Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 7402
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 4 febbraio 2025, riguarda un ricorso contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che aveva dichiarato inammissibile il reclamo di un avvocato avverso la sua cancellazione dall'albo. L'avvocato, ricorrente, sosteneva che la cancellazione non potesse avvenire in pendenza di un procedimento disciplinare e che non vi fosse stata una condanna definitiva. Il CNF, tuttavia, aveva ritenuto inammissibile il ricorso poiché presentato direttamente a esso anziché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, come previsto dall'art. 59 del R.D. n. 37 del 1934.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il deposito del reclamo presso il CNF non era conforme alle modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente. Ha chiarito che il ricorso al CNF ha natura giurisdizionale e non amministrativa, e che l'art. 59 del R.D. n. 37 del 1934 rimane applicabile, nonostante le disposizioni della legge n. 247 del 2012. La Corte ha sottolineato l'importanza del contraddittorio e della corretta instaurazione del procedimento, evidenziando che la violazione delle modalità di presentazione del ricorso ne determina l'inammissibilità. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo professionale ha natura giurisdizionale e - in applicazione dell'art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - si propone mediante deposito presso i locali del Consiglio dell'Ordine ovvero notifica al medesimo Consiglio, mentre deve ritenersi irrituale il suo deposito presso il C.N.F., il quale, peraltro, non ne determina l'intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al Consiglio dell'Ordine entro il termine per la proposizione del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 7402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7402
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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