Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5001/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BALESTRA ANNA MARTA;
e
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. MONTENOVO ROBERTA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni] “1)
I figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso l'abitazione familiare sita ad Ancona Via Togliatti n.104, di esclusiva proprietà del sig. ma assegnata alla sig.ra . I genitori eserciteranno Pt_1 Parte_2
la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
- 1 -
nel week-end di spettanza del padre i figli staranno con lui dal venerdì all'ora di pranzo/uscita da scuola fino alla sera, prima di cena, del lunedì. Nella stessa settimana il padre terrà poi i figli con sé il mercoledì, dall'uscita da scuola o dalla mattina in periodo non scolastico fino alla sera prima di cena. Nella settimana che segue il week-end con la madre i figli staranno con il padre il lunedì, dall'uscita da scuola o dalla mattina in periodo non scolastico con pernottamento fino al martedì quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in periodo non scolastico. Durante i giorni di permanenza dei minori presso i rispettivi genitori, ciascuno di essi si farà carico dell'organizzazione e della gestione dei figli, nonché di ogni eventuale spesa che dovesse a tal fine rendersi necessaria. Restano comunque a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie di cui al successivo elenco.
Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore potrà stare con i figli per 5 giorni continuativi;
il periodo prescelto dovrà essere concordato entro il 10 dicembre di ogni anno. Saranno alternate negli anni, tra i genitori, le festività della Vigilia di Natale, 25 Dicembre, 31Dicembre
e 1° Gennaio, e poi 6 Gennaio.
Ciascun genitore terrà con sé i figli per due giorni durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive scolastiche;
tale periodo sarà da concordare tra le parti entro il 1° giugno di ogni anno.
Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare ulteriori e diversi periodi di vacanza.
I coniugi, con il presente atto autorizzano il trasferimento dei bambini in Brasile, solo per un periodo di vacanza che dovrà essere concordato tra i genitori.
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 Parte_2 dei due figli minori e , la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun Per_1 Per_2
figlio), da versarsi mediante bonifico periodico mensile alla sig.ra sul c/c acceso Parte_2
presso la BCC di Falconara e Ancona - IBAN: [...] entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat;
- 2 - 4) Le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle descritte nel Protocollo adottato nel distretto della Corte di Appello di Ancona qui di seguito trascritte, saranno ripartite per la quota del 50% tra ciascun genitore.
Sono spese straordinarie, tutte da documentare, secondo il suddetto Protocollo:
1) SPESE MEDICHE
A) spese mediche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese Cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi- oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi /ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.)
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
B) spese mediche rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2) SPESE SCOLASTICHE
A) spese scolastiche rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 3 - - tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa / scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
B) spese scolastiche rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e dopo-scuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per relative certificazioni.
- 4 - 3. SPESE EXTRA SCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
A) Spese rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione familiare (compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenze di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
B) Spese rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione ed assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer ed altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Quanto alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, WhatsApp, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto e nelle medesime forme, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, o in termine più breve in caso di urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese,
- 5 - e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5) La casa coniugale, sita ad Ancona in Via Togliatti n.104, di esclusiva proprietà del signor
, viene assegnata alla sig.ra in quanto la Parte_1 Parte_2
medesima vi abiterà con i due figli. La predetta farà fronte alle spese ordinarie di manutenzione dell'appartamento e del condominio per la quota di sua spettanza, mentre resteranno a carico del signor utte le spese straordinarie relative all'immobile. Sarà a carico della signora Pt_1
l'imposta sui rifiuti;
Parte_2
6) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando ad oggi entrambi economicamente autosufficienti (la sig.ra lavora come segretaria di Parte_2
studio medico, il sig. avora come operaio), rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco Pt_1
mantenimento e non viene previsto alcun reciproco contributo;
7) L'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla Sig.ra fino a sei Pt_2 mesi dopo l'udienza che verrà fissata a seguito del deposito del ricorso congiunto, successivamente il detto assegno unico verrà ripartito nella misura del 50% tra i ricorrenti e la sig.ra si impegna a porre in essere, tempestivamente, quanto necessario al fine Parte_2
del verificarsi della suddetta previsione;
8) la Vettura Fiat Punto tg. EK784BM, attualmente cointestata tra i coniugi, verrà trasferita alla sig.ra e l'eventuale costo di passaggio di proprietà, da effettuarsi entro il Parte_2
31.12.2024, verrà sopportato dal sig. Pt_1
9) Le parti pattuiscono di dare esecuzione alle presenti condizioni, eccetto la clausola n. 7, sin dalla firma del ricorso congiunto.
10) Le parti dichiarano il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti per i propri figli;
11) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 2.000,00 a saldo e Pt_1 Parte_2
stralcio dei pregressi rapporti di debito/credito sussistenti tra le parti e di cui alla separata scrittura privata e che verranno versati quanto ad € 1.000,00 alla sottoscrizione del presente atto e la restante somma al momento del deposito della sentenza.
12) Le spese vive inerenti al presente ricorso saranno sopportate dal sig. essendo la Pt_1
sig.ra ammessa al patrocinio spese dello Stato”. Parte_2
* * *
- 6 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 28/02/2009, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 15/04/2011) e Per_1 Per_2
(in data 16/12/2012), che con decreto del 29/07/2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che detta separazione si è protratta ininterrottamente, sicché da allora difetta, tra i due, il consortium vitae e l'affectio coniugalis.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 10/12/2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 8087/2020 del 29/07/2020 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 29/07/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Ancona il 28/02/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 22, parte 1, dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate in relazione all'affidamento e al mantenimento dei figli nonché ai tempi di visita con ciascun genitore sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
- 7 - Le restanti condizioni attengono ai rapporti economici tra le parti e non sono oggetto di scrutinio da parte del Tribunale (deve darsi atto che nelle more risulta emesso decreto del 18/12/2024 di correzione dell'errore materiale del decreto di omologa della separazione "nel senso che, nella condizione di cui al punto 9) delle condizioni di separazione riportate nel ricorso, richiamato per relationem dal decreto, laddove è detto “tg. EK784BF”, si legga “tg. EK784BM”; nelle conclusioni sopra riportate si è indicata la targa corretta della vettura oggetto di trasferimento).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese vive inerenti al presente giudizio vanno poste a carico del sig. come pattuito Pt_1
dalle parti, restando compensate quelle per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ad Ancona il 28/02/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Ancona al n. 22, parte 1, dell'anno 2009;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di costituzione in giudizio, ponendo le spese vive a carico del sig. Pt_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -