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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11300/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TROTTI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. VAIRA GLORIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
I. Pronunciare, ai sensi DEart. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31.05.2003 tra la Sig.ra ed il Parte_2
Sig. trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA DEAD (BS), al n. 1, parte CP_1
II, serie A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
II. Disporre che il figlio minore venga affidato ad ambedue i genitori, i quali, pertanto, assumeranno Per_1 di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza e significato quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni pagina 1 di 5 di quello. Entrambi i figli avranno residenza abituale presso la casa famigliare in 25040 SA DEAD
(BS) in via Trento, n. 9, con collocamento prevalente del minore con la madre;
Per_1
III. Confermare l'assegnazione della casa coniugale (da sempre di esclusiva proprietà della ricorrente), sita in
25040 SA DEAD (BS) in via Trento, n. 9, alla Sig.ra Parte_2
IV. Essendo il figlio minore ormai capace di discernimento, disporre che il ragazzo possa stare con il Per_1 padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre medesimo;
V. Quantificare il contributo da porre a carico del sig. a favore di entrambi i figli conviventi con la CP_1 madre (essendo maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente), da versare alla sig.ra Per_2 entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, per il loro mantenimento, in Euro 800,00 Parte_2
(pari ad Euro 400,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dalla data del deposito della sentenza, e ciò sino al raggiungimento DEindipendenza economica dei figli;
VI. Stabilire che il sig. rimborsi alla sig.ra entro 15 giorni dalla richiesta CP_1 Parte_2 documentata, a mezzo bonifico, il 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
[omissis]
VII. Disporre che i genitori siano autorizzati, anche disgiuntamente, a richiedere il passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
Per parte resistente:
I. Pronunciare, ai sensi DEart. 3, n.2, lett. b) della L.898 del 1970, sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31.05.2003 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SA DEAD (Bs) al n. 1, parte II, CP_1 serie A, anno 2003, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
II. Disporre che il figlio minore venga affidato ad ambedue i genitori, i quali, pertanto, assumeranno Per_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza e significato quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quello. Entrambi i figli avranno residenza abituale presso la casa famigliare in 25040 SA DEAD
(Bs) in via Trento n.9, con collocamento alternato settimanale del minore presso il padre e la madre o, Per_1 in subordine, prevalente con la madre e disporre che il ragazzo possa stare con il padre e la madre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre medesimo;
III.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in SA DEAD (Bs) in via Trento n. 9 alla Sig.ra in ragione del titolo di proprietà; Parte_2
IV. In caso di collocamento alternato settimanale di presso il padre e la madre, disporsi il conseguente Per_1 mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie che pagina 2 di 5 graveranno su entrambi i genitori in parti uguali. In subordine, in caso di collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, quantificare il contributo da porre a carico del sig. anche a favore di entrambi i CP_1 figli ove conviventi con la madre, da versare alla sig.ra entro il 15 di ogni mese mediante Parte_2 bonifico bancario, per il loro mantenimento, nella somma di € 250,00 ciascuno, come statuito in separazione, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla data del deposito della sentenza, e ciò sino al raggiungimento DEindipendenza economica dei figli.
V. porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da protocollo in uso presso codesto Tribunale.
VI. Disporre che i genitori siano autorizzati, anche disgiuntamente, a richiedere il passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con in LL di SA (Bs) il 31/05/2003, da cui CP_1
erano nati i figli il 29.2.2004 e il 21.8.2007, premettendo che i coniugi erano comparsi Per_2 Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza in data 2.10.2023 n. 2448/2023, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente che, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti comparivano avanti al
Giudice delegato che, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio ex art. 473 bis.22
c.p.c..
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
pagina 3 di 5 Le condizioni separative vigenti prevedono, per quanto qui di interesse, l'affidamento condiviso del figlio collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare di sua proprietà, Per_1
frequentazioni del padre libere, contributo paterno al mantenimento dei due figli nella misura di €
250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Nel presente giudizio, le parti concordano sulle menzionate condizioni, salva la richiesta della madre di aumento dei contributi per i figli ad € 400,00 ciascuno, e del padre di collocamento paritario del figlio domandando in via subordinata la conferma delle vigenti condizioni. Per_1
Va anzitutto escluso il collocamento paritario presso ciascun genitore di la cui audizione si Per_1
reputa manifestamente superflua in quanto ormai prossimo al compimento dei 18 anni il 21.8.2025, considerata l'età del figlio ed i consolidati non buoni rapporti col padre, attestato nei messaggi inviati da al padre (doc. 15 ricorrente) e nelle comunicazioni tra i genitori (doc. 16 ricorrente). Per_1
Va respinta l'istanza della ricorrente di un aumento dei contributi per i figli:
- quanto alle sopravvenienze, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui i giustificati motivi, che consentono la modifica delle condizioni stabilite, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata pronunciata o gli accordi erano stati stipulati (ex multis, Cass. 12781/2014; Cass.
24515/2013). Occorre pertanto non solo che gli eventi dedotti siano temporalmente successivi alle determinazioni adottate, ma che comportino anche un'apprezzabile modificazione della situazione giuridica preesistente.
Alla luce del richiamato principio, nel caso di specie non ricorrono sopravvenienze rilevanti, considerato che:
o le maggiori esigenze dei figli legate alla crescita si reputano prive di pregio, a fronte del limitato arco di tempo decorso dall'accordo separativo del 2.10.2023;
o il maggior tempo trascorso da preso la madre non rappresenta Per_1
sopravvenienza rilevante, avendo le parti stabilito consensualmente un calendario di frequentazioni libere col padre;
o le maggiori spese di per gli studi universitari erano già valutate in sede di accordo Per_2 separativo del 2.10.2023, avendo all'epoca terminato gli studi superiori, in Per_2 procinto di iniziare l'università;
o le maggiori spese legate ai viaggi per dalla casa familiare a Milano (ove studia) si Per_2
reputano irrilevanti, potendo fruire di un appartamento messo a disposizione dalla zia paterna;
l'intervenuta lite tra e la zia rappresenta conseguenza imputabile ad una Per_2
libera scelta della figlia maggiorenne;
pagina 4 di 5 o il mancato pagamento del padre delle rette universitarie per rappresenta una Per_2
sopravvenienza irrilevante in questa sede, trattandosi di inadempienza eventualmente oggetto di ricorso monitorio per il pagamento della quota di spettanza;
- neppure ricorrono i presupposti ex art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c. per una rivalutazione della rispondenza all'interesse dei figli dei contributi concordati in sede separativa: i complessivi €
500,00 mensili a carico del padre appaiono funzionali a compensare la limitata sperequazione reddituale tra la ricorrente, percettrice di € 1.800,00 mensili, ed il resistente, percettore di €
2.700,00, entrambi titolari di immobili di proprietà ove dimorano e di adeguati risparmi.
Considerati il rigetto della domanda della ricorrente e l'istanza subordinata del resistente di conferma delle condizioni separative, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.300,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase trattazione/istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in LL di SA (Bs) il 31/05/2003, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, n. 1, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le condizioni di separazione;
5) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEart.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11300/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TROTTI ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. VAIRA GLORIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
I. Pronunciare, ai sensi DEart. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31.05.2003 tra la Sig.ra ed il Parte_2
Sig. trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA DEAD (BS), al n. 1, parte CP_1
II, serie A, anno 2003, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
II. Disporre che il figlio minore venga affidato ad ambedue i genitori, i quali, pertanto, assumeranno Per_1 di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza e significato quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni pagina 1 di 5 di quello. Entrambi i figli avranno residenza abituale presso la casa famigliare in 25040 SA DEAD
(BS) in via Trento, n. 9, con collocamento prevalente del minore con la madre;
Per_1
III. Confermare l'assegnazione della casa coniugale (da sempre di esclusiva proprietà della ricorrente), sita in
25040 SA DEAD (BS) in via Trento, n. 9, alla Sig.ra Parte_2
IV. Essendo il figlio minore ormai capace di discernimento, disporre che il ragazzo possa stare con il Per_1 padre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre medesimo;
V. Quantificare il contributo da porre a carico del sig. a favore di entrambi i figli conviventi con la CP_1 madre (essendo maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente), da versare alla sig.ra Per_2 entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, per il loro mantenimento, in Euro 800,00 Parte_2
(pari ad Euro 400,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dalla data del deposito della sentenza, e ciò sino al raggiungimento DEindipendenza economica dei figli;
VI. Stabilire che il sig. rimborsi alla sig.ra entro 15 giorni dalla richiesta CP_1 Parte_2 documentata, a mezzo bonifico, il 50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
[omissis]
VII. Disporre che i genitori siano autorizzati, anche disgiuntamente, a richiedere il passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
Per parte resistente:
I. Pronunciare, ai sensi DEart. 3, n.2, lett. b) della L.898 del 1970, sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 31.05.2003 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SA DEAD (Bs) al n. 1, parte II, CP_1 serie A, anno 2003, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
II. Disporre che il figlio minore venga affidato ad ambedue i genitori, i quali, pertanto, assumeranno Per_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza e significato quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quello. Entrambi i figli avranno residenza abituale presso la casa famigliare in 25040 SA DEAD
(Bs) in via Trento n.9, con collocamento alternato settimanale del minore presso il padre e la madre o, Per_1 in subordine, prevalente con la madre e disporre che il ragazzo possa stare con il padre e la madre ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e con i turni lavorativi del padre medesimo;
III.
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in SA DEAD (Bs) in via Trento n. 9 alla Sig.ra in ragione del titolo di proprietà; Parte_2
IV. In caso di collocamento alternato settimanale di presso il padre e la madre, disporsi il conseguente Per_1 mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione delle spese straordinarie che pagina 2 di 5 graveranno su entrambi i genitori in parti uguali. In subordine, in caso di collocamento prevalente di Per_1 presso la madre, quantificare il contributo da porre a carico del sig. anche a favore di entrambi i CP_1 figli ove conviventi con la madre, da versare alla sig.ra entro il 15 di ogni mese mediante Parte_2 bonifico bancario, per il loro mantenimento, nella somma di € 250,00 ciascuno, come statuito in separazione, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla data del deposito della sentenza, e ciò sino al raggiungimento DEindipendenza economica dei figli.
V. porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da protocollo in uso presso codesto Tribunale.
VI. Disporre che i genitori siano autorizzati, anche disgiuntamente, a richiedere il passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio con in LL di SA (Bs) il 31/05/2003, da cui CP_1
erano nati i figli il 29.2.2004 e il 21.8.2007, premettendo che i coniugi erano comparsi Per_2 Per_1
dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con sentenza in data 2.10.2023 n. 2448/2023, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente che, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti comparivano avanti al
Giudice delegato che, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio ex art. 473 bis.22
c.p.c..
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge i coniugi non si sono riconciliati, nè emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
pagina 3 di 5 Le condizioni separative vigenti prevedono, per quanto qui di interesse, l'affidamento condiviso del figlio collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare di sua proprietà, Per_1
frequentazioni del padre libere, contributo paterno al mantenimento dei due figli nella misura di €
250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Nel presente giudizio, le parti concordano sulle menzionate condizioni, salva la richiesta della madre di aumento dei contributi per i figli ad € 400,00 ciascuno, e del padre di collocamento paritario del figlio domandando in via subordinata la conferma delle vigenti condizioni. Per_1
Va anzitutto escluso il collocamento paritario presso ciascun genitore di la cui audizione si Per_1
reputa manifestamente superflua in quanto ormai prossimo al compimento dei 18 anni il 21.8.2025, considerata l'età del figlio ed i consolidati non buoni rapporti col padre, attestato nei messaggi inviati da al padre (doc. 15 ricorrente) e nelle comunicazioni tra i genitori (doc. 16 ricorrente). Per_1
Va respinta l'istanza della ricorrente di un aumento dei contributi per i figli:
- quanto alle sopravvenienze, va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui i giustificati motivi, che consentono la modifica delle condizioni stabilite, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata pronunciata o gli accordi erano stati stipulati (ex multis, Cass. 12781/2014; Cass.
24515/2013). Occorre pertanto non solo che gli eventi dedotti siano temporalmente successivi alle determinazioni adottate, ma che comportino anche un'apprezzabile modificazione della situazione giuridica preesistente.
Alla luce del richiamato principio, nel caso di specie non ricorrono sopravvenienze rilevanti, considerato che:
o le maggiori esigenze dei figli legate alla crescita si reputano prive di pregio, a fronte del limitato arco di tempo decorso dall'accordo separativo del 2.10.2023;
o il maggior tempo trascorso da preso la madre non rappresenta Per_1
sopravvenienza rilevante, avendo le parti stabilito consensualmente un calendario di frequentazioni libere col padre;
o le maggiori spese di per gli studi universitari erano già valutate in sede di accordo Per_2 separativo del 2.10.2023, avendo all'epoca terminato gli studi superiori, in Per_2 procinto di iniziare l'università;
o le maggiori spese legate ai viaggi per dalla casa familiare a Milano (ove studia) si Per_2
reputano irrilevanti, potendo fruire di un appartamento messo a disposizione dalla zia paterna;
l'intervenuta lite tra e la zia rappresenta conseguenza imputabile ad una Per_2
libera scelta della figlia maggiorenne;
pagina 4 di 5 o il mancato pagamento del padre delle rette universitarie per rappresenta una Per_2
sopravvenienza irrilevante in questa sede, trattandosi di inadempienza eventualmente oggetto di ricorso monitorio per il pagamento della quota di spettanza;
- neppure ricorrono i presupposti ex art. 473 bis.19 comma 2 c.p.c. per una rivalutazione della rispondenza all'interesse dei figli dei contributi concordati in sede separativa: i complessivi €
500,00 mensili a carico del padre appaiono funzionali a compensare la limitata sperequazione reddituale tra la ricorrente, percettrice di € 1.800,00 mensili, ed il resistente, percettore di €
2.700,00, entrambi titolari di immobili di proprietà ove dimorano e di adeguati risparmi.
Considerati il rigetto della domanda della ricorrente e l'istanza subordinata del resistente di conferma delle condizioni separative, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.300,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase trattazione/istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in LL di SA (Bs) il 31/05/2003, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, n. 1, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) conferma le condizioni di separazione;
5) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEart.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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