Articolo 1 della Legge 8 giugno 1942, n. 826
Articolo 2
Versione
16 agosto 1942
Art. 1.

Gli articoli 1, 6 e 17 del R. decreto-legge 8 maggio 1927-V, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VI, n. 2838, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono e' affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, alla Amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o merce' il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di recezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'Amministrazione provinciale sara', secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

Art. 1-bis. - E' data facolta' alla Amministrazione provinciale di affidare detto servizio alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, mediante convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'interno.

Il trasferimento del servizio stesso puo' anche essere ordinato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 1-ter. - Col provvedimento che approva la convenzione o ordina il trasferimento, ovvero con altro successivo, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, di intesa col Ministro per le finanze, fissa il corrispettivo annuo che l'Amministrazione provinciale deve corrispondere alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, in misura corrispondente alla media della spesa effettiva sostenuta nell'ultimo biennio dalla stessa Amministrazione provinciale per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, e comprensiva della quota-parte dovuta dai comuni, a norma delle disposizioni in vigore.

L'ammontare di detto corrispettivo puo' essere variato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di intesa col Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, quando lo richiedano le reali necessita' dell'assistenza ed in relazione alla situazione finanziaria degli enti obbligati.

Art. 1-quater. - I provvedimenti della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, relativi al servizio di assistenza di cui al precedente articolo, effettuato in sostituzione dell'Amministrazione provinciale, sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela stabilite per i provvedimenti dell'Amministrazione provinciale, secondo le norme vigenti.

Art. 6. - Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle del testo unico 24 dicembre 1934-XII, n. 2316, e del R. decreto 15 aprile 1926-IV, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

I detti istituti debbono avere un regolamento speciale che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria e amministrativa e un regolamento organico.

Art. 6-bis. - La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericoltura, il quale e' direttamente responsabile dei servizi di fronte all'Amministrazione.

La predetta direzione riferisce, con rapporti quindicinali, alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, dando notizie sull'andamento generale dell'istituto, e comunicando gli elenchi degli illegittimi ammessi a ciascuna forma di assistenza, la natura e la portata degli interventi, le generalita' ed il luogo di residenza delle balie e degli allevatori.

Art. 17. - In ogni provincia e' istituita una Commissione di vigilanza composta del consigliere di prefettura addetto al servizio dell'assistenza e beneficenza, del medico provinciale, di un delegato della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di un delegato dell'Amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermositilopatica, dove esistano, o, in mancanza, di un medico specializzato.

La Commissione e' nominata con decreto dal prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare almeno una volta ogni bimestre, i brefotrofi, le case di recezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la Commissione fa un particolareggiato rapporto al prefetto, il quale riferisce al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.
Entrata in vigore il 16 agosto 1942