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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 487 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al Corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gaudio, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, Rita Battiato e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: indennità di NASPI
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1131/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell , volta al pagamento dell'indennità NASPI, chiesta con domanda CP_1
amministrativa del 12.4.2018 sino al 29.12.2017, erogata, invece, dall soltanto fino CP_1
al 23.10.2017.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, previo excursus sulla indennità di AS – Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - ed esaminato, in particolare, l'art. 5 della L. n. 22 del
2012, secondo cui a fini del calcolo della durata della AS, corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni,
non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, ha rilevato, sulla scorta della documentazione prodotta
CP_ dall' che:
- il ricorrente poteva vantare 107 settimane (in misura pure superiore alle 97 settimane indicate nel ricorso);
- il ricorrente aveva utilizzato 82 settimane per precedenti prestazioni di disoccupazione collocatesi nel quadriennio 31. 7.2013-31.1.2017;
- al momento della liquidazione della prestazione richiesta nell'estratto contributivo figuravano i contributi dall'1.2.2017 al 30.6.2017 pari a 22 settimane;
- la AS dall'8.8.2017 al 23.10.2017 era stata riconosciuta per 77 giorni (22 settimane : 2
x 7 gg);
- le ulteriori 5 settimane (rectius 3 settimane = 107-82-22) apparse solo successivamente alla liquidazione, non potevano giovare al ricorrente per l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR
639, aggiunto all'art. 38 comma 1, lettera d) n. 1 D.L. 98/2011, atteso che il primo pagamento della prestazione era avvenuto il 17.8.2017, mentre il ricorso introduttivo risultava depositato il 14.12.2018;
2 - alle specifiche, dettagliate e documentate argomentazioni nulla aveva opposto il ricorrente,
nonostante la concessione di un termine.
Si duole di tale motivazione l'appellante evidenziando l'errore del primo giudice per aver applicato la decadenza, che ritiene nella specie insussistente, rilevando che la parzialità dell'indennità è stata determinata solo a decorrere dal 15.12.2017, allorquando, a 30 giorni dall'ultima corresponsione, non gli è stata corrisposta la prestazione spettantegli.
Insiste, pertanto, nella richiesta di liquidazione dell'indennità AS dal 20.10.2017 al
CP_ 21.12.2017 o, in subordine, avuto riguardo al conteggio dell' per il pagamento dell'indennità corrispondente a 2,5 settimane, pari a 18 giorni.
L'appello è infondato.
E' corretta la pronuncia di decadenza che il Tribunale ha adottato.
In effetti nell'ipotesi, oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 47, comma 6, Dpr 639/70, il termine annuale di decadenza non risente dell'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo ad opera dell'interessato.
Quanto affermato nella sentenza impugnata è stato confermato, con riferimento alla decadenza triennale, ma con principio chiaramente estensibile a quella annuale, da Cass.
22820/2020, secondo cui in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l.
n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).
In particolare, al punto 14 della motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare:
“Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione,
dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già
parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in
3 ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento”.
Tale orientamento giurisprudenziale è inoltre condiviso da autorevole dottrina per la quale,
in coerenza con la tesi secondo cui non è necessaria una specifica istanza amministrativa ai fini della proponibilità delle domande di riliquidazione, deve ritenersi che dal dies a quo individuabile mediante l'art. 38 DL n. 98/2011 si devono calcolare soltanto l'anno, per le prestazioni temporanee, o i tre anni, per le pensioni, della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai conclusa e superata dal pagamento già avvenuto della prestazione temporanea dedotta in lite o in corso di erogazione, se periodica.
Nel caso di specie il dies a quo di decorrenza della decadenza annuale, trattandosi di prestazione riconosciuta solo in parte, di cui all'art. 47, ultimo comma Dpr 639/70, deve individuarsi nel riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
CP_
Nel presente giudizio è documentato che la AS venne riconosciuta dall' con nota del
17.8.2017 con primo pagamento avvenuto il 25.8.2017, per cui è evidente che il ricorso introduttivo, in quanto depositato solo il 14.12.2018, è stato proposto oltre il termine di decadenza annuale.
Ma le cose non mutano ove si tenga conto del pagamento della sorte, che secondo le previsioni dell'art. 47, ultimo comma, costituisce dies a quo alternativo a quello del riconoscimento della prestazione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi intervenuta la decadenza anche laddove si prendesse a riferimento l'ultimo pagamento netto della prestazione pacificamente, pari a € 912,94, avvenuto in data 15.11.2017, come dedotto nel ricorso
CP_ introduttivo ed evincibile dal dettaglio delle prestazioni in pagamento, in atti con conseguente tardività della domanda giudiziale in data 14.12.2017.
Del tutto coerente col quadro normativo risulta essere, dunque, l'appellata sentenza, che va integralmente confermata.
Nulla per le spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
4
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 487 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto al Corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gaudio, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Certomà, Rita Battiato e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 7/D presso l'ufficio legale dell' , CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: indennità di NASPI
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1131/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell , volta al pagamento dell'indennità NASPI, chiesta con domanda CP_1
amministrativa del 12.4.2018 sino al 29.12.2017, erogata, invece, dall soltanto fino CP_1
al 23.10.2017.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, previo excursus sulla indennità di AS – Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - ed esaminato, in particolare, l'art. 5 della L. n. 22 del
2012, secondo cui a fini del calcolo della durata della AS, corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni,
non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, ha rilevato, sulla scorta della documentazione prodotta
CP_ dall' che:
- il ricorrente poteva vantare 107 settimane (in misura pure superiore alle 97 settimane indicate nel ricorso);
- il ricorrente aveva utilizzato 82 settimane per precedenti prestazioni di disoccupazione collocatesi nel quadriennio 31. 7.2013-31.1.2017;
- al momento della liquidazione della prestazione richiesta nell'estratto contributivo figuravano i contributi dall'1.2.2017 al 30.6.2017 pari a 22 settimane;
- la AS dall'8.8.2017 al 23.10.2017 era stata riconosciuta per 77 giorni (22 settimane : 2
x 7 gg);
- le ulteriori 5 settimane (rectius 3 settimane = 107-82-22) apparse solo successivamente alla liquidazione, non potevano giovare al ricorrente per l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR
639, aggiunto all'art. 38 comma 1, lettera d) n. 1 D.L. 98/2011, atteso che il primo pagamento della prestazione era avvenuto il 17.8.2017, mentre il ricorso introduttivo risultava depositato il 14.12.2018;
2 - alle specifiche, dettagliate e documentate argomentazioni nulla aveva opposto il ricorrente,
nonostante la concessione di un termine.
Si duole di tale motivazione l'appellante evidenziando l'errore del primo giudice per aver applicato la decadenza, che ritiene nella specie insussistente, rilevando che la parzialità dell'indennità è stata determinata solo a decorrere dal 15.12.2017, allorquando, a 30 giorni dall'ultima corresponsione, non gli è stata corrisposta la prestazione spettantegli.
Insiste, pertanto, nella richiesta di liquidazione dell'indennità AS dal 20.10.2017 al
CP_ 21.12.2017 o, in subordine, avuto riguardo al conteggio dell' per il pagamento dell'indennità corrispondente a 2,5 settimane, pari a 18 giorni.
L'appello è infondato.
E' corretta la pronuncia di decadenza che il Tribunale ha adottato.
In effetti nell'ipotesi, oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 47, comma 6, Dpr 639/70, il termine annuale di decadenza non risente dell'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo ad opera dell'interessato.
Quanto affermato nella sentenza impugnata è stato confermato, con riferimento alla decadenza triennale, ma con principio chiaramente estensibile a quella annuale, da Cass.
22820/2020, secondo cui in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l.
n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).
In particolare, al punto 14 della motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare:
“Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione,
dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già
parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in
3 ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento”.
Tale orientamento giurisprudenziale è inoltre condiviso da autorevole dottrina per la quale,
in coerenza con la tesi secondo cui non è necessaria una specifica istanza amministrativa ai fini della proponibilità delle domande di riliquidazione, deve ritenersi che dal dies a quo individuabile mediante l'art. 38 DL n. 98/2011 si devono calcolare soltanto l'anno, per le prestazioni temporanee, o i tre anni, per le pensioni, della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai conclusa e superata dal pagamento già avvenuto della prestazione temporanea dedotta in lite o in corso di erogazione, se periodica.
Nel caso di specie il dies a quo di decorrenza della decadenza annuale, trattandosi di prestazione riconosciuta solo in parte, di cui all'art. 47, ultimo comma Dpr 639/70, deve individuarsi nel riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
CP_
Nel presente giudizio è documentato che la AS venne riconosciuta dall' con nota del
17.8.2017 con primo pagamento avvenuto il 25.8.2017, per cui è evidente che il ricorso introduttivo, in quanto depositato solo il 14.12.2018, è stato proposto oltre il termine di decadenza annuale.
Ma le cose non mutano ove si tenga conto del pagamento della sorte, che secondo le previsioni dell'art. 47, ultimo comma, costituisce dies a quo alternativo a quello del riconoscimento della prestazione.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi intervenuta la decadenza anche laddove si prendesse a riferimento l'ultimo pagamento netto della prestazione pacificamente, pari a € 912,94, avvenuto in data 15.11.2017, come dedotto nel ricorso
CP_ introduttivo ed evincibile dal dettaglio delle prestazioni in pagamento, in atti con conseguente tardività della domanda giudiziale in data 14.12.2017.
Del tutto coerente col quadro normativo risulta essere, dunque, l'appellata sentenza, che va integralmente confermata.
Nulla per le spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
4
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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