Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 27674/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 27674 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020, riservato in decisione all'udienza del 10.02.2025, sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Romito (cf.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._2
Piazza G. Bovio n.14
ATTORE
E
(c.f. ), nata l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]; (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...], residente in [...]alla C.F._4
Via Bovaro Coop. La Chimera snc;
(c.f. Parte_3
), nato il [...] a [...], residente in [...]
pagina 1 di 10
25/08/1944 a Napoli, residente in [...] pi. T – int. 1 – Napoli, quartiere Chiaiano;
(c.f. ), nata il Parte_5 C.F._7
19/07/1974 a Napoli, residente in [...] pi. T – int. 1 – Napoli, quartiere Chiaiano;
(c.f. ), nato il Parte_6 C.F._8
03/05/1967 a Napoli, residente in [...], p. 3 – int. 12 – Napoli, quartiere Vomero;
(c.f. ), nata il Parte_7 C.F._9
29/11/1969 a Napoli, residente in [...] pi. T – int. 1 – Napoli, quartiere Chiaiano;
(c.f. , nato il Parte_8 C.F._10
19/04/1973 a Napoli, residente in [...], sc. A, p. 2, int. 8 – Napoli, quartiere Arenella
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa di parte attrice ha così concluso: “Il sottoscritto avv. Massimiliano Romito, quale procuratore costituito per il sig , si riporta ai proprio scritti difensivi e ne chiede Parte_1
l'integrale accoglimento. Preso atto del deposito della relazione peritale, conclude per
l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, che qui abbiansi per ripetute e trascritte. Chiede, pertanto, introitarsi la causa a sentenza, rinunciando sin d'ora ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti al fine di accertare l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Lammatari n. 85, piano 3, contraddistinto al NCEU al foglio 4, part. 444, sub 40, Z.C. 7, cat. A/5, cl 3, vani 2,5, r.c. € 72,30.
In particolare, l'attore ha premesso che l'immobile de quo, insieme all'immobile sito in
Napoli alla via Lammatari n. 85, piano 3, contraddistinto al NCUE al foglio 4, part. 444, sub 41, Z.C. 7, cat. A/4, cl 4, vani 3,5, r.c. € 151,84, era di proprietà di Parte_6
, nato il [...] e morto il 28.02.1991. Durante la vita,
[...] Parte_6
aveva contratto matrimonio due volte: dal primo matrimonio, contratto con CP_2
, sono nate due figlie, (nata il [...] e deceduta il 27.10.2007
[...] Persona_1
senza eredi) e (nata il [...] e deceduta il 20.02.2916, lasciando Persona_2
quali eredi e ); dal secondo Controparte_1 Parte_2 Parte_3
matrimonio, contratto con sono nati (odierno attore) CP_3 Parte_1
e (nato il [...] e deceduto il 26.04.2007, lasciando quali eredi la Persona_3
moglie e i figli , , e di CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
). Parte_8
Alla morte del de cuius, avvenuta il 28.02.1991, e Parte_1 Persona_3
entravano in possesso dei due immobili appartenuti a e procedevano Parte_6
ad una divisione bonaria dell'eredità, escludendo in tal modo dall'eredità le figlie nate dal primo matrimonio.
In particolare, (odierno istante) era entrato in possesso dell'immobile Parte_1
sub. 40, mentre di dell'immobile sub. 41. Persona_3
L'attore ha, altresì, dedotto che dal 1991 ad oggi aveva sempre esercitato sull'appartamento sub 40 le attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, concedendolo in locazione a terzi, riscuotendo i canoni e provvedendo alle relative spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.
Per tutti questi motivi, l'attore ha adìto l'autorità giudiziaria, al fine di far accertare l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà.
pagina 3 di 10 Raccolte le prove testimoniali ed espletata una CTU tecnica, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione del termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso va, preliminarmente, evidenziato che rappresenta un principio oramai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione,
l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, debba essere apprezzato con particolare rigore.
Detto principio è stato più volte riaffermato dalla Suprema Corte e, di recente, anche in correlazione con i precetti comunitari “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass.
Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
È noto, inoltre, che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per
l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art.
2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. Civ. n. 12984/2002).
A ciò si aggiunga, in relazione alla contumacia delle parti convenute, che “La questione della durata del possesso quale presupposto dell'usucapione, comunque e in qualunque momento sollevata dal convenuto, non integra gli estremi ne' dell'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto stesso non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio
contro
- diritto idoneo a paralizzarlo), ne' dell'eccezione in senso stretto (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa di parte), bensì quelli della mera difesa (in quanto il convenuto si limita a contestare il
pagina 4 di 10 protrarsi ultraventennale del possesso dell'attore, evidenziando l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda) che, come tale, non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda.” (Cass. Civ. n.
5487/2004).
Sulla base dei principi esposti compete a chi scrive valutare se parte attrice abbia o meno assolto l'onere probatorio a suo carico.
In via preliminare va evidenziato che parte attrice ha dimostrato di aver correttamente instaurato il giudizio nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Parte_2
in qualità di eredi di (cfr. stato di famiglia Parte_3 Persona_2
integrale di depositato in atti) e dei convenuti Persona_2 Parte_4 [...]
, e in qualità di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
eredi di (cfr. stato di famiglia integrale di depositato in Persona_3 Persona_3
atti). A tal fine, parte attrice ha esperito l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., all'esito pagina 5 di 10 della quale, non avendo i chiamati all'eredità espresso alcuna dichiarazione nel termine concesso, i predetti hanno perso il diritto di accettare l'eredità. In particolare, dalla documentazione in atti risulta che ha contratto dapprima matrimonio Parte_6
con (nata l'[...]) in data 31.01.1927. Da tale matrimonio sono Controparte_2
nate in data 28.12.1928 e in data 5.12.1932. Persona_1 Persona_2 CP_2
è deceduta in data 3.12.1941, dunque prima del de cuius .
[...] Parte_6
In seguito, ha contratto matrimonio con (nata il Parte_6 CP_3
14.03.1918) in data 30.03.1942. Da tale unione sono nati (odierno Parte_1
attore) in data 22.01.1947 e in data 31.01.1944. è Persona_3 CP_3
deceduta in data 7.02.1968, dunque anche in questo caso prima del de cuius Parte_6
(che, infatti, al momento del decesso risultava vedovo).
[...]
Ancora, dalla documentazione in atti risulta che ha contratto Persona_2
matrimonio con il 12.11.1964, che è premorto a Controparte_5 Controparte_5
(infatti, è deceduto il 30.06.2004) e che dal Persona_2 Controparte_5
matrimonio sono nati tre figli, ovvero e . L'attore ha Controparte_1 Pt_2 Pt_3
inoltre provato che di è deceduta il 20.02.2016. Persona_2
Dagli atti risulta, altresì, che (germano dell'odierno istante) ha contratto Persona_3
matrimonio con l'1.04.1967, che dal matrimonio sono nati quattro figli CP_4
( , , e di ) e che egli è Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
deceduto il 26.04.2007.
L'attore ha, inoltre, dimostrato che di nata dal primo matrimonio del de Persona_1
cuius, è deceduta il 27.10.2007 senza eredi (cfr. certificato di morte, da cui risulta che
[...]
, figlia di e , era nubile, e stato di famiglia integrale Persona_1 Pt_6 Controparte_2
da cui si evince l'assenza di matrimonio e la coabitazione con , estranea Controparte_6
al nucleo familiare e all'eredità di ). Parte_6
Va, altresì, premesso che nella documentazione relativa allo stato di famiglia integrale di risulta presente anche tale (nata il [...]), figlia di Parte_6 Persona_4
primo letto di e, dunque, non erede di . CP_3 Parte_6
pagina 6 di 10 Prima di passare alla disamina delle prove orali e, dunque, dell'intero materiale probatorio, vanno richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione all'onere probatorio dell'intervenuta usucapione di un bene oggetto di comunione ereditaria.
Ed invero, di recente, la Suprema Corte ha affermato: “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui
e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 35067 del
29/11/2022) ed anche “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021).
pagina 7 di 10 In primo luogo, va affermato che l'immobile oggetto del giudizio de quo è stato correttamente individuato e identificato anche in base alla consulenza tecnica espletata dall'ausiliario del giudice. Invero, il CTU dott. ing. ha chiarito che Persona_5
“l'immobile in oggetto è ubicato in Napoli alla via Lammatari n. 85 al 3° piano di un fabbricato realizzato in muratura portante in petra di tufo, esso è registrato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. STE, Foglio 4, Particella 444 e sub 40 cat. A/5, e consistenza 2,5 vani ovvero complessivi 35,5 mq. L'immobile risulta di proprietà del
Sig. nato a [...] il [...] che lo acquistava da Parte_6 [...]
mediante atto di compravendita del 26.10.1926 n. 4329 rep. 13886 del notaio CP_7
Detto atto è stato trascritto il 27.12.1926 presso la Conservatoria Persona_6
dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli al Reg. Gen. N. 24004 e Reg. Part. N.
15644”.
Tanto premesso ritiene questo giudice che parte attrice non abbia ben assolto il proprio onere probatorio e non abbia, dunque, dimostrato di aver acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile.
A tanto la scrivente perviene in primo luogo in base alle prove testimoniali. Invero, i testi escussi, e , pur avendo dichiarato che l'attore Testimone_1 Parte_6
si sarebbe accordato con il germano sulla divisione bonaria dei due Persona_3
immobili appartenuti al de cuius, nulla hanno saputo dire circa l'esistenza o meno di un accordo scritto ed hanno confermato la circostanza che la divisione bonaria dell'eredità di non sia avvenuta tra tutti gli eredi legittimi, non essendo state Parte_6
coinvolte le figlie nate dal primo matrimonio. Peraltro, i testi escussi sono legati da uno stretto rapporto di parentela con l'attore e, come tali, non sono del tutto disinteressati all'esito del giudizio.
Inoltre, parte attrice non ha dato alcuna prova circa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto all'immobile de quo. Non vi è, infatti, agli atti alcun documento o alcuna fattura che possa comprovare tanto lo svolgimento di pagina 8 di 10 lavori in relazione all'immobile quanto la circostanza, che qui più interessa, che tali lavori siano stati interamente sostenuti, dal punto di vista economico, dall'attore.
Inoltre, l'attore ha dedotto di aver locato l'immobile. Tale circostanza sembrerebbe essere confermata sia dalle dichiarazioni dei testi che dalla dichiarazione di cessione del fabbricato depositata in atti. Tuttavia, in primo luogo la dichiarazione depositata risale solo al 2011, dunque non prova che l'attore, dal 1991 ( anno della morte del padre e del prospettato accordo bonario) al 2011, abbia posseduto in via esclusiva l'immobile. In secondo luogo, quanto alla dedotta riscossione dei canoni di locazione da parte del solo attore per l'immobile oggetto della domanda, va sottolineato che, per un verso, i testi escussi hanno reso dichiarazioni piuttosto imprecise in ordine all'ammontare dei canoni
( indicati prima in 300 mila lire e in seguito in € 250,00) e, per un altro, tali dichiarazioni non risultano corroborate da alcuna prova di tipo documentale, non avendo l'attore fornito altra prova della ricezione dei canoni né del fatto che egli sia stato l'unico a riscuoterli ed a tenerli per sé.
In definitiva, alla luce dei principi esposti dalla giurisprudenza maggioritaria, si deve ritenere che l'attore non sia riuscito a provare il mutamento del suo possesso da uti condominus a possesso esclusivo uti dominus e, per tale ragione, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e i convenuti, in ragione dell'esito della lite e della contumacia di questi ultimi, va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite.
Le spese già liquidate per l'espletamento della CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda di usucapione;
pagina 9 di 10 • dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti Controparte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e;
[...] Parte_7 Parte_8
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Così deciso in Napoli, il 7.05.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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