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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roccamontepiano (Ch) alla via Portella n 6; (c.f.: Parte_2 C.F._2
) nato a [...] il [...], residente a [...]2;
[...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
residente in [...] e (c.f.: Parte_4
) nata a [...] il [...] residente in Francavilla al Mare (Ch) CodiceFiscale_4 alla c.da Cetti n 36, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Di Felice presso il cui studio in
Miglianico sono tutti domiciliati alla Via Cerreto n 25, giusta procura in atti
ATTORI contro
(c.f.: ) in persona del leg.rappr.p.t., corrente in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Barberini n 38
CONVENUTA contumace
Oggetto: opposizione di terzo ex art.404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse depositate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio l' , esponendo che in
[...] Parte_4 Controparte_1
data 08/06/2003 è deceduto il padre , lasciando come eredi la moglie Persona_1 Parte_5
, ed i figli, odierni attori.
[...]
La moglie ha rinunciato all'eredità; in seguito, su ricorso di un creditore del defunto, è stata aperta una procedura di eredità giacente, con nomina del relativo curatore;
tale procedura si è conclusa con decreto del giudice delle successioni del 29.12.2021, con il quale è stata attribuita l'eredità allo Stato, ai sensi dell'articolo 586 c.c., in seguito al decorso dei 10 anni dalla morte senza alcun atto di accettazione da parte dei chiamati.
Avverso tale provvedimento, gli odierni attori hanno proposto opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404
c.p.c., esponendo che, in realtà, già qualche mese dopo la morte del , i figli avevano Parte_1
compiuto atti di accettazione tacita, presentando la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale dei beni intestati al defunto.
Di conseguenza, non vi erano i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente, in quanto i chiamati avevano accettato l'eredità; pertanto, sarebbe illegittimo il provvedimento del giudice delle successioni che ha attribuito allo Stato i beni ereditari.
Gli attori, quindi, chiedono l'annullamento, o, in subordine, la revocazione del provvedimento di chiusura dell'eredità giacente, con accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del padre.
Regolarmente intimato, il non si è costituito. CP_1
In via preliminare, va rilevato che la qualificazione della domanda come opposizione di terzo (oppure, in subordine, di revocazione), non può ritenersi condivisibile.
Infatti, il provvedimento del giudice delle successioni che, dichiarando la chiusura dell'eredità giacente, attribuisce i beni allo Stato, non ha efficacia di giudicato, ma ha un effetto limitato alla procedura di curatela dei beni del defunto (procedura di volontaria giurisdizione).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742
c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della pagina 2 di 4 titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria (cfr. Cass. Sent. n. 3942/1994).
La domanda va quindi riqualificata come richiesta di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori.
Tale domanda è fondata e va accolta.
Si deve infatti osservare che gli attori hanno dimostrato di aver compiuto un atto di accettazione tacita, consistente nella richiesta di voltura catastale sugli immobili intestati al defunto (cfr. documentazione allegata alla citazione).
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr., da ultimo, Cass. Sent. n. 522/2025).
Di conseguenza, si deve ritenere accertato l'avvenuto acquisto per accettazione tacita dell'eredità del defunto , in capo agli attori. Persona_1
Tuttavia, visto che alcuna responsabilità può attribuirsi a parte convenuta per l'instaurazione del presente di giudizio, le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento della domanda riqualificata come da motivazione, dichiara accertato il trasferimento per successione ereditaria, in favore degli attori, dei beni ereditari del defunto , Persona_1 nato a [...] il [...], e ivi deceduto in data 8.6.2003, indicati nell'inventario del 29.1.2019 (Rep.
N. 2/2019 del 31/1/2019), inserito nel fascicolo R.G.V.G. n. 462/2017;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali.
pagina 3 di 4 Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Manda in Cancelleria per gli adempimenti.
Ortona, 1aprile 2025
Il Giudice
dott. Sofia Nanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roccamontepiano (Ch) alla via Portella n 6; (c.f.: Parte_2 C.F._2
) nato a [...] il [...], residente a [...]2;
[...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
residente in [...] e (c.f.: Parte_4
) nata a [...] il [...] residente in Francavilla al Mare (Ch) CodiceFiscale_4 alla c.da Cetti n 36, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Di Felice presso il cui studio in
Miglianico sono tutti domiciliati alla Via Cerreto n 25, giusta procura in atti
ATTORI contro
(c.f.: ) in persona del leg.rappr.p.t., corrente in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Barberini n 38
CONVENUTA contumace
Oggetto: opposizione di terzo ex art.404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse depositate.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio l' , esponendo che in
[...] Parte_4 Controparte_1
data 08/06/2003 è deceduto il padre , lasciando come eredi la moglie Persona_1 Parte_5
, ed i figli, odierni attori.
[...]
La moglie ha rinunciato all'eredità; in seguito, su ricorso di un creditore del defunto, è stata aperta una procedura di eredità giacente, con nomina del relativo curatore;
tale procedura si è conclusa con decreto del giudice delle successioni del 29.12.2021, con il quale è stata attribuita l'eredità allo Stato, ai sensi dell'articolo 586 c.c., in seguito al decorso dei 10 anni dalla morte senza alcun atto di accettazione da parte dei chiamati.
Avverso tale provvedimento, gli odierni attori hanno proposto opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404
c.p.c., esponendo che, in realtà, già qualche mese dopo la morte del , i figli avevano Parte_1
compiuto atti di accettazione tacita, presentando la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale dei beni intestati al defunto.
Di conseguenza, non vi erano i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente, in quanto i chiamati avevano accettato l'eredità; pertanto, sarebbe illegittimo il provvedimento del giudice delle successioni che ha attribuito allo Stato i beni ereditari.
Gli attori, quindi, chiedono l'annullamento, o, in subordine, la revocazione del provvedimento di chiusura dell'eredità giacente, con accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del padre.
Regolarmente intimato, il non si è costituito. CP_1
In via preliminare, va rilevato che la qualificazione della domanda come opposizione di terzo (oppure, in subordine, di revocazione), non può ritenersi condivisibile.
Infatti, il provvedimento del giudice delle successioni che, dichiarando la chiusura dell'eredità giacente, attribuisce i beni allo Stato, non ha efficacia di giudicato, ma ha un effetto limitato alla procedura di curatela dei beni del defunto (procedura di volontaria giurisdizione).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742
c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della pagina 2 di 4 titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria (cfr. Cass. Sent. n. 3942/1994).
La domanda va quindi riqualificata come richiesta di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori.
Tale domanda è fondata e va accolta.
Si deve infatti osservare che gli attori hanno dimostrato di aver compiuto un atto di accettazione tacita, consistente nella richiesta di voltura catastale sugli immobili intestati al defunto (cfr. documentazione allegata alla citazione).
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr., da ultimo, Cass. Sent. n. 522/2025).
Di conseguenza, si deve ritenere accertato l'avvenuto acquisto per accettazione tacita dell'eredità del defunto , in capo agli attori. Persona_1
Tuttavia, visto che alcuna responsabilità può attribuirsi a parte convenuta per l'instaurazione del presente di giudizio, le spese processuali vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento della domanda riqualificata come da motivazione, dichiara accertato il trasferimento per successione ereditaria, in favore degli attori, dei beni ereditari del defunto , Persona_1 nato a [...] il [...], e ivi deceduto in data 8.6.2003, indicati nell'inventario del 29.1.2019 (Rep.
N. 2/2019 del 31/1/2019), inserito nel fascicolo R.G.V.G. n. 462/2017;
2) dichiara non ripetibili le spese processuali.
pagina 3 di 4 Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Manda in Cancelleria per gli adempimenti.
Ortona, 1aprile 2025
Il Giudice
dott. Sofia Nanni
pagina 4 di 4