TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.528 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 528 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA la sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fossombrone (PU), via Antonio Gramsci n. 12,
E il sig. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2
in Cagli (PU), via Lapis n. 42, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosella Gostoli e dall'Avv.
Debora Luzi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21/10/2024, i ricorrenti deducevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, il 02.11.2013, nasceva il figlio e che allo stato sia la relazione sentimentale che la convivenza tra le parti sono Per_1
cessate.
La sig.ra , unitamente al figlio , ha continuato ad abitare presso Parte_1 Per_1
l'abitazione in Fossombrone (PU), via Antonio Gramsci n. 12 e il sig. si è Parte_2
trasferito a Cagli (PU), dove aveva mantenuto la residenza.
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“
1. affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. il figlio avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Fossombrone Per_1
(PU), via Antonio Gramsci n. 12, dove continuerà a vivere con la sig.ra e, Parte_1
quindi, con collocamento prevalente con la madre;
3. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € Parte_2
400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente codice Parte_1
IBAN [...];
4. l'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito nella misura del 100% da parte della madre;
Parte_1
5. entrambi i genitori concorrono al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il protocollo d'intesa in materia da ultimo sottoscritto, da intendersi parte integrante del presente accordo;
6. il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio la settimana, compatibilmente con gli impegni del minore e di lavoro del padre, il Sabato e la Domenica ogni quindici giorni;
7. le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate tra i genitori, il giorno del compleanno del figlio le parti si accorderanno volta per volta;
le festività natalizie verranno così suddivise: dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
8. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre e con la madre 15 giorni, Per_1
da suddividere o consecutivi, come da accordo tra i genitori entro il mese di giugno;
9. durante il periodo invernale trascorrerà una settimana con il padre e una con Per_1
la madre da concordare tra i genitori;
10. entrambi i genitori si impegnano ad avere cura dell'educazione e dell'istruzione della loro figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e della proprie aspirazioni;
11. il figlio manterrà rapporti equilibrati continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
12. il piano genitoriale verrà allegato al presente ricorso;
13. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
14. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 21 ottobre 2024 e confermate nelle note scritte del 09 dicembre 2024.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: DISPONE in conformità alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto presentato il 21 ottobre 2024, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 09 dicembre
2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 528 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA la sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fossombrone (PU), via Antonio Gramsci n. 12,
E il sig. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2
in Cagli (PU), via Lapis n. 42, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosella Gostoli e dall'Avv.
Debora Luzi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 21/10/2024, i ricorrenti deducevano di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale, il 02.11.2013, nasceva il figlio e che allo stato sia la relazione sentimentale che la convivenza tra le parti sono Per_1
cessate.
La sig.ra , unitamente al figlio , ha continuato ad abitare presso Parte_1 Per_1
l'abitazione in Fossombrone (PU), via Antonio Gramsci n. 12 e il sig. si è Parte_2
trasferito a Cagli (PU), dove aveva mantenuto la residenza.
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“
1. affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. il figlio avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Fossombrone Per_1
(PU), via Antonio Gramsci n. 12, dove continuerà a vivere con la sig.ra e, Parte_1
quindi, con collocamento prevalente con la madre;
3. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € Parte_2
400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente codice Parte_1
IBAN [...];
4. l'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito nella misura del 100% da parte della madre;
Parte_1
5. entrambi i genitori concorrono al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il protocollo d'intesa in materia da ultimo sottoscritto, da intendersi parte integrante del presente accordo;
6. il padre potrà vedere il figlio un pomeriggio la settimana, compatibilmente con gli impegni del minore e di lavoro del padre, il Sabato e la Domenica ogni quindici giorni;
7. le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate tra i genitori, il giorno del compleanno del figlio le parti si accorderanno volta per volta;
le festività natalizie verranno così suddivise: dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
8. durante le vacanze estive trascorrerà con il padre e con la madre 15 giorni, Per_1
da suddividere o consecutivi, come da accordo tra i genitori entro il mese di giugno;
9. durante il periodo invernale trascorrerà una settimana con il padre e una con Per_1
la madre da concordare tra i genitori;
10. entrambi i genitori si impegnano ad avere cura dell'educazione e dell'istruzione della loro figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e della proprie aspirazioni;
11. il figlio manterrà rapporti equilibrati continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
12. il piano genitoriale verrà allegato al presente ricorso;
13. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
14. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 21 ottobre 2024 e confermate nelle note scritte del 09 dicembre 2024.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: DISPONE in conformità alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto presentato il 21 ottobre 2024, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 09 dicembre
2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, in data 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone