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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2117 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pistilli, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura di Stato,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Viterbo n. 43/2022 del 3.2.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza impugnata, con ricorso depositato il 9.11.2020
[...] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo il Parte_1 Controparte_1
chiedendo di: “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a
[...] tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare il CP_1 diritto di ciascun ricorrente alla progressione professionale retributiva, anche eventualmente a titolo 1 Cont di assegno ad personam ai sensi del CCNL 2011, per tutto il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato, con integrale valorizzazione della progressione così acquisita anche successivamente all'immissione in ruolo, e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
per l'effetto, condannare il
[...]
alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate da ciascun ricorrente Controparte_3 in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario”.
Risulta ancora che, la a sostegno della domanda, abbia dedotto: di aver sottoscritto CP_4 in qualità di collaboratrice scolastica una serie di contratti a tempo determinato con il
[...]
, prestando servizio in virtù di incarichi annuali sin dall'a.s. 2007/2008; di aver pertanto Controparte_1 maturato complessivamente un'anzianità di servizio sufficiente per l'inserimento nel secondo gradone stipendiale;
di aver tuttavia già presentato innanzi al Tribunale di Viterbo domanda giudiziale finalizzata al riconoscimento della progressione di carriera ai fini delle differenze retributive, domanda che tuttavia era stata elusa dalla sentenza n. 749/2012, la quale aveva invece riconosciuto alla ricorrente il diritto agli avanzamenti stipendiali ex art. 53, l. n. 312/1980 per ciascun biennio del rapporto lavorativo non di ruolo;
che, questa Corte d'Appello, adita dal , con sentenza n. CP_5
1791/2015 aveva riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo, riconoscendo che esso si fosse pronunciato su una domanda non proposta;
che, pertanto, non si era formato alcun giudicato sulla questione della progressione economica e delle differenze stipendiali;
di aver presentato nuovamente la domanda giudiziale in data 18.7.2015 ma che il relativo giudizio era stato dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c.; che i ricorsi così presentati avevano interrotto la prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che sulla domanda di riconoscimento della progressione professionale si fosse in realtà formato il giudicato, avendo la sentenza n. 749/2012 espressamente respinto la domanda.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, reiterando le proprie domande e Parte_1 deducendo che erroneamente il Tribunale le aveva dichiarate inammissibili, non essendosi formato alcun giudicato all'esito dei giudizi pregressi.
Il si è costituito in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata e CP_1 riportandosi agli atti e alla sentenza del Giudice di Primo Grado.
2 All'odierna udienza, la causa, matura per la decisione, è stata dunque definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante che:
- la insieme ad altri ricorrenti, con ricorso iscritto al R.G. n. 843/2012, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Viterbo di “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratto a tempo determinato … alle dipendenze del resistente;
dichiarare il diritto della parte CP_1 ricorrente alla progressione professionale retributiva e a percepire, pertanto le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
condannare il alla Controparte_3 corresponsione delle differenze stipendiali maturate dalla ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio …” (v. “Conclusioni” delle parti riportate nella sentenza del Tribunale di Viterbo n.
749/2012);
- con la sentenza n. 749/2012, lo stesso Tribunale ha osservato in motivazione: “Delle domande economiche va … respinta quella concernente le differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera. E infatti lì dove si ritenga legittima anche la reiterazione di contratti a termine con lo stesso lavoratore occorrerebbe ritenere ugualmente legittima anche la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento fino al raggiungimento del punteggio utile al collocamento il ruolo.
Ne conseguirebbe la legittimità anche del sistema volto a rivalutare il servizio pregresso mediante la cosiddetta ricostruzione della carriera, solo nel momento della definitiva immissione in ruolo. Il che appare ulteriormente opportuno onde evitare che, mediante il cumulo retroattivo tra ricostruzione della carriera e scatti biennali, il lavoratore precario si trovi ad essere favorito rispetto al dipendente di ruolo (la cui anzianità di servizio sia stata conteggiata solo con effetto dall'assunzione a tempo indeterminato). Deve invece essere accolta la domanda riguardante gli scatti biennali …”;
- con la stessa sentenza n. 749/2012, il Tribunale di Viterbo ha così statuito: “Dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire degli scatti di anzianità con le modalità, con i tempi e nella misura indicata dall'art. 53 della Legge n. 312 del 1980 per ciascun biennio del rapporto lavorativo non di ruolo, nei quali la prestazione si sia protratta per l'intero anno o per una durata minima di
180 giorni in ciascun anno, con esclusione del cumulo con l'anzianità riconosciuta o da riconoscere in occasione della eventuale ricostruzione di carriera”;
- con sentenza n. 1791/2015, questa Corte d'Appello, adita dal per la riforma della CP_5 sentenza impugnata, ha ricostruito lo “Svolgimento del processo” nei seguenti termini: “Avverso tale decisione [n. 749/2012 del Tribunale di Viterbo] proponeva tempestivo gravame ... il
[...]
... per aver ritenuto tuttora applicabile il trattamento economico previsto dall'art. 53 Controparte_1 della legge 312/1980. Si costituivano gli appellati ... così concludendo: “... respingere l'appello
3 spiegato dall'Avvocatura dello Stato e per l'effetto confermare la sentenza gravata precisando il diritto alla progressione professionale retributiva in ragione dell'anzianità di servizio di cui alla normativa collettiva allegata e non già secondo la L. 312/1980 (scatti biennali), in ogni caso condannare il ... alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle differenze CP_1 stipendiali in virtù della progressione economica ...”;
- con la stessa sentenza, questa Corte ha poi osservato in diritto: “La sentenza impugnata ha espressamente rigettato la domanda concernente le differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera, ed ha invece dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire degli scatti di anzianità in applicazione dell'art. della legge n. 312 del 1980, condannando il convenuto CP_1 al pagamento delle conseguenti differenze retributive ... Come esattamente rilevato dall'appellante, la norma in esame mantiene infatti vigore esclusivamente per i docenti incaricati ... a tempo indeterminato: fattispecie non ravvisabile quanto agli odierni appellati, i quali del resto avevano incardinato le proprie domande sulla base di altro quadro normativo e contrattuale. La doglianza dell'appellante è per sé sola sufficiente per condurre all'annullamento della sentenza gravata. In assenza di appello incidentale non vi è spazio in questa sede per esaminare le domande dei ricorrenti, respinte dal primo giudice. L'appellata sentenza deve pertanto essere integralmente riformata”;
- infine, con la medesima sentenza, questa Corte ha così statuito: “La Corte, in accoglimento dell'appello e in integrare riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande formulate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
3. Così ricostruiti gli eventi giudiziari pregressi, non v'è dubbio che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure con la sentenza qui impugnata, sia sceso il giudicato sul rigetto della domanda di riconoscimento della progressione professionale – ovverosia del supposto diritto della odierna appellante alla ricostruzione della carriera – ed alle conseguenti differenze retributive.
Risulta infatti che la relativa domanda, espressamente respinta dall'allora giudice di primo grado, sia stata irritualmente riproposta dalla Governatore in grado d'appello mediante mera memoria di costituzione – nella quale essa ha addirittura formalmente chiesto alla Corte di “confermare la sentenza gravata”, pur tuttavia “precisando il diritto alla progressione professionale retributiva in ragione dell'anzianità di servizio” –, e dunque senza la proposizione del necessario appello incidentale, la mancanza del quale, come espressamente allora rilevato da questa Corte, ne ha impedito l'esame, giacché precluso dal giudicato ormai formatosi sul rigetto ad opera del primo giudice, non ritualmente impugnato. Tant'è che la Corte, in dispositivo, ha espressamente “rigetta[to] le domande formulate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.
4 In proposito, ha infatti chiarito la Suprema Corte: “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte
e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”.
Dal giudicato allora formatosi, discende l'inammissibilità della domanda proposta dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado per palese violazione del principio del ne bis in idem.
4. L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante alla refusione in favore del delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto CP_1 del valore indeterminato della causa.
Sussistono altresì i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore del appellato delle spese di lite del CP_1 presente grado, che liquida in € 3.500,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 7.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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