30 (pag. 23 rel.
CT); quanto alla percentuale di invalidità permanente, il Consulente scrive che “Nel complesso, tenendo conto degli esiti di frattura trattata chirurgicamente con rimozione del mezzi di sintesi e limitazione funzionale con escursione articolare di circa 110° e della cicatrice di 10 cm lievemente slargata e ipocromica,
(deve ritenersi) … adeguata la stima del danno biologico permanente nella misura dell'8% (pag. 24 e 30 ).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle risultanze peritali ed alle Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024, a titolo di danno biologico in sede civilistica, si deve riconoscere, pertanto, la somma di euro 25.362,25 (euro
14.581,00 per P.P. 8%, euro 10.781,25 per I.T., considerando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 al giorno di I.T.T. e l'età di 40 anni ed escludendo il danno morale); deve inoltre liquidarsi l'importo di euro 1.367,70 (l'importo di euro 1.135,00 va rivalutato dal gennaio 2016 ad oggi secondo indici istat) , come individuate dal CT (“in quanto sostenute fino all'agosto 2017, escludendo quelle che non hanno corrispondenza in documenti medici in atti e gli scontrini di farmacia dai quali non si evince il prodotto acquistato;
sono comprese le spese per il Dott. a fine Per_1 medico legale. Non sono da prevedere future spese in relazione ai fatti oggetto di causa”).
Dal totale di euro va detratto quello di 17.651,51 (euro 14.697,34 rivalutato dal novembre 2016 ad oggi secondo indici istat).
Il suddetto importo, corrisposto a titolo di indennizzo del danno biologico accertato nella misura del 12 %, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del D.M.27.03.2009 e
D.M.14.02.2014, trova fondamento nelle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e ss. modd., che come previsto dal d.lgs. n. 38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale v. documentazione prodotta dall' in data 7 novembre 2022 (v. comunicazioni CP_6 del 24.02.2016, 11.03.2016; sulla base della disciplina tecnica di settore costituita dal T.U.
1124 /1965 e dal D.lgs. 38 / 2000, difatti, il riconoscimento di una tale percentuale di invalidità permanente comporta il solo riconoscimento della componente permanente del danno biologico.
Va richiamato il principio per cui “le somme eventualmente erogate dall' non CP_6 esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato …” (Cass. civ. sez. lav.
02.04.2019, n. 9112; Cass. civ. sez. lav. 12.07.2022, n. 22023; inoltre, “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: CP_6 vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità CP_6 lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla
10
copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto il valore capitale della quota … destinata a ristorare, in forza del D.lgs. n. 38 del 2000, CP_6 art. 13, il danno biologico stesso” (Cass. civ. sez. lav. 02.04.2019, n. 9112, pag. 5; Cass. civ. sez. lav.
07.02.2023, n. 3694).
Definitivamente viene liquidata la somma di euro 9.078,44; su tale somma devalutata al 22.01.2016, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712 / 1995).
Relativamente al danno morale (quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso), occorre precisare che per valutare la sua sussistenza si deve tenere conto del momento in cui l'evento dannoso si realizza e della natura istantanea dell'illecito non incidendo su di esso fatti ed avvenimenti successivi.
Recentemente la Corte di Cassazione (Sez. VI – 3 ordinanza del 19.1.2022 – 13.4.2022
n. 12060 e v. anche sez. III, 10.11.2020 n. 25164 e Cass. civ. sez. lav. Ord.
3.11.2021 n. 31358), senza apertamente sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008 nr. 26972, nr. 26973, nr.
26974 e nr. 26975, ha sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico – relazionale e sofferenza interiore, sottolineando che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico – legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa.
Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord. 4.11.2020, nr. 24473).
11 Ciò premesso, con riferimento al caso de quo, il CTP attoreo dott. ha CP_11 sottolineato che a seguito degli eventi oggetto del presente giudizio “la Sig.ra ebbe Parte_1 necessità a sottoporsi a molteplici visite psichiatriche. Durante tali visite … fu peraltro riconosciuta la necessità da parte della curante di sottoporre la paziente a terapia psicofarmacologica. …. (Tale necessità) è certamente deponente il particolare coinvolgimento della signora rispetto agli eventi accaduti."
Il C.T.U. ha, invece, sostenuto che la documentazione prodotta per dimostrare tale disagio (tre certificati medici della Dott.ssa del 15.11.2017) “non è idonea a provare una Per_2 diagnosi né di malattia né eziologica … a prescindere dal fatto che non figura in atti e che risulta successiva di quasi due anni all'infortunio e di molti mesi alla guarigione clinica” (v. pag. 28 rel. CT).
Si ritiene, pertanto, di non riconoscere alcunché a titolo di risarcimento di danno morale.
Scrive, inoltre, il Consulente di Ufficio, che comunque “Né durante il periodo di inabilità temporanea né in fase di postumi e di correlato danno biologico permanente si sono verificate né sono in atto condizioni che determinino una particolare sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente diversa da quella media prevedibile per soggetti con infermità di pari gravità” (pag. 24).
Non può, quindi, nemmeno, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Sulle spese processuali
Secondo la regola generale, prevista dall'art. 91 c.p.c. della c.d. “soccombenza”, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente;
in considerazione dell'importo liquidato, il compenso viene parametrato secondo il criterio prossimo al medio delle cause di valore fino ad euro 26.000,00, tenendo conto del DM
55/2014 per le fasi di studio, introduttiva del DM 147/2022 per la fase istruttoria e decisoria.
Le spese di CT Prof. e del CTP dott. (euro 402) sono poste a Per_3 CP_11 carico del Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
--dichiara inammissibile l'azione attorea promossa avverso sia il
[...]
che avverso l'Istituto Scolastico Comprensivo “Giovanni Controparte_1
Falcone” e dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti e CP_1 [...]
[...] [...]
nei confronti della CP_12 RT
; le spese processuali dei convenuti e della terza chiamata in causa vengono
[...] compensate.
--in accoglimento della domanda di parte attrice e tenuto conto dell'indennizzo dell CP_6 già percepito, accertata la responsabilità del nella verificazione Controparte_10 dell'evento dannoso del 26.1.2016, condanna quest'ultimo a pagare a titolo risarcitorio in favore dell'attrice la somma residua di euro 9.078,44; su tale somma devalutata al 22.01.2016, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo.
--condanna il a rimborsare le spese processuali sostenute da parte Controparte_10 attrice nella misura di euro 4500 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
---condanna il a pagare le spese di CT medico legale e le spese di CTP Controparte_4 dot. (ex fattura nr. 147 del 31.10.2023). Persona_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 4 gennaio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' emerso in corso di causa che il DVR prodotto dal non corrispondeva a quello in vigore al CP_4 momento del sinistro come da frontespizio a suo tempo era stato già prodotto agli atti (DVR 2015)”. Anche a seguito dell'ordine di esibizione rivolto all'Istituto Comprensivo “G. Falcone” di provvedere alla trasmissione integrale del documento in questione, si riscontrava una nuova mancata trasmissione integrale del documento
“VOLUME 5 di valutazione rischi specifici per unità locali (Unità locale Scuola primaria “San Giovanni Bosco di Latignano”) nella produzione effettuata dal Comune di in data 3.5.2023. Ancora all'udienza dell' 11.07.2023 risultava CP_4 che il aveva provvedut sito in data 17.5.2023 del Documento Valutazione Rischi del Controparte_4 giugno 2015 carente tuttavia delle pagine 5 e 6 nonchè della planimetria …”. All'udienza del 19.9.2023 si prendeva atto della produzione incompleta del documento DVR 2015 e della planimetria. Dall'esame del Documento di valutazione dei rischi del giugno 2015 come prodotto in atti (doc. 3 Comparsa doc. 1 CP_1 mem 183, n. 1 , dalla mancata produzione integrale del documento in questione nonos ripetuti Parte_1 inviti rivolti da questo Giudice al Comune di (ordinanze 05/05/2022, 25/10/2022, 02/02/2023) e CP_4 l'ordine diretto rivolto all'Istituto scolastico (ordinanza del 03/05/2023) e dall'esame del Documento di valutazione dei rischi “Volume 5 valutazione dei rischi specifici per unità locali”, del maggio 2016, depositato in data 21.10.2022 dal Comune di anch'esso incompleto mancando della planimetria, seppur relativo al CP_4 maggio 2016, è comunque possibile evincere un atteggiamento poco collaborativo da parte dell'Ente pubblico.
6 2 V. teste che ha ripetuto più volte che “il pavimento del corridoio viene normalmente lavato quando Testimone_2 non ci sono bambini o insegnanti quando non c'è più nessuno;
dopo la chiusura della scuola insomma” … e interrogata a controprova sul capitolo n. 4 del Comune di ha aggiunto che “non detti lo straccio nel corridoio … ribadisco CP_4 che il pavimento viene lavato quando non c'è più ness la scuola”; v. anche che ha affermato che he “il Tes_1 pavimento era bagnato penso di acqua;
… non penso che sia stato passato il cencio;
presumo che l'acqua sia caduta dai carrelli che portano il cibo” e sui capitoli d), e), f) della “il pavimento viene lavato alla fine dell'orario scolastico … non ho visto CP_3 persone lavare il pavimento”, nonché v. che ha dichiarato “In generale prima si spazza la mensa e poi dopo l'uscita Tes_5 degli studenti si lava sia la mensa che il c escludo comunque che il pavimento fosse stato lavato perché non c'era nemmeno il triangolo giallo di sicurezza”. 4 Quale relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, tale per cui l'evento risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sentenza del 19.12.2006, n. 27168). 5 Posta a carico di chi abbia la custodia del bene indipendentemente dal suo atteggiamento soggettivo di dolo o colpa (v. Cass. civ. S.U. – Ordinanza 30.06.2022, n. 20943),
9
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 26.01.2021 al N° R.G.C.A. 779/2021 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Federica CIARDELLI del Foro di Pisa Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gina Pesce in Firenze
Attrice in riassunzione contro
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto contro
in persona del Dirigente Controparte_2
Scolastico in carica, parimenti rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze
Convenuto
e contro
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo PARIANI e Nadja SCAGLIARINI ZOEBISCH
Convenuta nonché contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4 CP_5
Antonio Vasco CARIELLO
Terzo chiamato in causa Oggetto: responsabilità da cose in custodia.
Conclusioni
Per Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'infortunio Parte_1 occorso in data 22.01.2016 alla comparente si è verificato, in via esclusiva o concorsuale, per colpa dei convenuti , in persona del Ministro pro- CP_1 Controparte_1 tempore e in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore e/o per Controparte_2 colpa del terzo chiamato in causa, , in persona del pro-tempore, nella qualità di Controparte_4 CP_5 custodi del plesso scolastico, ex art. 2051 c.c. e/o per violazione del principio del neminem laedere ex art.
2043 c..c.. Conseguentemente, condannare i convenuti e/o i terzi chiamati in causa, in via solidale tra loro
e/o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attrice, quantificati complessivamente, alla luce della C.T.U. in atti, in Euro 45.785,82=, da cui dovrà essere detratto l'importo di Euro 14.696,34=, già percepito dall' e così per complessivi Euro 31.089,48=, o, comunque, CP_6 nella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di compensi e spese di giudizio. Solo occorrendo, si insiste per la C.T.U. tecnica o, in ipotesi, per
l'ispezione dei luoghi”.
Per parte convenuta : “Affinché l'intestato Tribunale voglia, gradatamente: rigettare le domande CP_1 di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria in spese;
condannare la compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del giudizio;
vinte le spese”.
Per l' : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, In CP_2 via pregiudiziale e preliminare, respingere le domande formulate da parte ricorrente in quanto inammissibili
e/o improcedibili, poiché in violazione degli artt. 1, 4 e 10 del DPR 30.06.65 n.1124; Nel merito in via principale: respingere in quanto infondate in fatto e diritto le domande formulate dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto e del , con conseguente rigetto della domanda di Parte_1 CP_1 manleva da questi ultimi proposta nei confronti di Controparte_3
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta nel
[...] merito in via preliminare ed in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletata istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato Controparte_7 con previa decurtazione dell'importo Controparte_3 corrisposto dall' . In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e CP_6
I.V.A. come per legge da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari”.
Per il “1) Nel merito, in ogni caso, respingere ogni richiesta avanzata dalla parte Controparte_4 attrice nei confronti dell'odierna comparente, infondata in fatto ed in giudizio 2) In ipotesi denegata e subordinata, accordare il minimo risarcimento dovuto per legge, diminuendolo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in
2
forza del contributo colposo dell'attore alla produzione del danno, nella misura che si chiede alla S.V. di accertare e di dichiarare. Con vittoria di spese e di onorari di Giudizio”.
Esposizione delle Ragioni di Fatto
In data 22.01.2016, alle ore 14,30 circa, , insegnante di ruolo in Parte_1 servizio presso la scuola primaria “San Giovanni Bosco”, con sede in Latignano (PI), Via
Risorgimento, 67, facente parte dell' , con sede in Controparte_2
Cascina (PI), Viale C. Comaschi, si trovava nel giardino dell'Istituto insieme agli alunni della propria classe quando, avendo necessità di recarsi in bagno, affidava la propria classe alle colleghe e alle custodi presenti in giardino e si allontanava portandosi all'interno dell'edificio; dopo aver percorso il corridoio, giungeva al bagno posto a pianterreno;
poco prima della soglia di ingresso, nell'area antistante il predetto locale, scivolava sul pavimento bagnato e cadeva in terra, sbattendo contro il pavimento il ginocchio destro;
veniva, così, trasportata a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pisa per le cure del caso, attese le lesioni personali riportate.
Terminata la malattia, residuando dei postumi permanenti, non integralmente risarciti dalla somma di euro 14.697,34 (corrispondente al 12% di invalidità permanente), che riceveva dall' – come danno biologico da infortunio sul lavoro – e nulla ottenendo dalla CP_6
Compagnia Assicurativa per la R.C. dell'
[...] agiva Parte_2 giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni integralmente subiti presso il Tribunale di Pisa, convenendo in giudizio il Controparte_8 in persona del pro-tempore, e l'
[...] CP_9 [...]
in persona del Dirigente Scolastico p.t.,. Controparte_2
assumeva che la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare Parte_1 all' che non avrebbe posto alcuna segnaletica di preavviso del pericolo per Parte_2
l'incolumità delle persone, costituito dal pavimento rivestito da piastrelle in ceramica bianca e liscia, per di più bagnato, circostanza che era stata, peraltro, constatata dalla prima insegnante che sopraggiunse sul posto per prestarle i primi soccorsi;
l'attrice precisava che quanto accaduto non poteva esserle imputato avendo indossato nell'occasione delle scarpe basse allacciate con suola di gomma e per aver percorso il corridoio con ordinaria cautela;
l'attrice quantificava i danni subiti nell'importo complessivo di euro 68.355,12, da cui detrarre quello di euro 14.696,34 già percepito dall' e così per complessivi Euro 53.658,78 o, CP_6 comunque, nella somma di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
3 Costituitosi il contraddittorio processuale anche nei confronti della Compagnia assicurativa per la R.C. del CP_1 Controparte_3
e del - chiamato in giudizio
[...] Controparte_10 dall'attrice proponendo anche nei confronti di questo la domanda di condanna quale proprietario dell'edificio scolastico - con ordinanza del 26.10.2020, il Tribunale di Pisa dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze ex art. 25
c.p.c., assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento.
Con comparsa del 18.01.2021 riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 il procedimento nei confronti di tutti i su indicati contraddittori.
Si costituivano nuovamente in giudizio sia il che l' CP_1 Controparte_2
di in persona del Dirigente scolastico in carica, per chiedere il
[...] CP_4 rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in subordine, chiedevano la condanna della compagnia assicuratrice chiamata in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del giudizio.
In particolare, l' eccepiva l'inammissibilità dell'azione promossa per Parte_2 ottenere il c.d. danno biologico differenziale, essendo stato già corrisposto dall' il CP_6 dovuto indennizzo a e ciò impedirebbe all'infortunato di agire nei confronti del Parte_1 datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico causato dallo stesso infortunio già indennizzato, fatta eccezione per l'ipotesi di accertata responsabilità penale dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. 1124/65 T.U. e art. 13 del CP_6
D.lgs. 38/2000.
In secondo luogo, i convenuti precisavano che il pavimento era asciutto salva la presenza di “qualche goccia di acqua” caduta in terra dal secchio posto sul carrello in uso agli addetti alla mensa che in quel momento era nel corridoio, per cui l'attrice era caduta sol perché non era stata attenta nel camminare lungo il corridoio;
infine, sulla scorta del
Documento di Valutazione dei Rischi redatto nel giugno 2015 per l'istituto scolastico, facevano presente che l'unico punto in cui la pavimentazione era stata ritenuta “scivolosa” dal detto Documento si trovava “in caso di pioggia in corrispondenza dell'ingresso della parte nuova di edificio scolastico”; concludevano, infine, il legittimato passivo rispetto alla domanda fondata sulla violazione dell'art. 2051 c.c., era solo e soltanto il proprietario Controparte_4 dell'edificio e custode e responsabile della manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 L.
23/96. Anche sul piano del quantum debeatur i convenuti eccepivano la manifesta eccessività
4 della quantificazione del danno, l'assenza dei presupposti della c.d. personalizzazione dello stesso e deducevano la necessità di detrarre dal risarcimento, laddove riconosciuto, CP_ l'importo ottenuto dall'attrice a titolo di indennizzo dall' (pari ad euro 14.696,34).
Controparte_3
, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva
[...] dell' per violazione dell'art. 10, co. 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124; nel Parte_2 merito escludeva la responsabilità del proprio assicurato richiamando il fatto che il corridoio in cui l'insegnante era caduta non era stato lavato e, di conseguenza, non era bagnato, per cui la caduta sarebbe derivata solo da imprudenza dell'attrice. Infine, richiamato l'art. art. 3 lettera a) Legge 11/1/1996 n. 23, nessuna responsabilità potrebbe essere posta in capo all' CP_2 scolastico convenuto, per un preteso stato di pericolosità della pavimentazione in parola, in quanto l'edificio che ospita il plesso scolastico della Scuola Primaria è di proprietà del che quindi sarebbe l'unico soggetto tenuto alla sua custodia e Controparte_4 manutenzione.
Anche il chiedeva il rigetto della domanda ed, in ipotesi Controparte_4 denegata e subordinata, di accordare il minimo risarcimento dovuto per legge, diminuendolo ai sensi dell'art. 1227 c.c. in forza del contributo colposo dell'attrice alla produzione del danno;
contestava, infine, la percentuale di invalidità del 12 % asseritamente riconosciuta all'attrice dall' , non ritenendo tale valutazione medico legale opponibile alle parti CP_6 convenute in giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 30 novembre 2021 venivano ammesse le prove testimoniali richieste da parte attrice e dalla terza chiamata e del Controparte_4
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale di Firenze nr. 30 del 2022, la causa veniva assegnata all'odierno giudicante;
l'istruttoria è consistita nell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali (di e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, ) e dell'interrogatorio formale dell'attrice, nell'acquisire Testimone_4 Tes_5 documenti dall' intorno all'entità delle somme percepite dall'attrice e dall'Istituto CP_6
Scolastico “G. Falcone” del Documento “Volume 5 di valutazione dei rischi specifici per unità locali - Unità locale Scuola primaria “San Giovanni Bosco di Latignano” vigente al momento del fatto, attesa la produzione parziale che del documento era stata effettuata (mancando le
5 pagine 5 e 6 della planimetria)1; infine, è stata espletata la C.T.U. medico legale;
il
Comune di è stato dichiarato decaduto dall'assumere le prove testimoniali. CP_4
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con note sostitutive dell'udienza del 17.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c. dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ante Cartabia).
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
An debeatur
dipendente della Società Cooperativa Gustolandia, alla quale il Testimone_1
Comune di aveva al tempo affidato in appalto il servizio di mensa, ha riferito: “ero CP_4 dietro all'attrice ad un metro mentre passavo dal corridoio e ho visto l'attrice cadere perché è scivolata;
il pavimento era bagnato penso di acqua;
presumo che l'acqua sia caduta dai carrelli che portano il cibo e non penso che sia stato passato il cencio;
anch'io camminavo sul pavimento umido;
ma io non scivolai perché avevo le scarpe antinfortunistiche;
preciso che il corridoio percorso conduce verso le due mense…. Vedo le fotografie che mi sono mostrate e confermo che la caduta è avvenuta sul punto segnato dalla croce” (visibile nella foto n. 2 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Con ha confermato la presenza di acqua sul pavimento in Testimone_3 corrispondenza della caduta avendo dichiarato di aver toccato la gamba destra dell'attrice e di aver visto che la scarpa indossata dalla medesima “era da tennis, ma leggermente bagnata sotto la suola anche se non vidi il pavimento tutto bagnato mi sembra di ricordare che c'era umidità sul punto di caduta come di una goccia di acqua che con la caduta si è sparsa a terra”. I testi non hanno potuto ben comprendere il motivo per cui era presente dell'acqua in terra (che non era stata, comunque, presegnalata); difatti sono emerse alcune discrepanze.
Da una parte occorre considerare che tutte le testimonianze concordano sul fatto che il pavimento veniva lavato solo alla fine dell'orario scolastico2 e dall'altra che la presenza di carrelli nel corridoio, al momento del fatto, non è certa (v. teste ). Testimone_4
Tuttavia, sul piano logico è altamente probabile che l'acqua sia caduta in terra da un carrello (della mensa o anche delle pulizie) che è semplicemente transitato nel corridoio qualche minuto prima del passaggio di (infatti la teste ha Parte_1 Tes_1 affermato che “… i carrelli comunque passano dal corridoio”, così come ha Tes_2 confermato che “… faccio presente che noi per andare a lavare la mensa e i bagni usiamo dei carrelli con il mocio e l'acqua nei secchi che transita lungo il corridoio”).
Pertanto, è provato che è caduta a causa della presenza di acqua sul Parte_1 pavimento del corridoio al piano terra che conduce ai servizi igienici e ai locali mensa verosimilmente fuoriuscita dai carrelli usati per le pulizie e non spontaneamente rimossa dal personale addetto.
Orbene, l'art. 2051 c.c. imputa la responsabilità del fatto dannoso o, meglio, il
“rischio” della sua verificazione, al soggetto che in ragione della relazione di fatto con la cosa era in condizione e in dovere di controllarla e di esercitare un potere di fatto tale da impedire il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli a danno di terzi;
tale soggetto è il custode/proprietario della produttrice del danno.
In ambito scolastico tale soggetto è l'ente pubblico proprietario dell'edificio.
L'art. 3 comma 1° lett. a) della legge 11.01.1996 n. 23 stabilisce che: “In attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie ...” ed al comma 4° che “Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
7 destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per
l'esercizio delle funzioni “delegate”.
E' il proprietario il soggetto tenuto per legge a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ex art. 3 l. n. 23 del 1996 e tale qualità integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ. Sez. III – Ordin. 02.12.2021, n.
38089 Rv. 663300 - 02).
In considerazione del fatto che non è stata fornita la prova della delega da parte del
Comune di Cascina (PI) all'Istituto scolastico “ del potere di manutenere Controparte_2
l'edificio, il responsabile dei danni derivanti dalle cose presenti nell'edificio è il Comune di
CP_4
Peraltro, l'azione attorea promossa avverso il e l sarebbe CP_1 Parte_2 stata dichiarata inammissibile ex art. 10 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, in quanto
“L'Assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato […] Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti [...]”.
Sulla base dei principi civilistici sopra menzionati, il risarcimento del residuo danno biologico deve essere posto a carico del responsabile del danno, ovvero dal CP_4
quale proprietario e custode3, essendo stato peraltro dimostrato il nesso di causa4 tra
[...] il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia e 3 Il rapporto di custodia, inteso dalla giurisprudenza di legittimità non nel senso contrattuale del termine, postula una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, “ … un effettivo potere fisico … tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa) …” (Cass. civ. Sez. III, sent. 12.07.2006, n. 15779); “ … a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. […]” (Cass. civ. Sez. III, sent. 18.02.2000, n. 1859).
8 vertendo in un caso di responsabilità oggettiva5; l'assenza di responsabilità delle Istituzioni scolastiche determina, inoltre, l'assorbimento della domanda di manleva con conseguente (ed equa) compensazione delle spese tra le suddette Amministrazioni e la Compagnia assicuratrice dalle stesse chiamata in giudizio.
Non si ritiene sussistere alcuna responsabilità o concorso di colpa in capo all'attrice non avendo questa posto in essere alcuna condotta imprevedibile e per aver adottato le cautele del caso (indossando scarpe da tennis); a tale riguardo la giurisprudenza ha puntualizzato che: “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, qualora persista
l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. civ. Sez.
III – Ord. 22.03.2024, n. 7789).
Nessun rimprovero può, dunque, essere mosso nei riguardi dell'attrice: l'insegnante, che indossava scarpe da tennis, ha semplicemente percorso il corridoio umido per recarsi in bagno dopo avere affidato la propria classe ai colleghi rimasti in giardino;
alcuna idoneità ad escludere la responsabilità del possono avere le incongruenze nelle Controparte_4 dichiarazioni dei testimoni in merito all'origine della presenza dell'acqua / “di umidità” sul pavimento del corridoio al piano terra, in quanto tale “incertezza” non è idonea a delineare un'ipotesi di “caso fortuito”, unica possibilità per il custode di sottrarsi alla responsabilità da cose in custodia.
Quantum debeatur
Il verificarsi del sinistro e delle lesioni a danno della Dott.ssa è confermato Parte_1 dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa (doc. 1) da cui risulta che il giorno 22 gennaio 2016 l'attrice si recava nella suddetta struttura a seguito di “un trauma diretto al ginocchio destro” riportato a seguito di una caduta verificatasi in ambito lavorativo, lamentando “dolore e dolorabilità diffusa (al) ginocchio destro, (un) ginocchio tumefatto … Impotenza funzionale algica. No deficit vascolo nervosi periferici. Dolorabilità epicondilo (del) gomito dx …” ed a seguito di accertamenti strumentali effettuati al ginocchio ed al gomito destri veniva emessa diagnosi di “frattura di rotula dx” veniva “confezionata stecca gessata”
La C.T.U. espletata, alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la loro esaustività, ha dato atto che la caduta ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale complessivamente per 120 giorni, così suddivisi: al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 45, al 25% per giorni 30 (pag. 23 rel.
CT); quanto alla percentuale di invalidità permanente, il Consulente scrive che “Nel complesso, tenendo conto degli esiti di frattura trattata chirurgicamente con rimozione del mezzi di sintesi e limitazione funzionale con escursione articolare di circa 110° e della cicatrice di 10 cm lievemente slargata e ipocromica,
(deve ritenersi) … adeguata la stima del danno biologico permanente nella misura dell'8% (pag. 24 e 30 ).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle risultanze peritali ed alle Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024, a titolo di danno biologico in sede civilistica, si deve riconoscere, pertanto, la somma di euro 25.362,25 (euro
14.581,00 per P.P. 8%, euro 10.781,25 per I.T., considerando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 al giorno di I.T.T. e l'età di 40 anni ed escludendo il danno morale); deve inoltre liquidarsi l'importo di euro 1.367,70 (l'importo di euro 1.135,00 va rivalutato dal gennaio 2016 ad oggi secondo indici istat) , come individuate dal CT (“in quanto sostenute fino all'agosto 2017, escludendo quelle che non hanno corrispondenza in documenti medici in atti e gli scontrini di farmacia dai quali non si evince il prodotto acquistato;
sono comprese le spese per il Dott. a fine Per_1 medico legale. Non sono da prevedere future spese in relazione ai fatti oggetto di causa”).
Dal totale di euro va detratto quello di 17.651,51 (euro 14.697,34 rivalutato dal novembre 2016 ad oggi secondo indici istat).
Il suddetto importo, corrisposto a titolo di indennizzo del danno biologico accertato nella misura del 12 %, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del D.M.27.03.2009 e
D.M.14.02.2014, trova fondamento nelle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e ss. modd., che come previsto dal d.lgs. n. 38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale v. documentazione prodotta dall' in data 7 novembre 2022 (v. comunicazioni CP_6 del 24.02.2016, 11.03.2016; sulla base della disciplina tecnica di settore costituita dal T.U.
1124 /1965 e dal D.lgs. 38 / 2000, difatti, il riconoscimento di una tale percentuale di invalidità permanente comporta il solo riconoscimento della componente permanente del danno biologico.
Va richiamato il principio per cui “le somme eventualmente erogate dall' non CP_6 esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato …” (Cass. civ. sez. lav.
02.04.2019, n. 9112; Cass. civ. sez. lav. 12.07.2022, n. 22023; inoltre, “il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: CP_6 vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità CP_6 lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla
10
copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto il valore capitale della quota … destinata a ristorare, in forza del D.lgs. n. 38 del 2000, CP_6 art. 13, il danno biologico stesso” (Cass. civ. sez. lav. 02.04.2019, n. 9112, pag. 5; Cass. civ. sez. lav.
07.02.2023, n. 3694).
Definitivamente viene liquidata la somma di euro 9.078,44; su tale somma devalutata al 22.01.2016, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712 / 1995).
Relativamente al danno morale (quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso), occorre precisare che per valutare la sua sussistenza si deve tenere conto del momento in cui l'evento dannoso si realizza e della natura istantanea dell'illecito non incidendo su di esso fatti ed avvenimenti successivi.
Recentemente la Corte di Cassazione (Sez. VI – 3 ordinanza del 19.1.2022 – 13.4.2022
n. 12060 e v. anche sez. III, 10.11.2020 n. 25164 e Cass. civ. sez. lav. Ord.
3.11.2021 n. 31358), senza apertamente sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008 nr. 26972, nr. 26973, nr.
26974 e nr. 26975, ha sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico – relazionale e sofferenza interiore, sottolineando che il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico – legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico – relazionale conseguente alla lesione stessa.
Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima (Cass. civ. sez. III, ord. 4.11.2020, nr. 24473).
11 Ciò premesso, con riferimento al caso de quo, il CTP attoreo dott. ha CP_11 sottolineato che a seguito degli eventi oggetto del presente giudizio “la Sig.ra ebbe Parte_1 necessità a sottoporsi a molteplici visite psichiatriche. Durante tali visite … fu peraltro riconosciuta la necessità da parte della curante di sottoporre la paziente a terapia psicofarmacologica. …. (Tale necessità) è certamente deponente il particolare coinvolgimento della signora rispetto agli eventi accaduti."
Il C.T.U. ha, invece, sostenuto che la documentazione prodotta per dimostrare tale disagio (tre certificati medici della Dott.ssa del 15.11.2017) “non è idonea a provare una Per_2 diagnosi né di malattia né eziologica … a prescindere dal fatto che non figura in atti e che risulta successiva di quasi due anni all'infortunio e di molti mesi alla guarigione clinica” (v. pag. 28 rel. CT).
Si ritiene, pertanto, di non riconoscere alcunché a titolo di risarcimento di danno morale.
Scrive, inoltre, il Consulente di Ufficio, che comunque “Né durante il periodo di inabilità temporanea né in fase di postumi e di correlato danno biologico permanente si sono verificate né sono in atto condizioni che determinino una particolare sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente diversa da quella media prevedibile per soggetti con infermità di pari gravità” (pag. 24).
Non può, quindi, nemmeno, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Sulle spese processuali
Secondo la regola generale, prevista dall'art. 91 c.p.c. della c.d. “soccombenza”, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente;
in considerazione dell'importo liquidato, il compenso viene parametrato secondo il criterio prossimo al medio delle cause di valore fino ad euro 26.000,00, tenendo conto del DM
55/2014 per le fasi di studio, introduttiva del DM 147/2022 per la fase istruttoria e decisoria.
Le spese di CT Prof. e del CTP dott. (euro 402) sono poste a Per_3 CP_11 carico del Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
--dichiara inammissibile l'azione attorea promossa avverso sia il
[...]
che avverso l'Istituto Scolastico Comprensivo “Giovanni Controparte_1
Falcone” e dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti e CP_1 [...]
[...] [...]
nei confronti della CP_12 RT
; le spese processuali dei convenuti e della terza chiamata in causa vengono
[...] compensate.
--in accoglimento della domanda di parte attrice e tenuto conto dell'indennizzo dell CP_6 già percepito, accertata la responsabilità del nella verificazione Controparte_10 dell'evento dannoso del 26.1.2016, condanna quest'ultimo a pagare a titolo risarcitorio in favore dell'attrice la somma residua di euro 9.078,44; su tale somma devalutata al 22.01.2016, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo.
--condanna il a rimborsare le spese processuali sostenute da parte Controparte_10 attrice nella misura di euro 4500 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
---condanna il a pagare le spese di CT medico legale e le spese di CTP Controparte_4 dot. (ex fattura nr. 147 del 31.10.2023). Persona_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, così deciso il 4 gennaio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E' emerso in corso di causa che il DVR prodotto dal non corrispondeva a quello in vigore al CP_4 momento del sinistro come da frontespizio a suo tempo era stato già prodotto agli atti (DVR 2015)”. Anche a seguito dell'ordine di esibizione rivolto all'Istituto Comprensivo “G. Falcone” di provvedere alla trasmissione integrale del documento in questione, si riscontrava una nuova mancata trasmissione integrale del documento
“VOLUME 5 di valutazione rischi specifici per unità locali (Unità locale Scuola primaria “San Giovanni Bosco di Latignano”) nella produzione effettuata dal Comune di in data 3.5.2023. Ancora all'udienza dell' 11.07.2023 risultava CP_4 che il aveva provvedut sito in data 17.5.2023 del Documento Valutazione Rischi del Controparte_4 giugno 2015 carente tuttavia delle pagine 5 e 6 nonchè della planimetria …”. All'udienza del 19.9.2023 si prendeva atto della produzione incompleta del documento DVR 2015 e della planimetria. Dall'esame del Documento di valutazione dei rischi del giugno 2015 come prodotto in atti (doc. 3 Comparsa doc. 1 CP_1 mem 183, n. 1 , dalla mancata produzione integrale del documento in questione nonos ripetuti Parte_1 inviti rivolti da questo Giudice al Comune di (ordinanze 05/05/2022, 25/10/2022, 02/02/2023) e CP_4 l'ordine diretto rivolto all'Istituto scolastico (ordinanza del 03/05/2023) e dall'esame del Documento di valutazione dei rischi “Volume 5 valutazione dei rischi specifici per unità locali”, del maggio 2016, depositato in data 21.10.2022 dal Comune di anch'esso incompleto mancando della planimetria, seppur relativo al CP_4 maggio 2016, è comunque possibile evincere un atteggiamento poco collaborativo da parte dell'Ente pubblico.
6 2 V. teste che ha ripetuto più volte che “il pavimento del corridoio viene normalmente lavato quando Testimone_2 non ci sono bambini o insegnanti quando non c'è più nessuno;
dopo la chiusura della scuola insomma” … e interrogata a controprova sul capitolo n. 4 del Comune di ha aggiunto che “non detti lo straccio nel corridoio … ribadisco CP_4 che il pavimento viene lavato quando non c'è più ness la scuola”; v. anche che ha affermato che he “il Tes_1 pavimento era bagnato penso di acqua;
… non penso che sia stato passato il cencio;
presumo che l'acqua sia caduta dai carrelli che portano il cibo” e sui capitoli d), e), f) della “il pavimento viene lavato alla fine dell'orario scolastico … non ho visto CP_3 persone lavare il pavimento”, nonché v. che ha dichiarato “In generale prima si spazza la mensa e poi dopo l'uscita Tes_5 degli studenti si lava sia la mensa che il c escludo comunque che il pavimento fosse stato lavato perché non c'era nemmeno il triangolo giallo di sicurezza”. 4 Quale relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, tale per cui l'evento risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sentenza del 19.12.2006, n. 27168). 5 Posta a carico di chi abbia la custodia del bene indipendentemente dal suo atteggiamento soggettivo di dolo o colpa (v. Cass. civ. S.U. – Ordinanza 30.06.2022, n. 20943),
9