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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dott. Riccardo MELE - Presidente
2) dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 340 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio;
la (P.Iva. C.F._2 Parte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. tutti P.IVA_1 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Rosario GABELLONE
- APPELLANTI -
C O N T R O
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_2
- APPELLATA -
1 Essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito telematico di note autorizzate sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con decreto ingiuntivo n. 2990/2014 del 3/11/2014, il giudice dr. Alessandro Silvestrini ha ingiunto a
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Parte_3 Parte_1 [...]
, di pagare a , in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma Parte_2 Controparte_1
di € 30.936,47 oltre interessi come da domanda di cui : a) € 30.444,19 per scoperto sul conto n.
1A52889220810 così come risulta dall'estratto autentico certificato conforme al 16.10.2014 ( doc. 3) altre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 01.10.2014 sino al saldo sulla somma di €
30.444,19 ed oltre alle spese per bolli ed accessori tutto sino al saldo;
b) € 492,28 per scoperto del conto interessi infruttifero n. 1° B 9 88922081 D relativo al conto corrente n. 1°2889220810, così come risulta dall'estratto conto al 16.10.2014 criticato conforme (doc. 4)"(cfr. ricorso per d.i.). Il Tribunale ha anche ingiunto ai debitori il pagamento delle spese e competenze relative al procedimento di ingiunzione, oltre accessori. Con atto di citazione in opposizione del 19/12/2014 notificato in data 29/12/2014, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. ri Parte_3 Parte_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2990/2014 e citavano Parte_2
in giudizio la per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare e dichiarare Controparte_1
la minor somma dovuta alla banca. Con comparsa di costituzione e risposta del 12/05/2015 si costituiva in giudizio domandando la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo e, Controparte_1
conseguentemente, il rigetto dell'opposizione proposta. Veniva istruita la causa a mezzo produzione documentale e C.T.U. tecnico contabile le cui risultanze sono in atti.”
Con sentenza n. 713/2020, pubblicata in data 05.03.2020, il Tribunale di Lecce, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato l'opposizione, e ha revocato il d.i. n. 2990/2014 del 3/11/2014, condannando gli opponenti a corrispondere alla banca
2 opposta la somma di euro 30.818,96 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Ha condannato, altresì, la parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite di tale fase del giudizio nonché della fase monitoria, liquidandole in complessivi euro 5.372,00 di cui euro 1.400,00 per la fase monitoria, euro 810,00 per la fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva, euro 1.204,00 per la fase istruttoria,
1.384,00 per la fase decisionale oltre 15% quale maggiorazione spese generali, Iva e Cap come per legge. Ha posto, poi, in via definitiva le spese di CTU a carico degli opponenti disponendo l'eventuale rimborso delle somme se anticipate pro-quota dalla controparte.
Da ultimo, ha condannato gli opponenti a versare la somma di € 2.000,00 all'opposta per lite temeraria. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.05.2020, , Parte_1
in proprio, nonché la in Parte_2 Pt_3 Parte_3
persona del legale rappresentante p.t. , hanno interposto appello avverso la Parte_1
citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui appresso, e hanno chiesto alla Corte
d'Appello adita, di accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'atto di appello e per l'effetto: previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, riformare la stessa, nei termini e per i motivi ampiamente esposti nell'atto di appello;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativi alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole CP_1
di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283,
2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418 degli addebiti in c/c per non convenute commissioni di massimo
3 scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile,
l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia in tutti i periodi trimestrali di riferimento;
per l'effetto delle suddette violazioni, accertare e dichiarare che il nuovo saldo contabile ammonta a complessivi € 24.455,90 e, di conseguenza, dichiarare non dovuta la somma di
€ 6.480,57 come evincibile da CTP depositata in atti o, in ogni caso, quella diversa maggiore o minore somma che il nuovo consulente tecnico d'ufficio nominando determinerà in corso di causa;
condannare la convenuta ai sensi e per Controparte_1
gli effetti dell'articolo 96 c.p.c.; condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali;
accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore dai sigg.ri e che Parte_4
nulla devono in qualità di garanti della per tutte le motivazioni Parte_3
esposte, tra cui la redazione dei contratti fideiussori secondo lo schema contrattuale ABI, quest'ultimo vietato in quanto per giurisprudenza consolidata in aperta violazione dall'art. 2 L. n. 287/1990 “Legge Antitrust” e la cui nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio; condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti
4 dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
con condanna di appellata al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto, inoltre, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sui medesimi quesiti formulati nel giudizio di primo grado, ciò in virtù delle carenze evidenziate nell'atto di appello, riservandosi di nominare nuovo Consulente Tecnico di Parte.
Con comparsa depositata in data 18.09.2020, si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c. ex adverso proposta;
nel merito, il rigetto integrale dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado qui impugnata, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15% ed oltre Iva e Cpa.
Con ordinanza del 23.10.2020, il Collegio, viste le istanze formulate dall'appellante, ha rilevato non ravvisabile la ricorrenza degli elementi di cui all'art. 283 c.p.c. per la delibazione positiva dell'istanza inibitoria;
ha ritenuto, altresì, che la causa non necessitasse di approfondimenti istruttori;
per tali ragioni, ha rigettato entrambe le istanze e ha rinviato la causa all'udienza del 26.1.2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, lette le memorie depositate dalle parti, il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione ai sensi dell'art.352 cod.proc.civ., concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe pedissequamente riportato le conclusioni del CTU, senza sottoporle a vaglio critico anche alla stregua dei quesiti conferiti.
5 1.1. In particolare, secondo l'appellante, il giudice avrebbe mancato di rilevare alcune sviste ed imprecisioni contenute nell'elaborato peritale che, recepite in sentenza, avrebbero inficiato la correttezza della stessa:
a) il Ctu avrebbe erroneamente dato per accertato che i tassi debitori ed i tassi creditori sarebbero stati entrambi pattuiti nel contratto di apertura del conto corrente n.
0152889220810 del 2.04.2010 , laddove, con tale contratto, sarebbero stati pattuiti i tassi creditori, mentre i tassi debitori risulterebbero pattuiti limitatamente alle operazioni extrafido, in mancanza di un'apertura di credito contestuale all'accensione del conto corrente, essendo stata, la prima linea di credito su detto conto, accordata solo il
22.03.2011 per 10.000,00 ed ampliata , con ampliamento, in data 11.07.2012, fino ad €
20.000,00 e tale errore avrebbe falsato la verifica del superamento dei tassi-soglia.
b) In secondo luogo, secondo l'appellante, l'accertamento in sentenza del mancato superamento dei tassi-soglia usurari sarebbe inattendibile, dato che il CTU, come dedotto in primo grado dal c.t.p. di parte attrice in sede di osservazioni,, aveva omesso di determinare il TAEG applicato dall'Istituto di credito all'intero rapporto di conto corrente oggetto di indagine peritale, giustificando tale omissione, in risposta alle osservazioni di cui si è detto, con la circostanza che un tale accertamento non era contemplato fra i quesiti formulati dal Giudice.
c) Inoltre, sostiene la difesa appellante, la sentenza di primo grado sarebbe inficiata dall'errata verifica, da parte del CTU, della regolarità dei rapporti bancari intercorsi fra le parti quanto alla pattuizione della capitalizzazione trimestrale reciproca: in fatti sia nel contratto di apertura di conto corrente (pag. 2), sia nei successivi contratti di apertura di credito (pag. 1 e pag. 2), risulterebbe prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
“…ma alcun riferimento si rinviene in merito alla circostanza di garantire nel corso dello svolgimento del rapporto bancario la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in ottemperanza alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000”. Per tale ragione,
l'esatto dare/avere fra le parti avrebbe dovuto essere calcolato dal CTU incaricato non
6 tenendo conto di alcun tipo di capitalizzazione degli interessi debitori, in mancanza di una corretta pattuizione in ordine alla pari periodicità della capitalizzazione trimestrale.
Sicchè, anche le commissioni di messa a disposizione somme (CMDS), le commissioni per sconfinamento, le spese tenuta conto, le spese forfettarie di chiusura e le spese per operazioni, ecc., qualora regolarmente pattuite, sarebbero state illegittimamente capitalizzate dalla Banca appellata.
d) Da ultimo, la difesa appellante deduce l'erroneità dell'operato del c.t.u., per non avere quest'ultimo provveduto ad effettuare il calcolo delle valute così come indicato nel relativo quesito formulato dal Giudice (“determini l'effettivo dare-avere fino alla data di esecuzione della
CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute CMS trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetaria.”). Secondo gli appellanti, il consulente incaricato non avrebbe provveduto ad effettuare il calcolo delle valute così come indicato nel quesito sottopostogli, ritenendo le stesse validamente pattuite nelle condizioni economiche di contratto di apertura del conto corrente. La ricostruzione del rapporto di conto corrente non sarebbe avvenuta, invero, in modo corretto, in quanto le valute a cui si riferisce il c.t.u. atterrebbero solo ed esclusivamente alle operazioni afferenti al rapporto di conto corrente aperto in data
02.04.2010, dove non vi è alcun tipo di affidamento. Nessuna pattuizione in merito al computo delle valute vi sarebbe, invece, in riferimento ai rapporti di apertura di credito del 22.03.2011 e dell'11.07.2012.
1.2. Tutte le riportate censure appaiono destituite di fondamento.
Quanto a quelle sub a), è appena il caso di osservare che risulta per tabulas che, nel contratto di conto corrente del 2.4.2010, prodotto dalla Banca, a pagina 2, risulta pattuito un tasso debitore da applicarsi in caso di sconfinamenti non solo extra fido, ma anche in assenza di fido, che ha trovato applicazione, prima delle aperture di credito, sulle somme utilizzate oltre la disponibilità del conto secondo quanto previsto nella “legenda” a pag. 4
7 del contratto. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti di apertura di credito in conto corrente del 22.3.2011 e 11.7.2012 sono stati, poi, applicati i tassi debitori negli stessi pattuiti ed i tassi debitori comunicati nelle proposte di modifica unilaterali del contratto periodicamente inviate al cliente ai sensi dell'art. 118 TUB.
Quanto a quelle sub b), va solo rilevato che è errata l'affermazione di parte appellante, secondo cui il TAEG costituirebbe il dato fondamentale per la verifica del superamento dei tassi soglia, in quanto, come noto, l'art. 2 della L.108/96 (e successive modifiche), applicabile ratione temporis, presuppone la determinazione del tasso soglia sulla base del
TEGM, in applicazione delle formule prescritte per i conti correnti dalle istruzioni della
Banca d'Italia tempo per tempo vigenti. Invero, la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle citate rilevazioni della Banca d'Italia, solo l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale
Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il diverso parametro del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento). Vale, ai fini della rilevazione del superamento del tasso soglia il cd. principio di simmetria (affermato da Cassazione civile sez. un., 18/09/2020 n.19597, in continuità con Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016,
n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi corrispondenza tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Quanto a quelle sub c) dalla lettura dello stesso contratto di conto corrente, a pag. 9, emerge a chiare lettere che le parti hanno previsto la clausola contrattuale rubricata
“Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese – interessi di mora”, clausola specificatamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con cui hanno statuito che “gli interessi che la Banca paga al Cliente o che il Cliente deve pagare alla CP_1
sono pattuiti ed indicati – nella misura, periodicità e modalità di pagamento- nel presente contratto;
i rapporti dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sono regolati con identica periodicità”.
8 La garanzia della stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori nel corso dello svolgimento del rapporto bancario risulta, invero, per tabulas, non solo dai contratti versati in atti, ma, altresì, dai documenti di sintesi inviati periodicamente alla cliente (doc. 7 fascicolo di primo grado), e mai contestati dall'odierna appellante, documenti che riassumono le condizioni contrattuali applicate e da cui si evince come la periodicità della capitalizzazione degli interessi, creditori o debitori, fosse trimestrale. Né gli odierni appellanti hanno, d'altra parte, dato prova del fatto che la si sia discostata CP_1
da tale pattuizione, ragion per cui deve concludersi che la si sia – come già ritenuto CP_1
dal primo giudice – sempre attenuta a quanto previsto dalla delibera CICR del 2000, e che le valutazioni del c.t.u., di cui gli appellanti contestano l'attendibilità, siano corrette.
Quanto, infine, a quelle sub d), anch'esse sono destituite di fondamento, in quanto la disciplina delle valute è stata espressamente pattuita dalle parti nel solo contratto di conto corrente (così come affermato nella c.t.u. e come si evince dagli atti di causa), e non nei contratti di apertura, che non modificano in alcun modo le citate pattuizioni inserite nel primo contratto. Peraltro, i giorni valuta sono sempre stati oggetto di comunicazione da parte della banca, come si evince chiaramente dai documenti di sintesi versati in atti dall'appellata, documenti esaminati dal c.t.u. al fine di calcolare il rapporto/dare avere tra le parti, anche con riferimento alla voce di cui si discute. È evidente, dunque, che, diversamente da quanto sostiene parte appellante, il c.t.u. ha correttamente proceduto alla valutazione di tale voce, in ossequio a quanto richiesto dal Tribunale.
1.3. Da tutte le precedenti considerazioni emerge la correttezza dell'operato del c.t.u. e la piena condivisibilità del convincimento maturato dal primo giudice sul fondamento degli esiti degli accertamenti peritali
Con la precisazione che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, “ove il giudice di merito riconosca come convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con
l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (ex multis, Cass. n. 21504/2018).
9 2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato anch'esso “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, l'appellante impugna la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto pienamente valide ed efficaci le fideiussioni prestate da e Pt_1
. Specificamente, gli appellanti reiterano quanto dedotto in primo grado e Pt_2
disatteso dal tribunale, in ordine all'inefficacia ed inoperatività della garanzia, derivante sia dalla condotta non corretta posta in essere da , la quale avrebbe omesso ogni e CP_1
qualsivoglia informazione relativa al rapporto, in palese violazione della disciplina rinveniente dal contratto fideiussorio sottoscritto, sia dall'evidente nullità radicale dell'intero rapporto negoziale dovuto al superamento del tasso soglia e all'applicazione indebita di spese e commissioni varie non pattuite.
Inoltre, secondo gli odierni appellanti, tali contratti sarebbero nulli in quanto riproducenti il modello ABI, quest'ultimo vietato in quanto per giurisprudenza consolidata in aperta violazione dall'art. 2 L. n. 287/1990 “Legge Antitrust”. Tanto sarebbe agevolmente evincibile dal tenore dei contratti fideiussori sottoscritti dagli appellanti, le cui clausole essi richiamano nel corpo dell'appello.
2.1. Il motivo è infondato.
Sul punto, occorre in primis disattendere le deduzioni di parte appellante in ordine all'inefficacia e inoperatività della garanzia prestata in virtù dell'asserita non corretta condotta posta in essere da Controparte_1
Tali asserzioni vengono smentite, in primis, dall'accertata validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle successive aperture di credito e delle condizioni contrattuali negli stessi pattuite. Di tali questioni si è già ampiamente discusso nel corso della presente trattazione e sono pertanto da considerarsi superate.
Per quanto, invece, attiene all'asserita nullità delle fideiussioni per omesso adempimento da parte della banca degli obblighi di informazione relativamente al rapporto, il Collegio ritiene razionali le controdeduzioni sviluppate da nella propria comparsa di CP_1
costituzione in primo grado e condivise dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Invero, da una lettura della fideiussione prestata da e (doc. 6 fascicolo Pt_1 Pt_2
10 monitorio) si evince chiaramente come sia stato espressamente pattuito tra le parti, alla clausola “Informazioni sul debitore” che “Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debito e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la banca”.
Discende da ciò che i fideiussori non possono lamentare in questa sede – peraltro facendo ricorso a contestazioni alquanto generiche - di avere ignorato senza colpa quale fosse il reale andamento dei rapporti con la banca, giacché per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto.
Si ritiene, poi, di condividere, sul punto, quanto affermato dalla Banca, secondo cui, posto che riveste la carica di amministratore unico nella società obbligata Parte_1
principale appare alquanto improbabile che costui non fosse a Parte_3
conoscenza dei rapporti con l'appellata.
2.2. Infine, per quanto concerne l'asserita nullità dei contratti di fideiussione per cui è causa per essere questi ultimi stati redatti in conformità al citato schema ABI, si osserva quanto segue. Parte appellante, conscia di aver rilevato tale questione per la prima volta in appello, ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, che affermano che la nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, afferendo alla validità di un atto che rappresenta elemento costitutivo della domanda, può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio.
Ebbene, al riguardo, si ritiene che gli appellanti non possano utilmente sollecitare il rilievo ex officio di tale nullità da parte del giudice d'appello, pur astrattamente possibile.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità (ex multis, Cass.
n. 1170/2025; Cass. n. 20713/2023), che il Collegio non ha motivo di disattendere, il giudice ha sempre facoltà di procedere al rilievo d'ufficio delle nullità contrattuali (Cass.
SSUU n. 26242/2014), ma a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti e che in atti sia rinvenibile la prova della loro sussistenza “onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire-
11 quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. n. 20713/2023).
Nel caso di specie, gli odierni appellati, pur richiamando il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.05.2005, in relazione alla invocata nullità, nonché la relativa giurisprudenza di legittimità, non hanno, però, prodotto tempestivamente, nel rispetto della barriera preclusiva segnata dall'art.183 co.6 n.2 c.p.c., né lo schema predisposto dall'ABI né il provvedimento della Banca d'Italia.
Tali documenti costituiscono provvedimenti ed atti amministrativi che, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia e non sono valutabili dal giudice ove non ritualmente acquisiti al giudizio. Essi non hanno neppure natura di fatto notorio, giacché quest'ultimo, per essere definito tale, deve consistere in un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice (Cass. n. 36309 del 13.12.2022)
Sempre sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (Cass. n. 36353/2021 e Cass. n. 27074/2023).
12 Pertanto, in adesione ai principi suesposti, con riferimento alla affermata contrarietà alla normativa antitrust dei contratti di fideiussione dedotti nel presente giudizio, asseritamente posti a valle di intese anticoncorrenziali, deve ritenersi precluso il rilievo officioso di tale nullità, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, ritualmente dedotto la questione della conformità delle clausole contrattuali al modello
ABI né prodotto il modello medesimo.
In virtù di quanto sopra, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di gravame, non rubricato, parte appellante impugna il capo della sentenza con cui il giudice ha statuito che “Da quanto emerso dalle risultanze peritali la condotta della è sempre stata improntata nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tanto CP_1
più che in sede di C.T.U., aveva accettato la proposta formulata dagli opponenti Controparte_1
(inferiore a quella avanzata dal CTU) dandone comunicazione anche al CTU in data 03.04.2017.
Parte opponente però non dava seguito all'accordo (che prevedeva la rinuncia al presente giudizio ed il pagamento della somma di euro 25.000,00) con conseguente prosecuzione del giudizio stimasi, dunque, equo anche in considerazione di ciò condannare gli opponenti a versare la somma di € 2.000 all'opposta per lite temeraria”.
Secondo la difesa appellante, non corrisponderebbe al vero la circostanza secondo cui l'allora parte opponente non avrebbe dato seguito all'accordo (che prevedeva la rinuncia al presente giudizio ed il pagamento della somma di euro 25.000,00) con conseguente prosecuzione del giudizio. In realtà, le trattative di bonario componimento fra l'allora parte opponente e non riguardarono solo il giudizio n.12384/2014 R.G. Controparte_1
conclusosi con sentenza n. 713 del 05.03.2020 oggetto di impugnazione nella presente sede, bensì anche il giudizio n. 3676/2015 R.G. conclusosi con sentenza n. 3212/2019, anch'essa impugnata in appello, ma da parte di in quanto soccombente Controparte_1
in primo grado per la somma di euro 103.534,27. Tali trattative riguardarono l'importo che doveva erogare in favore di alla luce delle risultanze Controparte_1 Parte_1
peritali dei due differenti giudizi. Tuttavia, sostengono gli appellanti, l'accordo non si raggiunse e si diede atto di ciò nei verbali di causa di entrambi i giudizi.
13 Ebbene, secondo gli appellanti, non essendoci stata alcuna condanna per lite temeraria nei confronti di nel giudizio n. RG 3676/2015 che vedeva quest'ultima Controparte_1
soccombente a seguito di mancato accordo per bonario componimento della lite, alcuna ragione vi sarebbe di condannare con l'impugnata sentenza n. 713/2020 gli allora opponenti a versare la somma di € 2.000,00 all'allora opposta per lite temeraria, ciò soprattutto in considerazione del fatto che il mancato accordo tra le parti non sarebbe dipeso da ragioni addebitabili all'allora parte attrice.
3.1. Ad avviso di questa Corte, la statuizione del primo giudice sul rigetto dell'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è correttamente argomentata.
Come si evince dagli atti di causa, in data 11.11.2016, il c.t.u. ha trasmesso alle parti proposta di accordo transattivo ex artt. 198 e 199 c.p.c. Tale proposta prevedeva il pagamento da parte della società in favore di Parte_3 Controparte_1
della somma di euro 27.000,00, con onorario del C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% cadauna. In data 06.03.2017, in sede di prosecuzione delle operazioni peritali, il perito, rilevato il mancato riscontro alla proposta transattiva formulata, ha chiesto alle parti di formalizzare la propria volontà. In data 20.03.2017, il legale di Parte_3
ha fatto pervenire al procuratore di nuova proposta di definizione Controparte_1
transattiva mediante pagamento della somma di € 25.000,00. Ebbene, con comunicazione del 03.04.2017, pervenuta al C.T.U. in data 18.04.2017, ha rappresentato Controparte_1
la propria accettazione della proposta transattiva presentata da per Parte_3
il pagamento della somma di € 25.000,00.
Tuttavia, nonostante l'accettazione di tale proposta da parte della banca, che si è rivelata disposta ad evitare la prosecuzione del giudizio, incardinato per un credito complessivo a favore della stessa di circa euro 30.000,00 gli odierni appellanti hanno deciso di non dar seguito all'accordo, imponendo in tal modo la prosecuzione della causa, che, come si è visto, ha avuto per loro esito sfavorevole.
Ebbene, posto che non è possibile sanzionare la mera soccombenza della parte che ha rifiutato l'accordo, si ritiene in ogni caso corretto sanzionare l'atteggiamento di
14 quest'ultima, ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione del giudizio, pur a fronte del comportamento collaborativo ed improntato a buona fede della controparte, senza adoperare la diligenza necessaria per valutare l'attuale fondatezza della propria pretesa. Non rilevano, invece, le questioni sollevate dagli appellanti in relazione a quanto avvenuto nel giudizio n. RG 3676/2015, trattandosi di procedimento diverso, del cui svolgimento il Collegio non può avere contezza.
4. Il rigetto integrale dell'appello comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore della controparte. Le spese sono liquidate in dispositivo a mente del D.M.
55/2014, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e da Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_1
713/2020 pubblicata il 5.03.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 6.000,00 (di cui € 804,00 per spese ) oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002 a carico di di e di in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido.
Così deciso in Lecce, in data 23.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
15 dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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