Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanbattista Ferillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Armando Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza numero di protocollo P-CE/L/-OMISSIS- emesso in data 3 febbraio 2022 e notificato all’odierno ricorrente in data 7 marzo 2022, perché, visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, emanava il seguente provvedimento: si conferma il parere negativo in quanto la documentazione reddituale prodotta a seguito dell’avvio della procedura di diniego, non consente la revisione dello stesso. Nel dettaglio la somma dei redditi è inferiore ai 27.000,00 Euro previsti dall’art.9, comma 2, del Decreto 27 maggio 2020, quale famiglia composta da più percettori; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 luglio 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2748 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato assunto, in data 15.07.2020, dalla sig.ra -OMISSIS-Carmela, nata a [...] il 2-OMISSIS-e residente in -OMISSIS-alla via -OMISSIS-, c.f.: -OMISSIS- come lavoratore domestico;
- che la sig.ra -OMISSIS-, impossibilitata ad allontanarsi dal proprio domicilio sia per le patologie da cui era affetta sia per la possibile esposizione al pericolo di infezione da SARS-2 COVID-19, incaricava la cognata sig.ra -OMISSIS- IL di depositare per proprio conto la certificazione necessaria all’assunzione dell’odierno ricorrente presso gli uffici competenti;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 luglio 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l’art. 9 comma 2 del DM 27.05.2020 è illegittimo nella parte in cui prevede che “il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi”; tale norma è infatti in contrasto col comma 5, ai sensi del quale “la verifica dei requisiti di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza”; 2) l’art. 9 comma 2 del DM del 27.05.2020 è costituzionalmente illegittimo, atteso che determina una palese discriminazione sulla base del reddito; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che il vero datore di lavoro del ricorrente è la sig.ra -OMISSIS-; la sig.ra -OMISSIS- ha presentato la documentazione sol perché la -OMISSIS-era impossibilitata a farlo di persona; 4) violazione delle garanzie procedimentali.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Quanto alla prima censura, per giurisprudenza costante di questo Tribunale “ L'emersione di lavoratori domestici per sostegno al bisogno familiare o assistenza alla persona, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, è soggetta a una soglia di reddito minima che deve essere congrua rispetto alla totalità delle istanze presentate. La discrepanza tra reddito dichiarato e il numero di lavoratori assunti può giustificare l'adozione di pareri negativi ove non presenti i requisiti economici richiesti ” (T.a.r. Campania Napoli, Sez. II, Sentenza, 12/02/2025, n. 1165).
Né si può sostenere che la norma sia illegittima perché determinerebbe una discriminazione sulla base del reddito: trattandosi di regolarizzare lavoratori extracomunitari, il requisito del reddito minimo è – con tutta evidenza – necessario al fine di evitare un utilizzo strumentale della norma, cioè ad impedire la regolarizzazione di stranieri che in realtà non sono affatto lavoratori dipendenti di coloro che tale regolarizzazione hanno domandato. Ne consegue l’infondatezza anche della seconda censura.
Quanto alla terza censura, giova osservare come la parte ricorrente non abbia depositato l’istanza di emersione, sicché non è possibile accertare se l’istanza fosse stata presentata – dalla sig.ra -OMISSIS- – in nome proprio o per delega della sig.ra -OMISSIS-; la stessa delega depositata in atti non è alla sig.ra-OMISSIS-ma all’associazione -OMISSIS- Pertanto, non essendo stata data alcuna prova del fatto che il vero datore di lavoro del ricorrente era la sig.ra -OMISSIS-e che la sig.ra -OMISSIS- aveva presentato la documentazione sol perché la -OMISSIS-era impossibilitata a farlo di persona, anche la terza censura va respinta. È appena il caso di osservare che, trattandosi di documentazione nella disponibilità di parte ricorrente, quest’ultima aveva l’onere di depositarla.
Infine, neanche la quarta censura può essere accolta; ai sensi dell’art. 21-octies comma 2 l. n. 241/1990, infatti, il provvedimento non poteva comunque avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 2748 dell’anno 2022;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.